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ECCO PERCHà‰ ILLEGITTIMO,
DUNQUE DA ANNULLARE
Dopo la diffusione della nostra nota e l’esposizione del nostro tabellone [CLICCA QUI], in molti ci hanno domandato: come è stato possibile espletare una gara di appalto con procedure così accelerate (poco più di una settimana)), chiusa alla partecipazione di imprese che non siano unicamente le cinque ditte invitate a presentare un’offerta, per nulla pubblicizzata? Come è stato possibile procedere con una simile gara quando l’appalto ha un valore (660.000 euro) che supera ampiamente la soglia comunitaria (per i servizi, 211.000 euro) e ciò impone, secondo il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”? (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il c.d. Codice degli appalti pubblici), una procedura di gara rigorosa, pubblica, partecipata, concorrenziale, trasparente?
La questione è in sintesi: perché non si è applicato il Codice degli appalti pubblici?
La risposta è semplice. Semplicemente, negli atti comunali, si motiva la scelta di una simile procedura di gara di appalto sulla premessa che è esclusa l’applicazione del Codice degli appalti ad un appalto, come quello in discussione, che ha ad oggetto il “Servizio di trasporto scolastico”?. In tali atti si legge infatti:
«L’oggetto del presente appalto rientra, caratterizzandosi specificatamente, nel novero dei “Servizi relativi all’istruzione”? considerando peraltro che le prestazioni offerte dal Comune riguardano, particolarmente, l’aspetto “dell’obbligatorietà ”? di un servizio previsto normativamente nell’ambito “dell’istruzione”?. ”¦ Ciò premesso, in relazione alla normativa vigente che fa ricadere la tipologia del suddetto servizio del “trasporto scolastico”? nell’ambito dell’appalto di servizio, l’allegato II B, alla cat. 24 (numero di riferimento CPC92), del D. Legisl. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), comprende e contiene, alla relativa voce “Servizi relativi all’istruzione anche professionale”? ”“ quale classe e categoria esemplificativa comprensiva di più specie ”“ il servizio “trasporto scolastico”? come innanzi specificato. ”¦ Le procedure di gara relative ai contratti pubblici ”¦. essendo tutte disciplinate e previste dallo stesso Codice non risultano applicabili (in tutto o in parte) nella fattispecie dei “Servizi relativi all’istruzione”?».
Su quale riferimento normativo si fonda una simile affermazione? L’art. 20 del Codice degli appalti [clicca qui per il testo normativo]dispone che:
«1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.»
Quindi il problema si riduce a capire se il “Servizio di trasporto scolastico”? sia compreso nell’allegato II B come dagli amministratori comunali espressamente affermato.
Ebbene, nell’Allegato II B [v. pag. 8 del file “allegati del codice”? disponibile cliccando qui], effettivamente sono contemplati i “Servizi per l’istruzione”?, Cat. 24, con accanto una serie di codici CPC e CPV che indicano specifici servizi secondo una classificazione europea (prima il Regolamento comunitario n. 2195 del 2002 e poi il Regolamento n. 2151 del 2003 hanno istituito un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per descrivere l’oggetto dei loro appalti). Però, se si consulta la “Classificazione CPV e CPC”? [v. foglio 43 e 101 del file .pdf (non la numerazione delle pagine della Gazzetta Ufficiale europea) con il Regolamento CE n. 2151/2003 disponibile cliccando qui] e si dà un’occhiata a quali servizi corrispondono quei codici non c’è traccia del “Servizio di trasporto scolastico”? come sottocategoria di quella relativa ai “Servizi per l’istruzione”? per i quali, come si diceva, l’art. 20 del Codice degli Appalti esclude l’applicazione della normativa sugli appalti se non limitatamente a soli tre articoli.
