TAR PUGLIA: AL COMUNE DI ALTAMURA, MOLTEPLICI E REITERATE VIOLAZIONI DELLE NORME”¦ MA NO? DAVVERO?!

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 Di seguito il ricorso presentato ad ottobre dai consiglieri comunale del PD di Altamura.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari

Ricorrono

i consiglieri comunali di Altamura, Cornacchia Michele, Diperna Saverio, Forte Giacinto, Genco Giuseppe, Loiudice Dionigi, Nicola Natuzzi, Petronella Francesco ed il Partito Democratico di Altamura in persona di Barile Antonio, Segretario pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicola Natuzzi del Foro di Bari;

contro

Il Comune di Altamura, in persona del Sindaco Dott. Mario Stacca, legale rappresentante pro tempore; Il Consiglio Comunale di Altamura, in persona del Presidente Geom. Lagonigro Nunzio, legale rappresentante pro tempore; Resistenti

per l’annullamento, previa sospensiva

– della Deliberazione di Consiglio Comunale di Altamura adottata in data 30 luglio 2008 n. 25 del Registro, recante determinazioni in relazione al Condono edilizio ex art. 32 della legge 47/85 e la concessione in uso a titolo oneroso di aree demaniali di proprietà comunale oggetto di edificazione abusive e ricadenti in zona C2 di espansione (allegato n. 1);

– della Deliberazione di Consiglio Comunale di Altamura adottata in data 30 luglio 2008 n. 26 del Registro, recante l’adozione ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 22/2006 di variante parziale-organica al Prg modifica degli artt. 18 e 19 delle N.T.A. (allegato n.2);

– Deliberazione di Consiglio Comunale di Altamura adottata in data 30 luglio 2008 n. 27 del Registro, recante l’approvazione dei criteri e delle modalità applicative della legge regionale n. 33 del 15 novembre 2007: Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate(allegato n. 3);

– Deliberazione di Consiglio Comunale di Altamura adottata in data 30 luglio 2008 n. 28 del Registro, recante l’Adozione di Variante allo strumento urbanistico eseguito ai sensi degli artt. 21 e 27 della legge regionale 56/80, PDL in zona C2 di PRG, via P.Colletta, approvato con D.C.C. 245/96 e convenzionato il 21 gennaio 1999 (allegato n. 4);

– Deliberazione di Consiglio Comunale di Altamura adottata in data 30 luglio 2008 n. 29 del Registro, recante l’approvazione a norma dell’art. 21 della legge regionale 56/80 dello strumento urbanistico esecutivo per area in zona C.R e B2 di Prg, compresa tra le Vie Pompei, Sant’Agnese, San Salvatore, adottato con D.C.C. 53 del 17 dicembre 2007…(allegato n. 5);

– Deliberazione di Consiglio Comunale di Altamura adottata in data 30 luglio 2008 n. 30 del Registro, recante la riqualificazione e sistemazione esterna di “Cl. S.Vincenzo” mediante demolizione di immobile di proprietà comunale fatiscente e degradato: trasformazione suolo di sedime proprietà comunale da patrimonio disponibile a patrimonio indisponibile” (allegato n. 6);

– Deliberazione di Consiglio Comunale di Altamura adottata in data 30 luglio 2008 n. 31 del Registro, recante approvazione strumento urbanistico esecutivo – Settore – Area ricadente in Zona C2 di P.r.g. località parco del vecchio Bovio – adottato con D.C.C. n. 40 del 26 luglio 2006 …” (allegato n. 7);

– Deliberazione di Consiglio Comunale di Altamura adottata in data 30 luglio 2008 n. 32 del Registro, recante l’approvazione del Regolamento Comunale per le installazione di impianti per le Telecomunicazioni e radiotelevisione” (allegato n. 8);

– Deliberazione di Consiglio Comunale di Altamura adottata in data 30 luglio 2008 n. 33 del Registro, recante partecipazione al Bando Regionale di cui alla D.D.R. n. 247 del 24.4.2008. Realizzazione di un asilo nido comunale a Via Giovanni Paolo I. Variazione di Bilancio (allegato n. 9);

– di ogni altro provvedimento preordinato o connesso, ancorché successivo, in quanto lesivo della posizione dei ricorrenti.

