Parcondicio elettorale. (2)

Disposizioni per la parità
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali
e referendarie e per la comunicazione politica.

 

Art. 1. Finalità e ambito
di applicazione.

1. La presente legge promuove e disciplina,
al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità
rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione
per la comunicazione politica. 2. La presente legge promuove e disciplina
altresì, allo stesso fine, l’accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le
elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

Art. 2. Comunicazione politica radiotelevisiva.

1. Le emittenti radiotelevisive devono
assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed
equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica.
2. S’intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini
della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di
programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione
politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse
non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. é assicurata parità di condizioni nell’esposizione
di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti,
nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di
programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra
trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l’esposizione
di opinioni e valutazioni politiche. 4. L’offerta di programmi di
comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per
le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie
televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono
in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni
caso gratuita. 5. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata
<<Commissione>>, e l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di seguito denominata <<Autorità>>,
previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito della propria
competenza, stabiliscono le regole per l’applicazione della disciplina
prevista dal presente articolo.

Art. 3. Messaggi politici autogestiti.

1. Le emittenti radiofoniche e televisive
che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell’art.
2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti
o a pagamento, di seguito denominati <<messaggi>>. 2.
La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti
private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede
a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie
per la realizzazione dei predetti messaggi. 3. I messaggi recano
la motivata esposizione di un programma o di un’opinione politica
e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche,
a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri
programmi, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica
alla Commissione o all’Autorità, con almeno quindici giorni
di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono
computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti
dalla legge. 4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva
nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per
cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione
politica trasmessi ai sensi dell’art. 2, comma 3, dalla medesima
emittente o sulla medesima rete nell’ambito della stessa settimana
e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo
di due contenitori per ogni giornata di programmazione. 5. Le emittenti
radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi
politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione
politica gratuiti di cui all’art. 2 per un tempo pari a quello dei
messaggi effettivamente diffusi nell’ambito di contenitori, che
possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto
politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna
giornata di programmazione sulla medesima emittente. 6. Gli spazi
per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento
ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione
è richiamata all’art. 1, comma 2. L’assegnazione degli spazi
in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli
spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono
essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può
essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno
può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore.
Ogni messaggio reca la denominazione <<messaggio autogestito
gratuito>> o <<messaggio autogestito a pagamento>>
e l’indicazione del soggetto committente. 7. Le emittenti nazionali
possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti
gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento
sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari
nelle stesse fasce orarie. 8. L’Autorità e la Commissione,
ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri
di rotazione per l’utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile,
degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti
e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l’applicazione
della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 4. Comunicazione politica radiotelevisiva
e

messaggi radiotelevisivi autogestiti
in campagna elettorale.

1. Dalla data di convocazione dei
comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si
svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole
rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi
politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto
tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. 2. La
Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra loro,
e ciascuna nell’ambito della propria competenza, regolano il riparto
degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi
sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee
da rinnovare, nonchè tra quelli in esse non rappresentati
purchè presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami
del Parlamento; b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione
delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale,
gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità
tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato
candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un
quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l’eventuale
presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche
riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare
e dell’ambito territoriale di riferimento; c) per il tempo intercorrente
tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli
spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale
fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. 3. Dalla
data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all’art.
1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono
trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio
di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla
Commissione e dall’Autorità, sulla base dei seguenti criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti
politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle
fasce orarie di trasmissione; b) i messaggi sono organizzati in
modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una
durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
un’opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente,
tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non
possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti,
hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi
in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro
contenitori per ogni giornata di programmazione; d) i messaggi non
sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dalla legge; e) ciascun messaggio può essere trasmesso
una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico
può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata
di programmazione; g) ogni messaggio reca l’indicazione <<messaggio
autogestito>> e l’indicazione del soggetto committente. 4.
La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è
obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere
a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie
per la realizzazione dei predetti messaggi. 5. Alle emittenti radiofoniche
e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti
a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al
comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato
nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto
del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti
radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva
annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per
ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti
radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire
40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente
stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti
nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma.
Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi
alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente
utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto
politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che
si avvale, per l’attività istruttoria e la gestione degli
spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni
o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi. Nella Regione Trentino-Alto Adige
il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono,
per l’attività istruttoria, dei comitati provinciali per
i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi
previsti dal comma 13 dell’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n.
249. 6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui
al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per
ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può
disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna
giornata di programmazione. L’Autorità regola il riparto
degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità
di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione,
e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti
politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna
regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni
o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi. 7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali
che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito
ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di
cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento,
fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna
giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma
7 dell’art. 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da
b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente
destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve
essere, di norma, pari, nell’ambito della medesima settimana, a
quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo
gratuito. 8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e
locali comunicano all’Autorità, entro il quinto giorno successivo
alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei
contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali,
ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima
Autorità con almeno cinque giorni di anticipo. 9. A partire
dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura
della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi
di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica,
comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la
disciplina del presente articolo. 10. Per le consultazioni referendarie
la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica
e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica
dalla data di indizione dei referendum. 11. La Commissione e l’Autorità,
previa consultazione tra loro, e ciascuna nell’ambito della propria
competenza, stabiliscono l’ambito territoriale di diffusione di
cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della
consultazione sul territorio nazionale.

Art. 5. Programmi d’informazione
nei mezzi radiotelevisivi.

1. La Commissione e l’Autorità,
previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito della propria
competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all’indizione
dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura
delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria
pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di
informazione, al fine di garantire la parità di trattamento,
l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva
è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni
di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. 3. I registi
ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto
ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare,
anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli
elettori. 4. Al comma 5 dell’art. 1 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, le parole: <<A decorrere dal trentesimo giorno precedente
la data delle votazioni per l’elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura
delle operazioni di voto>>.

Art. 6. Imprese radiofoniche di
partiti politici.

1. Le disposizioni degli articoli
da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora
di cui all’art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67
e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata
la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi
autogestiti.

Art. 7. Messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici.

1. Dalla data di convocazione dei
comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della
data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora
intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali,
devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire
ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi
in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere
effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti
dall’Autorità. 2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme
di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole
rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione
dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati. 3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di
stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali
di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì,
agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui
al comma 1.

Art. 8. Sondaggi politici ed elettorali.

1. Nei quindici giorni precedenti
la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque,
diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle
elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori,
anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente
a quello del divieto. 2. L’Autorità determina i criteri obbligatori
in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi
di cui al comma 1. 3. I risultati dei sondaggi realizzati al di
fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto
se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è
responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente
resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime
indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a
cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri: a) soggetto che ha realizzato
il sondaggio; b) committente e acquirente; c) criteri seguiti per
la formazione del campione; d) metodo di raccolta delle informazioni
e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate
e universo di riferimento; f) domande rivolte; g) percentuale delle
persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) data in cui è
stato realizzato il sondaggio.

Art. 9. Disciplina della comunicazione
istituzionale e obblighi di informazione.

1. Dalla data di convocazione dei
comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto
è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate
in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento
delle proprie funzioni. 2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche
e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano
i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura
e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10. Provvedimenti e sanzioni.

1. Le violazioni delle disposizioni
di cui alla presente legge, nonchè di quelle emanate dalla
Commissione e dall’Autorità sono perseguite d’ufficio da
quest’ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun
soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali
violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata,
anche a mezzo telefax: a) all’Autorità; b) all’emittente
privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero,
ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi; d) al gruppo della Guardia di finanza
nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente
o dell’editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede
al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorità
o dalla denuncia entro le successive dodici ore. 2. L’Autorità,
avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni
ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, nonchè del competente
ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della
Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati
i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite
eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore
dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le
quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla
denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. In caso di violazione
degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l’Autorità ordina
alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione
politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che
siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni. 4. In caso
di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l’Autorità
ordina all’emittente interessata, oltre all’immediata sospensione
delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento,
per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei
soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare
l’equilibrio tra le forze politiche; b) se del caso, il ripristino
dell’equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati
alla comunicazione politica gratuita. 5. In caso di violazione dell’art.
5, l’Autorità ordina all’emittente interessata la trasmissione
di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione
dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla
violazione. 6. In caso di violazione dell’art. 7, l’Autorità
ordina all’editore interessato la messa a disposizione di spazi
di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti
politici che ne siano stati illegittimamente esclusi. 7. In caso
di violazione dell’art. 8, l’Autorità ordina all’emittente
o all’editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo
di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo,
per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con
cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. 8. Oltre a quanto
previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l’Autorità ordina: a)
la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della
gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione
commessa; b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione,
anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle
quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria,
collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da
rettificare. 9. L’Autorità può, inoltre, adottare
anche ulteriori provvedimenti d’urgenza al fine di ripristinare
l’equilibrio nell’accesso alla comunicazione politica. 10. I provvedimenti
dell’Autorità di cui al presente articolo possono essere
impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del
Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti
stessi. In caso di inerzia dell’Autorità, entro lo stesso
termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio,
anche in sede cautelare, la condanna dell’Autorità stessa
a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta
cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare
memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente
dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla
domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza
del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il
settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l’appello
dinanzi al Consiglio di Stato.

Art. 11. Obblighi di comunicazione.

1. Entro trenta giorni dalla consultazione
elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari
di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori
di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere
nonchè al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui
all’art. 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione
politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti
articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi
concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati
ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni
a lire cento milioni.

Art. 12. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall’anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente <<Fondo
speciale>> dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, parzialmente
utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero e per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13. Abrogazione di norme.

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4,
2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

 

Come ci si candida?

* * *

COSA FA IL MINISTERO:

Analizza e gestisce i dati delle consultazioni
elettorali europee, politiche, amministrative e dei referendum,
curando la raccolta informatizzata e la divulgazione ufficiale.

La Direzione Generale dell’Amministrazione
Civile compie studi e ricerche in materia elettorale, fornendo consulenze
e risposte a quesiti attinenti alle cause di ineleggibilità
e di incandidabilità.

La Direzione Centrale per i Servizi
Elettorali provvede alla fornitura del materiale elettorale e svolge
una specifica attività di ispezione nel settore coordinando
le Prefetture ed esercitando, a mezzo di ispettori, il controllo
sui servizi elettorali degli Enti Locali.

 

IL VOTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI
ALL’ESTERO:

La D.G. dell’Amministrazione
Civile si occupa dell’ANAGRAFE degli ITALIANI RESIDENTI all’ESTERO
(AIRE), aggiornando tramite il Centro Elaborazione Dati, gli elenchi
degli aventi diritto al voto in Italia e all’estero.

Hanno diritto all’iscrizione:

– i cittadini italiani con permanenza
all’estero superiore ai 12 mesi e che abbiano all’estero
trasferito la propria residenza —

  • i cittadini nati all’estero ed il cui atto
    di nascita sia stato trascritto in Italia.
  • I cittadini italiani la cui residenza all’estero
    venga dichiarata giudizialmente.

Non hanno diritto all’iscrizione:

  • i cittadini italiani con permanenza all’estero
    inferiore ai 12 mesi
  • i lavoratori stagionali
  • il personale di ruolo dello stato in servizio all’estero

La procedura d’iscrizione:

  • su richiesta dell’interessato, con dichiarazione
    da presentare al comune italiano di ultima residenza e al Consolato
    della circoscrizione d’immigrazione o di nascita
  • d’ufficio, qualora gli uffici comunali o consolari,
    sulla base di dati posseduti, siano a conoscenza della condizione
    d’inscrivibilità dei cittadini residenti all’estero.

Vantaggi dell’iscrizione:

  • l’esercizio del diritto di voto presso il
    comune ove è avvenuta l’iscrizione
  • la possibilità di ottenere i certificati
    dal comune d’iscrizione o dal Consolato competente
  • la fruizione dei servizi consolari

La normativa:

  • legge n.470 del 22.10 1988
  • D.P.R.323 del 6.9.1989

 

 

PARLAMENTO EUROPEO

LA NORMATIVA VIGENTE

L’elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento Europeo è disciplinata dalla
legge 24 gennaio 1979 n.18 e successive modificazioni, dal decreto-legge
24 giugno 1994 n.408, convertito in legge, con modificazioni , dall’art.1,
comma 1, della legge 3 agosto 1994, n.483, e, per quanto da essi
non previsto, dalle norme contenute nel testo unico delle leggi
per la elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957 n. 361,
e successive modificazioni.

COME CI SI CANDIDA:

Le operazioni necessarie per candidarsi
alle elezioni dei Rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo sono:

  1. Deposito del contrassegno di lista presso il Ministero
    dell’Interno.
  2. – Il deposito è atto obbligatorio.

    – E’ fatto divieto di presentare
    contrassegni identici o confondibili con quelli usati tradizionalmente
    da altri partiti ovvero contrassegni riproducenti immagini o soggetti
    religiosi.

    – Il contrassegno deve essere depositato,
    in triplice esemplare, personalmente, da persona munita di mandato,
    presso l’apposito ufficio del Ministero dell’Interno,
    dalle ore 8 del 49° giorno alle ore 16 del 48° giorno
    precedente quello della votazione.

  3. Deposito, presso il Ministero dell’Interno,
    delle designazioni degli incaricati della presenta-zione delle
    liste dei candidati nelle circoscrizioni.
  4. – Esso va fatto contemporaneamente
    al deposito del contrassegno di lista.

    – A differenza delle elezioni politiche,
    non è consentito procedere alla designazione di nuovi nominativi
    di rappresentanti, in sostituzione di quelli precedentemente segnalati
    al Ministero dell’Interno.

  5. Presentazione della lista dei Candidati presso
    gli uffici elettorali circoscrizionali


La legge prevede:


– Dichiarazione di presentazione della
lista, che va deve essere sottoscritta da non meno

di 30.000 e non più di 35.000
elettori. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti
o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura
in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola
delle camere o che nell’ultima elezione abbiano presentato
candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno
un seggio in una delle due camere o al Parlamento Europeo.

– Certificato attestante la qualità
di elettore dei presentatori

– Dichiarazione di accettazione della
candidatura

– Certificato attestante l’iscrizione
dei candidati nelle liste elettorali

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

COME CI SI CANDIDA

La presentazione delle candidature
nei collegi uninominali e delle liste dei candidati per l’attribuzione
dei seggi con metodo proporzionale per l’elezione della Camera
dei Deputati si attua attraverso le seguenti operazioni:

  1. Deposito del contrassegno di candidatura o di
    lista presso il Ministero dell’Interno
  2. – E’ obbligatorio il deposito
    del contrassegno per tutti i soggetti politici che intendano partecipare
    alle elezioni

    – E’ vietato usare contrassegni
    identici o confondibili con quelli usati tradizionalmente da altri
    partiti, come anche quelli riproducenti immagini o soggetti religiosi

    – Il contrassegno deve essere presentato
    in triplice copia in due diversi formati, rispettivamente circoscritti
    da un cerchio del diametro di 10 e 2 cm; preferibilmente su carta
    bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in foto color
    per una miglior riproducibilità su schede e manifesti.

    – Per i contrassegni non tradizionali,
    la priorità nella presentazione costituisce titolo, quindi
    saranno respinti i contrassegni confondibili con quelli presentati
    precedentemente

    – Il deposito del contrassegno deve
    essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da
    notaio, rilasciato dal presidente o segretario del partito

    – Termini per il deposito dei contrassegni:
    non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16
    del 42° giorno precedente quello della votazione

    – Al fine di ricevere le comunicazioni
    sull’esito del deposito del contrassegno da parte del Ministero
    dell’interno, è obbligatorio indicare un domicilio
    in Roma.

    – E’ possibile ricorrere all’Ufficio
    centrale nazionale — presso la Corte di Cassazione – contro
    le decisioni del Ministero dell’Interno

  3. Deposito , presso il Ministero dell’Interno,
    delle designazioni degli incaricati della presentazione delle
    candidature nei collegi uninominali e nelle singole circoscrizioni;
  4. – All’atto del deposito del
    contrassegno, per ogni circoscrizione debbono, anche, essere designati
    un rappresentante effettivo ed uno supplente, dei quali dovranno
    essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita

    – Le designazioni dei rappresentanti
    vanno fatte in un unico atto per tutte le circoscrizioni, autenticato
    da un notaio.

  5. Presentazione delle candidature nei collegi
    uninominali e delle liste dei candidati presso gli Uffici centrali
    circoscrizionali

– Per la presentazione delle candidature
nei collegi uninominali è richiesta l’indicazione dei
nominativi dei singoli candidati per ciascun collegio uninominale
e la produzione dei seguenti documenti:

a)dichiarazione di presentazione delle
candidature nei collegi uninominali, su moduli che riproducano il
contrassegno depositato al Ministero, che deve essere sottoscritta
da:

non meno di 500 e da non più
di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nel collegio

– Le firme dei sottoscrittori devono
essere autenticate da notai o dagli altri soggetti indicati dall’art.14
della l.53 del 1990 e successive modificazioni

b)certificato attestante la qualità
di elettore del collegio dei sottoscrittori

c)dichiarazione di accettazione della
candidatura e contestuale dichiarazione di collegamento con una
o più liste di candidati

d)certificato attestante l’iscrizione
dei candidati nelle liste elettorali

e)dichiarazione di collegamento con
una lista ai fini del rimborso delle spese elettorali (solo in caso
di collegamento con più liste)

Per la presentazione delle liste dei
candidati per l’attribuzione dei 155 seggi da assegnare con
metodo proporzionale, è richiesta, oltre che la lista dei
candidati, la produzione dei seguenti documenti:

a)dichiarazione di presentazione della
lista dei candidati, su moduli che riproducano il contrassegno depositato
al Ministero, che deve essere sottoscritta da:

  • per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti da
    almeno 1.500 a non più di 2.000 elettori iscritti nelle
    liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni fino a 1.000.000 abitanti
    da almeno 2.500 a non più di 3.000 elettori iscritti nelle
    liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni con oltre 1.000.000 abitanti
    da almeno 4.000 a non più di 4.500 elettori iscritti nelle
    liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso.

b)certificato attestante la qualità
di elettore della circoscrizione dei sottoscrittori

c)dichiarazione di accettazione della
candidatura

d)accettazione di collegamento con
il candidato nel collegio uninominale

e)certificato attestante l’iscrizione
dei candidati nelle liste elettorali

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

COME CI SI CANDIDA

Queste le operazioni preliminari previste
per la presentazione delle candidature:

1)Deposito del contrassegno o dei
contrassegni dei singoli candidati o dei gruppi dei candidati presso
il Ministero dell’Interno

Per il deposito del contrassegno valgono
tutti gli obblighi, i divieti ed i termini previsti per l’analoga
procedura di presentazione della candidatura alla elezione della
Camera dei Deputati

2)Deposito, presso il Ministero dell’Interno
,delle designazioni, per ciascuna regione, degli incaricati della
presentazione dei singoli candidati o dei gruppi dei candidati

– Per ogni regione dovranno essere
designati un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente,
dei quali dovranno essere indicati cognome, nome, luogo e data di
nascita

– Le designazioni dei rappresentanti
vanno fatte in un unico atto per tutte le regioni, atto autenticato
da un notaio

3)Presentazione dei singoli candidati
o dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali

Per la presentazione delle candidature
per l’elezione del Senato, la legge richiede, oltre alla indicazione
del singolo candidato o gruppo dei candidati, anche la produzione
dei seguenti documenti:

1) per il gruppo di candidati:

a) dichiarazione di presentazione

– La dichiarazione deve essere sottoscritta
da:

  • almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a
    500.000 abitanti;
  • almeno 1750 e non più di 2500 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più
    di 500.000 e fino a 1.000.000;
  • almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più
    di un milione di abitanti.

b) certificato attestante la qualità
di elettore della regione dei sottoscrittori

c)dichiarazione di accettazione della
candidatura

d)certificato attestante l’iscrizione
dei candidati nelle liste elettorali

2) per il singolo candidato:

a) dichiarazione di presentazione

– la dichiarazione di presentazione
deve essere sottoscritta da almeno 1000 e non più di 1500
elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

b) certificato attestante la qualità
di elettore del collegio dei sottoscrittori

c) dichiarazione di accettazione della
candidatura

d) certificato attestante l’iscrizione
del candidati nelle liste elettorali

– Gli atti e i documenti richiesti
dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono
esenti da bollo.

