I CARABINIERI BLINDANO PIAZZA DUOMO

Nel corso di un servizio coordinato ad ampio raggio sul territorio della compagnia i carabinieri hanno effettuato 50 perquisizioni di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà , 8 controlli in esercizi pubblici, ben 67 contravvenzioni al codice della strada, il sequestro di 12 mezzi tra autovetture e ciclomotori, il ritrovamento di un’automobile rubata. La gran parte delle contravvenzioni sono state elevate in piazza Duomo dove ieri sera, rispondendo ad un’esigenza avvertita da numerosi cittadini, i carabinieri si sono presentati in forze, militarizzando la piazza e riscontrando i numeri di targa delle automobili che transitavano o sostavano nella zona pedonale. Ora saranno elevati i verbali veri e propri.

Quella di piazza Duomo è la polemica più rovente di questo inizio d’estate. Un gruppo di cittadini ha anche raccolto un migliaio di firme contro la sosta in piazza Duomo e presto le consegnerà  al sindaco Rachele Popolizio ed al Prefetto Blonda. Nel frattempo, la polizia municipale sta correndo ai ripari e ripeterà  l’esperienza dell’estate scorsa con un turno straordinario fino alle 24. Solo così la polemica sarà  definitivamente chiusa.

Onofrio Bruno

Valle dei Dinosauri resta sotto sigilli.

La valle dei Dinosauri è ancora salva. Rimane infatti sotto sequestro la vasta area industriale (circa 510 mila metri quadrati) a ridosso del sito archeologico alla periferia di Altamura. Lo ha stabilito ieri mattina la Cassazione, che si è limitata ad accettare l’istanza di dissequestro della documentazione sequestrata dai sostituti procuratori Elisabetta Pugliese e Roberto Rossi presentata da una delle persone che operano nella zona.

Furono proprio i due pm, il 13 febbraio scorso, a disporre un intervento a tutela della valle dei Dinosauri; a mettere in salvo le cave dove sono state rinvenute le orme dei dinosauri che abitarono anticamente la Puglia: a salvaguardare insomma un patrimonio culturale e naturale che attira ogni anno migliaia di visitatori, e che ha rischiato di essere fortemente penalizzato dall’iniziativa di alcuni imprenditori. L’inchiesta penale, scattata contro l’ennesimo scempio ambientale pugliese, si concretizzò con un blitz dei carabinieri: in contrada “Pontrelli”, proprio di fronte al sito archeologico, era stato organizzato uno dei più vantaggiosi “affari” dell’economia pugliese, ma l’impresa è stata stoppata dalla magistratura che ha “imbavagliato” l’area, opifici inclusi. Un serio intoppo per alcuni salottifici (“In Salotti srl”, “Teno imbottiti srl”, “T and T salotti”, “Nuova Tedeflex snc”) già  avviati, approfittando dello strumento offerto dagli accordi di programma. Ma il punto è proprio questo: quegli accordi, secondo Rossi e Pugliese, sono assolutamente inammissibili. Le cause dell’inammissibilità ? Sono presto dette.

Due motivi: innanzitutto perché la legge regionale del ’94, che istituisce gli accordi di programma per incentivare l’occupazione nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico ed alberghiero, ne subordina l’ammissibilità  ad una clausola. Nel caso in cui, infatti, determinino una variante agli strumenti urbanistici vigenti, gli accordi sono consentiti solo a condizione che nel territorio comunale (di Altamura) non esistano altre “aree idonee e sufficienti” da destinare alla realizzazione di opifici industriali e piccole industrie.

(p.b.)

IL PARCO DELL’ALTA MURGIA SALVA IL TERRITORIO DI SANTERAMO IN COLLE.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini santermani contro un intervento urbanistico che si sarebbe esteso su 540 ettari, a soli 3 km. dall’abitato, in variante al P.R.G.

Il TAR PUGLIA, con una sentenza ben articolata, soprattutto nella parte relativa all’individuazione della legittimazione ad agire dei ricorrenti, ha pronunciato un secco no ad interventi edilizi che non hanno ricevuto un’adeguata istruttoria. I giudici hanno esplicitamente chiarito che per interventi urbanistici di tale ampiezza deve essere svolta una “istruttoria calibrata sulla reale natura delle aree interessate all’intervento, quale risultante dalla congerie di vincoli”?. In sostanza si afferma che, al di là  di ogni dato formalistico, l’istruttoria amministrativa per i provvedimenti in materia di urbanistica deve tener conto di tutti i vincoli insistenti sull’area interessata e che, in essa, si deve indagare la reale natura di detta area.

Ancora una volta quindi è stato accertato che, senza una specifica istruttoria e senza valutare tutti i vincoli ambientali già  esistenti per l’Alta Murgia, non si può procedere a colpi di variante al piano regolatore nella sistemazione urbanistica dei nostri paesi. Sono necessari progetti urbanistici di più ampio respiro che non vedano nei vincoli ambientali un limite, ma un occasione per migliorare la qualità  della vita di tutti.

Ebbene l’amministrazione di Altamura dovrà  svolgere le sue valutazioni sugli accordi di programma anche alla luce di quest’ennesima sentenza, per ribadire il rifiuto di uno sviluppo selvaggio attuato a colpi di varianti al P.R.G. ingiustificate, immotivate (e truffaldine).

Di seguito pubblichiamo il testo integrale della sentenza, ad ognuno il suo.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 3192/2002 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.1107 del 2000 proposto da

COLACICCO GIUSEPPE, DE PASQUALE FRANCESCO GIUSEPPE, MELE CRISTIAN, PETRAGALLO GIOVANNA, PLANTAMURA CHIARA, MASIELLO MARIA, MASSARO MICHELE, MASSARO GIOVANNI, RAMPINO LUCIANO SABINO, RAMPINO PAOLO, MARSICO GIOVANNI, tutti rappresentati e difesi dall’avv.Luigi Paccione, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bari alla via Quintino Sella n.120,

CONTRO

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituito in giudizio,

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.Gaetano Scattarelli e Michele Giangregorio, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bari alla Piazza Luigi di Savoia n.37,

e nei confronti di

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Tommaso Milella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Abate Gimma n.189 (c/o studio avv. N. De Marco),

DIFESA LA PARATA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Natale Clemente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Dante n.193,

MINISTERO DELL’AMBIENTE, in persona del Ministro pro tempore, legalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici è ex lege domiciliato in Bari alla Piazza Umberto I, n.22,

PROVINCIA DI BARI, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Santeramo in Colle n.3 dell’8.2.2000;

della sottostante delibera di Giunta regionale n.1635 del 23.11.1999;

della nota del Commissario Straordinario presso il Comune di Santeramo in Colle n.11030 dell’1.9.1998;

della nota del Settore Urbanistico regionale n.4139 del 31.3.1999;

della nota del comune di Santeramo in Colle n.7865 del 12.10.1999;

della determinazione n.166 del 4.10.1999 a firma del dirigente dell’Ispettorato ripartimentale delle Foreste;

di ogni atto connesso e/o presupposto, in quanto lesivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santeramo in Colle, della Difesa LA Parata s.r.l., del Comune di Cassano delle Murge e del Ministero dell’Ambiente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 28 marzo 2002, il I Ref. Maria Abbruzzese;

Uditi gli avv.L.Paccione, G.Scattarelli, T.Milella e N.Clemente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato e depositato rispettivamente il 29 aprile/2 maggio ed il 27 maggio 2000 gli undici ricorrenti in epigrafe indicati, cittadini elettori residenti nel Comune di Santeramo in Colle, ad eccezione della ricorrente Maria Masiello, residente in Cassano delle Murge proponevano ricorso per l’impugnativa e con le conclusioni richiamate in epigrafe.

I ricorrenti esponevano che gli atti impugnati, approvativi di un intervento edilizio da insediare in ambito territoriale ricompreso in area interessata da una proposta di perimetrazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che vedeva tra gli enti istitutori anche i comuni di Santeramo in Colle e di Cassano delle Murge, erano lesivi di propri interessi primari di pregio costituzionale; l’intervento in particolare interessava un’unica azienda agricola estesa per circa 540 Ha e posta a 3 Km. circa dal centro abitato (in catasto al f.n.80, p.lle nn.6-18-19-22-25-93-133-152-154-180-181-182-183-185 e f.n.100, p.lle nn.18-19-21-22-26-28-29-48-49-80-81, nel P.R.G. vigente in Santeramo in Colle tipizzate per la maggior parte come zona agricola normale, soggetta a vincolo idrogeologico e idrogeologico-boschivo, e per la restante parte della superficie, estesa circa mq.67.000 (p.lle nn.28-133 e 182), come zona C di espansione estensiva turistica destinata ad insediamenti turistico residenziali e di tipo alberghiero o turistico-collettivo).

