IL CASO ALTAMURA DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZA CE

[Fonte: sito ufficiale della Corte di Giustizia CE]


 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE


Ricorso presentato il 5 aprile 2006


Commissione delle Comunità  europee/Repubblica italiana.


Modifica di piano urbanistico all’interno di ZPS e SIC


(Causa C-179/06)


 


Lingua processuale: l’italiano


 


PARTI


Ricorrente: Commissione delle Comunità  europee (rappresentante: D. Recchia, agente)


Convenuta: Repubblica italiana


 


CONCLUSIONI:


1)      Constatare che, avendo il Comune di Altamura e la Regione Puglia approvato, a partire dal dicembre 2000, una modifica di piano urbanistico costituita da una serie di interventi di edilizia industriale suscettibili di avere un impatto significativo nella ZPS e SICp IT 9120007 Murgia Alta senza effettuare una previa procedura di valutazione dell’incidenza almeno per quanto riguarda gli impatti sulla ZPS, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, e 7 della direttiva 92/43/CEE


2)      Condannare la Repubblica italiana alle spese.


 


MOTIVI E PRINCIPALI ARGOMENTI


La modifica di piano urbanistico circa le installazioni ricadenti all’interno della ZPS e SICp IT 912007 Murgia Alta non ha fatto oggetto di un’opportuna valutazione di incidenza sul sito, come previsto invece dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.


Le deliberazioni del Comune di Altamura e della Giunta regionale, che hanno approvato tale modifica di piano urbanistico, sono state rilasciate in contrasto con la disposizione comunitaria summenzionata, in quanto, pur essendo tale modifica suscettibile di aver un impatto significativo sulla ZPS e SICp IT 9120007 Murgia Alta, essa non ha fatto oggetto di una procedura di valutazione di incidenza.


La motivazione per cui tale valutazione non è stata fatta è in chiaro contrasto con la normativa comunitaria. Il motivo è infatti che gli interventi avevano dimensioni inferiori alle soglie stabilite dalle normative interne di recepimento delle direttive 85/337/CEE, modificata, e 92/43/CEE. Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE assoggetta “qualsiasi piano o progetto” che possa avere incidenze significative sul sito, all’obbligo di valutazione di incidenza e non limita l’applicabilità  di questo obbligo ad una lista di progetti aventi dimensioni superiori a soglie predeterminate.


 


 


* * *


NOTA SULLA NATURA E POSSIBILI ESITI DEL PROCEDIMENTO AVVIATO


 


Il ricorso per inadempimento


Consente alla Corte di giustizia di controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto comunitario. Il ricorso alla Corte di giustizia è preceduto da un procedimento preliminare avviato dalla Commissione che consiste nel fornire allo Stato membro l’opportunità  di rispondere agli addebiti mossi nei suoi confronti. Se questo procedimento non induce lo Stato membro a porre fine all’inadempimento, può essere proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per violazione del diritto comunitario.


Tale ricorso può essere presentato dalla Commissione ”” nella prassi, il caso più frequente ”” oppure da uno Stato membro. Se la Corte di giustizia accerta l’inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente. Qualora, dopo essere stata nuovamente adita dalla Commissione, la Corte di giustizia constati che lo Stato membro interessato non si è conformato alla sua sentenza, essa può imporgli il pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità .