VILLA CASTELLI E DINTORNI: SCUSATE, SIGNORI GIUDICI, MA DOV’E’ LA MOTIVAZIONE?!

*


SENTENZA n. 1364 del 16 maggio 2007


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA


Sede di Bari – Sezione Terza


ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


sul ricorso n. 296 del 2006, proposto dai coniugi VENTRICELLI VINCENZO e INCAMPO MARIA LUCIA, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Rocco del Foro di Matera, con lui elettivamente domiciliati in Bari alla via Andrea da Bari n. 157 (studio avv. Giuseppe Dalfino), giusta procura a margine del ricorso;


CONTRO


COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco p.t.,non costituito;


E NEI CONFRONTI DI


SAPONARO MARIA MADDALENA, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Padrone e Saverio Profeta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Bari alla via Cognetti, come da procura a margine dell’atto di costituzione;


ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA SENZARETI, in persona del suo legale rappresentante p. t. sig. Antonio Vulpo, elettivamente domiciliata in Bari alla piazza Luigi di Savoia n. 37, presso e nello studio dell’avv. Vincenzo Giancaspro (studio Scattarelli) che la rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di intervento ad adiuvandum;


ASSOCIAZIONE CIRCOLO LEGAMBIENTE NAUMANNI DI ALTAMURA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante sig. Vito Castoro e dell’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI TORRE DI NEBBIA, in persona del Presidente e legale rappresentante p. t. dott. Piero Castoro, entrambe rappresentate e difese dall’avv. Raffaele Rella, elettivamente domiciliate in Bari alla via Putignani n. 158 (c/o avv. Antonio Vinci), in virtù di mandato a margine dell’atto di intervento ad adiuvandum;


per l’annullamento


previa sospensiva, del permesso di costruire n. 156/2005, emesso dal Dirigente l’Ufficio Tecnico del comune di Altamura in data 7.10.2005, con cui è stato assentito l’intervento edilizio avente ad oggetto “la realizzazione di un fabbricato residenziale in zona B1 in via Cattaneo”?, di proprietà  della controinteressato Saponaro Maria Maddalena;


– della determina a firma del Dirigente del III° Settore ”“ Sviluppo e Governo del Territorio del comune di Altamura in data 7.4.2005, avente ad oggetto “Istanza della sig.ra Maria Maddalena Saponaro per il rilascio del permesso di costruire per un fabbricato residenziale in Zona B1 di P.R.G. ”“ sentenza TAR Puglia n. 1300/2005 ”“ Determinazioni”?;


– di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché ignoto, comunque lesivo della posizione soggettiva dei ricorrenti;


Visto il ricorso con i relativi allegati.


Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora Saponaro Maria Maddalena e gli atti di intervento ad adiuvandum delle associazioni Senza reti, Legambiente Naumanni di Altamura e Centro Studi Torre di Nebbia.


Relatore, alla pubblica udienza del 20 aprile 2007, il dott. Roberto M. Bucchi.


Uditi, altresì, i difensori presenti delle parti costituite nel presente giudizio come da verbale di udienza.


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


1) Con ricorso notificato il 10 febbraio 2006 e depositato il successivo 16 febbraio, i coniugi Vincenzo e Maria Lucia Ventricelli hanno impugnato il permesso di costruire meglio descritto in epigrafe, rilasciato alla signora Maria Maddalena Saponaro dal dirigente del Settore Sviluppo e Governo del Territorio del comune di Altamura, sul presupposto di quanto statuito nella precedente determina del dirigente del medesimo Ufficio in data 7.4.2005.


Quest’ultimo atto, dopo avere richiamato la sentenza di questo Tribunale n. 1300 del 24.3.2005 (che aveva rigettato il ricorso proposto dalla signora Maria Saponaro avverso il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale  sulla sua istanza di concessione edilizia) ha disposto il riesame del progetto proposto dalla controinteressata, rispetto alle disposizioni di cui all’art. 11 delle NTA del PRG, dichiarando superato il contrasto con le disposizioni dell’art. 51 delle NTA di PRG, evidenziato dal citato parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale.


2) A sostegno del gravame i ricorrenti deducono in un unico articolato motivo le seguenti censure:


Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 delle NTA del PRG del comune di Altamura adeguato alla L.R. n. 56/80. Violazione delle previsioni del vigente PRG. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà , illogicità , carenza e difetto della motivazione, sviamento.


La citata determina dirigenziale, richiamando la seguente frase contenuta nella parte motiva della sentenza di questo Tribunale n. 1300/05 “può convenirsi con l’interessata che ”¦ sono decadute le indicazioni dello strumento attuativo (Studio Particolareggiato B/1 approvato nel 1979) del precedente PRG quanto alla riserva di viabilità  del terreno della ricorrente”? , ha illegittimamente stabilito di riesaminare il progetto della controinteressata sul presupposto di un “obiter dictum”? che non produce alcun effetto vincolante per l’Amministrazione.