Avverso gli atti i ricorrenti deducevano:

1) Violazione delle legge 6.12.1991, n.394, con riferimento alla legge 9.12.1998, n.426. Violazione del Piano Regolatore Generale della Città  di Santeramo in Colle. Violazione della legge regionale 19.12.1994, n.34, come modificata e integrata dalla legge regionale 28.1.1998, n.8. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà , travisamento dei fatti, erronea presupposizione: le aree oggetto del procedimento volto al perfezionamento di accordo di programma per la realizzazione dell’intervento sono in parte ricomprese nell’alveo della proposta di perimetrazione del parco nazionale dell’Alta Murgia approvata dalla Conferenza di servizi convocata dalla Regione Puglia in data 24.11.1993; gli atti sono illegittimi perché è stata omessa la convocazione della conferenza dei Servizi istituita dalla giunta Regionale con deliberazione n.1359/1993 e composta dagli enti interessati alla nascita del Parco Nazionale, perchè è stato violato l’accordo intervenuto tra la regione Puglia, il Comune di Santeramo in Colle e tutti i Comuni aderenti in tema di proposta di perimetrazione dell’area naturale da proteggere, posto che ogni trasformazione urbanistica di ambiti territoriali interessati alla istituzione del Parco Nazionale avrebbe dovuto essere preceduta da attenta istruttoria in ordine alla compatibilità  dell’intervento rispetto al bene naturalistico in via di nascita giuridica; inoltre a norma dell’art.1-bis della L.R.n.34/1994, introdotto con l.r.n.8/98 la legge in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori turistico-alberghiero non può in alcun modo derogare alle norme in materia di vincoli di tutela del territorio e dell’ambiente, mentre gli atti impugnati derogano appunto all’accordo del 24.11.1993 tra la Regione Puglia e i Comuni ricadenti nell’Alta Murgia ai fini della perimetrazione dell’istituendo Parco naturale;

2) Violazione della legge regionale 19.12.1994, n.34, come modificata e integrata dalla legge regionale 28.1.1998, n.8. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione: a termini della disposizione epigrafata la sottoscrizione dell’accordo di programma è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l’ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione; nella fattispecie in esame non esiste l’indicato presupposto, posto che il P.R.G. del Comune di Santeramo prevede per gli insediamenti del genere di quelli previsti apposite aree territoriali diverse da quelle in proprietà  della Difesa La Parata s.r.l., pienamente sufficienti al soddisfacimento delle esigenze turistiche ed alberghiere della comunità  locale;

3) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Sviamento di potere e di procedura: non esiste alcuna motivazione in ordine al previsto insediamento in zona agricola, in zona ricompresa nella proposta di perimetrazione del Parco Nazionale, oltre che sottoposta a vincolo idrogeologico-boschivo, senza alcuna istruttoria in ordine alla compatibilità  tra interesse alla protezione dell’ambiente e interesse allo sviluppo dell’imprenditoria;

4) Violazione dell’art.27 della L.8.6.1990, n.142: l’applicazione dell’art.27 della L.n.142/90 presuppone che per l’attuazione e la definizione di opere, interventi e programmi sia prevista l’azione integrata di due o più soggetti pubblici; nella fattispecie, manca tale presupposto legale essendo l’iniziativa legata a prevalenti interessi imprenditoriali,

5) Violazione dell’art.27 della L.142/90. Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria e per abnormità  procedimentale: gli enti promotori l’accordo di programma avrebbero dovuto convocare apposita conferenza di servizi per la verifica di fattibilità  dell’intervento alla quale avrebbero dovuto partecipare tutte le amministrazioni interessate, compreso il Ministero dell’Ambiente e tutti i comuni aderenti al Parco;

6) Violazione dell’art.27 della L.8.6.1990, n.142. Eccesso di potere per inversione procedimentale: l’adesione del Sindaco all’accordo di programma avrebbe dovuto essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza, mentre nel caso di specie la decadenza risulta avverata non avendo il Consiglio ratificato nei termini;

7) Eccesso di potere per inversione procedimentale: il Consiglio Comunale ha statuito di ratificare un accordo di programma mai sottoscritto dagli enti interessati..

Concludevano per l’accoglimento del ricorso.

Si costituivano con memorie di stile la controinteressata società  Difesa La Parata s.r.l. ed il Ministero dell’Ambiente.

Con successiva memoria la controinteressata deduceva l’inammissibilità  del ricorso non avendo i ricorrenti un interesse giuridicamente tutelabile all’annullamento degli atti gravati e comunque l’infondatezza dello stesso sul rilievo che le aree interessate dall’intervento non sono affatto comprese nella proposta di perimetrazione del parco istituendo, comunque con effetti non vincolanti non essendo esaurito il modulo procedimentale occorrente per l’istituzione; l’intervento, quanto alla compatibilità  urbanistica, era pienamente rispondente a quanto previsto dalle Linee Guida regionali per l’applicazione della L.R.8/98.

Si costituiva anche il Comune di Santeramo in Colle chiedendo il rigetto del ricorso in quanto tardivo, inammissibile ed infondato in tutti i profili di doglianza sollevati.

Con ricorso rispettivamente notificato e depositato in date 28 luglio e 29 agosto 2000 i ricorrenti formulavano motivi aggiunti al ricorso deducendo:

1) Violazione dell’art.82 D.P.R.24.7.1977, n.616, nel testo integrato dall’art.1, comma 1, lett.g) decreto legge 27.6.1985, n.312, convertito con la legge 8.8.1985, n.431, con riferimento al D.M.21.9.1984 e alla circolare ministeriale 31.8.1985, n.8. violazione ed omessa applicazione dll’art.146, comma 1, lett.g) del decreto legislativo 29.10.1999, n.490. Violazione ed omessa applicazione dell’art.1 bis della l.R.19.12.1994, n.34 nel testo integrato e modificato dalla L.R.28.1.1998, n.8. Violazione ed omessa applicazione della L.R.17.5.1990. n.30 e s.m.i. Violazione ed omessa applicazione dell’art.51, lett.l), della legge regionale pugliese 31.5.1980, n.56. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Sviamento di potere: l’area interessata dall’intervento ricomprende al suo interno zone boscate in violazione dell’art.51, comma 1, lett.l), L.R.56/80 e dell’art.1, d.m.21.9.1984 che ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d’insieme inserisce anche i boschi e le foreste, e come risulta dalla nota 9.4.1985, prot.n.5160 della Sovrintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia che trasmetteva copia degli stralci planimetrici del territorio comunale di Santeramo in Colle includendo anche l’area in oggetto (Bosco della Parata), e comunque in violazione del D.L.312/85 e dell’art.146 d.Lgs.490/99, come risulta anche dalla nota del Settore Urbanistico della Regione Puglia in sede di approvazione del P.R.G. di Santeramo in Colle che, controdeducendo ad un’osservazione proposta dalla società  controinteressata, imponeva la inedificabilità  assoluta del territorio compresa nell’area denominata Bosco La Parata; con violazione infine dell’art.1 l.R.30/90 che vieta qualsiasi modificazione dell’assetto del territorio fino all’approvazione del P.U.T.T. dei territori coperti da boschi o da macchia mediterranea;

2) Violazione dei principi fondamentali della economicità  e dell’imparzialità  dell’azione amministrativa. Violazione dei principi della spesa pubblica per ragioni di pubblico interesse. Violazione dell’art.82 d.p.r.24.7.1977, n.616 nel testo integrato dall’art.1, comma 1, lett.g) decreto legge 27.6.1985 n.312 convertito con la legge 8.8.1985 n.431 con riferimento al D.M.21.9.1984 e alla circolare ministeriale 31.8.1985, n.8. Violazione ed omessa applicazione dell’art.146 comma 1, lett.g) del decreto legislativo 490/99. Violazione ed omessa applicazione dell’art.1 bis della L.R.19.12.1994, n.34 nel testo integrato e modificato dalla L.R.28.1.1998, n.8. Violazione ed omessa applicazione della L.R.30/90 e s.m.i. Violazione ed omessa applicazione dell’art.51, lett.l), della legge regionale pugliese 31.5.1980, n.56. Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria. Sviamento di potere e di procedura: con nota prot.n.1113/2000 del 25.7.2000 si confermava che alcune delle aree oggetto dell’intervento erano state oggetto di contributo per riforestazione, così radicando un vincolo di destinazione a bosco incompatibile con l’intervento proposto;