 

In via preliminare

I ricorrenti consiglieri comunali di opposizione ed il circolo territoriale del partito politico di appartenenza, il Partito Democratico di Altamura, impugnano le deliberazioni in epigrafe meglio individuate adottate dal Consiglio Comunale di Altamura nella seduta del 30 luglio 2008, perché la formazione dell’ordine del giorno, la fase della convocazione, la costituzione dell’organo collegiale deliberante ed il procedimento di approvazione risultano viziati da gravi violazioni di legge che riverberano i loro effetti direttamente sui provvedimenti adottati che conseguentemente risultano affetti dalle medesime illegittimità, come si avrà cura di illustrare nel prosieguo.

Orbene, il principio della legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti adottati dall’organo di cui fanno parte, nell’ipotesi di violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal componente dell’organo, risulta pacifico ed incontestato in giurisprudenza (ex plurimis Consiglio di Stato 19 ottobre 2007, Sez. I, n. 1773; Consiglio di Stato 7 novembre 2007 n. 5759, Tar Campania Napoli, Sez.I, 7 luglio 2005, n. 9405).

Lo stesso principio riconosce uguale legittimazione in capo all’organo costituzionalmente preposto alla definizione dell’indirizzo politico, il Partito di appartenenza dei singoli consiglieri, il quale risulta direttamente leso dal fatto che il gruppo consiliare (ovvero l’organo che rappresenta la sua proiezione nell’assemblea elettiva) abbia subito, come conseguenza delle gravi illegittimità procedurali, una lesione della funzione di cui è investito, interferente sul corretto esercizio del mandato conferitogli dagli elettori.

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Fatto

Il Presidente del Consiglio Comunale, sig. Lagonigro Nunzio, con avviso del 22 luglio 2008 (allegato n. 10) procedeva alla Convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria per i giorni 30 e 31 luglio alle ore 17,00 per l’esame degli argomenti indicati nell’ordine del giorno ivi allegato. La prima seduta del Consiglio iniziava alle ore 18,00 del 30 luglio 2008 per concludersi alle ore 4,00 del 31 luglio 2008, mentre la seconda seduta andava deserta.

Il Consiglio Comunale del 30 luglio iniziava con le comunicazioni del Sindaco e gli interventi a tema dei Consiglieri, proseguiva con una inversione dell’ordine del giorno che provocava l’anticipato esame e l’approvazione all’unanimità della mozione posta al punto n. 9 dell’ordine del giorno.

Il Consiglio passava quindi all’esame del 1° punto all’ordine del giorno con una trattazione e votazione che danno subito contezza delle gravi violazioni procedurali poste in essere.

Invero, l’esame del primo punto all’ordine del giorno, riguardante “la proposta di approvazione di una concessione in uso onerosa di beni in proprietà demaniale per consentire a privati richiedenti il successivo condono delle opere abusive su di esse in passato realizzate” per la sua particolarità (assenza di pareri, oscurità e contraddittorietà dei pareri resi, assenza della maggior parte dei dirigenti, profili di incompatibilità di un consigliere di maggioranza, confusione in ordine al contenuto della proposta, asserita incompetenza del Consiglio ad adottare il provvedimento, necessità di regolamentare con atti di carattere generale la materia della concessione in uso di aree demaniali, asseriti profili di responsabilità penale e contabile) risultava contrassegnato da una prima sospensione della seduta, disposta dal Presidente dell’Assemblea senza alcuna motivazione, a tempo indeterminato ed in assenza della decisione del Consiglio a maggioranza dei voti, e da una messe alluvionale di interventi dei consiglieri di opposizione e della stessa maggioranza, i quali ultimi presentavano un emendamento sulla proposta di deliberazione (cfr. pag. 83 del verbale di resocontazione n. 11 del 30 luglio 2008 allegato n. 11). Il Presidente del Consiglio riteneva di non poter dare inizio alla trattazione dell’emendamento sulla base del rilievo secondo cui la temporanea assenza del dirigente competente al rilascio del parere impediva qualsivoglia modifica al contenuto della proposta di deliberazione, cosicché il Sindaco invitava l’assessore proponente a ritirare la proposta al punto 1 dell’ordine del giorno, l’assessore Pasquale Firorelli ritirava il provvedimento (cfr. pag. 89 del verbale di resocontazione) ed il Presidente del Consiglio procedeva alla certificazione del ritiro del provvedimento con la seguente dichiarazione: “Il punto n. 1 è stato ritirato perché impossibilitati a procedere nelle modifiche richieste per assenza del dirigente” e subito dopo (alle ore 23:55 del 30 Luglio), sospendeva per la seconda volta la seduta senza motivazione alcuna, a tempo indeterminato ed in assenza della decisione del Consiglio.