 

 

 

ELEZIONI REGIONALI

LA NORMATIVA VIGENTE

L’elezione dei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario è disciplinata dalla legge
17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e, per tutto
quanto non espressamente previsto, dalle norme del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti
riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli
5, 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Inoltre, la legge 24 febbraio 1995,
n. 43, contenente "Nuove norme per la elezione dei consigli
delle regioni a statuto ordinario", ha modificato la citata
legge n. 108 ed ha stabilito che i quattro quinti del numero dei
consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base
di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con
sistema maggioritario, sulla base di liste regionali.

Infine la legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 ha introdotto l’elezione diretta del presidente
della giunta regionale ,prevedendo la proclamazione a tale carica
del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito
il maggior numero di voti validi.

COME CI SI CANDIDA

Per le elezioni dei consigli delle
regioni a statuto ordinario
, la vigente normativa prevede che
i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna
regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il
restante quinto sia eletto con sistema maggioritario, sulla base
di liste regionali.

La legge costituzionale 22.11.1999
n.1 ha introdotto inoltre l’elezione diretta del presidente
della giunta regionale, prevedendo la proclamazione a tale carica
del candidato capolista della lista regionale che ha conseguito
il maggior numero di voti validi.

Per la presentazione delle candidature
relative alle liste provinciali è richiesta la produzione
della lista dei candidati e dei seguenti documenti:

LISTE PROVINCIALI

a) Dichiarazione di presentazione
della lista provinciale
che deve essere sottoscritta da:

  • per le circoscrizioni fino a 100.000 abitanti da
    almeno 750 a non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste
    elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni con più di 100.000
    fino a 500.000 abitanti da almeno 1.000 a non più di 1.500
    elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel
    territorio stesso;
  • per le circoscrizioni con più di 500.000
    e fino a 1.000.000 abitanti da almeno 1.750 a non più di
    2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
    nel territorio stesso;
  • per le circoscrizioni con più 1.000.000
    abitanti da almeno 2.000 a non più di 3.000 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso.

b) Certificati attestanti che i
presentatori della lista provinciale sono elettori di un comune
della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
c)Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun
candidato della lista provinciale.
Non è prevista
alcuna speciale formulazione però essa deve contenere
l’esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in
alcuna delle condizioni previste dall’art.15 legge.55 del 1990
e successive modificazioni.

d) Dichiarazione di collegamento della
lista provinciale con una delle liste regionali e copia di analoga
dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale;

e) Certificato attestante l’iscrizione
dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di
un qualsiasi comune della Repubblica;

f) Copia del contrassegno della lista
provinciale. Per evitare che l’Ufficio centrale circoscrizionale
rifiuti il loro contrassegno, i presentatori dovranno fare attenzione
che esso non sia identico o confondibile con quello di altra lista
presentata precedentemente. Il modello di contrassegno, da presentare
in triplice esemplare, non dovrà riprodurre immagini o soggetti
di natura religiosa. Al fine di evitare inconvenienti nella riproduzione,
si suggerisce un disegno su carta lucida, con inchiostro di china
o tipografico in due misure diverse, rispettivamente circoscritte
una da un cerchio di diametro di 10 cm. e l’altra da un cerchio
di diametro di 2 cm.

Il numero di candidati inserito nella
lista provinciale non deve superare il numero dei consiglieri da
eleggere nel collegio e non deve essere inferiore ad un terzo.

La firma di ciascun sottoscrittore
sulla dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve
essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio,
giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle
corti di appello e dei tribunali; segretario delle procure della
Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale
o provinciale, presidente del consiglio comunale, provinciale o
circoscrizionale; segretario comunale, funzionario incaricato dal
sindaco o dal presidente della provincia.

Gli atti e i documenti richiesti dalla
legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature
delle liste provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte
di bollo.

LISTE REGIONALI

Per la presentazione delle liste regionali,
oltre alla produzione della lista dei candidati sono necessari i
seguenti documenti:

  1. Dichiarazione di presentazione della lista regionale;
    che deve essere sottoscritta da:
  • almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a
    500.000 abitanti;
  • almeno 1750 e non più di 2500 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più
    di 500.000 e fino a 1.000.000;
  • almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti
    nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più
    di un milione di abitanti.
  1. Certificati attestanti che i presentatori della
    lista regionale sono elettori di un comune della Regione;
  1. Dichiarazione di accettazione della candidatura
    da parte di ciascun candidato della lista regionale;
  2. Dichiarazione di collegamento della lista regionale
    con uno o più gruppi di liste provinciali e copia dell’analoga
    dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste
    provinciali;
  3. Certificato attestante l’iscrizione dei candidati
    della lista regionale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune
    della Repubblica;
  4. Copia del contrassegno della lista regionale.

Ogni lista regionale deve comprendere
un numero di candidati non inferiore alla metà del numero
dei consiglieri assegnati, in ciascuna regione, alla parte maggioritaria.
La lista deve indicare, per ciascun candidato, il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita

 

 

 

ELEZIONI PROVINCIALI

NORMATIVA VIGENTE

Le operazioni relative alla presentazione
ed all’esame delle candidature, per l’elezione diretta
del presidente della provincia e del consiglio provinciale, debbono
svolgersi con l’osservanza delle norme delle leggi 8 marzo
1951, n. 122, e successive modificazioni; 25 marzo 1993, n. 81,
e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

Per tutto quanto non espressamente
previsto dalle predette leggi si applicano le norme del testo unico
delle leggi per la elezione dei Consigli comunali approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
in quanto compatibili.

COME CI SI CANDIDA

Le candidature per l’elezione
del consiglio provinciale devono essere presentate insieme, riunite
in gruppi ognuno dei quali contraddistinto da un unico contrassegno:
per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale
viene presentato e nessun candidato può accettare la candidatura
per più di tre collegi.

Per la presentazione delle candidature
sono necessarie:

1) Candidatura alla carica di presidente
della provincia ed elenco dei candidati che costituiscono il gruppo
o i gruppi collegati. Ogni gruppo deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere nelle province.

2) Dichiarazione di presentazione
del gruppo

– Requisiti richiesti:

un numero di presentatori rapportato
al territorio. Il numero dei sottoscrittori deve essere compreso
tra :

  • 1.000 e i 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali
    di comuni compresi nelle province con più di un milione
    di abitanti;
  • 500 e 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
    di comuni compresi nelle province tra 500.001 e un milione di
    abitanti;
  • 350 e 700 elettori iscritti nelle liste elettorali
    di comuni compresi nelle province tra 100.001 e 500.000 abitanti;
  • 200 e 400 elettori iscritti nelle liste elettorali
    di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti.

– dichiarazione, da parte del candidato
presidente, di collegamento con il gruppo o i gruppi di candidati
per l’elezione del consiglio provinciale, e dichiarazione di
collegamento dei delegati dei gruppi interessati con il candidato
presidente.

– programma amministrativo del candidato
alla carica di presidente della Provincia, nel caso in cui vi siano
più gruppi di candidati collegati, questi ultimi devono presentare
lo stesso programma amministrativo;

3) Certificati attestanti che i presentatori
sono elettori in un comune della provincia

4) Dichiarazioni di accettazione delle
candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere
provinciale

5) Certificati attestanti l’iscrizione
dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

6) Copia del contrassegno del gruppo

 

 

ELEZIONI COMUNALI

NORMATIVA VIGENTE

Le principali disposizioni concernenti la presentazione
e l’ammissione delle candidature per l’elezione diretta
del sindaco e del consiglio comunale sono le seguenti:

  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
    1960, n. 570. Testo unico delle leggi sulla composizione e la
    elezione degli organi delle Amministrazioni comunali;
  • Legge 23 aprile 1981, n. 154. Norme in materia
    di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale,
    provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità
    degli addetti al Servizio sanitario nazionale.
  • Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte
    a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
  • Legge 18 gennaio 1992, n. 16. Norme in materia
    di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino
    della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo
    1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
  • Legge 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del
    sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale
    e del consiglio provinciale.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
    1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993,
    n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.
  • Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione
    della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio
    del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
    per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno
    Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
  • Legge 28 aprile 1998, n. 130. Modifica dell’articolo
    4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione
    delle firme degli elettori.
  • Legge 30 aprile 1999, n. 120. Disposizioni in materia
    di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni
    sugli adempimenti in materia elettorale.

COME CI SI CANDIDA

Le candidature a sindaco e consigliere
comunale devono essere sottoscritte da gruppi di cittadini che presentano
le liste dei candidati. Non sono ammesse quindi candidature indipendenti.

Nei comuni superiori a 15.000 abitanti,
ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore
al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi;
nei comuni inferiori a 15.000 abitanti il limite minimo è
pari a tre quarti del numero dei consiglieri da eleggere.