3) Violazione del d.p.r.8.9.1997 n.357 con riferimento alle direttive comunitarie 74/409 del 2.4.1979 e 92743 del 21.5.1992. Violazione del d.p.r.12.4.1996. Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria. Sviamento di potere e di procedura: l’area oggetto dell’intervento ricade nel sito Murgia Alta proposto dalla Regione Puglia quale S.I.C. e dichiarato Z.P.S., con necessaria applicazione delle opportune misure di salvaguardia, ivi compresa la valutazione d’incidenza;

4) Violazione dello strumento urbanistico generale vigente. Violazione dell’ordinanza TAR Puglia, Bari sez.II, n.723 del 25.11.1999. Violazione della legge urbanistica statale e regionale. Eccesso di potere per erronea presupposizione e per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento di procedura: gli atti con i quali si è inteso variare la destinazione urbanistica dell’area de qua sono illegittimi non essendo efficace il presupposto giuridico sul quale si fondano, ossia la vigenza del P.R.G. variando, che risulta sospesa per effetto della indicata ordinanza TAR..

Anche alla stregua dei motivi aggiunti, insistevano per l’accoglimento del ricorso.

La controinteressata ed il Comune di Santeramo contestavano anche la fondatezza dei motivi aggiunti.

I ricorrenti producevano memoria e documenti.

Si costituiva ad adiuvandum il Comune di Cassano delle Murge che produceva documentazione; il Ministero dell’Ambiente produceva memoria adesiva alle richieste dei ricorrenti.

La Regione Puglia non si costituiva in giudizio.

All’esito della pubblica udienza del 28 marzo 2002, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

I. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività  del ricorso sollevata dalla difesa del Comune di Santeramo in Colle.

Il gravame rivolto avverso la delibera di C.C. n.3 dell’8.2.2000, pubblicata dal 14 al 29 febbraio 2000, è stato notificato invero in data 29 aprile 2000, tempestivamente ai sensi dell’art.155 c.p.c., non tenendo cioè conto del dies a quo.

I.1) Analoga eccezione di tardività  risulta sollevata con riferimento ai motivi aggiunti notificati.

L’eccezione è del pari infondata non avendo i deducenti dimostrato la conoscenza degli atti dai quali i ricorrenti hanno desunto le ulteriori censure in data anteriore a quella decadenziale per la proposizione dei motivi aggiunti.

II. Di seguito viene eccepita l’inammissibilità  del ricorso sotto il profilo della carenza di legittimazione sostanziale in capo ai ricorrenti, cittadini lettori del Comune di Santeramo in Colle ad eccezione della ricorrente Masiello Maria, residente nel Comune di Cassano delle Murge.

L’interesse sotteso all’impugnativa non avrebbe secondo tale prospettazione carattere di concretezza ed attualità , sostanziandosi al più in un interesse di fatto ovvero diffuso che i ricorrente non hanno titolo a far valere in giudizio.

II.1) Ritiene il Collegio che occorra a tal proposito distinguere tra la posizione sostanziale della maggior parte dei ricorrenti e quella della ricorrente Masiello Maria.

I primi agiscono quali cittadini del Comune di Santeramo in Colle avverso una delibera dello stesso Comune sostanzialmente autorizzativa di un intervento edilizio avente incidenza urbanistica ed ambientale, secondo la prospettazione.

Sotto il profilo urbanistico, i ricorrenti non possono far valere alcun interesse concreto e comunque tutelabile nella presente sede di legittimità , neppure qualificandosi confinanti o in vario modo personalmente interessati alla variazione urbanistica; sotto il profilo ambientale, l’interesse azionato è di tipo diffuso, per il quale, com’è noto, a termini della L.349/86, solo le associazioni specificamente considerate dalla normativa sono legittimate ad agire in giudizio.

Sotto diverso ed ulteriore profilo, l’interesse, e dunque la legittimazione a ricorrere, neppure possono individuarsi a cagione della particolare consistente entità  dell’intervento de quo, che interessa vasta area del Comune di Santeramo, non potendo i ricorrenti far valere alcuna personale lesione di interessi, diversi da quelli come detto genericamente urbanistici ed ambientali, per i quali si è sopra detto, nè potendo richiamarsi in proposito la giurisprudenza citata dalla difesa dei ricorrenti che ammette l’impugnativa avverso atti autorizzativi di attività  incidenti potenzialmente sul diritto alla salute di residenti non altrimenti legittimati all’impugnativa medesima, giacché, com’è evidente, il prospettato danno alla salute è sicuramente qualificabile come posizione differenziata legittimante, diversamente dai sopraindividuati interessi che non assurgono, benché astrattamente configurabili come generico diritto alla conservazione dell’ambiente, a posizione differenziata tutelabile nella presente sede di legittimità .

II.2) Deve nondimeno evidenziarsi che i medesimi ricorrenti dichiarano di agire anche quali titolari di azione popolare ex art.7 L.142/90, che testualmente dispone che “ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune”?.

Si tratta, com’è stato evidenziato, di azione popolare “sostitutiva”? o “procuratoria”?, intesa a far valere le posizioni giuridiche soggettive aventi consistenza di interessi legittimi spettanti all’Amministrazione comunale che risultino incise e pregiudicate da provvedimenti di altre autorità  amministrative.

L’istituto, che sembra allo stato di rara applicazione, costituisce nell’attuale configurazione un potente strumento espressione del passaggio da un amministrazione di tipo autoritario, le cui determinazioni calano dall’alto e sono “subite”? dagli amministrati che se ne interessano solo se individualmente lesi da quelle, ad una – viceversa – fondata sull’attiva partecipazione degli amministrati medesimi in senso collaborativo; detta partecipazione si esplica, e non necessariamente “de damno vitando”?, in ordine alle opzioni di natura pubblicistica che si intendano realizzare, e si spinge fino ad esprimere un indirizzo nell’inerzia dell’Amministrazione medesima ed in luogo di questa, quale ente esponenziale sintesi degli interessi per i quali essa Amministrazione è istituita in favore dei cittadini, rappresentandoli, promuovendone lo sviluppo, e, appunto, curandone gli interessi, purché non parziari, ma presuntivamente comuni a tutti.

In questa ottica l’azione popolare può essere proposta in sostituzione dell’Amministrazione e sul presupposto di agire in luogo della stessa per un interesse ovviamente a questa imputabile.

Orbene, i ricorrenti residenti nel Comune di Santeramo non possono neppure dirsi titolari di azione popolare ex art.7 L.142/90 in sostituzione del Comune medesimo a tutela di interessi che dal Comune possono essere fatti valere quale ente esponenziale.

E ciò perché non può essere fatta valere un’azione popolare, che si pone, come detto, come “sostitutiva”?, contro un ente che si è positivamente determinato, sia pure in senso contrario a quello ritenuto corretto dai propri cittadini, questione che può avere rilevanza politica ma non processuale ai fini della legittimazione al ricorso popolare.

II.3) Diversa, ad avviso del Collegio, è la posizione della ricorrente Masiello Maria, la quale dichiara di intervenire anche come titolare di azione popolare ex art.7 L.142/1990 in sostituzione del Comune di Cassano delle Murge, ente esponenziale degli interessi dei propri cittadini.

Orbene, considerato che la prospettazione fornita in ricorso si fonda sulla pretesa lesione di un interesse concretantesi nella mancata tutela del valore ambientale rappresentato dalla attività  istitutiva del Parco Naturale dell’Alta Murgia, oltre che, in forza dei motivi aggiunti, dell’ulteriore valore rappresentato dall’esistenza di un sito di importanza comunitario e di una zona di interesse speciale, interessante l’area in cui dovrebbe sorgere l’intervento edilizio in questione e che in ipotesi potrebbe pregiudicare proprio il predetto valore ambientale al quale anche il Comune di Cassano delle Murge è interessato, posto che il suo territorio ricade sia nel Parco naturale, che nel S.I.C. oltre che nella Z.P.S., è evidente che ciascuno dei cittadini di Cassano delle Murge, che tale lesione prospettasse, sarebbe legittimato, in luogo del Comune di Cassano delle Murge, a far valere in giudizio detto interesse, così come ha appunto fatto la ricorrente Masiello alla quale deve pertanto riconoscersi la legittimazione a ricorrere.