Durante la sospensione il ricorrente ing. Giuseppe Genco, capogruppo del Partito Democratico, abbandonava l’aula nella convinzione che, ritirata la proposta n. 25 ed ormai superata la mezzanotte, non restasse altro da fare che dichiarare chiusa la riunione ed aggiornare il Consiglio alla successiva seduta del 31 Luglio, già convocata con il medesimo avviso del 22 Luglio (cfr. certificazione del 23 ottobre 2008 – allegato n. 19).

Sennonché, alla ripresa dei lavori del Consiglio dopo la seconda sospensione, non solo il Presidente decideva per il prosieguo dei lavori, ma accadeva che la proposta di deliberazione fatta oggetto di ritiro veniva inopinatamente rimessa in discussione (sic!!!). A questo punto, denunciando la sistematica violazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, i consiglieri di opposizione rimasti in aula, prima di svolgere gli interventi sulla proposta di deliberazione, prima formalmente ed inequivocabilmente ritirata e poi incredibilmente rimessa in discussione, proponevano una mozione d’ordine (cfr. pag. 93 del verbale di resocontazione).

Sulla mozione d’ordine riteneva di poter decidere il Presidente, senza l’ausilio del Segretario Comunale (cfr. pag. 99 del verbale di resocontazione), dichiarando chiusa la discussione, aperta la votazione ed ancora sospesa la seduta (all’1:00 del 31 Luglio, ancora senza motivazione, a tempo indeterminato, in assenza di alcuna decisione del Consiglio e per la terza volta!).

Alle ore 2:00 del 31 luglio il consigliere ricorrente Forte Giacinto,

unitamente a numerosi altri consiglieri, abbandonava l’aula sul presupposto che trascorsi sessanta minuti dall’ultima sospensione la seduta a norma di regolamento fosse ormai chiusa; mentre al contrario il Presidente del Consiglio dopo ottanta minuti di sospensione riprendeva i lavori e metteva in votazione la proposta già ritirata (cfr. verbale di resocontazione pag. 101).

A questo punto i consiglieri di opposizione rimasti in aula, dopo aver denunciato le gravissime violazioni delle fonti normative ed il clima di illegalità in cui versava ormai l’assemblea, abbandonavano l’aula consiliare in evidente segno di dissenso (cfr. verbale di resocontazione pag. 104).

Tutte le deliberazioni poste all’ordine del giorno a partire dalle ore 2:50 sino alle ore 3:40 del 31 luglio 2008 venivano approvate a tambur battente, pur riguardando importanti e delicate questioni di edilizia e di urbanistica (ma, tant’è!).

Sennonché le deliberazioni in epigrafe meglio indicate devono considerarsi illegittime per le seguenti argomentazioni, illustrate in ordine crescente di gravità, in punto di

 

Diritto

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 33, comma 1, lettera a), dell’art. 98 comma 7 e dell’art. 81 commi 1, 2, 4 e 5, e dell’art. 82 commi 1 e 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. Illegittima costituzione del Consiglio Comunale per violazione reiterata delle norme procedurali che disciplinano il suo funzionamento.

L’art. 38 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dispone che “il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento”.

L’art. 6 comma 3 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale (allegato n. 12) a sua volta dispone che “il Presidente del Consiglio Comunale provvede al proficuo funzionamento dell’Assemblea Consigliare, modera la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento”.

Orbene la seduta del Consiglio comunale di Altamura del 30 e 31 Luglio 2008, nel corso della quale sono state emanate le delibere impugnate, si è svolto in un clima segnato dalla perdurante violazione del Regolamento, senza che il Presidente dell’assemblea provvedesse al proficuo funzionamento del Consiglio e tentasse di adoperarsi per la sua osservanza, come documentato inequivocabilmente già nella narrativa del fatto e come avremo cura di spiegare meglio in diritto nei punti che seguono.

