LOCALI PER LA PARROCCHIA SANT’AGOSTINO E L’AGESCI. LE SOLUZIONI CI SONO: BASTA VOLERLE.

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 Le nostre soluzioni per venire incontro alle esigenze di gruppi e
associazioni che si occupano di attività di utilità sociale.

Nella nostra Città, ormai, ogni questione deve essere vissuta in
termine di emergenza, di eccezionalità, di lotta tra opposte tifoserie
politiche
. Sempre, però, con superficialità, senza una razionale valutazione di
risorse, condizioni e strumenti amministrativi a disposizione per una puntuale
e pertinente soluzione del problema.

Una delle ultime questioni, in ordine di tempo, è quella relativa alla richiesta
da parte della Parrocchia Sant’Agostino e dell’Agesci di vedersi confermato
l’uso gratuito di alcuni locali di proprietà comunale del complesso dell’ex
monastero
(poi anche mattatoio comunale) dopo che il Comune avrà proceduto ai
lavori di recupero con i fondi dell’Area Vasta
[leggi
qui
].

Ebbene, ripetiamo quanto in queste settimane il nostro consigliere
comunale Enzo Colonna è andato ripetendo ad amministratori e consiglieri
comunali, nonché ai cittadini interessati. Una soluzione, per questa ed altre
situazioni analoghe, va ricercata ed è possibile individuarla nello statuto e
nei regolamenti comunali vigenti.
È vero che la regola è la concessione a
titolo oneroso di immobili comunali, ma è anche vero che è pure contemplata, in
via particolare e condizionata, la possibilità della loro concessione in uso a
titolo gratuito. Poiché ci pare che in questi anni la Parrocchia e l’Agesci
abbiano svolto e sono in condizioni, riteniamo, di svolgere anche in futuro
attività di rilevanza collettiva
[ci riferiamo in particolare all’assistenza
educativa di tanti minori del quartiere (c.d. doposcuola), il coinvolgimento di
tanti bambini e adolescenti in attività formative di gruppo, l’assistenza di
giovani e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale, ecc.], la
soluzione può essere solo la stipulazione di un contratto con il Comune in cui
all’impegno a svolgere tali e ulteriori attività di utilità sociale
(puntualmente individuate e poi pubblicizzate) si fa corrispondere la
disponibilità dei locali in uso gratuito
. Tanto dovrà appunto risultare da un
impegno formalmente assunto con un contratto su cui si dovrà pronunciare la
giunta comunale.

Non aggiungiamo altro, ci limitiamo solo a richiamare quanto dispongono
a questo proposito, in modo chiaro e inequivocabile, lo Statuto comunale e il
Regolamento che disciplina la concessione in uso di beni comunali.

Lo Statuto comunale (entrato in vigore nel 2002), riprendendo
sostanzialmente una disposizione del Regolamento sulla contabilità comunale del
1998, ha
sancito nell’art. 105 (“Amministrazione dei beni comunali”) che «I beni
patrimoniali non utilizzati dal Comune per lo svolgimento dei compiti di
istituto possono essere dati in locazione a norma di legge. E’ vietata ogni
forma di locazione gratuita o a canone ridotto, salvo che si tratti di: 1) consentire
l’istituzione ovvero assicurare il mantenimento di un servizio non altrimenti
erogabile dal Comune; 2) il conduttore sia un ente e/o associazione senza
finalità di lucro, non obbligato a prestare il suo servizio; 3) il servizio
espletato o da espletare sia rispondente a evidenti e riconoscibili esigenze di
utilità sociale per la
Comunità amministrata. Le circostanze di cui sopra devono
ricorrere congiuntamente e sono apprezzate dalla Giunta Comunale che, con atto
deliberativo, dispone la gratuità della locazione ovvero la misura della
riduzione del canone dovuto
» (così il 3° comma).

Il Regolamento (approvato nel dicembre 2004) per la disciplina dei
contratti immobiliari e mobiliari aventi ad oggetto le alienazioni e i
trasferimenti, gli acquisti e le locazioni passive, e la concessione in
godimento a terzi
, prevede nell’articolo 16 (“Concessioni di beni immobili”)
che «per gli immobili concessi in uso ad enti senza fini di lucro, per attività
nei settori culturali, turistico – promozionale, storico, artistico, sociale e
ricreativo il canone potrà essere ridotto conformemente alle disposizioni in
materia del vigente statuto comunale ; restando, in ogni caso, a carico del
concessionario gli oneri e le spese di gestione ed ordinaria manutenzione
» (4°
comma).

Altamura, 18 aprile 2012

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