Sotto diverso profilo, l’entità  dell’intervento giustifica anche l’intensità  della tutela accordata all’Ente Comune di Cassano delle Murge, in ragione dell’ampiezza degli effetti indotti dalla proposta modificazione del contiguo assetto territoriale (ubicato in territorio di Santeramo in Colle), incidente negativamente sulla gestione dei territori sottoposti alle norme di tutela ambientale (cfr.C.d.S., sez.VI, 15 ottobre 2001, n.5411).

La partecipazione al giudizio dello stesso Comune di Cassano che è intervenuto ad adiuvandum è precisamente dimostrativa dell’interesse fatto valere con l’originaria impugnazione dalla Masiello.

II.4) Ancora in via preliminare, le difese del Comune di Santeramo e della controinteressata deducono sotto altro profilo l’inammissibilità  del ricorso in quanto rivolto avverso atti non immediatamente lesivi, i mancanza del definitivo perfezionamento della variante urbanistica che seguirebbe al decreto regionale non ancora intervenuto.

Osserva in proposito il Collegio che, deducendo i ricorrenti un vizio procedimentale quale il difetto di istruttoria, non più eliminabile in caso di successiva approvazione, ed essendo in questa ottica già  consumata le lesione consistente nell’omessa considerazione di valori ed interessi rilevanti di cui i ricorrenti si assumono portatori, il ricorso è ammissibile.

III. Passando al merito della causa, il ricorso attiene all’impugnazione della delibera di C.C. n.3 dell’8.2.2000, con la quale si ratificava l’accordo di programma intervenuto tra il Presidente della Giunta regionale ed il Sindaco del Comune di Saneramo in Colle, in variante al P.R.G. vigente, e degli atti a questa propedeutici, intesi ad autorizzare sul piano urbanistico un intervento cospicuo di tipo turistico alberghiero in una vasta area (estesa circa 540 ettari) a ridosso dell’abitato di Santeramo, già  avente in massima parte destinazione agricola perché, tra l’altro, interessante zone boscate di rilevante valore ambientale.

Ritiene il Collegio che, per massima parte (con l’eccezione del quarto, sesto e settimo motivo e del quarto motivo aggiunto), il ricorso si fondi su un rilievo difficilmente contestabile, e cioè sul difetto di istruttoria calibrata sulla reale natura delle aree interessate all’intervento, quale risultante dalla congerie di vincoli, anche di inedificabilità , esistenti e, comunque, di misure di salvaguardia e sull’entità  dell’intervento stesso, sicuramente consistente, come risultante dalla stessa descrizione che ne fa l’organo regionale in sede di adozione dell’accordo di programma (cfr.delibera di G.R.23 novembre 1999, n.1635).

Sotto tale profilo, sollevato trasversalmente in tutte le censure spiegate (ad eccezione, come detto, del quarto, sesto e settimo motivo, e del quarto motivo aggiunto), il ricorso è, ad avviso del Collegio, fondato.

Ed invero: a) i suoli interessati dall’intervento, seppure non compresi nell’originaria perimetrazione del parco naturale come provvisoriamente individuata dalla Conferenza di servizi del novembre 1993, per la loro estensione, stante la dedotta e fisiologica provvisorietà  della perimetrazione, e considerata l’entità  dell’intervento, ben avrebbero dovuto costituire specifico oggetto di disamina in vista dell’obnubilato progetto di istituzione del Parco, quantomeno per escluderne ogni e qualsiasi rilevanza rispetto al progetto di tutela ambientale (I motivo, 0, 0); b) ancora in considerazione della complessità  ed estensione dell’intervento, ben avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica disamina, e non affatto di neutra applicazione formalistica dei criteri approvati in materia della Regione Puglia, la indotta variante urbanistica, con riferimento alla trasformazione di suoli originariamente agricoli in suoli a destinazione turistica (II e III motivo), non essendo a tal fine sufficiente la peraltro ovvia considerazione della insufficienza delle aree disponibili per lo specifico intervento (data la sua, invero inconsueta, estensione), ma dovendo puntualmente la specifica proposta confrontarsi con l’interesse al corretto insediamento urbanistico, peraltro in presenza di un documentato vincolo idrogeologico (III motivo, 0, 0); c) stante la valenza ambientale del sito, tutti i soggetti interessati alla creazione del parco, ivi compreso il Ministero dell’Ambiente, avrebbero dovuto avere voce in capitolo con riferimento all’intervento de quo, proprio al fine di verificarne la compatibilità  con l’istituendo parco e, come detto, proprio in ragione dell’estensione dell’intervento (quinto motivo, 0, 0); d) la espressa esistenza di zone boscate all’interno dell’ambito di intervento non è stata neppure oggetto di valutazione da parte degli organi deputati, pur essendo le zone boscate oggetto di specifica tutela di preservazione (primo motivo aggiunto, 0, 0); ed in proposito non potrebbe neppure valere il rilievo mosso dalla controinteressata società  Difesa la Parata secondo cui le zone boscate non sarebbero interessate da alcuno specifico intervento, giacché certamente la variazione urbanistica, da agricola ad area ad espansione turistica, incide proprio sulla natura dell’area boscata, rendendola suscettibile di sfruttamento a fini turistici che ben potrebbe essere incompatibile con la preservazione del valore boscato; peraltro, in presenza di contributi di riforestazione (secondo motivo aggiunto) che escluderebbero appunto ogni diversa destinazione all’infuori della conservazione del bosco; e) infine, non meno rilevante, è la ricomprensione del sito, come di importanza comunitaria e zona di protezione speciale in forza del decreto sia pure adottato in epoca successiva agli atti impugnati ma certamente già  oggetto a tale epoca di direttive comunitarie e di istruttoria procedimentale per la definizione dell’area, attività  procedimentale in fieri in ordine alla quale neppure si peritano gli organi deliberanti di fare cenno alcuno, pur essendo necessaria lo specifica procedimento di valutazione di incidenza, peraltro ovvio in ragione come detto dell’estensione dell’intervento.

L’omessa valutazione di tutti gli elementi richiamati vale ad inficiare irrimediabilmente gli atti impugnati che vanno pertanto annullati, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.

Assorbiti gli altri motivi.

IV. Stante la complessità  delle questioni involte e la loro novità , sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione II, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo accoglie per quanto di ragione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 marzo 2002, con l’intervento dei Magistrati:

Michele PERRELLI – Presidente

Pietro MOREA – Componente

Maria ABBRUZZESE – Componente est.