 

1.1 Violazione della norma regolamentare che impone una durata massima alle riunioni del Consiglio Comunale.

L’art. 33 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale di Altamura stabilisce al suo primo comma lettera a) che ”La durata massima delle riunioni è di sei ore. In presenza di proposte con scadenza vincolata e perentoria la discussione potrà protrarsi oltre tale limite su richiesta del Presidente del consiglio” La seduta del Consiglio Comunale di Altamura del 30 luglio 2008 ha avuto una durata di oltre 10 ore (dalle 18 del 30 alle 4 del 31), così come documentato dallo svolgimento dei fatti, dal verbale di resocontazione n. 11 del 30 luglio 2008 e dalla stessa narrativa delle deliberazioni impugnate.

Il primo provvedimento all’ordine del giorno, che è poi divenuto la deliberazione n. 25 del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale, è stato messo in votazione alle ore 2:20 del 31 luglio 2008 (cfr. pag. 3 del medesimo provvedimento), quindi, oltre le 6 ore in cui devono per Regolamento concludersi i lavori di una seduta di Consiglio Comunale.

Naturalmente e vieppiù questo è accaduto nell’adozione delle successive deliberazioni: la deliberazione n. 26 è stata posta all’esame del Consiglio Comunale alle 2:50 del 31 luglio (cfr. pag. 1 del medesimo provvedimento); la deliberazione n. 27 è stata posta all’esame del Consiglio Comunale alle 3:15 (cfr. pag. 1 del provvedimento allegato); la deliberazione n. 28 alle 3:20 (cfr. pag. 1 dell’allegato) e via di seguito a tambur battente fino alle 3:50.

Tra l’altro, l’esame della natura dei provvedimenti adottati lascia facilmente evincere che nessuno di essi aveva o ha avuto una “scadenza vincolata o perentoria”, che in qualche modo potesse fondare la richiesta del Presidente di procedere ad oltranza.

Vi è di più.

A fronte del rilievo formulato dai ricorrenti e da altri consiglieri in ordine all’illegittimo protrarsi della seduta di Consiglio oltre l’orario stabilito dal Regolamento (cfr. pag. 92 del verbale di resocontazione), il Presidente dell’Assemblea non riteneva opportuno neanche formalizzare la richiesta diprosieguo, meno che mai ravvisava la necessità di motivare tale richiesta e di sottoporla alla decisione del Consiglio a maggioranza dei voti, così come richiesto dal Regolamento.

Vero è che il protrarsi dei lavori appariva davvero ingiustificabile, ove si consideri la circostanza che il Presidente del Consiglio Comunale con l’avviso del 22 luglio 2008 convocava contemporaneamente duesedute: una per il 30 e l’altra per il 31 luglio 2008, per cui, a maggior ragione, il Presidente poteva e doveva sciogliere la seduta ed aggiornarla  per il giorno successivo, anziché procedere “nottetempo” ed illegittimamente.

La illegittima protrazione dei lavori del Consiglio Comunale ha senz’altro riverberato i propri effetti vizianti nei confronti dei provvedimenti impugnati.

 

1.2. Violazione della regola che impone alle sospensioni delle riunioni del Consiglio Comunale modalità determinate, termini definiti ed un limite massimo di durata.

L’art. 98 comma 7 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale dispone che: “Ogni sospensione dei lavori delle riunioni deve essere decisa dal Consiglio a maggioranza dei voti su proposta motivata del Presidente, di un Consigliere o del Sindaco. La proposta di sospensione non può essere a tempo indeterminato e non può in ogni caso superare i sessanta minuti “.

Risulta documentalmente provato con gli atti allegati al fascicolo di parte, il ridetto verbale n. 11 del 30 luglio 2008 e le deliberazioni da 25 a 33 del Registro 2008 (cfr. pag. 57, pag. 89 e pag. 100 del verbale di resocontazione), che vi sono state ben tre sospensioni del Consiglio.

Tutte e tre sono state disposte dal Presidente a tempo indeterminato, senza che lo stesso ravvisasse l’opportunità di formulare una proposta motivata e senza che qualsivoglia proposta di sospensione fossa sottoposta alla votazione del Consiglio e decisa a maggioranza dei voti.

Vi è di più.