Le candidature vanno presentate con
apposita dichiarazione scritta per la quale la legge non prevede
una particolare formulazione, ma che dovrà tuttavia contenere
i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede ovvero:

  1. il numero dei presentatori;
  2. il cognome e nome del candidato alla carica di
    sindaco;
  3. il cognome e nome dei candidati alla carica di
    consigliere;
  4. la descrizione del contrassegno di lista;

il cognome, nome, luogo e data di
nascita dei delegati, effettivo e supplente, incaricati di assistere
alle operazioni di sorteggio dei candidati a sindaco e delle liste,
di designare, personalmente o per mezzo di persone da

  1. essi autorizzate con dichiarazione autenticata
    da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio elettorale
    e presso l’Ufficio centrale.

La dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati al consiglio e della collegata candidatura
alla carica di sindaco deve essere sottoscritta a norma dell’art.3
della legge 25 marzo 1993,n.81, e successive modificazioni:

  • da non meno di 1.000 e da non più di 1.500
    elettori, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
    abitanti;
  • da non meno di 500 e da non più di 1.000
    elettori, nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un
    milione di abitanti;
  • da non meno di 350 e da non più di 700 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
  • da non meno di 200 e da non più di 400 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
  • da non meno di 175 e da non più di 350 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
  • da non meno di 100 e da non più di 200 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  • da non meno di 60 e da non più di 120 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra


5.001 e 10.000 abitanti;

  • da non meno di 30 e da non più di 60 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
  • da non meno di 25 e da non più di 50 elettori,
    nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;

Nessuna sottoscrizione è richiesta
per la presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore
a 1.000 abitanti.

IL VOTO DEI CITTADINI DELL’UNIONE

Il decreto legislativo 12 aprile 1996,
n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l’attribuzione
dell’elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e
circoscrizionali, ai cittadini dell’Unione europea residenti
in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti,
ai cittadini italiani.

Com’è noto, oltre all’Italia,
i paesi aderenti all’Unione europea sono i seguenti: Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

I cittadini dell’Unione, che
intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale
(essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e
di vice sindaco), devono produrre, all’atto del deposito della
lista dei candidati, ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta
per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti
altri documenti:

  • Una dichiarazione contenente l’indicazione
    della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo
    nello Stato d’origine;
  • Un attestato, in data non anteriore a tre mesi,
    rilasciato dall’autorità amministrativa competente
    dello Stato membro d’origine, dal quale risulti che non sono
    decaduti dal diritto di eleggibilità.

I cittadini dell’Unione europea
— ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte
del Comune di residenza — devono presentare un attestato dello
stesso Comune, dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle
liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito
dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo
a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione
di comizi elettorali.

 

 

REFERENDUM

NORMATIVA VIGENTE

-Costituzione della Repubblica Italiana : articoli
48, 71, 75, 132 e 138

-Legge 25 maggio 1970 n.352 "Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

-Legge 22 maggio 1978 n.199 "Modificazioni alla
legge 352 del 1970 sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo"

-Decreto-legge 9 marzo 1995 n.67 "Modifiche urgenti
alla legge 352 del 1970, recante norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

-Legge 17 maggio 1995 n.173 "Indicazione sulle
schede di votazione della denominazione di referendum popolari"

-Decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio
1995 "Caratteristiche essenziali della parte esterna della
scheda di votazione in caso di svolgimento di più referendum
popolari previsti dall’art.75 della Costituzione"

 

Le elezioni dal 96 ad oggi.

I siti di riferimento da cui sono tratte
le pagine sono i seguenti:

www.camera.it
www.senato.it
www.mininterno.it
www.politicaonline.com
www.barisera.it
www.altanet.it/notizie

 

ELEZIONI POLITICHE del 1996

 

CAMERA DEI DEPUTATI
XXI Circoscrizione Puglia – Collegio n. 27 (Altamura)
http://www.camera.it/deputati/elezioni/01.sistema/circoscrizioni_rm212713.asp

SENATO
PUGLIA – Collegio 5 (Altamura – Acquaviva)
http://www.senato.it/leg/13/elezioni/r16c5.htm

CAMERA DEI DEPUTATI – QUOTA PROPORZIONALE
XXI Circoscrizione — Puglia
http://www.camera.it/deputati/elezioni/01.sistema/circoscrizioni_rp2113.asp

CAMERA DEI DEPUTATI – QUOTA PROPORZIONALE
Provincia di Bari – Comune di Altamura
http://www.politicaonline.com/elezioni/regioni/puglia/comuni/ba.htm

 

ELEZIONI COMUNALI del 1997 — ALTAMURA

 

ELEZIONE CONSIGLIO COMUNALE del 27 aprile 1997
http://cedweb.mininterno.it:8888/amminis/G0090040.htm

ELEZIONE SINDACO del 27 aprile 1997 – PRIMO TURNO
http://cedweb.mininterno.it:8888/amminis/D0090040.htm

BALLOTTAGGIO SINDACO dell’11 maggio 1997
http://cedweb.mininterno.it:8885/ballott/D0090040.htm

 

ELEZIONI EUROPEE del 1999

 

ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 13 giugno 1999 — PUGLIA
http://cedweb.mininterno.it:8886/europee/E316000.html

ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 13 giugno 1999 – PROVINCIA
DI BARI
http://cedweb.mininterno.it:8886/europee/E316009.html

 

ELEZIONI PROVINCIALI del 1999

 

ELEZIONE PROVINCIALI del 13 giugno 1999 — BARI
http://cedweb.mininterno.it:8888/amm990613/P009.htm

ELEZIONE PRESIDENTE PROVINCIA del 13 giugno 1999 — BARI
http://cedweb.mininterno.it:8888/amm990613/Q009.htm

BALLOTTAGGIO PRESIDENTE PROVINCIA del 27 giugno 1999 —BARI
http://cedweb.mininterno.it:8885/ball990627/Q009.htm

ELEZIONI REGIONALI del 2000

 

ELEZIONI REGIONALI del 16 aprile 2000
Liste Circoscrizionali – Regione PUGLIA
http://cedweb.mininterno.it:8900/regio000416/R16000.html

ELEZIONI REGIONALI del 16 aprile 2000
Liste Circoscrizionali – Regione PUGLIA – Circoscrizione BARI
http://cedweb.mininterno.it:8900/regio000416/R16009.html

ELEZIONI REGIONALI del 16 aprile 2000
Liste Regionali – Regione PUGLIA
http://cedweb.mininterno.it:8900/regio000416/Y16000.html

ELEZIONI REGIONALI del 16 aprile 2000
Liste Regionali – Regione PUGLIA – Circoscrizione BARI
http://cedweb.mininterno.it:8900/regio000416/Y16009.html

ELEZIONI REGIONALI del 16 aprile 2000
Liste Regionali e Circoscrizionali – Comune di Altamura
http://www.barisera.it/elezioni/altamura.htm

ELEZIONI REGIONALI del 16 aprile 2000
Liste Regionali e Circoscrizionali – Comune di Altamura
Il voto nelle singole sezioni
http://www.altanet.it/notizie/file/reg2000.xls

Altamura, riavviate le procedure di esproprio del Teatro Mercadante.

Per l’esproprio del Teatro Mercadante,
o almeno di quel che ne resta dopo dieci anni di abbandono, si fa
finalmente sul serio. Nessun margine di trattativa col Consorzio,
attuale titolare della proprietà del Teatro, che riunisce
una trentina di privati insieme allo stesso Comune, e rotta decisa
verso l’esproprio. L’incontro di ieri mattina, sollecitato da Franco
Gagliardi La Gala, il consulente legale del Comune per il procedimento
di acquisizione del teatro, e convocato dal sindaco di Altamura
Vito Plotino, è servito a fare il punto della situazione
e a riattivare l’iter amministrativo dell’esproprio dopo qualche
mese di impasse.

Dal vertice emergono passi avanti
sul fronte tecnico-amministrativo, ma soprattutto una volontà
politica irretrattabile. "In quindici giorni il Comune concluderà
tutti gli atti di sua competenza e li invierà alla Soprintendenza",
annuncia l’assessore al contenzioso Nico D’Ambrosio. Si tratta di
relazioni tecniche, documentazioni fotografiche, accertamenti catastali
e perizie, richiesti dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della
Puglia. La quale, in una lettera dello scorso novembre, anticipava
il parere favorevole all’esproprio, perché "tale iniziativa
risponderebbe al preminente interesse generale alla concreta valorizzazione
del Teatro".

Competente a espropriare il teatro
è il Ministero dei Beni Culturali, al quale spetterà
dunque l’ultima parola su una vicenda che si trascina ormai da un
decennio. Precisamente da quando il Consorzio, che raccoglie alcuni
degli eredi dei trecento altamurani che contribuirono alla costruzione
del teatro nel 1895, decide di occuparsi direttamente della gestione.
Da allora il teatro non viene più riaperto, dapprima per
interventi di adeguamento tecnico alle nuove normative di sicurezza.
Poche centinaia di milioni, ma che il Consorzio non è disposto
a investire. Intanto il tempo passa e il teatro va il rovina, mentre
il Comune insegue faticosamente le richieste del Consorzio. Le ipotesi
studiate, dalla parziale cessione di quote al Comune all’affitto
per quindici anni, si rivelano tutte giuridicamente o politicamente
impraticabili.

Ma è negli ultimi due anni
che il refrain del Consorzio (finanziamenti pubblici, proprietà
privata) diventa insostenibile anche i più "trattativisti".
Soprattutto per la spinta del Comitato “Il teatro di tutti”, che
raccoglie seimila firme per la riapertura del teatro. Il Consiglio
comunale, quasi un anno fa, delibera all’unanimità nello
stesso senso, poi la palla passa all’Amministrazione. E il Consorzio?
Nessun commento, solo la velata minaccia di "clamorose novità
per i prossimi giorni". Chissà, forse la sospirata cessione
volontaria. "Balle" – taglia corto l’assessore Nico D’Ambrosio
– "solo manovre dilatorie. Se lo avessero voluto davvero, lo
avrebbero fatto molto prima".