Le ragioni per un tribunale penale internazionale

ARIEL SHARON, QUANDO IL CRIMINE PAGA

Di Stefano Chiarini, da Il Manifesto 27 giugno 2002

Apoche ore dal discorso del presidente americano Bush che ha sancito, irresponsabilmente, il principio della legittimità  dell’«acquisizione di territori con la guerra», la Corte d’appello belga ha seguito la stella cometa dell’arbitrio bloccando il processo a carico del premier israeliano Ariel Sharon (Bush non lo ha forse definito «un uomo di pace»?) accusato di crimini di guerra per le sue responsabilità  nel massacro di Sabra e Chatila. Ma non è stato facile. E non è affatto detto che la partita sia chiusa. Anzi. Ci sono voluti otto mesi alla Corte d’appello per trovare un cavillo giuridico (la non presenza in Belgio degli accusati) che impedisse la messa in stato di accusa di Ariel Sharon -nel 1982, ministro della difesa, ideatore della invasione del Libano (30.000 morti) e responsabile dell’invio delle milizie falangiste alleate di Israele dentro Sabra e Chatila «per ripulirli dei terroristi»- e dei suoi generali, in primo luogo Amos Yaron, attuale direttore del ministero della difesa e allora comandante della piazza di Beirut. Una decisione quella della Corte d’appello che assesta un duro colpo alla legge del 1993 (modificata nel 1999) sulla «giurisdizione universale» nel caso di crimini di guerra e contro l’umanità . Il tribunale così facendo si è espresso diversamente dalla Procura generale secondo la quale Sharon non sarebbe stato perseguibile perché coperto dall’immunità  diplomatica in quanto capo del governo ma non così i suoi generali (il capo di stato maggiore Rafael Eitan «i palestinesi sono bacherozzi impazziti», il comandantre del Fronte Nord Amir Drori, e il comandante di divisione Amos Yaron) che invece dovevano essere messi sotto accusa. «Il corso della giustizia è stato interrotto – ha sostenuto Chibli Mallat, uno degli avvocati dei 23 parenti delle vittime o sopravvissuti che hanno denunciato Sharon- ma i nostri sforzi per rimettere in discussione l’impunità  per i crimini di guerra commessi a Beirut 20 anni fa continua in Belgio e altrove». E ancora: «La decisione di oggi costituisce una battuta di arresto sia per la legge umanitaria internazionale, sia per tutte le vittime che cercano giustizia per i massacri di massa». E dello stesso parere sono Amnesty International «una catastrofe» e Human rights Watch. Ma gli avvocati, le famiglie delle vittime e i compagni del comitato «Per non dimenticare Chatila» lanciato da Il Manifesto tre anni fa, non considerano affatto chiusa la loro campagna per l’incriminazione dei Sharon. Non solo per gli uccisi in quella torrida estate del 1982 ma anche perché una sua incriminazione contribuirebbe non poco a porre un freno al dilagare dei crimini di guerra nei territori occupati. La comunità  internazionale non può continuare a chiudere gli occhi di fronte al terrorismo israeliano che ieri uccideva il Conte Folke Bernadotte per impedire il ritorno dei profughi palestinesi alle loro case e che lo scorso gennaio, con tutta probabilità , ha «eliminato» con una devastante autobomba per le vie di Beirut, Elie Hobeika, il capo dei falangisti a Sabra e Chatila due giorni dopo una sua dichiarazione nella quale si diceva pronto a testimoniare sulle responabilità  di Sharon. Se infatti Hobeika, anche lui accusato per Sabra e Chatila, avesse messo piede in Belgio ecco che la Corte d’Appello di fronte alla presenza fisica di un accusato non avrebbe potuto sostenere la mancanza di ogni legame tra il caso e il Belgio. Nel caso Sharon, per ora, «il crimine ha pagato». Ed è inquietante che lo stesso tribunale belga si fosse rifiutato per mesi di convocare Hobeika sostenendo di non sapere dove si trovasse. L’obiettivo di Sharon infatti è stato sin dall’inizio quello di evitare il processo e soprattutto le indagini sulle sue responabilità  nel massacro. Sharon infatti in quanto ministro della difesa e comandante dell’operazione condotta «sotto la sua supervisione» è stato giudicato «personalmente responsabile» dalla Commissione di inchiesta israeliana presieduta dal giudice Kahane.

A di là  della sentenza della corte d’appello belga la campagna internazionale per l’incriminazione di Sharon -parte della più generale mobilitazione per il riconoscimento della «giurisdizione universale» che ha portato alla formazione del Tribunale penale internazionale- è riuscita a far riemergere dalle nebbie della memoria quell’orrendo massacro che tutti volevano dimenticare e ad ottenere che Sharon e Yaron fossero incriminati per ben due volte dalla Procura belga. Ora, con tutta probabilità , gli avvocati delle vittime ricorreranno alla Corte suprema e presenteranno una nuova denuncia se il premier israeliano o i suoi generale dovessero mettere piede sul suolo belga. Parallelamente il senatore Vincent Van Quickenborne, del partito liberale, introdurrà  una proposta di legge per aprire la strada al processo anche in assenza degli accusati. E una legge per l’introduzione anche in Italia della giurisdizione universale, attuando così quanto chiesto al nostro paese dalla convenzione di Ginevra, elaborata dal giurista Domenico Gallo verrà  presentata al parlamento dal deputato Mauro Bulgarelli (Verdi) e da Giovanni Russo Spena (Rifondazione) e al senato da Gianfranco Pagliarulo (Pdci). Il tutto culminerà  il prossimo 16 settembre a Beirut con una cerimonia a Sabra e a Chatila nel ventennale del massacro, organizzata dal comitato «per non dimenticare Sabra e Chatila», con le famiglie delle vittime, giusristi, avvocati, Ong palestinesi e libanesi per ricordare al mondo che quelle povere vittime nelle fosse comuni esigono da tutti noi che sia resa loro giustizia.

LA MURGIA NON SARÁ RADIOATTIVA SOLO GRAZIE AL PARCO!!

In tutti questi anni abbiamo argomentato e ripetuto fino alla noia la necessità  e l’urgenza di tutelare l’Alta Murgia dalle innumerevoli forme di degrado cui era ed è attualmente sottoposta: dalla battaglia contro i Poligoni militari ai depositi di scorie nucleari, dai cosiddetti laghetti artificiali allo spietramento indiscriminato, dallo scempio dei manufatti rurali alle discariche abusive, dai campi di golf ai capannoni industriali in zone agricole e, ultima emergenza in ordine di tempo, alle previste foreste caotiche di pali eolici

Abbiamo sempre sostenuto che il Parco Nazionale dell’Alta Murgia (approvato in via definitiva dalla legge dello Stato n. 426/98) rappresenta ancora oggi l’unico progetto concreto, emerso in tanti anni di vuote parole, in grado di invertire la tendenza, bloccando una distruzione senza precedenti e, soprattutto, favorendo un progetto di sviluppo coerente e in sintonia con le risorse ambientali e umane del territorio.

A confermare tutto questo è lo stesso Governo nazionale che, rispondendo (martedì 25 giugno) in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati alla tempestiva ed opportuna interrogazione parlamentare dell’onorevole Piglionica (sollecitata dai Comitati dell’Alta Murgia) circa l’ipotesi di localizzare il Deposito Nazionale di scorie radioattive nel territorio dell’Alta Murgia, oltre a fare esplicito riferimento alla necessità  e all’urgenza di pervenire in tempi rapidi alla ratifica dell’intesa con la Regione Puglia sulle norme di salvaguardia e sulla perimetrazione del Parco dell’Alta Murgia, ha dichiarato: “che ai sensi della legge quadro sulle aree protette e successive modifiche e integrazioni non è possibile realizzare alcun intervento che possa compromettere la salvaguardia dei valori ambientali naturalistici, caratteristici di quel territorio individuato quale area protetta. Tanto premesso sembra evidente che l’insediamento di un deposito di materiale radioattivo all’interno di un Parco Nazionale, seppure in fase di istituzione, è in netto contrasto con la legislazione nazionale sulle aree protette“.

L’autorevole risposta dimostra in modo chiaro che l’Alta Murgia non potrà  ospitare il Deposito unico nazionale per scorie nucleari da 150.000 metri cubi SOLO perché è un territorio che leggi nazionali e regionali hanno individuato quale area da proteggere attraverso l’istituzione di un Parco Nazionale.

Questo grande risultato dovrebbe finalmente far tacere menzogne e strumentalizzazioni e, soprattutto, dovrebbe finalmente convincere coloro che ancora si mostrano dubbiosi ed incerti della necessità  di istituire subito il Parco, a cominciare dal Comune di Altamura che, ad un anno dalla deliberazione di adesione al Parco (del 27 luglio 2001), ancora non decide sulla sua perimetrazione (da tutti gli altri Comuni già  condivisa) tergiversando e perdendo pericolosamente tempo prezioso.
Le scorie non costituiscono l’unico pericolo e se possiamo per ora tirare il fiato significa soltanto che le responsabilità  aumentano e non possiamo più permetterci di rinviare all’infinito una scelta persino troppo matura.

Altamura, 27.06.2002

Coordinamento cittadino per lo sviluppo e la qualità  della vita

CAM Comitati dellAlta Murgia



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La Murgia non sarà  radioattiva.

