Questa mattina si è tenuto l’incontro presso l’Assessorato regionale
all’agricoltura. Insieme al consigliere regionale Ventricelli, che si
era attivato per fissare tale appuntamento, ai colleghi Rosa Melodia e
Gino Loiudice, all’assessore comunale Mimmo Laterza, abbiamo posto, con
decisione e argomentazioni, i problemi
sollevati dall’invio degli avvisi di pagamento da parte del Consorzio di
bonifica Terre d’Apulia [leggi qui] e che è possibile sintetizzare in un’unica centrale questione:
– sia il codice civile (art. 860: «I proprietari dei beni situati entro
il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa
necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere
in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.») che la legge
regionale n. 4/2012 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di
riordino dei consorzi di bonifica, art. 18, 1° e 2° comma: «1. Per
beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio
tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica. 2. Il beneficio
di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e
deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.»),
oltre che una ricca giurisprudenza sul tema (mi limito a citare, per
tutte, la sentenza della Cassazione n. 23530 del 10 novembre 2011),
prevedono con chiarezza che il contributo può essere richiesto al
proprietario solo quando l’opera di bonifica e, quindi, l’attività del
consorzio procura un BENEFICIO CONCRETO, SPECIFICO e DIRETTO
all’immobile in proprietà.
Il problema si pone con immediata
evidenza per i fabbricati urbani. A questo riguardo abbiamo ricordato
cosa prevede l’art. 19 della l.r. n. 4/2012 («1. Non sono assoggettati a
contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in
aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative
acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di
bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di
depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del
comprensorio di bonifica. 2. Il contributo per lo scolo delle acque
reflue che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica
esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione è a
carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato»).
Ma si
pone anche con riferimento ai terreni e immobili rurali che non
beneficiano affatto o beneficiano ben poco delle opere e degli
interventi del Consorzio di bonifica.
L’assessore si è
impegnato a parlarne con i vertici del consorzio in una riunione
tecnica, non aperta, che si terrà giovedì 26 giugno. Con Michele
Ventricelli, Rosa Melodia, Gino Loiudice e Mimmo Laterza abbiamo
ipotizzato l’adozione di una deliberazione della giunta comunale,
possibilmente prima della riunione di giovedì, in cui il Comune, per
tutti i cittadini, presenta in via generale questi rilievi all’assessore
regionale e ai vertici del Consorzio [non per polemizzare, ma non si
può far a meno di rilevare che rilievi, contestazioni e richieste di
tale natura, l’amministrazione comunale li avrebbe potuti e dovuti presentare
quando il piano di classifica (quello con gli interventi programmati,
gli oneri e i relativi criteri di ripartizione) fu notificato al Comune,
un anno e mezzo fa circa, per eventuali osservazioni (cosa che altri
comuni hanno fatto)].
Altamura, 23 giugno 2014
ENZO COLONNA (Movimento cittadino Aria Fresca)