10 DOMANDE AL PRESIDENTE VERNOLA
La Murgia non è mai stata, come in questi giorni, così menzionata, controllata, pattugliata, indagata, analizzata. Tutti vigili ed operativi: task forces provinciali, regionali e comunali, commissioni d’inchiesta, comitati di controllo e di analisi. È bastata una vigorosa e benefica folata massmediatica. Nessuno sembra resistere all’impulso (umanamente comprensibile) di dire, fare e soprattutto far vedere. Va bene così, ovviamente; meglio tardi che mai, ci si consola in questi casi.
È più proficuo, però, non attardarsi oltre su simili considerazioni e volgere lo sguardo a qualcosa che non si è ancora del tutto realizzato e su cui, quindi, è ancora possibile intervenire per tempo: l’impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali, nonché di produzione di fertilizzanti e di compost, alla cui costruzione (tra i territori di Grumo Appula e Altamura, a ridosso della strada statale 96 Altamura-Bari) ed al cui esercizio è stata autorizzata la società “Tersan Puglia” di Modugno dalla Provincia di Bari con deliberazione di giunta del 4 settembre 2000 n. 424.
Due premesse: nessuno nutre perplessità sulla utilità , anzi necessità , degli impianti e delle tecnologie che consentono di trasformare, recuperare e riciclare i rifiuti, quindi di ridurne la quantità conferita in discarica; la natura delle perplessità , che tale autorizzazione solleva, rende quasi superfluo ribadire che non si è dinanzi ad una immatura ed inconsulta reazione ispirata alla difesa demagogica, qualunquista e localistica del proprio fazzoletto di terra.
Solleverò – un po’ sfrontatamente – alcuni interrogativi all’indirizzo dell’Amministrazione Provinciale e del suo Presidente, Marcello Vernola.
1) Perché la Provincia, prima di adottare un simile provvedimento, non ha ritenuto opportuno attendere il “Piano di gestione dei rifiuti”, adottato da lì a pochi mesi (6 marzo 2001) dal Commissario per l’emergenza ambientale, Raffaele Fitto, così da coordinare ed inserire semmai l’autorizzando impianto in un disegno più complessivo di programmazione e lasciare che fossero i 9 comuni del bacino a decidere dove e come realizzare il proprio impianto di compostaggio?
2) Perché Provincia e Regione non hanno considerato che il nuovo impianto sarebbe sorto a ridosso del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, all’interno di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) e Sito di Importanza Comunitaria (SIC), in un’area sottoposta, quindi, alla disciplina di cui al D.P.R. n. 357/97 che impone per ogni progetto di valutare gli effetti sul sito alla luce degli obiettivi di tutela fissati dalle direttive “Habitat” ed “Uccelli” [valutazione, questa, che aveva indotto, il 3 aprile 2000, il Settore Ecologia della Regione ad esprimere parere sfavorevole ad un “progetto di interramento controllato di rifiuti non pericolosi” nella medesima località , a poche decine di metri dall’impianto ora in costruzione]?
3) Si sono adeguatamente valutati i requisiti di natura soggettiva del richiedente l’autorizzazione, quella stessa società “Tersan Puglia” nei cui confronti, non solo la Procura della Repubblica di Bari, (sostituti dott.ssa Pontassuglia e dott. Nitti) aveva contestato l’inosservanza di prescrizioni dettate dalla precedente autorizzazione provinciale del 1996, ma la stessa Provincia, pochi mesi prima del deliberato di giunta (precisamente, il 19 novembre 1999), aveva comminato due sanzioni amministrative (una per 60milioni di lire, l’altra per 10) e disposto la sospensione dalla carica, per sei mesi, del suo legale rappresentante a seguito dell’accertamento da parte dei Carabinieri del NOE di irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti?
4) Quali valutazioni hanno suggerito l’autorizzazione al trattamento giornaliero di 800 tonnellate di rifiuti (di cui 500 di soli fanghi), così da far guadagnare alla Provincia di Bari il poco invidiabile primato di aver autorizzato, in una zona protetta, il più grande impianto di compostaggio d’Europa?
5) Quale ambito territoriale di servizio o di utenza si è tenuto presente se si considera, tra l’altro, che l’intera produzione giornaliera (indifferenziata) di rifiuti solidi urbani ammonta per l’intero bacino BA/4 (9 comuni, tra cui Altamura e Grumo) a 198 tonnellate e che la percentuale di raccolta differenziata raggiunge il triste primato negativo, comune a tutta la Puglia, del 4%?
6) Perché la giunta provinciale ha autorizzato il trattamento di rifiuti speciali dell’industria conciaria e tessile (tra cui “fanghi contenenti cromo”), che notoriamente sono riconducibili a cicli produttivi lontani dalla Puglia (al distretto conciario toscano, in particolare), creando così le premesse per un sostanziale aggiramento dei principi di “autosufficienza” e “prossimità ” sanciti dal Decreto Ronchi (secondo l’art. 22, è necessario «garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità e l’autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali», nonché «assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti») e ribaditi dalla Corte Costituzionale (v. sentenze n. 281/2000, n. 335/2001)?
7) Perché ci si è affrettati a deliberare l’autorizzazione quando era ancora «in corso di definizione – si legge nel provvedimento – l’acclaramento delle tipologie dei rifiuti speciali non pericolosi, mediante individuazione ed identificazione nei codici europei (CER), per analogo impianto in agro di Modugno, di proprietà della stessa Tersan, autorizzati con provvedimento della giunta provinciale n. 1896 del 6.9.96, adottato anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 22/97», acclaramento (o aggiornamento dei codici) definito solo due anni dopo con una determinazione dirigenziale del servizio rifiuti del 18 novembre 2002?
8) Perché, pur facendo costante riferimento alla precedente autorizzazione del 1996, sia la deliberazione provinciale del 2000 (autorizzazione esercizio nuovo impianto di Grumo), sia le determinazioni dirigenziali del 1° marzo 2001 (rinnovo autorizzazione Tersan per l’impianto di Modugno) e del 18 novembre 2002 (aggiornamento codici), autorizzano il trattamento di rifiuti speciali (come, ad esempio, “fanghi contenenti cromo”, “rifiuti da fibre tessili lavorate”, “plastica”) per nulla contemplati dal provvedimento del 1996 che richiamava unicamente tre tipologie di rifiuti speciali (fanghi biologici derivanti dalla depurazione di acque di scarico industriali aventi caratteristiche similari a quelle di origine civile; fanghi biologici derivanti da impianti di depurazione urbani; residui solidi da industrie agroalimentari)?
9) La Provincia sa che, dopo la sua deliberazione (4 settembre 2000), il terreno ed il “ramo di azienda” correlati all’impianto autorizzato sono stati ceduti, nel corso del 2001, dalla “Tersan Puglia” alla società Prometeo? Il mutamento del soggetto giuridico proprietario del nuovo impianto è circostanza ritenuta irrilevante dalla Provincia, dai suoi dirigenti, sotto il profilo amministrativo?
10) Quale prassi esoterica-amministrativa ha reso possibile che, da una, le autorizzazioni diventassero sostanzialmente due, così come gli impianti: quella del 1996 (rinnovata con determinazione dirigenziale del 1° marzo 2001) riconducibile all’impianto di Modugno e sempre quella del 1996, aggiornata con i nuovi codici europei, ma riconducibile in virtù della deliberazione del 4 settembre 2000 al nuovo impianto in costruzione di proprietà ora di altra società ?
Ecco, sono solo interrogativi, sufficienti – si augurano i cittadini ed elettori di questo territorio – ad indurre la Provincia a rimeditare e revocare un’autorizzazione rilasciata con eccessive disinvoltura e superficialità . Una richiesta, peraltro, già formulata alla Provincia dal Consiglio comunale di Altamura con un ordine del giorno votato all’unanimità due anni fa.
Non vorremmo, tra qualche anno, trovarci nuovamente a piangere sull’ennesimo latte (pardon, fango) versato!
Altamura 22 settembre 2003
Enzo Colonna
Consigliere Comunale di Altamura
enzo@altamura2001.com