L’avevamo detto e ripetuto in più occasioni: per quanto mi
riguarda, ad esempio, in occasione del consiglio comunale del 27 lu

L’avevamo detto e ripetuto in più occasioni: per
quanto mi riguarda, ad esempio, nella relazione svolta in occasione del Consiglio
comunale del 27 luglio 2001 in cui, all’unanimità , si deliberò
l’adesione all’istituendo Parco Nazionale dell’Alta Murgia e
si approvò un Ordine del Giorno da me predisposto e proposto con il quale
il Consiglio confermò che “l’obiettivo di questo Comune è
di procedere, di concerto con le associazioni di categoria e ambientaliste,
nonché con gli altri comuni dell’Alta Murgia, alla costruzione del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che rappresenta un’occasione unica ed
irripetibile per attivare, grazie alle risorse messe a disposizione dalla comunità 
nazionale e europea, un vero e proprio cantiere pilota di “produzione ambientale,
storico-culturale, agroalimentare, turistica”” e manifestò
“il dissenso e la contrarietà  della comunità  altamurana rispetto
alla prospettiva di allocare il Deposito Nazionale di materiali radioattivi
nel territorio della Murgia, in quanto ciò si porrebbe, per le ragioni
suesposte, in netto contrasto con la vocazione ed il disegno di sviluppo e crescita
che le comunità  della Murgia hanno scelto ed intendono perseguire per
sé e per le generazioni future”.
[Entrambi i documenti sono reperibili in questo sito (Sezione
“Murgia e Territorio”. Il primo al seguente link: http://www.enzocolonna.com/html/article.php?sid=94.
Il secondo al seguente link: http://www.enzocolonna.com/html/article.php?sid=95). Sul tema del Deposito Nazionale di materiali radioattivi, v. http://www.enzocolonna.com/html/article.php?sid=93].
Ora ci viene confermato dai rappresentanti del Governo Berlusconi
che, ieri mattina (25 giugno 2002), hanno risposto all’interrogazione dell’onorevole
Piglionica (il testo dell’interrogazione è disponibile in queste
pagine: http://www.enzocolonna.com/html/article.php?sid=172).
Quella del Parco Nazionale dell’Alta Murgia non è
più una scelta ideologica (se mai lo sia stata!), né il richiamo
nostalgico e bucolico al “tempo che fu”. È ora una necessità ,
una precisa scelta strategica di gestione, da parte delle comunità  locali,
del proprio territorio e del proprio futuro di crescita e di progresso: una
prospettiva che si pone come alternativa seria e realistica all’altra,
in tutti questi anni perseguita o consentita, di riduzione del territorio a
zona di risulta, marginale, brutta, insignificante ed anonima, buona sola ad
accogliere discariche (autorizzate e no), buchi a cielo aperto che chiamano
cave (in ossequio ad una tecnica estrattiva ormai obsoleta), capannoni e cementificazioni
in ordine sparso ed in deroga alle più elementari regole del piano regolatore
(li hanno chiamati e li chiamano ancora, affettuosamente, accordi di
programma, in attesa che il sindaco e l’amministrazione comunale si decidano
finalmente, dopo mesi, a dare seguito all’orientamento espresso dal consiglio
comunale nel febbraio scorso: sì a vere zone industriali, no ai capannoni
sparsi), poligoni e servitù militari (è di questi ultimi giorni
la notizia di un episodio di intossicazione di alcuni cittadini altamurani causata
dai lacrimogeni utilizzati in un’esercitazione militare nei pressi del
Buoncammino)”¦ e (perché no?) anche il Mega-Deposito Nazionale di
rifiuti radioattivi.
La risposta fornita dal Governo alla tempestiva ed opportuna
iniziativa parlamentare dell’onorevole Piglionica è in questo senso
chiara e perentoria, e sollecita, implicitamente, gli enti locali (la Regione,
in primo luogo, a cui spetta sottoscrivere l’intesa con il Ministro per
l’Ambiente; ma anche il Comune di Altamura a cui spetta esprimere il proprio
parere sulla perimetrazione) a definire in fretta e chiudere l’iter istitutivo
del Parco avviato molti anni fa.
“Sembra evidente – conclude il Sottosegretario per l’Ambiente
e la Tutela del Territorio, Roberto Tortoli, nella sua risposta – che l’insediamento
di un deposito di materiale radioattivo all’interno di un Parco Nazionale, seppure
in fase di istituzione, è in netto contrasto con la legislazione nazionale
sulle aree protette”.
Appunto”¦ le opzioni sono chiare e tra loro alternative:
il Parco, con la possibilità  di far diventare questo territorio un “cantiere
di produzione ambientale, storico-culturale, agroalimentare, turistica”;
oppure, lasciamo pure che le cose vadano come sempre sono andate, che questo
continui a essere territorio degradato ed umiliato, violentato e sfregiato,
spogliato e derubato delle sue ricchezze, dei suoi beni, della sua bellezza
e del suo futuro.
Spetta ora al Consiglio comunale pronunciarsi sull’ipotesi
di perimetrazione elaborata dalla Regione per un’estensione complessiva
di circa 90.000 ettari (di cui 25.000 ricompresi nel territorio del Comune di
Altamura). Il mio augurio è che possa essere discussa nel prossimo consiglio
comunale (e sia risparmiata ai cittadini altamurani ed a noi consiglieri la
pena delle 6 ore inconcludenti ed inutili di cosiddetti ”˜preliminari’
inflitta nell’ultimo consiglio, 0, 0); che il prossimo consiglio si possa tenere
molto presto, i primi giorni di luglio; che si valuti la proposta della Regione
senza che alcuno (dell’amministrazione, della maggioranza o della minoranza
consiliare) si faccia tentare dall’idea di ridurre la discussione all’esclusione
di pezzi o pezzettini di territorio in ossequio ad interessi molto individuali
e particolari; ed infine che il parere sulla perimetrazione da parte del Comune
di Altamura possa essere espresso all’unanimità , proprio come avvenne
nel luglio scorso.
Alla ricerca di un accordo (non di programma, prego!) tra la
felicità  e il metodo, tra l’intelligenza e la volontà , credo
che questa sia una di quelle rare circostanze in cui ad ognuno di noi (consiglieri
comunali chiamati, ora, a prendere una decisione) è offerta l’occasione
per poter dire un domani, con una punta di orgoglio e di consapevolezza: “Mi
sentivo responsabile della bellezza del mondo
” (da “Memorie di Adriano”
di Marguerite Yourcenar).

ENZO COLONNA
consigliere comunale DS
enzo@altamura2001.com

– 
___________

– 
Di seguito riporto uno stralcio del resoconto stenografico
dei lavori dell’VIII Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Ambiente,
territorio e lavori pubblici).

– 
– 
Martedì 25 giugno 2002. Presidenza del presidente Pietro
ARMANI. Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio Roberto Tortoli. La seduta comincia alle 10.10.

“Interrogazione n. 5-00707 Franci: Rischio localizzazione
di depositi di scorie nucleari in Toscana”.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI risponde all’interrogazione
in titolo, sottoscritta anche dal deputato Piglionica, nei termini riportati
in allegato (vedi allegato 3).