Se invece si scorre l’elenco dei servizi contemplati dall’Allegato II A [v. pag. 6 del file “allegati del codice”? disponibile cliccando qui], vale a dire i servizi per i quali il Codice degli appalti si applica integralmente (art. 20, comma 2), si trovano alla Categoria 2 i “Servizi di trasporto terrestre”? con accanto una serie di codici CPC e CPV. Consultando nuovamente il file con la “Classificazione CPV e CPC”? [v. foglio 31 e 71 del file .pdf (non la numerazione delle pagine della Gazzetta Ufficiale europea) con il Regolamento CE n. 2151/2003 disponibile cliccando qui] e si dà un’occhiata a quali servizi corrispondono quei codici, si troverà espressamente contemplato il “Servizio di trasporto scolastico”? (CPV 60113100-4, menzionato al foglio 31, e CPC 71211, 71212, 71214, menzionati al foglio 71).
Trattandosi dunque, pacificamente e letteralmente, di servizio espressamente contemplato nell’elenco dei servizi di cui all’Allegato II A del Codice, per gli appalti di servizi di trasporto scolastico è necessario seguire integralmente le disposizioni del Codice degli appalti, che invece si è illegittimamente e bellamente evitato.
Altamura, 11 settembre 2006
MOVIMENTO CITTADINO ARIA FRESCA
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IN CHE RAZZA DI PAESE VIVIAMO?!
Da informazioni acquisite in maniera del tutto informale, quindi non assolutamente sicure, sembra che questo pomeriggio si siano aperti gli unici due plichi pervenuti e valutate le offerte. Sempre sulla base di tali informazioni non direttamente verificate (non abbiamo a disposizione altro, considerata la penombra in cui ci si muove!), la procedura di gara si sarebbe conclusa con l’esclusione delle due offerte per carenza di alcuni elementi formali.
L’eventuale mancata aggiudicazione (che certo evita il danno, ma non cancella la condotta amministrativa illegittima che poteva benissimo essere rimossa con l’atto semplice, banale, umile dell’annullamento in autotutela della procedura) ci esime dall’intraprendere ulteriori iniziative formali. La cosa non può che rallegrarci e ci induce a pensare che probabilmente il rigore mostrato dalla commissione chiamata a valutare le offerte (presieduta dal Dirigente Comandante della Polizia Municipale) sia stato indotto anche dalla ferma e ben motivata presa di posizione di buona parte delle forze di opposizione [v. la nostra presa di posizione ed il nostro tabellone (cliccate qui), la nostra scheda con cui tecnicamente spieghiamo i motivi di illegittimità della gara (v. sopra); v. l’interpellanza urgente a firma mia, di Massimo Iurino e Nicola Natuzzi (cliccate qui)].
Comunque non ci libera da una domanda che, in maniera sconfortante e pericolosa, da un pò di tempo ci sta tormentando e si sta imponendo su tutto, su tutti e su ogni altro tipo o genere di riflessione, considerazione o argomentazione (politica, culturale, giuridica, tecnica): in che razza di città viviamo?!
Nei Paesi, nelle contrade, nelle città piccole o grandi di ogni angolo di Europa fanno questo: CLICCATE QUI e, dopo aver selezionato l’italiano come lingua di consultazione ed inserito nel campo “Testo integrale” le parole “trasporto scolastico”, date un’occhiata ai risultati… un mondo si apre… quello normale, civile, europeo.
Noi siamo qui, ad Altamura, terra di nessuno, terra senza regole o con l’unica regola che si conosca e riconosca: la legge della giungla, del più forte, del più violento, del più arrogante. La terra in cui un manipolo di persone al potere cittadino disprezza codici di condotta, regole giuridiche, buon senso, civiltà . Persone che non ringraziano, ma sputano in faccia a chi cerca di aiutarli a crescere, a far meglio, a correggere errori o sviste. Ecco, è proprio così: è gente che non si lascia aiutare, soprattutto quando tale aiuto arriva in maniera trasparente e disinteressata.
Così, in sette giorni, si è consumata questa gara. Credono di essersela cavata, di averla spuntata, di aver mostrato le palle non cedendo alla forza delle argomentazioni altrui? Si sbagliano di grosso. Come è già avvenuto in passato, il potere violento ed arrogante fa certo molte vittime innocenti, ma alla fine, prossima o meno che sia, divora se stesso. E’ già avvenuto.