Giuseppe Salvaggiulo

TEATRO MERCADANTE, IL COMUNE FA LA GUERRA AI PROPRIETARI.

Altamura – Puglia
/ Società / 4-03-2001 / 3:10:56

L’appello dei movimenti cittadini
"Il teatro di tutti" e "Altamura2001-La città
di tutti" ha sortito effetto, ridando impulso alla procedura
di esproprio del teatro Mercadante. Il Comune stava prendendo
inutilmente tempo, distratto anche dalle prime schermaglie della
campagna elettorale e dalle vicissitudini urbanistiche di grido.
Dopo l’appello del comitato, l’amministrazione comunale
ha ripreso in mano le carte, riconvocando gli avvocati di fiducia.
Nella prossima settimana preparerà la strategia legale
inviando alla Soprintendenza di Bari la documentazione utile per
la fase successiva dell’iter espropriativo del teatro che
il Comune vuol sottrarre di forza al Consorzio Mercadante, proprietario
dell’immobile. Parallelamente il Comune ha aperto un altro
fronte, sempre legale, con un atto di citazione per la nullità
delle clausole dello statuto del Consorzio del 1993 in cui si
dichiara la comproprietà dei singoli consorziati (in realtà
la proprietà appartiene al Consorzio solo in quanto ente
giuridico). Di queste clausole, contrarie allo statuto consortile
originario del 1895, si chiede quindi l’annullamento.

Per informazioni più complete,
si può cliccare sul documentatissimo sito www.enzocolonna.com.

Onofrio Bruno

Per il teatro ”Mercadante” si rimette in moto la procedura dell’esproprio.

ALTAMURA. – Si
rimette in moto la procedura d’esproprio del teatro Mercadante.
L’appello lanciato sulla “Gazzetta” dai movimenti cittadini
“Il teatro di tutti” e “Altamura2001-La città 
di tutti” non è caduto nel vuoto. Il Comune ha dato
incarico ai legali di andare avanti.

Da quattro mesi, infatti, tutto l’iter
si era paralizzato. E alla Soprintendenza di Bari sono ancora in
attesa della documentazione per la seconda fase della procedura
di esproprio del “Mercadante”, com’è noto, di proprietà 
di un omonimo Consorzio.

Ora, dopo l’appello, le carte hanno
ricevuto nuovi impulsi. Il Comune ha riconvocato i propri legali
per le azioni successive per l’esproprio.

Parallelamente, ha intrapreso un’altra
iniziativa a colpi di carte bollate, con un atto di citazione nei
confronti del Consorzio Mercadante per l’annullamento di alcune
parti dello statuto del 1993. In questo statuto il Consorzio dichiara
la comproprietà  del teatro in capo ai singoli consorziati.
Ma in realtà  la proprietà  è in capo solo al
Consorzio quale ente giuridico.

Insomma, il Comune fa la guerra al
Consorzio. “Questa soluzione estrema è l’unica perseguibile”
commentano i portavoce dei movimenti cittadini, Enzo Colonna
e Lello Rella. (o.br.)

Comunicato del Comitato per la difesa del teatro cittadino.

Comitato per la difesa del teatro cittadino
"Il Teatro di Tutti"
Movimento cittadino "Altamura2001
– La Città di Tutti"
Comunicato del 3 marzo 2001

Il Comune cita in
giudizio il Consorzio

L’avvocato Antonio Ventura, su
incarico del Comune di Altamura, ha depositato martedì scorso,
27 febbraio, presso il Tribunale Civile di Bari — Sezione distaccata
di Altamura un atto di citazione (il testo integrale è pubblicato
in questo sito) nei confronti del Consorzio Teatro Mercadante al
fine di far:


"1) dichiarare che
il fondo comune del Consorzio Teatro Mercadante – costituito
da tutti i beni mobili, immobili, attività e quant’altro
– appartiene esclusivamente e in toto al detto Consorzio
come soggetto giuridico autonomo e non in comproprietà
(né a maggior ragione pro quota) ai singoli consorziati,
con conseguente declaratoria di nullità di tutte le norme
statutarie che dispongono in contrario avviso; in particolare
dell’art. 2 dello Statuto 1993 nella parte in cui attribuisce
ai consorziati la comproprietà dell’intero complesso
e dell’art. 3 laddove afferma che del Consorzio fanno parte
i comproprietari dell’immobile, non essendo configurabile
alcuna comproprietà in capo ai singoli associati;

2) dichiarare che il fondo comune
di proprietà del Consorzio Teatro Mercadante dura inalterabilmente
fino allo scioglimento dell’associazione;

3) dichiarare che il detto fondo
comune non può essere ripartito in quote, né gli
associati possono chiederne la divisione proporzionale finché
è in vita l’associazione;

4) dichiarare che in caso di
recesso o di espulsione l’associato non ha diritto ad alcuna
quota del fondo comune;

5) dichiarare la assoluta nullità
di tutti i patti convenzionali o clausole statutarie contrarie
ai principi innanzi enunciati perché in violazione di norme
imperative e di ordine pubblico
".


Non possiamo che approvare tale iniziativa
che mira finalmente a ripristinare, all’interno del consorzio,
l’assetto giuridico e statutario originario (quello del 1895)
il quale riconosceva ai singoli consorziati non quote di proprietà
del Teatro, ma solo il diritto di palco o di poltrona (cioè
il diritto ad essere preferiti nella sottoscrizione dell’abbonamento
stagionale). Il ripristino della legittimità degli atti e
la ricostruzione delle effettive posizioni giuridiche soggettive
(da noi sollecitata da diversi anni) non solo costituiscono un’iniziativa
doverosa per l’ente comunale (che è anche membro del
suddetto Consorzio), ma rappresentano anche la condizione in assenza
della quale qualunque atto amministrativo o soluzione convenzionale
si voglia adottare in relazione al problema della chiusura decennale
del Teatro risulterebbe giuridicamente illegittimo e logicamente
inaccettabile.

Non possiamo fare a meno di rilevare,
altresì, che l’avvio di un contenzioso legale costituisce
senza dubbio una soluzione estrema che non può non rammaricare
chi, come noi in questi anni, ha sempre sperato e sollecitato che
quanto la logica, il buon senso ed il diritto imponevano potesse
affermarsi da sé, senza l’inevitabile ricorso all’Autorità
giudicante. Non resta ora che attendere il giudizio del Tribunale
ed augurare che, senza ulteriori indugi e con pari determinazione,
il Comune di Altamura possa dar seguito alla procedura espropriativa
del Teatro sollecitata un anno fa’ da 6000 cittadini altamurani
e deliberata, all’unanimità, dal Consiglio Comunale
del 9 marzo 2000.

Questa soluzione, anch’essa estrema,
resta allo stato l’unica perseguibile da parte di chi voglia
realmente recuperare il Teatro Mercadante alla sua funzione ed al
servizio della collettività.

Altamura, 3 marzo 2001

Enzo Colonna — Lello Rella


















Il Comune chiama in giudizio il Consorzio.

Febbraio 2001

TRIBUNALE DI BARI
— SEZIONE DISTACCATA DI ALTAMURA

Atto di citazione

Il Comune di Altamura, in persona
del Sindaco pro tempore Prof. Vito Plotino, rappresentato e difeso
dall’Avv. Antonio Ventura, elettivamente domiciliato presso
lo studio di quest’ultimo in Altamura a Corso Umberto I n.
60, giusta procura a margine, in forza di D.G.C. di Altamura n.
311 del 09.06.2000, provvisoriamente esecutiva

ESPONE

  1. Fatto

  1. Nel 1895, in occasione della ricorrenza del
    primo centenario della nascita del musicista altamurano Francesco
    Saverio Mercadante, un nucleo di suoi concittadini costituì
    un comitato per la realizzazione di un nuovo Teatro da dedicare
    al celebre maestro. Il Comitato provvisorio ( poi Consorzio) per
    il Teatro Mercadante il 10.01.1895 si dotò di uno ""Statuto
    per la fondazione del Teatro Consorzio Saverio Mercadante in Altamura"".
  2. Lo Statuto era composto di
    due parti: la prima parte, detta "" Statuto Fondamentale""
    comprendeva gli artt. da 1 a 19 e la seconda parte ( Capo secondo)
    gli artt. da 20 a 26 articoli oltre un articolo aggiunto.

    Nell’art. 1 erano fissate
    le finalità del Comitato il quale si era costituito "
    per formare con pubblica sottoscrizione un consorzio fra tutti
    i cittadini allo scopo di edificare il detto Teatro Consorziale"".

    Gli articoli successivi definivano:
    le modalità di ingresso nel Consorzio (artt. 2-3-4-12, 0, 0);
    il capitale consorziale ( art. 5, 0, 0); le modalità di costruzione
    del Teatro (artt. 6-7-8-13-14-15, 0, 0); la disciplina in ordine al
    diritto di proprietà per palchi, poltrone e sedie e alla
    loro assegnazione (art. 9-10-11-17-18). Il Capo Secondo riguardava
    norme che disciplinavano la vita societaria.