La violazione del regolamento sul punto in questione si appalesa ancora più grave ove si consideri che l’ultima delle tre sospensioni, e precisamente quella che va dal ritiro della proposta di deliberazione allibrata al n. 1 dell’ordine del giorno (cfr. pag. 89 del verbale di resocontazione) e la ripresa dei lavori con la messa in votazione dello stesso provvedimento in precedenza ritirato, è durata circa 80 minuti (dall’1:00 alla 2:20 del 31 luglio), ben oltre il termine previsto dal Regolamento, alla stregua del quale la sospensione non deve superare i 60 minuti.

 

1.3 Illegittima convocazione della riunione di Consiglio Comunale.

Come evidenziato nell’esposizione del fatto, alle ore 2:00, il ricorrente Forte Giacinto abbandonava l’aula sul presupposto che essendosi ormai la sospensione protratta ben oltre il limite dei sessanta minuti fissato dal regolamento, al Presidente non restasse altro da fare che dichiarare chiusa la riunione (cfr. pag. 90 e pag. 101 del verbale di resocontazione).

Pare altresì opportuno segnalare che dopo l’ultima sospensione di 80 minuti oltre al ricorrente Forte Giacinto, risultavano assenti anche i consiglieri Genco Giuseppe, Petronella Francesco, Genco Pietro, Lo russo Carlo e Cornacchia Angela (cfr. pag. 101 del verbale di resocontazione e pag. 4 della delibera n. 25/08).

Riguardo a questi ultimi consiglieri, con particolare riguardo al ricorrente Forte Giacinto, deve ritenersi che dalla violazione dell’art. 98 comma 7 consegua come effetto ulteriore la violazione dell’art. 81 del Regolamento che disciplina le modalità di convocazione dei lavori delle adunanze del Consiglio.

Invero l’illegittimo prosieguo oltre il termine fissato dal Regolamento risulta perfettamente assimilabile, per i consiglieri assenti alla ripresa dei lavori e già presenti al momento della sospensione, alla fattispecie dell’omessa notifica della convocazione del Consiglio.

Trattasi ancora di gravi violazioni del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio che riverberano effetti invalidanti su tutti i provvedimenti impugnati.

 

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 comma 3 dello Statuto della città di Altamura e dell’art. 6 comma 6, art. 13, art. 37 comma 3, art. 39 commi 1, 2 e 10, dell’art. 40 comma 1, dell’art. 103 e dell’art. 104 comma 3 lett. e) ed f), comma 4 e comma 12, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

L’art. 25, comma 3, dello Statuto (allegato n. 13) e l’art. 6, comma 6, del Regolamento, stabiliscono la regola secondo cui – Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri -.

Nella seduta del 30 e 31 luglio 2008 al contrario grave risulta il pregiudizio arrecato, dalle decisioni del Presidente del Consiglio, alle prerogative del Consiglio e dei consiglieri tutti.

 

2.1. Violazione della procedura per l’esame di emendamenti (art. 39 e 104, comma 3, lette e) ed f), e comma 12 del Regolamento).

Invero ai sensi dell’art. 39 comma 1, 2 e 10 del Regolamento “in sede di esame di una proposta di deliberazione, in Consiglio Comunale… possono essere presentate proposte di emendamenti …da tutti i consiglieri e degli emendamenti da trattare deve essere data lettura al Consiglio e sono a disposizione di tutti i consiglieri”, mentre l’art. 104 al comma 3 lettere e) ed f) ed al comma 12 disciplina le modalità di trattazione, di illustrazione, di discussione e di votazione degli emendamenti.

Il consigliere Nicola Clemente, capogruppo di Forza Italia, durante la discussione della 1° proposta di deliberazione i nserita nell’ordine del giorno presentava un emendamento (cfr. pag. 83 del verbale di resocontazione) .

Il Presidente riteneva di non poterlo porre in discussione e vieppiù in votazione per la temporanea assenza del dirigente competente al rilascio del parere ex art. 40 comma 1 del Regolamento; anche se, alla stregua dei principi generali dell’ordinamento e secondo l’espressa previsione del comma 3 dell’art. 37 del Regolamento, gli uffici del Comune ed i dirigenti sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili per l’esame della proposta ed il supporto tecnico necessario per l’eventuale stesura di emendamenti.