ALLEGATO 3
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti,
si fa presente che l’ENEA ha effettuato uno studio sulle possibili soluzioni
e sulle modalità  di deposito e di smaltimento dei Rifiuti Radioattivi
per quanto concerne la situazione dell’Italia. In tale studio non viene specificata
né viene individuata alcuna area da destinare a deposito di tali rifiuti.
L’ENEA, nella scelta del sito nazionale per il deposito dei
materiali radioattivi, ha un ruolo meramente consultivo, che consiste nel fornire
elementi tecnici necessari alle Istituzioni, cui spetta la decisione finale
sulla localizzazione del sito, nel presupposto che vi si addivenga con il consenso
del pubblico.
Su indicazioni della Commissione Grandi Rischi del Dipartimento
della Protezione Civile, l’ENEA ha sviluppato una metodologia per la ricerca
e la qualificazione delle aree idonee alla localizzazione di un deposito nazionale
per i rifiuti radioattivi.
Nel triennio 1998-2000 l’ENEA ha completato una prima fase
di lavoro realizzando un sistema informativo territoriale a scala nazionale
per raccogliere dati utili allo sviluppo della suddetta metodologia. La sua
applicazione consente una prima selezione che, seguendo criteri di esclusione,
permette di restringere il campo di indagine ad un certo numero di aree. Tali
criteri sono stati definiti dal Gruppo di lavoro “Destinazione Rifiuti
Radioattivi” della Sezione Nucleare della Commissione Grandi Rischi presso
il Dipartimento della Protezione Civile, nella riunione del 22 febbraio 1999;
la conclusione di questa fase non consente ancora l’identificazione di siti
idonei all’applicazione dei suddetti criteri di esclusione, ma ha portato all’individuazione
di 8107 aree, di cui 204 con estensione maggiore di 300 ettari.
Una verifica sul campo della presenza o meno di insediamenti
e infrastrutture, nonché dei requisiti geomorfologici sulle 204 aree,
è stata avviata nel corso del 2001. Tale indagine rientra concettualmente
nella prima fase, cioè non introduce ulteriori criteri di esclusione,
ma perviene ad una ulteriore riduzione, verificando localmente e con un maggiore
dettaglio, le caratteristiche di ciascuna area. Si prevede che il completamento
di tale attività  permetterà  di ridurre a qualche decina il numero
delle aree proponibili.
Al momento, il solo documento valido sulla individuazione del
sito è la suddetta raccolta dei dati che ha portato a quella che si può
definire “carta delle aree non escluse”, che rappresenta una fase
della ricerca ancora in corso. Nessun’area lasciata libera dai criteri d’esclusione
di cui sopra – fra cui rientrano quelle individuate nel territorio della Maremma
toscana, menzionate dall’interrogante – deve considerarsi implicitamente idonea.
Più in generale non esiste alcun documento che abbia valore di proposta
di localizzazione.
Si fa inoltre presente che all’ANPA (Agenzia Nazionale per
l’Ambiente), alla quale sono affidati per legge i compiti di controllo per gli
aspetti di sicurezza nucleare e di radioprotezione, non è giunta, né
è stata preannunciata alcuna richiesta di istruttoria in merito alla
realizzazione di un deposito centralizzato ove collocare i rifiuti radioattivi.
Va, peraltro, ricordato che la realizzazione di siffatto deposito
costituisce una premessa indispensabile per poter chiudere definitivamente l’eredità 
delle attività  nucleari svolte in Italia fino alla seconda metà 
degli anni ’80. Questo assunto è stato del resto preso a riferimento
nell’elaborazione della “strategia per la gestione degli esiti del nucleare”
messa a punto dal Ministero delle attività  produttive. A tale proposito
nel 1999 è stata istituita dalla Conferenza Stato-Regioni una Commissione
a cui era affidato il compito di presentare, alla Conferenza stessa, una proposta
di procedura che, secondo un percorso trasparente, partecipato e condiviso tra
tutti i soggetti interessati, potesse individuare una località  ove realizzare
il deposito.
Risulta che la Commissione, composta da sette membri, tre dei
quali designati rispettivamente dal Ministro dell’ambiente, dal Ministro delle
attività  produttive e dal Ministro della salute e quattro dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, abbia redatto un documento
conclusivo dei propri lavori, ma, a tutt’oggi non sono pervenute all’ANPA notizie
di ulteriori passi in avanti sull’argomento.
Pertanto, come si evince da quanto
riferito si è ancora in una fase in cui non sono state individuate le
procedure propedeutiche alla selezione vera e propria del sito. Si deve ritenere
che ogni notizia in merito a decisioni o anche, a semplici orientamenti circa
la localizzazione del deposito centralizzato, sia, allo stato, priva di fondamento.
Nei riguardi di questa problematica di rilevanza nazionale,
tengo a sottolineare che, per quanto di competenza del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, è mio intendimento attuare tutti i provvedimenti
e adottare tutte le necessarie misure per garantire la sicurezza e tutelare
la salute della popolazione attuale e delle future generazioni ed inoltre assicurare
la salvaguardia e la conservazione dell’ambiente e del territorio. ”¦

Donato PIGLIONICA (DS-Ulivo), replicando, prende atto della
risposta del rappresentante del Governo e si riserva di intervenire più
diffusamente sulla materia dopo la risposta alla sua interrogazione n. 5-00797.

“Interrogazione n. 5-00797 Piglionica: Tutela area
Alta Murgia e localizzazione deposito unico materiali radioattivi”.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI risponde all’interrogazione
in titolo nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 4).

ALLEGATO 4
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti,
circa i depositi di scorie radioattive nel territorio nazionale ed in particolare
nell’Alta Murgia, nel richiamare quanto già  riferito nella risposta resa
all’onorevole Franci la n. 5-00707, faccio in particolare presente che al fine
di tutelare e valorizzare la predetta area la Direzione della Conservazione
della Natura del Ministero, sta procedendo all’istituzione del Parco Nazionale
il cui iter non è stato ancora completato, infatti, si è
in attesa di ricevere una proposta definitiva di perimetrazione e di disciplina
di tutela da parte della regione Puglia.
Attualmente è all’esame della regione una bozza di norme
di tutela, predisposta dalla provincia di Bari e concordata con i sindaci dei
comuni interessati, sulla base di un’ipotesi redatta dalla Direzione della Conservazione
della Natura. In tale bozza, l’articolo 3 lettera f), detta esplicitamente
il divieto di apertura e di esercizio di discariche.
Si rammenta inoltre che ai sensi della legge quadro sulle aree
protette e successive modifiche e integrazioni non è possibile realizzare
alcun intervento che possa compromettere la salvaguardia dei valori ambientali
naturalistici, caratteristici di quel territorio individuato quale area protetta.
Tanto premesso sembra evidente che l’insediamento di un deposito
di materiale radioattivo all’interno di un parco Nazionale, seppure in fase
di istituzione, è in netto contrasto con la legislazione nazionale sulle
aree protette.

Donato PIGLIONICA (DS-Ulivo), replicando, ringrazia delle risposte
fornite dal sottosegretario Tortoli, sottolineando come le stesse si pongano
in sintonia con lo spirito della sua interrogazione e di quella del deputato
Franci, da lui sottoscritta. Sottolinea pertanto la necessità  che la
regione Puglia e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
concludano rapidamente l’iter volto alla definizione delle norme di tutela
e alla perimetrazione del parco dell’Alta Murgia. Ricordato, peraltro,
come quel territorio sia già  gravato da numerose servitù militari,
ritiene che la risposta resa possa tranquillizzare la popolazione dei comuni
interessati.

Estate Murgia 2002: i gruppi emergenti locali escono dai sotterranei

Estate Murgia 2002: i gruppi emergenti locali escono dai sotterranei

Al via ad Altamura la rassegna culturale estiva. La prima parte termina ad agosto. Musica, teatro, cinema, animazione, mostre. Si parte con i concerti delle giovani band del territorio

Parte ad Altamura, in provincia di Bari, la rassegna Estate Murgia 2002, organizzata dal Comune. Da lunedì fino a settembre inoltrato la città  murgiana vedrà  alternarsi artisti e spettacoli di grande richiamo. Basta solo citare la presenza, nella prima parte della manifestazione che si conclude il 9 agosto, di Matteo Salvatore, Alfio Antico e della Associazione Nuova Compagnia di Canto Popolare per la rassegna di musica popolare “Fieri di Fiore – Tamborra Festival” o il concerto di Daniele Silvestri.

“Cinema e contorni” si intitola invece la rassegna cinematografica con la presenza di Antonio Stornaiuolo, animatore delle serate all’aperto condite da prodotti tipici. Interverranno gli attori Maddalena Maggi, Gennaro Nunziante, Sergio Rubini, e il musicista Daniele Sepe (che si esibirà  anche in concerto). Cinema italiano in primo piano. Mari del sud, Quartetto, Casomai, Da zero a dieci, Amnèsia, Grand magic circus: questi i titoli delle pellicole in programma. Completano il quadro il teatro sulla Murgia (palcoscenico sarà  la masseria di Jesce), animazione di strada, mostre e laboratori.

Estate Murgia 2002 parte con la musica, quella dei gruppi emergenti locali che danno vita alla seconda edizione di “Fuori dai sotterranei”. Dal 28 al 30 giugno in piazza Zanardelli si esibiranno i Treintrio, Follinaria, Mosquitos, Feed back, Aria Compressa, Uzi Suicide, Brad Pitt e altri provenienti direttamente dall’underground. Ogni serata vedrà  la presenza di band affermate che fuori dai sotterranei sono usciti da tempo e con successo. E infatti ad accompagnare i più giovani, ci saranno realtà  consolidate come Casa del Fico (Vincenzo Catanzaro, Cosimo Carlucci, Donato Genco accompagnati nell’occasione dal dj Tuppy P. reduce dalla trasmissione “Torno Sabato” nella quale faceva parte dell’orchestra diretta da Paolo Belli). I componenti di Casa del Fico provengono proprio dalla Murgia barese. Il loro genere è un hip hop baciato da numerosi successi come Funky Man. Casa del Fico, già  presenti a “Fuori dai Sotterranei” nella scorsa edizione della rassegna estiva altamurana, presenterà  il nuovo cd prodotto dalla Virgin e il video del singolo diretto dai Manetti brothers. Altri testimonials sono un gruppo jazz salernitano “Levia Gravia” e il rock dei “The gass club” da Ascoli. L’iniziativa “Fuori dai sotterranei” è promossa dall’associazione Terra Fertile. La tre giorni di concerti all’aperto ha un interessante anticipo nell’Istituto Viti Maino sempre ad Altamura. Lunedì 24 giugno con un dibattito su “Giovani, musica e spazi” al quale prenderanno parte i ragazzi che fanno musica ma che si confrontano ogni giorno con l’assoluta mancanza di luoghi adatti alla musica. La serata servirà  ad avviare un monitoraggio della condizione in cui si muovono i gruppi locali. Seguirà  la discussione sui bisogni e sulle prospettive per rendere definitiva l’uscita dai sotterranei.