  3. Il 27.11.1955 l’Assemblea dei soci approvò
    una prima modifica allo Statuto originario. Più che di
    una modifica si trattò di una sostanziale reiscrizione
    dello Statuto, in quanto tutti i 27 articoli subirono una radicale
    trasformazione.
  4. Con verbale del 2 aprile 1995 l’Assemblea
    dei soci deliberò ulteriori modificazioni allo Statuto
    già rinnovato. Il nuovo e ultimo Statuto è composto
    di 26 articoli oltre ad una norma transitoria. Benché l’ordinamento
    interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute
    come persone giuridiche siano regolati dagli accordi degli associati,
    pur tuttavia talune delle modificazioni introdotte allo Statuto
    in quest’ultima circostanza sono contrarie a norme imperative
    e pertanto nulle e contra legem.
  5. Il Comune di Altamura, nella qualità
    di consorziato, è legittimato ad eccepire le dedotte nullità
    e a chiederne o la espunzione o la sostituzione ipso jure. A tal
    fine è opportuno chiarire che con atto pubblico per Notar
    Francesco Patella del 15 febbraio 1895, rep. n. 454 tra il Comune
    di Altamura e il Comitato provvisorio per la costruzione del Teatro
    Mercadante venne sottoscritta una convenzione in forza della quale
    il Comune — in esecuzione di deliberazione del Consiglio
    Comunale del 15.1.1895 approvata dalla Giunta Provinciale di Bari
    il 31.1.1895 – concedeva a detto Comitato una zona di terreno
    ubicata di fronte alla Villa Comunale estesa mq. 1851 al solo
    fine di costruirvi in Teatro. Ivi si legge che "" Per
    effetto di tale prestazione il Municipio parteciperà a
    tutti i diritti ed obblighi, come socio, risultanti
    dallo Statuto speciale e da tutte le altre disposizioni relative"".
    Il Comune di Altamura, quindi, è socio ab origine del costituito
    Consorzio con tutti i diritti conseguenti.

  1. Diritto

  1. Per poter pervenire ad una soluzione giuridicamente
    corretta del thema decidendum, è essenziale stabilire quale
    sia la natura giuridica del Consorzio Teatro Mercadante che, secondo
    il nostro ordinamento, è riconducibile alla figura della
    associazione non riconosciuta.
  2. Si è molto discusso in dottrina e
    giurisprudenza della natura giuridica delle associazioni non riconosciute.
    Le associazioni irregolari ( o non riconosciute) — secondo
    la migliore dottrina — sono costituite da una pluralità
    di persone liberamente riunite in modo stabile per il perseguimento
    di uno scopo comune lecito, legate tra di loro da un rapporto
    giuridico contrattuale, in virtù del quale esse provvedono
    all’organizzazione interna dell’associazione in piena
    autonomia, avendo riguardo ai modi migliori per il raggiungimento
    più efficiente dello scopo collettivo (Rubino, Le associazioni
    non riconosciute, Milano 1951). Il legislatore del 1942 ha previsto
    una serie di norme regolatrici — benché non esaustive
    — negli artt. 36,37 e 38 del c.c. L’art. 36 ne disciplina
    l’ordinamento e l’amministrazione ; l’art. 37 il
    fondo comune.
  3. Il c.d. principio di alterità In ordine
    al problema della soggettività giuridica delle associazioni
    non riconosciute un primo orientamento giurisprudenziale (cfr.
    Cass. 13.7.1954 n. 2457) negava che potesse esistere un tertium
    genus di soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche e da
    quelle giuridiche. Le associazioni non riconosciute, pertanto,
    non erano ritenute soggetti di diritto ed erano, coerentemente,
    considerate sprovviste di capacità giuridica autonoma ,
    ma reputate come un insieme di persone fisiche in comunione di
    diritti.
  4. Naturale conseguenza era che
    la titolarità dei rapporti giuridici spettava non alla
    associazione, come entità giuridica a sé stante,
    ma all’insieme degli associati considerati uti singuli; il
    loro patrimonio in particolare, formava oggetto di un rapporto
    di comproprietà di cui erano partecipi i singoli associati
    (Cass. 26.4.1960, GI, 1961, I, 1, 185).

    Tale giurisprudenza, di legittimità
    e di merito, ha subìto radicali evoluzioni fino a pervenire
    all’ormai costante e consolidato orientamento secondo il
    quale le associazioni non riconosciute, pur se non dotate di personalità
    giuridica, costituiscono un soggetto di diritto e un centro autonomo
    di imputazione.

    La svolta radicalmente innovativa
    intervenne con Cass. Civ, Sez.I, 16.11.1976 n. 4252: ""Che
    l’associazione non riconosciuta, anche se non dotata di personalità
    giuridica, costituisca un soggetto di diritto, in quanto considerata
    dall’ordinamento giuridico come centro di imputazione di
    situazioni giuridiche soggettive del tutto distinto dai soggetti
    che la compongono, è dimostrato innanzitutto dalla disposizione
    contenuta nell’art. 36 c.c., che le attribuisce la capacità
    processuale attiva e passiva e riconosce ai soggetti che, in base
    agli accordi degli associati, rivestono la qualità di presidente
    o di direttore il potere di rappresentarla in giudizio. E’
    evidente infatti che l’ordinamento, ove non avesse preso
    in considerazione l’associazione non riconosciuta come un
    soggetto di diritto distinto dagli associati, non le avrebbe attribuito
    la capacità di essere parte, la quale avrebbe dovuto essere
    riconosciuta invece ai singoli associati, sia pure rappresentati
    dal presidente o dal direttore: il che importa che, sul piano
    processuale, la posizione dell’associazione non riconosciuta
    è stata equiparata a quella dell’associazione riconosciuta
    come persona giuridica"".

  5. Il fondo comune. Il Consorzio,
    così come ogni associazione non riconosciuta, al fine di
    perseguire lo scopo associativo si è inizialmente dotato
    di un fondo comune costituito dai contributi di tutti gli associati.
    I contributi vennero utilizzati per la edificazione del Teatro
    che, ovviamente, è divenuto parte del fondo comune. La
    impostazione giuridica, connessa alla menzionata evoluzione giurisprudenziale,
    comporta che il fondo comune del Consorzio Teatro Mercadante appartiene
    in via esclusiva al Consorzio stesso come entità giuridica
    a sé stante e non agli associati né uti socii né,
    a maggior ragione, uti singuli.

La S.C., in tema, ha affermato
alcuni principi fondamentali inderogabili e cioè che:

""Il fondo comune
di una associazione non riconosciuta appartiene alla associazione
stessa come autonomo soggetto di diritto, e non forma oggetto di
comunione tra gli associati
"" (Cass. Civ. 16.11.1976,
n. 4252).

""L’associazione
non riconosciuta, ancorchè non munita di personalità
giuridica, costituisce soggetto di diritto distinto dagli associati,
centro autonomo di interessi dotato di capacità processuale
e sostanziale, per cui il fondo comune appartiene all’associazione
stessa
"" (Cass. 24.7.1989 n. 3498, in Foro It. 1990,I,
1617).

""Le associazioni
non riconosciute pur mancando di personalità giuridica costituiscono
enti collettivi autonomi rispetto agli associati, con propria, sia
pur limitata capacità giuridica (sostanziale e processuale)
e un proprio patrimonio"" (Cass. 10.04.1990 n.
2983).

La Corte Costituzionale ha definitivamente
precisato che: ""Le associazioni non riconosciute, secondo
l’interpretazione della Cassazione, recepita dal nuovo testo
dell’art. 2659 c.c., introdotto dall’art. 1 L. 27 febbraio
1985 n. 52, possono acquistare ed essere titolari di beni immobili,
restando così superato lo schema giuridico precedente che
vedeva un inscindibile nesso tra il riconoscimento della personalità
giuridica e la soggettività di diritto"" (Corte
Cost. 12.7.1996 n. 245).

In conclusione, resta definitivamente
accertata non solo la capacità delle associazioni non riconosciute
— in quanto tali — di essere proprietarie e titolari di
beni immobili, ma anche ""l’assoluta e indeclinabile
inerenza del vincolo di destinazione, in quanto paralizza il potere
degli associati di mutare la finalità in funzione della quale
esso fu costituito, precludendo l’esercizio di attività
con quella incompatibili o comunque da queste diverse, conferisce
perciò al fondo comune un’autonomia patrimoniale particolarmente
intensa., che vincola, per tutta la durata dell’associazione,
i beni in esso compresi alla loro originaria destinazione""
(Cass. Civ. 16.11.1976 n. 4252).

Il fondo comune del Consorzio
Teatro Mercadante, dunque, appartiene esclusivamente al Consorzio
come soggetto giuridico autonomo e non può formare oggetto
né di comunione né, a maggior ragione, di comproprietà
tra gli associati. Esso dura ""inalterabilmente fino allo
scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione: ciò
costituisce la cosiddetta ‘clausola di riversione’, secondo
la quale ‘finché dura la associazione, i singoli associati
non possono chiederne la divisione, né pretendere la quota
in caso di recesso’ (Cass. 13 luglio 1954 n. 2475, ora citata),
clausola imposta dalla legge sicchè un diverso patto convenzionale
o statutario è assolutamente nullo, siccome contrario a norma
imperativa"" (Tamburrino, Persone giuridiche Associazioni
non riconosciute Comitati, Utet 1997, pag. 498).

Dalla attribuzione alle associazioni
non riconosciute di tale capacità giuridica consegue che
il fondo comune consortile, inclusa la proprietà del ‘complesso
immobiliare’ Teatro Mercadante, non è né frazionabile
in quote né divisibile tra gli associati, né cedibile
a terzi neppure parzialmente perché tali operazioni sarebbero
effettuate in violazione dello scopo — fine per il quale il
Consorzio venne costituito, cioè la costruzione e la conservazione
del Teatro Francesco Saverio Mercadante.

Detta interpretazione corrisponde,
peraltro, anche allo spirito che animò gli stessi soci promotori
i quali non intesero costituire un Consorzio che prevedesse diritti
degli associati proporzionali alle quote versate, ma diritti paritetici,
salvo quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto del 1895 in
ordine alla quota minima di sottoscrizione per aver diritto di voto
o per essere eleggibili per la costituzione del Comitato permanente.

C) Le modificazioni statutarie
contra legem
.