Ma in ogni caso, poiché il Presidente decideva di proseguire con i lavori ne seguiva il logico e legittimo ritiro della proposta con la dichiarazione (riportata a pag. 89 del verbale di resocontazione): “Non è possibile modificarlo, pertanto viene ritirato” ed il Presidente del Consiglio certificava il ritiro affermando che “Il punto n. 1 è stato ritirato perché impossibilitati a procedere nelle modifiche richieste per assenza del dirigente”. Subito dopo la seduta veniva sospesa.

Ciò detto, il fatto davvero stupefacente è che al ritorno in aula ben oltre la mezzanotte il Presidente del Consiglio inopinatamente rimetteva in discussione la proposta di deliberazione di cui al n. 1 dell’ordine del giorno, già formalmente ritirata mezz’ora prima (!!!) sorvolando sic et simpliciter sulla presentazione della proposta di emendamento.

Mentre si analizzeranno nel prosieguo le gravissime violazioni di legge derivanti dal fatto di reintrodurre nell’ordine del giorno dei lavori del Consiglio una proposta di delibera già formalmente ritirata, qui occorre dire del “grave vulnus” alle prerogative del Consiglio e dei consiglieri, giacché l’emendamento proposto dal Presidente del gruppo di Forza Italia veniva di fatto, a seguito dell’incredibile “passo del gambero” operato dal Presidente del Consiglio, ritenuto definitivamente irricevibile per la temporanea assenza dei dirigenti competenti ad esprimere il parere, ovvero di coloro ai quali, è bene ribadirlo, la legge ed il regolamento “impongono di fornire tempestivamente al Consiglio la collaborazione, i pareri tecnici e le informazioni utili per l’esame della proposta e degli emendamenti”.

Ben può affermarsi dunque che il Presidente dell’assemblea, lungi dall’intervenire a tutela delle prerogative del Consiglio, si è al contrario adoperato affinché la funzione del consiglio e dei consiglieri fosse calpestata e mortificata.

 

2.2. Violazione della procedura per l’esame della mozione d’ordine (art. 84, comma 1 e 2, art. 101, comma 1 lett. a), e commi 2 e 3 del Regolamento).

Alla ripresa dei lavori del Consiglio dopo la seconda sospensione, i consiglieri di opposizione, a seguito della “drammatica” decisione del Presidente dell’assemblea di riaprire la discussione sul punto dell’ordine del giorno già ritirato, proponevano una mozione d’ordine ex art. 101 comma 1 lett. a) del Regolamento (cfr. pag. 93 del verbale di resocontazione).

Ebbene il Presidente del Consiglio, ormai in preda al desiderio di assecondare quanti gli avevano imposto l’inopinato “revirement”, riteneva di poter decidere immediatamente in assenza del parere del dirigente facente funzione del Segretario Comunale assente, affermando che “Non abbiamo bisogno di avvalerci del Segretario per questo problema………Non c’è bisogno che certifichi il Segretario, certifico io”(cfr. pagg. 98 e 99 del verbale di resocontazione).

Tale comportamento integra la violazione dell’art. 84 comma 2 del Regolamento, il quale stabilisce “Il Presidente esercita i poteri previsti dal presente Regolamento e ne cura l’attuazione. Egli, sentito il Segretario, decide in merito alle questioni di applicazione del Regolamento poste dai Consiglieri con mozione d’ordine”, oltre che dell’art. 101, comma 3, il quale stabilisce che “Sulle mozioni d’ordine di cui alla lettera a) del precedente comma 1, decide il Presidente, sentito il Segretario…”.

 

2.3. Violazione del procedimento di valida formazione dell’ordine del giorno e della volontà del Consiglio Comunale (art. 103, punto 4, art. 36 ed art. 37 del Regolamento).

Il Consiglio Comunale ed il suo Presidente hanno commesso gravissima violazione del Regolamento perché dopo aver provveduto al ritiro di una proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 103, punto 4, “Il ritiro di una proposta può altresì avvenire anche verbalmente…nel corso della seduta del Consiglio Comunale, anche se ne è già iniziata la discussione purché non abbiano avuto inizio la trattazione degli eventuali emendamenti o le dichiarazioni di voto”, ha poi rimesso in votazione lo stesso provvedimento in precedenza ritirato.

