SI STANNO MANGIANDO TUTTO IL VERDE.






Alla cortese attenzione


del Sindaco


dell’Assessore all’Urbanistica


dell’Assessore al Contenzioso


del Segretario Generale


del Dirigente del I Settore “Affari Generali e Contenzioso”


del Dirigente del Settore “Urbanistica”


– Palazzo di Città  –


ALTAMURA



 





Oggetto: Stazioni di servizio in zone destinate a verde del territorio comunale. Richiesta avvio procedimenti amministrativi. Interrogazione urgente.




Con la presente ed alla luce delle considerazioni svolte nel testo che segue, vi segnalo l’urgenza e la necessità  dell’adozione dei seguenti provvedimenti a difesa degli interessi della collettività  altamurana:




  1. deliberazione per il ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza Tar Puglia – Bari n. 2715 del 2004 con contestuale nomina di avvocato che assista l’ente;



  2. adozione di prescrizioni che sanciscano l’incompatibilità  di impianti e stazioni di distribuzione carburanti con destinazioni d’uso quali quelle di cui alle zone S2B (verde di quartiere) ed F3 (Parco urbano).


Chiedo, altresì, di conoscere se siano stati avviati altri procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di impianti o stazioni di distribuzione carburanti nel territorio comunale e quale sia lo stato di tali eventuali ulteriori procedimenti.


Altamura, 12 luglio 2004





Dr. Avv. Enzo Colonna


consigliere comunale





 

SI STANNO MANGIANDO TUTTO IL VERDE!




Siamo a due! E chissà  che non ce ne siano altre in gestazione in qualche fascicolo comunale.


Mi riferisco alle stazioni di servizio progettate, costruite o di prossima costruzione, in zone tipizzate dal nostro Piano Regolatore S2B, cioè “Verde di quartiere” («Tali zone – dispone l’art. 27 delle nostre norme tecniche – sono destinate alle aree di verde attrezzato relative alle zone residenziali. In tali zone è consentita la costruzione di attrezzature per il gioco, costruzioni provvisorie per chioschi da adibire a bar ristoro e ricoveri, impianti sportivi per allenamento. Saranno curate le alberature eventualmente esistenti e la posa a dimora di nuovi piantamenti»).


Dopo il famigerato ed ampiamente discusso impianto di carburanti di via Mura Megalitiche [la cui autorizzazione è stata dapprima rilasciata dal Comune, poi, sull’onda delle contestazioni, revocata ed infine confermata dalla sentenza del TAR Puglia n. 4723 del 2002. Sull’argomento, leggi: UNA STAZIONE DI SERVIZIO… AL SERVIZIO DI CHI (clicca qui)?!; STAZIONE DI SERVIZIO DI VIA IV NOVEMBRE: CHIESTO ANCORA L’ANNULLAMENTO (clicca qui)!; LA STAZIONE DI SERVIZIO SI FARA’. LA SENTENZA DEL TAR 4723/2002 (clicca qui)], è prossima la realizzazione di un’altra stazione di servizio in una zona destinata a verde di quartiere, in via Cassano Vecchia (angolo via Lago d’Iseo).


Lo apprendo da una sentenza emessa dal Tribunale amministrativo pugliese e depositata qualche giorno fa (n. 2715 del 2004: CLICCA QUI PER LEGGERE E SCARICARE IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA). La società  interessata (Eurocarburanti s.r.l.) aveva impugnato l’esito negativo del procedimento di autorizzazione che, dalla medesima società , era stato avviato presso lo Sportello Unico per le attività  produttive. Né il Comune di Altamura, né la società  Murgia Sviluppo che gestisce, per conto dei comuni murgiani, lo Sportello Unico, si sonm costituiti in giudizio.


Non so se la scelta di non costituirsi e quindi di difendersi in giudizio sia rivelatrice della reale “non volontà ” di difendere il sacrosanto provvedimento di diniego o, piuttosto, sia stata determinata da una ormai proverbiale e preoccupante inefficienza o indolenza di taluni personaggi dell’apparato burocratico e politico comunale.


Fatto è che, in poche settimane dal ricorso, il TAR si è pronunciato ed ha accolto il ricorso. Oltre a condannare il Comune al pagamento delle spese del giudizio (2000 euro), ha ribadito il principio affermato, per la prima volta, con la precedente sentenza del 2002, quella relativa alla stazione di servizio di via Mura Megalitiche: la realizzazione di”una stazione di servizio in un’area destinata a verde di quartiere è possibile – è il ragionamento del tribunale – perché le direttive della giunta regionale prevedono che simili impianti siano ubicati in zone D ed F e perché la zona interessata ha una tipizzazione S2B e va considerata a tutti gli effetti una zona F.


Ebbene, un tale ragionamento – se da un punto di vista formale può risultare ineccepibile – sul piano sostanziale è preoccupante: determina lo svuotamento di senso del nostro piano regolatore (con la sua classificazione delle aree) e produce effetti devastanti sulla qualità  della vita dei cittadini altamurani, legittimando pratiche di sottrazione di spazi destinati, per legge, alla collettività  (come appunto il verde) e di aggiramento delle destinazioni urbanistiche (perché devo lasciare un’area inedificata, in quanto destinata a verde, se posso realizzare una lucrosa stazione di carburanti con tutte le attività  annesse, commerciali o magari anche ricettive?!).


Contro questi pronunciamenti del tribunale amministrativo, è necessario mobilitare tutte le energie ed attivare tutti gli strumenti di tutela che la legge mette a disposizione. È necessario sconfiggere, con le armi del diritto, questi ragionamenti; è necessario, in altri termini, ricorrere in appello al Consiglio di Stato e tentare di difendere, seriamente, le ragioni della collettività .


Ma comprendiamo meglio la vicenda.


Il Comune di Altamura avrebbe dovuto, già  da alcuni anni, provvedere a fissare “criteri, requisiti e caratteristiche delle aree dove poter installare i nuovi impianti stradali di carburante”, così come disponeva il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. La Giunta regionale pugliese è intervenuta con la deliberazione n. 11 del 19 gennaio 2000 a “fissare i criteri per quei Comuni che non hanno provveduto ad emanare i propri”. Le direttive della Regione prevedono che gli impianti di distribuzione possano essere installati in zone omogenee tipizzate dal piano regolatore come D ed F. Le zone D sono, secondo il decreto ministeriale n. 1444/68, “le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati”; le zone F sono “le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”.


Il decreto ministeriale del 1968 definisce e fissa i “limiti inderogabili di densità  edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività  collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti”.


In particolare l’art. 3 individua i “rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività  collettive, a verde pubblico o a parcheggi”:


«Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all’art. 17 – penultimo comma – della legge n. 765, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante – insediato o da insediare – la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività  collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.


Tale quantità  complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:


a) mq. 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo;


b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;


c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;


d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 della legge n. 765): tali aree – in casi speciali – potranno essere distribuite su diversi livelli».


Si tratta, come li ho definiti in svariate occasioni, di quei i 18 mq di vita che la legge riserva ad ogni abitante. Rispettare le previsioni di un piano regolatore significa infatti non certo privilegiare un’area piuttosto che un’altra, ma rispettare semplicemente quegli indici e quei rapporti che, al momento della redazione del piano, sono stati tenuti presenti ed applicati. Derogare o non rispettare il piano regolatore, al contrario, significa non solo privilegiare un soggetto (il beneficiario della deroga), ma soprattutto penalizzare indirettamente tutti gli altri abitanti del quartiere (o zona o città ), che si vedono ridurre quegli indici di vita o di qualità  di vita previsti dalla legge. Sottrarre, ad esempio, un’area alla sua destinazione a verde attrezzato di quartiere significa dunque privare irreversibilmente gli abitanti di quel quartiere di una quota pro capite di verde che, con la saturazione urbanistica ed abitativa della nostra città , non potrebbe essere recuperato altrove, depauperando anche economicamente il valore delle loro abitazioni e residenze.


Ma allora: possibile che considerazioni di questo tenore non siano state tenute presenti dall’amministrazione comunale, da assessori e dirigenti, dal tribunale amministrativo regionale? Ovviamente no! O almeno lo spero. Il ragionamento, lo ripeto, è stato pressappoco questo: la realizzazione di una stazione di servizio in un’area destinata a verde di quartiere è possibile perché le direttive della Giunta regionale – efficaci ed operanti ad Altamura in assenza dell’adozione di prescrizioni che la legge n. 32 del 1998 demandava ai Comuni – prevedono che simili impianti siano ubicati in zone D ed F e perché la zona interessata ha una tipizzazione S2B e va considerata a tutti gli effetti una zona F.


È vero: le aree S2B – come le S2A (servizi di quartiere: asili nido, scuole materne, elementari e medie; edifici di interesse religioso, culturale, sociale, assistenziale, amministrativo; manufatti per pubblici esercizi, commerciali e mercati), le F1 (aree per le attrezzature di servizio pubblico: scuole, caserme, ecc.), le F2 (zone ospedaliere), F3 (parco urbano), le F4 (zone per attrezzature sportive e di spettacolo), le F5 (zone per attrezzature annonarie come depositi, mercati, ecc.) – sono tutte da considerare, secondo la classificazione del decreto ministeriale n. 1444/68, zone F, cioè “parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”.


Ma è altrettanto vero che se è possibile assimilare una sottocategoria alla categoria generale (la S2B alla F), non è sicuramente possibile, alla luce delle previsioni del nostro Piano Regolatore Generale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, assimilare una sottocategoria ad un’altra sottocategoria. Mi spiego: sono entrambe zone F (nella classificazione del citato decreto ministeriale del 1968), ma una cosa sono le zone S2B, altra cosa sono le zone S2A; una precisa destinazione urbanistica e funzionale hanno le prime (verde attrezzato di quartiere), altra precisa destinazione urbanistica e funzionale hanno le seconde (servizi di quartiere, tra i quali è ben possibile ricomprendere il servizio di distribuzione di carburanti). Analogo ragionamento vale per le altre zone del nostro PRG (dalla F1 alla F5) riconducibili tutte alla tipizzazione ministeriale F.


In conclusione, il nostro Piano Regolatore propone una sottovalutata puntualizzazione della categoria generale F, individuando in dettaglio sottocategorie di zone di cui si deve tener conto quando si progetta o si autorizza un intervento edilizio o urbanistico: quello in esame, dunque, poteva, correttamente, essere progettato ed autorizzato in una zona S2A (servizi di quartiere), ma non certo in una zona S2B (verde attrezzato di quartiere).




Diversamente, nulla potrebbe impedire di vedere tutte le aree destinate a verde trasformate in “ameni e salubri” chioschi o stazioni per carburanti: d’altronde, tra un parco giochi ed un parco macchine il salto lessicale e giuridico è breve, quanto tra il vivere e il non-vivere.


Una voce irritante mi avverte: ma ti sei guardato attorno? nulla e nessuno ha impedito che ciò fosse già  triste realtà ! Lo sanno tutti!.


In questo momento, però, è preferibile non attardarsi in simili considerazioni, è preferibile scacciare la voce impertinente, è preferibile continuare a non arrendersi alla realtà . Non per passione, coerenza, idealità , orgoglio. Ma giusto e solamente per sopravvivere.


Qui si tratta di sopravvivere.




Altamura, 12 luglio 2004


 


ENZO COLONNA


(consigliere comunale)


enzo@altamura2001.com