Martedì 25 è prevista la presentazione musicata di “Via da qui” un libro di Francesco De Zio, edito da Zerozerosud, con prefazione di Michele Trecca. Ad accompagnare la lettura dei brani il rock dei Brad Pitt. Questo secondo incontro verrà  coordinato da Francesco Sardone, presidente di Terra Fertile, e Ivan Commisso. Entrambi gli incontri cominceranno alle 20.00.

Infoemail: corvito77@libero.it

Le verità  di Genova

La notte del 21 luglio la
polizia irrompe nelle scuole Pertini e Diaz, dove sono alloggiati circa
150 manifestanti no global, arrivati da ogni parte d’Italia per il G8.
La scuola viene rastrellata, i manifestanti picchiati, una parte finisce
in questura, 63 all’ospedale. I poliziotti, che giustificano la violenta
incursione come una perquisizione legittima in favore dell’ordine pubblico,
escono dalla scuola con due bottiglie molotov, diversi coltelli e qualche
spranga. Il “bottino” arriva in questura, ma nessuno prende le impronte
digitali sulle prove. Un atteggiamento incauto per la polizia, che alle
polemiche sui metodi paramilitari usati durante la perquisizione, rispondeva
di aver dovuto fronteggiare pericolosi manifestanti. Ora, dopo quasi
un anno dal fatto, i pubblici ministeri Zucca e Pinto accusano i poliziotti
di avere falsificato quelle prove. Diario
raccontava la vicenda già allora
. Lo ha chiarito un vicequestore
di Bari, Pasquale Guaglione: senza sapere di avere di fronte le due
molotov della Diaz, Guaglione ha assicurato di aver trovato proprio
quelle bottiglie il 20 luglio in Corso Italia, durante un’operazione
di bonifica dopo gli scontri. Anche in basa a questa dichiarazione,
la procura della repubblica di Genova ha inviato 25 nuovi avvisi di
garanzia a tutti i funzionari che hanno partecipato all’operazione nella
Diaz, dal prefetto Arnaldo La Barbera, a Francesco Gratteri, capo dello,
a tutti i funzionari genovesi che erano presenti. Un gruppo di agenti
era già  indagato di falso per il “caso Nucera”: avevano testimoniato
in favore dell’agente romano che aveva detto di essere stato accoltellato
durante il blitz, ma che poi era stato smentito da una perizia dei carabinieri
del Ris. Nel frattempo, interrogato, La Barbera ha detto di non sapere
nulla delle molotov né di Nucera, essendosene andato poco dopo l’inizio
del blitz, quando un blindato sfondò il cancello della scuola. Inoltre,
aggiunge, era stato incaricato dal capo della polizia Gianni De Gennaro
di controllare semplicemente la perquisizione, affinché si svolgesse
con cautela e prudenza. Motivazioni contraddittorie: perché La Barbera
se ne era andato, se doveva controllare? E perché riteneva di poterlo
fare, se aveva assistito allo sfondamento di un cancello “con cautela
e prudenza” da parte di un blindato? Le indagi sui funzionari di polizia
proseguono, e intanto va in pensione il procuratore capo Francesco Meloni,
che in una conferenza stampa ha fatto il punto delle inchieste sui fatti
del G8. “La commissione di reati da parte di alcuni appartenenti alle
forze dell’ordine, sia di settori di manifestanti, non ha per noi mai
comportato una colpevolizzazione generalizzata”, ha affermato. ”Cio’
significa da un lato che resta immutato il rispetto e la gratitudine
nei confronti di coloro che sono preposti alla tutela dell’ordine pubblico
e della sicurezza dei cittadini, e dall’altro che non puo’ non riconoscersi
il pieno diritto di ognuno di manifestare pacificamente il suo dissenso”.
Meloni ha aggiunto che “alcuni dei fatti addebitati ai manifestanti,
ad esempio l’ accoltellamento ai danni di un agente, ed altri per cui
si sta indagando, esigono definitivi chiarimenti”. Il procuratore ha
poi rivelato che è stato individuato il poliziotto che, nella caserma
di Bolzaneto, “aveva divaricato le dita di un giovane manifestante arrestato,
provocandogli fratture alle ossa del dorso della mano”.
SUL SITO:
la diretta di Diario
dell’irruzione alla Diaz

”IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE.- MA NON E’ ANCHE UNA QUESTIONE POLITICA?”

Discussione dal volume

“IL PICCOLO LIBRO DELLA COSTITUZIONE — 

PER LEGGERE OGGI LA CARTA COSTITUZIONALE –

DI NICOLA MAGRONE

INTERVENGONO, TRA GLI ALTRI:- 

UMBERTO PAGANO, PRESIDERNTE DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE

ELISA SPRINGER, SCRITTRICE, SOPRAVVISSUTA AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI

LEONARDO RINELLA, PROCURATORE GENERALE ON. PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

LUIGI VOLPE, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE NELL’UNIVERSITA’ DI BARI

FRANCESCA LAMALFA, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI DI BARI

GIUSEPPE VACCA, ORDINARIO DI DOTTRINE POLITICHE ALL’UNIVERSITA’ DI BARI

L’ATTORE E REGISTA VITO SIGNORILE LEGGERA’ BRANI DEGLI SCRITTI-  DI ELISA SPRINGER E ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

“SUL PARCO, NON USATE ALTAMURA COME ALIBI”

La discussione in consiglio comunale sulla perimetrazione del territorio altamurano da far rientrare nel Parco nazionale dell’Alta Murgia è stata rimandata com’era prevedibile alla seduta di martedì 25. Ieri sera la maggioranza non era ancora pronta e il consiglio comunale è stato inondato da una montagna di preliminari.

Intanto il circolo di Legambiente di Altamura, insieme alla segretaria regionale Angela Lobefaro e al coordinatore nazionale Aree Protette e Territorio Antonio Nicoletti, si appellano, in una lettera aperta, al sindaco della città  Rachele Popolizio e ai consiglieri, invitandoli a non avere più indugi e tentennamenti. Legambiente ritiene che “l’Amministrazione del Comune di Altamura non può più rimandare una presa di posizione chiara sull’istituzione del Parco, soprattutto di fronte all’impegno assunto dalla Provincia di Bari e dagli altri dodici comuni murgiani”. Viene rivolto “un invito accorato a guardare all’istituzione del Parco non nell’ottica vincolistica, ma considerando le regole del Parco come strumenti positivi per una corretta gestione dell’ambiente. Il Comune deve farsi parte attiva nella promozione del Parco per consentire alle comunità  locali di beneficiare delle ricadute economiche e turistiche che sicuramente l’istituzione di questa area protetta avrà  sul territorio, dalle attività  agricole ai beni culturali e ambientali”. Nella lettera si ribadisce un concetto già  espresso da alcuni rappresentanti ambientalisti in una recente riunione dei Comitati Alta Murgia nella masseria Martucci. “Regione e Ministero dell’Ambiente non devono servirsi del ritardo del Comune di Altamura nel dare la sua proposta di perimetrazione come alibi per rinviare ulteriormente l’istituzione del Parco, evitando così di rendersi corresponsabili del deturpamento del territorio murgiano, cui si assiste giorno per giorno”.

E’ infatti il Ministero, d’intesa con la Regione, il soggetto che dovrà  procedere successivamente alla perimetrazione provvisoria, alle misure di salvaguardia provvisorie (già  approvate dai 13 Comuni) e all’istituzione del comitato di gestione provvisorio. La proposta dell’Amministrazione che verrà  votata in Consiglio comunale martedì prossimo prevede che il territorio altamurano incluso nel Parco sia tra i 24 e i 25.000 ettari sui quasi 90.000 complessivi previsti dalla proposta del 1993. Un’ipotesi che è stata respinta da alcune categorie produttive. Rispetto alla proposta del 1993 sono stati limate alcune zone in via Bari, a Belmonte, tra via Bari e via Santeramo, e in via Ruvo.

Pasquale Dibenedetto