Invero nella seduta del 30 Luglio alle ore 23:55 il Presidente del Consiglio, a seguito delle richieste del Sindaco e dell’assessore proponente procedeva al formale ritiro della proposta n. 74/2007 affermando testualmente: “Il punto n. 1 è stato ritirato perché impossibilitati a procedere nelle modifiche (emendamento) richieste per assenza del dirigente” (cfr. pag. 89 del verbale di resocontazione); subito dopo sospendeva per la seconda volta la seduta senza motivazione alcuna, a tempo indeterminato ed in assenza della decisione del Consiglio.

Non è dato sapere, quale sia stato il contenuto dell’interlocuzione tra il Sindaco, la Giunta ed i Consiglieri di maggioranza, fatto sta che al ritorno in aula ben oltre la mezzanotte il Presidente del Consiglio, in un progressivo aumento del suo desiderio di raggiungere ad ogni costo l’obiettivo affidatogli, raggiungeva il colmo dell’audacia rimettendo inopinatamente in discussione la proposta di deliberazione di cui al n. 1 dell’ordine del giorno, già formalmente ritirata mezz’ora prima (!!!).

Tale modus procedendi oltre a confliggere con gli artt. 36 e 37 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, integra la palese violazione dei principi generali del nostro ordinamento.

Invero il ritiro di una proposta di deliberazione ha il significato di eliminazione integrale con radicale modifica dell’ordine del giorno, in altri termini è come se la proposta di deliberazione fosse inesistente o giammai iscritta all’ordine del giorno.

Non può essere altro che questo l’effetto giuridico ed il significato del provvedimento di ritiro disposto dal Presidente, per il Collegio nel suo insieme, oltre che per i consiglieri che da quel momento in poi hanno abbandonato i lavori del Consiglio.

Orbene il principio affermato dal primo comma dell’art. 37 del Regolamento, secondo cui nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non risulta iscritta nell’ordine del giorno, ha un solido fondamento logico, prima che giuridico, risulta infatti pacifico in giurisprudenza (cfr. TAR Sicilia Catania, 6 febbraio 2007, n. 204) e va interpretato sistematicamente con le norme che disciplinano il procedimento di presentazione, di esame e di ritiro delle proposte di deliberazione con la conseguenza che nella fattispecie de quo risulta violato l’intero iter procedimentale di approvazione delle delibere impugnate.

Tali violazioni risultano, se possibile, ancora più gravemente e direttamente lesive del “munus” rivestito dai componenti dell’organo elettivo, nei confronti di quei consiglieri (tra i quali il ricorrente ing. Giuseppe Genco) che hanno abbandonato l’aula durante la sospensione seguita al ritiro della proposta n. 74/08 diventata la delibera n. 25/08.

Riguardo a questi ultimi consiglieri, presenti all’atto del ritiro ed assenti alla ripresa dei lavori, non può esservi alcun dubbio sul fatto che la mancata comunicazione dell’ordine del giorno “aggiuntivo” costituito dalla surrettizia reintroduzione della proposta già ritirata, determina l’illegittimità di ogni provvedimento assunto, producendo un effetto che si attesta oltre il profilo formale poiché va ad incidere sostanzialmente sul diritto all’ufficio che non appartiene solo all’organo collegiale, ma anche personalmente e separatamente a ciascun consigliere (in tal senso T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 16 ottobre 2007, n. 855).

Riguardo poi al ricorrente consigliere capogruppo Giuseppe Genco, deve rilevarsi l’ulteriore lesione costituita dal fatto che nella sua qualità di presidente del gruppo consiliare non ha potuto partecipare alla conferenza dei capigruppo, organo designato a fissare l’ordine del giorno ed a programmare lo svolgimento dei lavori delle adunanze del Consiglio, ai sensi dell’art. 82 comma 2 del Regolamento.

 

3. “Dolosa” violazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale; Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei canoni fondamentali dell’azione amministrativa; Eccesso di potere: sviamento.