Inoltre sia dalle NTA sia dalla relazione finale relative al vigente PRG risulta che lo S. P. B/1 è stato recepito dalla strumentazione urbanistica che attualmente regolamenta l’area oggetto dell’intervento edilizio assentito mediante  l’impugnato permesso di costruire e quindi il suolo della controinteressato continua ad essere interessato dalla previsione di viabilità  ivi contenuta.


3) Con atto depositato il 22 febbraio 2006 si è costituita in giudizio la controinteressata signora Maria Maddalena Saponaro, chiedendo il rigetto del ricorso.


4) Con atto di intervento ad adiuvandum notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 28 febbraio 2006 si è costituita in giudizio l’Associazione non riconosciuta Senzareti chiedendo l’accoglimento del ricorso.


5) Con altro atto di intervento ad adiuvandum notificato il 10 marzo 2006 e depositato il 30 marzo 2006 si sono costituite in giudizio le associazioni Circolo Legambiente Naumanni di Altamura e Centro Studi Torre di Nebbia, chiedendo anch’esse l’accoglimento del ricorso.


6) Con ordinanza n. 541/2006 questa Sezione ha ordinata al comune di Altamura una “relazione ”“ con allegata rappresentazione grafica – che illustri con chiarezza la disciplina amministrativa dei luoghi (P.R.G. e piani di dettaglio) oggetto della controversia, con espresso riferimento alle censure dedotte dai ricorrenti ed in particolare alla questione della sussistenza o meno di una destinazione a viabilità  dell’area interessata dal permesso di costruire”?.


7) In data 17 agosto 2006 è stata depositata la richiesta relazione


8) Alla pubblica udienza del15 giugno 2006 la causa è stata riservata per la decisione.


9) Il ricorso e gli atti di intervento sono infondati.


10) Dalla relazione del Dirigente del III° Settore Sviluppo e Governo del Territorio del comune di Altamura, depositata in data 17.8.2006 e dai documenti ad essa allegati, si evince che lo studio particolareggiato della zona B1 approvato con delibera di G. R. n. 3078 dell’8.6.1979, in variante al P.R.G. approvato con delibera di P.G.R. n. 1660 del 1974, destina l’area oggetto del permesso di costruire oggetto dell’odierno gravame a viabilità  pubblica, “quale prolungamento di via Cavallotti sino al confine con la scuola materna”?.


Successivamente, però, con delibera di G.R. n. 1194 del 29.4.1998 è stato approvato il nuovo P.R.G. adeguato alla L.R. n. 56/80, che tipizza l’area de quo quale “zona di completamento di tipo B1 nella Tav. n. 7 del P.R.G. zonizzazione adeguata ”“ e disciplinata dall’art. 11 delle N.T.A.”?.


L’area è limitrofa alla “zona G4 ”“ verde privato di pertinenza di Villa Castelli”?.


11) Tanto premesso è evidente che il permesso di costruire n. 156/05 sull’area in Catasto al fg. 157 part. 196 di proprietà  della sig.ra Maria Maddalena Saponaro è legittimo, in quanto conforme alla disciplina urbanistica dell’area quale “zona di completamento di tipo B1, come dettata dal P.R.G. approvato con delibera di G.R. n. 1194 del 29.4.1998 in adeguamento alla L.R. n. 56/80.


12) In conclusione il ricorso e gli atti di intervento devono essere respinti siccome destituiti di giuridico fondamento.


13) Le spese seguono la soccombenza delle parti costituite, mentre possono essere compensate nei confronti del Comune.


P.Q.M.


Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari – Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso e gli atti di intervento R.G. 296/06, li rigetta.


Condanna i ricorrenti e le Associazioni interventrici ad adiuvandum al pagamento in solido delle spese di giudizio che vengono liquidate in favore della controinteressata Saponaro in complessivi € 12.000 (€ 3.000 ciascuno).


Spese compensate nei confronti del Comune..


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  Amministrativa.


Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 20 aprile 2007, con l’intervento dei signori:


Dott. Amedeo Urbano – Presidente


Dott. Antonio Pasca – Componente


Dott. Roberto M. Bucchi – Componente Est.


 


(Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16 maggio 2007)


 


 


 


* * *


 


Di seguito la notizia riportata da www.notizie-online.it


 


ALTAMURA: TAR RIGETTA RICORSO SU VILLA CASTELLI, ASSOCIAZIONI PAGHERANNO SPESE


scritto da Pasquale Dibenedetto


mercoledì, 13 giugno 2007 21:50


 


Come scritto in un comunicato del Comune di Altamura e come è noto in città  da qualche giorno, il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso, con pronuncia definitiva, presentato da due cittadini contro lo stesso ente per il rilascio di una concessione edilizia nella zona della cosiddetta “Villa Castelli”? che si estende dalla chiesa di Santa Teresa fino all’Ospedale e alla zona alle spalle dell’ex Consorzio Agrario in via Regina Margherita.