Rassegnarsi? No di certo. Non conosciamo altri strumenti se non la politica, la persuasione, la critica, il suggerimento, il dialogo anche serrato. Ma quando questi non servono, quando si scontrano con l’arroganza di un potere che non conosce e riconosce altro che se stesso e la violenza che esprime, che fare?
Allora la domanda, se permettete, non può che tormentare: in che razza di paese viviamo?
Altamura, 12 settembre 2006 (ore 20)
ENZO COLONNA
consigliere comunale per il Movimento Aria Fresca
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A CHE GIOCO GIOCHIAMO?
Conoscete la disciplina sportiva del “salto con l’asta”?? Ciascun atleta ha a disposizione tre tentativi per superare una determinata e prescelta misura (altezza). Nelle competizioni più serrate, quando le misure sono ai limiti o addirittura al di là dei limiti precedentemente toccati, a volte l’atleta, dopo aver fallito una misura per uno o due tentativi, preferisce rinunciare al secondo e, quasi sempre, al terzo ed ultimo tentativo sulla medesima misura e comunica ai giudici di gara di voler aumentare l’altezza, rispetto alla precedente fallita, così da riservare l’ultima chance al colpo risolutivo, la misura proibitiva, magari mai raggiunta in precedenza, il record o comunque quella che metterà in seria difficoltà l’avversario.
Facciamo un altro esempio, più banale: giochiamo a poker, non ho nulla in mano, mi sono però lanciato in un bluff, ma mi ritrovo nel finale un avversario che invece, fortunosamente, una bella combinazione di carte è riuscito a comporla e che, a sua volta, rilancia la sua giocata. Che faccio, mi ritiro, lascio perdere tutto quello messo sino a quel momento nel piatto? I professionisti non lo fanno, danno tutto il meglio di sé in termini di sicumera e tranquillità e buttano giù nel piatto tutto il peso di un grande rilancio, tale da tramortire il povero e fortunato avversario ed indurlo a ritirarsi in buon ordine.
Ebbene, questa storia del servizio di trasporto scolastico si è trasformata in una partita o giocata, poker o salto con l’asta scegliete voi. Il fatto è che, non andato a buon fine il primo tentativo, ci si aspettava che il buon senso prevalesse, con un atto umile, ma onesto ed apprezzabile, di resipiscenza, un cambiamento di rotta, una correzione. Invece, gli amministratori comunali già hanno preparato il rilancio, il tentativo finale. Basandola sulla circostanza che la gara (quella discussa e molto discutibile) è risultata infruttuosa (escluse le due offerte pervenute, per dimenticanze documentali o assenza di requisiti tecnico-finanziari!),
1) si dispone il rinnovo del procedimento di gara per l’affidamento all’esterno del servizio e, dando l’idea di tener conto e comprendere le contestazioni dei lavoratori (autisti comunali) e dei gruppi consiliari di opposizione, si impegna il dirigente competente ad individuare, per la rinnovata gara, modalità e clausole miranti ad un’eventuale assorbimento di una parte degli autisti sinora impegnati dal Comune;
2) si dispone altresì di garantire nel frattempo il servizio di trasporto scolastico che, tradotto, significa via libera ad una procedura di affidamento del servizio che, per celerità e oscurità , non potrà che far impallidire il precedente, discusso, fallito tentativo.
Siamo alle solite. Come dire”¦ si persevera nell’errore e nella furbizia! Vogliono fare questo ulteriore tentativo, azzardare un ennesimo rilancio? Non si lascia la presa, anzi si raddoppia? Vedremo. Non ci si dimentichi, però, che qualunque gioco ha le sue regole ed ha i suoi giudici per farle rispettare.
Questa, comunque, per noi non è una partita, non è un gioco, non è una prova muscolare o di astuzia. Non ci sono giocatori ed avversari, ma solo interessi pubblici, regole, condotte amministrative, impegni, persone da rispettare.
Altamura, 15 settembre 2006
ENZO COLONNA
consigliere comunale per il Movimento Aria Fresca