Le modificazioni dello Statuto
sono legittime e possibili purchè, ovviamente, non siano
contro norme imperative e contro le finalità per cui l’associazione
non riconosciuta è stata fondata.

Le modificazioni contra legem
apportate allo Statuto dalla Assemblea dei soci con l’ultima
variazione del 1993, sono quelle inserite negli artt. 2 e 3.

La più macroscopica modificazione
contraria ai principi giuridici innanzi evidenziati è quella
contenuta nell’art. 2 dello Statuto 1993.

Ivi — dopo aver correttamente
premesso che l’intero complesso con ogni accessione, pertinenza
e adiacenze appartiene al Consorzio – si specifica, in profonda
contraddizione con il principio innanzi affermato, che detto complesso
""si appartiene in comproprietà ai soli
consorziati proprietari assoluti di palchi, poltrone e sedie, pro
correlativa proporzionale quota
"".

E’ evidente che tale modificazione
statutaria è nulla e contra legem e non potrà mai
attribuire ai singoli associati diritti di comproprietà pro
quota né del Teatro né dei beni costituenti il fondo
consortile poiché, come abbiamo più volte rilevato,
il fondo comune appartiene esclusivamente al Consorzio come soggetto
giuridico autonomo e non è suscettibile di attribuzione,
per intero o pro quota, a terzi, sia pure associati.

La circostanza che i consorziati
si siano attribuita la comproprietà dell’immobile ‘
pro correlativa quota proporzionale’ non potrà mai legittimamente
consentire loro di disporre uti domini di tale quota né potrà
consentir loro di trasferirla legittimamente mortis causa (salvo
quanto previsto dall’art. 10 Statuto 1895 e successive modifiche
in ordine al trasferimento della proprietà dei palchi) né,
a maggior ragione, per atti inter vivos.

In definitiva l’art. 2
dello Statuto come da ultimo novellato deve prevedere che l’intero
complesso, con ogni accessione, pertinenza e adiacenze appartiene
al Consorzio anzi , ancor più correttamente, che l’intero
fondo comune del Consorzio appartiene esclusivamente a quest0ultimo
come soggetto giuridico autonomo e non agli associati.

In conseguenza anche l’art.
3 dello Statuto come da ultimo modificato è nullo nella parte
in cui afferma che ""Del Consorzio fanno parte i comproprietari
dell’immobile"", non essendovi alcun ""comproprietario""
né dell’immobile — teatro, né del fondo
comune.

Tale articolo, peraltro, contraddice
quanto previsto nell’art. 2. Infatti mentre quest’ultima
disposizione precisa che unici comproprietari sarebbero i consorziati
proprietari assoluti di palchi, poltrone e sedie, l’articolo
3 aggiunge che del Consorzio fanno parte i comproprietari dell’immobile
(chi sarebbero costoro considerato che devono necessariamente essere
diversi dai proprietari assoluti di palchi, poltrone e sedie, altrimenti
quale ragione vi sarebbe stata per inserire un’ulteriore categoria
di consorziati rispetto ai proprietari di palchi, poltrone e sedie?).
Che significato ha distinguere tra comproprietari dell’immobile
e proprietari assoluti dei palchi, delle poltrone e delle sedie
del detto Teatro? Perché mai ‘comproprietari dell’immobile’
( quale? Il Teatro? e gli altri immobili consortili?) mentre l’art.
2 parla di ‘intero complesso"?.

E’ evidente, invece, per
quanto detto innanzi, che non esistendo comproprietari né
dell’intero complesso né dell’immobile (?), esiste
un unico ed esclusivo proprietario dell’intero fondo comune:
il Consorzio Teatro Mercadante, come tale.

D) Con racc.ta del 28.09.00
il Comune di Altamura, per mezzo del sottoscritto difensore, ha
sollecitato il Consorzio a rimuovere le clausole statutarie contra
legem, ma ad oggi nessuna disponibilità in tal senso è
stata comunicata.

Ciò premesso il Comune
di Altamura, come rappresentato e difeso

CITA

il Consorzio Teatro Mercadante,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Geom. Paolo Simone, con sede legale in Altamura a Via Liguria n.
22, a comparire dinanzi al Tribunale di Bari Sezione Distaccata
di Altamura, per la udienza del 10 maggio 2001, ore
regolamentari, con invito a costituirsi ritualmente nel termine
di venti giorni prima ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.
166 c.p.c. e a comparire nell’udienza indicata dinanzi al giudice
designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’avvertimento
che la costituzione oltre i termini suddetti implica l e decadenze
di cui all’art. 167 c.p.c. e con l’ulteriore avvertimento
che in mancanza si procederà in sua contumacia per ivi sentir
accogliere in suo danno le seguenti

conclusioni

  1. dichiarare che il fondo comune del Consorzio
    Teatro Mercadante — costituito da tutti i beni mobili, immobili,
    attività e quant’altro — si appartiene esclusivamente
    e in toto al detto Consorzio come soggetto giuridico autonomo
    e non in comproprietà (né a maggior ragione pro
    quota) ai singoli consorziati, con conseguente declaratoria di
    nullità di tutte le norme statutarie che dispongono in
    contrario avviso; in particolare dell’art. 2 dello Statuto
    1993 nella parte in cui attribuisce ai consorziati la comproprietà
    dell’intero complesso e dell’art. 3 laddove afferma
    che del Consorzio fanno parte i comproprietari dell’immobile,
    non essendo configurabile alcuna comproprietà in capo ai
    singoli associati;
  2. dichiarare che il fondo comune di proprietà
    del Consorzio Teatro Mercadante dura inalterabilmente fino allo
    scioglimento dell’associazione;
  3. dichiarare che il detto fondo comune non
    può essere ripartito in quote, né gli associati
    possono chiederne la divisione proporzionale finché è
    in vita l’associazione;
  4. dichiarare che in caso di recesso o di espulsione
    l’associato non ha diritto ad alcuna quota del fondo comune;
  5. dichiarare la assoluta nullità di
    tutti i patti convenzionali o clausole statutarie contrarie ai
    principi innanzi enunciati perché in violazione di norme
    imperative e di ordine pubblico;
  6. condannare il convenuto Consorzio alla corresponsione
    di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Riservato ogni ulteriore diritto,
ragione, azione, produzione, richieste istruttorie e non in conseguenza
del comportamento processuale di controparte.

Allegati come da fascicolo di parte.

Altamura, 27.02.01.

Avv. Antonio
Ventura

 

 

 

Relata di notifica

Su istanza come in atti, io sottoscritto ho
notificato copia conforme dell’antescritto atto al Consorzio
Teatro Mercadante, in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore Geom. Paolo Simone, con sede legale in Altamura alla
Via XXX, ivi portandola e affidandola a mani di YYY

















E’ tutto legale (3).

Riportiamo il testo integrale
di un’importante decisione del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia che, per la prima volta, è stato chiamato a
pronunciarsi sulle normative che tutelano l’Alta Murgia.

La sentenza, depositata il 29 marzo
2001, ha annullato l’autorizzazione regionale alla coltivazione
di una cava in territorio di Ruvo in quanto non preceduta dalla
valutazione di impatto ambientale (VIA) o da una valutazione dell’incidenza
della cava su un territorio (quello dell’Alta Murgia) sottoposto
al regime dei SIC (Siti di Interesse Comunitario: v. in proposito
il DPR n. 357/97 che ha recepito la Direttiva CEE 92/43 e che abbiamo
pubblicato in queste pagine web) e delle ZPS (Zone di Protezione
Speciale, ai sensi della direttiva CEE 79/409). Un territorio peraltro,
ricorda giustamente il TAR, che è stato individuato anche
come "area prioritaria di reperimento" (cioè area
naturale protetta che attende il completamento dell’iter di
istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia) dalla legge
n. 394/91.

La sentenza pugliese, come pure
la procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea a proposito
dell’analogo caso di "Is Arenas" in Sardegna che
abbiamo già segnalato, evidenzia come la zona dell’Alta
Murgia sia soggetta ad una particolare disciplina che deve essere
rispettata da chiunque (Regione o Comuni) voglia autorizzare interventi
diretti a cementificare (accordi di programma ex legge regionale
n. 34, lottizzazioni, laghetti artificiali, ecc.) o a trasformare
irreversibilmente il territorio murgiano (cave, discariche, ecc.).
Sugli aspetti specifici e tecnici di tale normativa, rinviamo alle
considerazioni e puntualizzazioni fatte nei documenti "E’
tutto legale?
" e "E’ tutto legale? (2)"
presenti in questa pagina.

* * *

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA

Sede di Bari — Sezione Secona

ha pronunciato la presente

SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA

nella Camera di Consiglio del 15 marzo
2001;

Visto il ricorso n. 393/2001 proposto
dalla MIDIMARMI S.R.L., rappresentato e difeso da Ingravalle Avv.
Massimo;

contro

la Regione Puglia non costituita;

e nei confronti

della Lama Marmi di Teseo Alfredo
& C. S.a.s. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Mastroviti
e Maurizio Di Cagno, domiciliatari;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione:

– del Decreto del Dirigente del Settore
Industria Estrattiva della Regione Puglia n. 114 in pubblicazione
dal 21.12.2000, prot. n. 055/DIR/2000/000114, con cui si autorizza
la LAMA MARMI alla <<coltivazione della cava di calcare su
terreni in disponibilità della ditta medesima, in località
"Taverna Nuova di Sopra" nel Comune di RUVO DI PUGLIA…>>;

nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto e, in
particolare, del seguenti atti endoprocedimentali:

– della Determinazione del Dirigente
del Settore Ecologia n. 109 del 15.05.2000 (doc. n°.2) con
cui si dispone che "l’intervento proposto dalla LAMA Marmi
s.a.s. di Teseo Alfredo – coltivazione di cava in località
“Taverna Nuova di Sopra ” … non è da assoggettare a procedure
di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) per tutte le motivazioni
e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa…> unitamente
al presupposto parere del Comitato Regionale per la V.I.A. espresso
nella seduta del 24.04.2000;

– verbale n. 6 del Comitato Tecnico
Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) del 21.09.2000
costituente parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alla
coltivazione di cava alla Lama Marmi;

Visti gli atti e i documenti depositati
con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione
del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio
di LAMA Marmi S.a.s.;

Uditi gli Avv.ti Massimo F. Ingravalle,
Fulvio Mastroviti e Maurizio Di Cagno;

F A T T O

Con atto notificato il 16.2.2001 la
società MIDIMARMI con sede in Trani, esercente attività
di cava in agro di Ruvo di Puglia ha impugnato il decreto del Dirigente
il Settore Industria Estrattiva della Regione Puglia del 21.2.2000
n. 55/114 con il quale si autorizza la società Lama Marmi
alla coltivazione di cava in località "Traversa Nuova
di Sopra" del Comune di Ruvo di Puglia.