Il deposito della sentenza risale agli ultimi giorni di maggio. A fare ricorso erano stati due cittadini, residenti nella zona. Si sono costituiti ‘ad adiuvandum’ tre associazioni (Senzareti, Circolo Legambiente ‘Naumanni’ e Centro studi Torre di Nebbia, tutte di Altamura). I ricorrenti chiedevano l’annullamento, mediante sospensiva, di un permesso di costruire rilasciato dal dirigente dell’ufficio tecnico di Altamura il 7 ottobre 2005 con cui era stato autorizzato un intervento edilizio per la realizzazione di un fabbricato residenziale in zona B1 in via Cattaneo. Nel giudizio si è costituita la controinteressata e titolare del permesso a costruire. Nel giudizio il Comune non si era costituito. L’ufficio tecnico è stato comunque chiamato dal Tribunale a presentare una relazione per illustrare la disciplina amministrativa (Piano regolatore generale e piani di dettaglio) dei luoghi oggetto della controversia, soffermandosi in particolare sulla sussistenza o meno di una destinazione a viabilità  dell’area interessata dal permesso a costruire (lo prevedeva lo Studio Particolareggiato B1 del 1979). Successivamente la terza sezione del Tar si è pronunciata ritenendo “legittimo”? il permesso a costruire rilasciato dal Comune “in quanto conforme alla disciplina urbanistica dell’area quale completamento di tipo B1, come dettata dal Prg”?. Il ricorso e gli atti di intervento sono stati respinti perché “destituiti di giuridico fondamento”?. I ricorrenti e le associazioni intervenute sono state condannate al pagamento delle spese per un totale di 12.000 euro, da dividere per quattro, il ricorrente e le tre associazioni intervenute nel procedimento. “Tutte le sentenze si rispettano ed è un principio che vale e deve valere sempre, anche in questo caso ”“ afferma il sindaco Mario Stacca – ancora una volta l’amministrazione ha agito in piena legittimità  nel riconoscere i diritti dei cittadini”?.


“Di quest’ultima pronuncia del Tribunale amministrativo pugliese – ha scritto nel sito Altamura 2001 Enzo Colonna, consigliere comunale del Movimento Aria Fresca – ci sorprendono due elementi. Innanzitutto l’assenza di una motivazione: i punti 1-10 della sentenza sono riservati alla ricostruzione dell’iter processuale; i punti 11 e 12 dovrebbero costituire i motivi del rigetto, ma in realtà  non fanno altro che riprendere due passaggi della relazione del Comune di Altamura, cioè dello stesso ente autore dell’atto impugnato. La cosa è veramente strana – prosegue l’avvocato Colonna – sarebbe stato comico attendersi dal Comune argomenti a favore della tesi della illegittimità  di una sua concessione. Un Giudice, certamente e di fatto, non fa altro che aderire ad una o all’altra tesi, di chi impugna o di chi difende un atto, ma lo deve fare spiegando perché accoglie o rifiuta una tesi, appunto motivando la sua decisione. Come peraltro assicura la nostra Costituzione”. L’altro aspetto sorprendente, per Colonna è ”la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, tre dei quattro associazioni di carattere non lucrativo, e, soprattutto, la spropositata entità  delle spese liquidate: ben 12.000 euro. Per fare un paragone, quando il Consiglio di Stato, quindi grado di appello, ha affrontato il caso Punta Perotti ha liquidato le spese dei due gradi di giudizio, primo grado al Tar ed appello al Consiglio di Stato, per complessivi 5000 euro. In sintesi, signori giudici della Terza Sezione del Tribunale amministrativo pugliese, sede di Bari, con il massimo del rispetto che si deve al Vostro lavoro ed alla Vostra funzione – conclude amaramente – la sentenza non ci convince affatto. A nostro umilissimo parere, decide senza motivare e condanna senza misura”.


“Impossibile nascondere la nostra profonda amarezza – è scritto nel sito di Legambiente – per una sentenza senza “ragione”?: ne abbiamo letto e riletto il testo, senza riuscire ad individuare la motivazione della decisione. Siamo preoccupati per il destino della viabilità  secondaria in tutte le zone tipizzate “B1”? dal Piano regolatore, per gli effetti che questa pronuncia potrà  produrre sulla già  drammatica situazione urbanistica e su una delle ultime piccole oasi verdi della città . Ringraziamo i tanti compagni, amici e cittadini per le attestazioni di solidarietà  e li rassicuriamo: continueremo a percorre fino in fondo la strada (alla ricerca) della ragione. E dell’interesse collettivo”.