L’allegato verbale di resocontazione stenotipica in simultanea della seduta del Consiglio comunale di Altamura del 30 luglio 2008, costituisce senz’altro prova sufficiente ai fini dell’accertamento della gravità delle violazioni di Legge e Regolamento poste in essere; risultano invece molto utili, al fine di fornire la prova della “dolosa” violazione delle fonti normative, le riprese audiovisive (cfr. dischetti dvd allegato n. 14) della medesima seduta realizzate e trasmesse in diretta (in virtù di un vincolo contrattuale) dall’emittente televisiva Canale 2. In particolare da alcuni interventi fuori microfono (dunque non riportati dal verbale n. 11) si evince con chiarezza inequivocabile che il Presidente del Consiglio era stato edotto dal Segretario comunale facente funzione in ordine  “all’oggettività” delle violazioni commesse, ma anche “invitato” a tener fermo il suo operato sulla base del rilievo che “tanto non vi è sanzione” (cfr. in particolare il dischetto n. 2 al minuto 4.03). Emerge dunque la figura dell’eccesso di potere nella forma dello sviamento, poiché il Presidente ha ritenuto di esercitare i poteri di cui all’art. 39 comma 1 della Legge 267/00 e dall’art. 6 del Regolamento “sorvolando allegramente” sul rispetto dei canoni fondamentali dell’azione amministrativa, delle leggi e del Regolamento non già per difendere le prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri ispirandosi a criteri di imparzialità, ma all’esclusivo fine di garantire “purchessia” l’approvazione delle proposte di delibere, nell’ordine stabilito e senza alcuna modifica, anche a costo di umiliare “svuotandolo di senso” il ruolo del Consiglio e dei consiglieri. Per quanto attiene il “singolare e significativo” rilievo secondo cui nessuna sanzione potrebbe derivare dalla messe di violazioni commesse, pare sufficiente rilevare che il principio del giusto procedimento desumibile dall’art. 97 della Costituzione serve proprio a consentire alla pubblica amministrazione una migliore soddisfazione dell’interesse pubblico attraverso una gestione più razionale e più democratica del potere” (cfr. tra le altre per la sua efficacia argomentativa T.A.R. Catania 31.1.1994 n. 67, in Foro it. 1994, III 448); ed a fortiori dunque deve ritenersi che, il rispetto delle regole e della partecipazione “funzionale” dei consiglieri costituiscono uno dei momenti chiave della trasparenza dell’attività amministrativa.

 

Istanza di sospensiva

La disamina che precede, avendo messo in luce le ripetute violazioni di legge e l’eccesso di potere che hanno direttamente e gravemente leso il munus dei consiglieri, non può lasciare dubbi sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Emerge anche, sotto diversi profili, il periculum in mora.

Le delibere impugnate essendo tutte già esecutive potrebbero esaurire il loro effetto nei confronti dei soggetti cui sono rivolte, come ad esempio la delibera di Consiglio Comunale n. 25/2008 o ancora quelle in ordine successivo, quindi rendere del tutto inutile la decisione di merito che dovesse eventualmente annullarle.

Ancora più grave nei limiti dell’interesse di parte ricorrente appare il pericolo che l’attuale amministrazione creda come continua a dimostrare il suo agire, di poter far a meno di applicare ed eseguire il regolamento.

Invero nonostante il 2 Settembre 2008, il Presidente del Consiglio comunale di Altamura sia stato richiamato dal Prefetto di Bari alla scrupolosa osservanza delle norme di legge, statutarie e dei regolamenti, (allegato n. 15) egli, incurante di ogni pur autorevole richiamo, convocava le sedute di consiglio dell’ 8 e del 15 ottobre 2008 rispettivamente in data 6 e 13 ottobre (allegati nn. 16 e 17) senza alcuna motivazione riguardo all’eccezionalità ed all’urgenza delle sedute e per quanto attiene la convocazione per la seduta dell’ 8 ottobre finanche in violazione del termine “libero” di due giorni, in palese violazione dell’art. 81 comma 4 del Regolamento (cfr. nota al prefetto del 6 ottobre 2008 – allegato n. 18).

In altri termini, poichè l’Amministrazione Comunale di Altamura agisce nella convinzione di poter fare a meno delle regole del gioco, sul presupposto che “tanto non vi è sanzione”, esplicitato durante la seduta notturna del 30 e 31 luglio, sembra attuale e sopratutto irreparabile, in mancanza di una tutela immediata, la lesione dei diritti e della “funzione” dei consiglieri comunali ricorrenti.

P.Q.M.

Voglia l’Ecc.mo Collegio adito, previa concessione della misura cautelare della sospensione o di altra idonea, annullare i provvedimenti in epigrafe meglio indicati, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio. Con ogni riserva.

Bari, 24 ottobre 2008

Avv. Nicola Natuzzi