Ha impugnato, altresì, la determinazione
del Dirigente del Settore Ecologico del 15.5.2000 n. 109, nonché
il verbale del Comitato Tecnico Regionale del 21.9.2000.

Deduce le seguenti censure:

1) violazione dell’art. 13 L.R.
37/85 eccesso di potere per sviamento in quanto risulta omessa l’acquisizione
del parere del Comune;

2) Violazione delle N.T.A. del P.R.G.
del Comune di Ruvo di Puglia relativi alla zona E/3 per omessa valutazione
del vincolo idrogeologico e paesaggistico; nonché per omessa
valutazione della natura del materiale calcareo che non può
qualificarsi di difficile reperibilità;

3) violazione dell’art. 1 c.
6 del D.P.R. 12.4.96 per omessa valutazione d’impatto ambientale
e violazione del D.P.R. 357/97 per omessa acquisizione della valutazione
d’incidenza trattandosi di zone naturali protette.

Resiste in giudizio la società
controinterressata Lama Marmi, la quale contesta le censure dedotte
chiedendone il rigetto.

Alla Camera di Consiglio del 15.3.2001,
su concorde richiesta delle parti la causa passa in decisione, in
applicazione dell’art. 9 L. 205/2000.

D I R I T T O

La questione all’esame investe
la legittimità del decreto regionale del dirigente il settore
industria estrattiva del 21.12.2000 n. 55/114 e degli atti connessi
con cui si autorizza la ditta Lama Marmi alla coltivazione della
cava di calcare in località "Taverna Nuova di Sopra"
nel Comune di Ruvo di Puglia.

Sostiene parte ricorrente con il secondo
motivo —il cui esame è logicamente preliminare- che
l’atto autorizzatorio impugnato è stato adottato sotto
falso ed erroneo presupposto, avendo l’autorità regionale
trascurato che il materiale calcareo da estrarre, lungi dal qualificarsi
come materiale "di difficile reperibilità e di inderogabile
necessità" —che costituisce condizione imprescindibile
di ammissione all’esercizio dell’attività di cava-,
si appartiene invece a materiale calcareo largamente presente nella
zona e fatto oggetto di coltivazione da parte di numerose imprese.

La censura è fondata.

Dal contenuto dell’atto impugnato
(pag. 3 penultimo capoverso) si ricava che il materiale calcareo
da estrarre, di particolare pregio, è tipico del distretto
di Poggiorsini, nel cui ambito ricade il Comune di Ruvo di Puglia
.

Tale dichiarazione esprime, in fatto,
una doppia connotazione:

a) la prima riguardante l’estensione
della zona, nella quale si estrae quel materiale presente e tipico
del distretto di Poggiorsini nel cui ambito ricade il territorio
di Ruvo, e cioè di un’area abbastanza vasta comprendente
diversi Comuni; b) la seconda, riguardante le quantità di
quella tipologia che, se si apprezzano come tipiche della zona,
devono di conseguenza, qualificarsi comunemente presenti nel territorio
e sul mercato.

Orbene tale tipologia di materiale
calcareo, come interpretativamente desumibile dal contenuto dell’atto
impugnato, fuoriesce dalla categoria di materiale "di difficile
reperibilità" e perciò, attesa la sua comune
qualificazione, ne è vietata la coltivazione.

La censura è assorbente: cionondimeno
ritiene il Collegio di esaminare i vizi —terzo motivo- di violazione
dell’art. 1 comma 6 del D.P.R. 12.4.1996 che ha comportato
l’esclusione dalla procedura di valutazione d’impatto
ambientale del progetto di cava autorizzato e di violazione della
direttiva C.E.E. 92/43 e del D.P.R. 8.9.97 n. 357 per omessa acquisizione
della valutazione d’incidenza essendo la cava in area speciale
protetta.

Nella disamina considera il Collegio
che il territorio comunale di Ruvo di Puglia ricade nel sito "Murgia
Alta" d’importanza comunitaria ai sensi della Direttiva
C.E.E. 92/43; sito dichiarato dal Ministro dell’Ambiente con
provvedimento del 24.12.98, zona di protezione speciale ai sensi
della Direttiva C.E.E. 79/409.

In attuazione della predetta direttiva
C.E.E. 92/43 recante misure di conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e delle fauna selvatiche lo Stato italiano
ha introdotto prescrizioni di cautela e ha previsto con D.P.R. 8.9.97
n. 357 —art. 5- un procedimento di valutazione d’incidenza
dei progetti sui siti d’importanza Comunitaria —che si
apre con una relazione documentata del proponente il progetto e
si conclude con un atto valutativo regionale: esso deve valutare
i principali effetti che i progetti possono avere sui siti comunitari
e sulle zone speciali protette, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione naturalistico-ambientale.

Orbene, poiché nel procedimento
di autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività
di cava, non è intervenuta alcuna valutazione d’incidenza
ex art. 5 del D.P.R. 357/97, l’atto impugnato deve ritenersi
illegittimo perché privo di una fase preparatoria necessaria.

Peraltro lo stesso sito di "Murgia
Alta" d’importanza comunitaria (nel quale rientra il territorio
ruvese) è stato apprezzato ex art. 34 comma 6 lett. 1) della
L. 6.12.1991 n. 394 (legge quadro sulle aree naturali protette)
come "prioritaria area di reperimento" e perciò
meritevole di protezione anche dal punto di vista naturalistico
ambientale; di tali valori s’è fatto interprete lo strumento
urbanistico generale vigente del Comune di Ruvo di Puglia (pubblicato
nel maggio 1999) che ha previsto direttive di tutela riguardanti:
a) l’assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico; b)
copertura botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
c) stratificazione storica dell’organizzazione insedintiva.

In particolare nell’ambito territoriale
esteso "D" (nella cui area con tipizzazione E/3, ricade
la cava di cui è stato autorizzato l’esercizio) è
prevista la possibilità d’insediamenti produttivi tramite
apposito studio d’impatto ambientale sul sistema botanico-vegetazionale
e sulla tenuta dell’assetto geomorfologico d’insieme (vedasi
punto 2.02 e punto 3.05 delle norme tecniche d’esecuzione del
P.R.G.).

Deve, per l’effetto, ai sensi
dell’art. 1 c. 4 D.P.R. 12.4.96 e delle N.T.E. appena richiamate,
ritenersi assoggettato il progetto di cava in questione anche alla
procedura di valutazione d’impatto ambientale, essendo il sito
in questione all’interno di area naturale protetta, come definita
dallo strumento urbanistico generale e secondo le previsioni poste
dall’art. 34 c. 6 lett. l) della L. 394/91.

Alla stregua di quanto precede, assorbite
le residue censure, il ricorso va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato a carico
della controinteressata ditta, sono compensate nei confronti della
Regione Puglia.

P.Q.M.

Il tribunale amministrativo
regionale per la puglia Sede di Bari Sezione ii,
accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato.

Condanna la ditta LAMA Marmi s.a.s
al pagamento in favore della ditta MIDIMARMI s.r.l., delle spese
di giudizio che liquida in -£. 2.000.000 (duemilioni).

Spese compensate nei confronti della
Regione Puglia.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera
di Consiglio del 15 Marzo 2001, con l’intervento dei Magistrati:

Michele PERRELLI Presidente

Pietro MOREA Componente, Est.

Pierfrancesco UNGARI Componente

E’ tutto legale? (2)

Il Comitato Internazionale per la
Salvaguardia di Is Arenas – Sardegna (http://www.verdinrete.it/oristano/dossier.htm)
ha messo a disposizione (anche su nostra sollecitazione) il testo
integrale del parere motivato della Commissione Europea con cui
si contesta la violazione del diritto comunitario in materia ambientale
da parte della Regione Sardegna e dello Stato italiano a seguito
della realizzazione di un campo da golf in una zona SIC (Sito di
Interesse Comunitario). Con il parere notificato il 9 febbraio 2001
al Governo italiano la procedura di infrazione si avvia ormai alla
sua conclusione.

Abbiamo già evidenziato (v.,
in questa pagina, "E’ tutto legale?") come il caso
di Is Arenas presenti notevoli analogie con tutte le vicende di
trasformazione urbanistica e territoriale che stanno interessando
il territorio dell’Alta Murgia, anche questo individuato come
sito di interesse comunitario.

Come sottolinea il Comitato per la
salvaguardia di Is Arenas, il documento della Commissione Europea
ha un valore giuridico enorme, poiché costituisce un precedente
clamoroso, che vale la pena leggere in versione integrale.

Il documento, pubblicato per la prima
volta ed in esclusiva, è consultabile in formato .jpg a questo
indirizzo:

http://www.verdinrete.it/oristano/margot.htm

E’ composto complessivamente
da 17 pagine e comprende anche la lettera di accompagnamento inviata
dal Commissario Europeo per l’Ambiente Margot Wallstrom al
Ministro degli Esteri Lamberto Dini.

 

Altamura2001 — La Città
di Tutti