ECCO L’ATTO DI INDIRIZZO SULLA VICENDA ”34”. TUTTO CHIARO, ORA!?

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 102 del 16 novembre 2002, pubblicata all’Albo Pretorio il 22 novembre 2002

Oggetto: QUESTIONI URBANISTICHE RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. ATTO DI INDIRIZZO



Il Consiglio Comunale

Dato atto che la relazione introduttiva del Sindaco, la proposta originaria, le integrazioni del Sindaco alla proposta (7.11.02 e data odierna), il dibattito e le proposte modificative (Menzulli 7.11.02), sono riportati nel verbale del 21.10.02, n. 98, nel verbale del 7.11.02, n. 99 e quello in pari data, n. 102;

Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole dei gruppi di maggioranza DS, MARGHERITA, UDEUR, R.P., della dichiarazione di voto contrario di Menzulli RC e della dichiarazione di astensione di Loiudice, oltre che dell’abbandono dell’aula dei consiglieri di minoranza contrari alla proposta della maggioranza, ritenendo che il procedimento avviato dalle imprese è diventato un procedimento concluso, interventi riportati integralmente nel verbale precedente pari data n. ;

PREMESSO CHE:
* il Consiglio Comunale di Altamura ha ratificato in data 27.12.2000 nn. 73 accordi di programma sottoscritti ai sensi e per gli effetti delle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98 per la realizzazione di insediamenti produttivi;
* alla ratifica consiliare hanno fatto seguito – in varie date e non ancora in tutti i procedimenti – decreti del Presidente della Giunta Regionale di approvazione degli accordi, sempre ai sensi e per gli effetti delle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98;
* soggetti candidatisi alle iniziative hanno richiesto sottoscrizione delle convenzioni e rilascio delle concessioni edilizie;
* in particolare alcuni imprenditori hanno affidato a diffide i propri rilievi, lamentando imminente rischio della perdita di risorse e prospettando azione di risarcimento dei danni;
* pendono, altresì, due giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, promossi dai Consorzi di Sviluppo Murgiano e San Marco, nonchè dalla Società  Nuova Immagine srl, che accompagnano alla richiesta di annullamento e di accertamento, la richiesta di condanna del Comune di Altamura al risarcimento dei danni;
* il Comune ha reso, presso lo Sportello Unico per le Imprese, negativa espressione su istanza autorizzativa ai sensi del DPR 447/1998 per impianto produttivo in Contrada Curtaniello (in termini il Consiglio segnala la lesività  ed impraticabilità  del procedimento dello Sportello Unico ai sensi del DPR 447/1998 innestato sul procedimento ex L.R. 34/1994, non potendosi, tra l’altro, sovrapporre – persino in pendenza di sequestro – moduli procedimentali diversi, con confusione procedimentale che – inoltre – non consente nè all’Amministrazione nè agli Uffici espressione dei propri poteri, nè offre garanzia del rispetto degli oneri, obbligazioni, posizioni giuridiche passive della L.R. 34/1994, 0, 0);
* l’A.C. di Altamura, con altri Comuni murgiani, ha promosso la candidatura di specifici documenti di programmazione negoziata quali il “Patto Territoriale Sistema Murgiano” e il “Protocollo Aggiuntivo”, stipulati, rispettivamente, in data 07/05/2000 e in data 03/05/1991, nell’ambito dei quali sono stati ammessi al finanziamento sia iniziative imprenditoriali che iniziative infrastrutturali aventi con le prime un nesso di stretta funzionalità ;

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
* viene esaminato il monitoraggio curato dall’Ufficio, recante anche indicazione:
a) dei procedimenti decretati;
b) dei procedimenti nei quali è intervenuta ratifica consiliare, nei quali l’operatore si è presentato a rendere l’atto incondizionato di accettazione ma non assistiti da successivo decreto del Presidente della Regione Puglia;
c) dei procedimenti, compresi nella tipologia sub b), nei quali l’operatore non si è presentato a rendere l’atto incondizionato di accettazione;
d) dei procedimenti rinunciati;
e) dei procedimenti, pur avviati, ma che non hanno conosciuto sviluppi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottoscrizione di accordo tra il Sindaco ed il Presidente della Regione e/o ratifica consiliare;
* viene condotta, con l’ausilio dell’Ufficio ed anche della lettura planimetrica, l’analisi delle localizzazioni sul territorio comunale nonchè verificata l’incidenza delle ipotesi di ampliamento e delle localizzazioni nell’ambito di PIP;

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
* l’Ente comunale non può abdicare alla sua funzione di ottimizzazione delle scelte territoriali ed, in pari tempo, pur riservando all’interesse occupazionale la debita sensibilità , non può subordinare ad indiscriminata prospettazione di allarme dei settori produttivi la sua più ampia funzione regolativa del pubblico interesse;
* il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 37 del 15 febbraio 2002, ha reso atto di indirizzo e la progettualità  comunale ha conosciuto coerente seguito con gli obiettivi di uno sviluppo ecocompatibile e di razionalizzazione del territorio:
a) adottandosi deliberato avente ad oggetto il Piano pubblico per gli Insediamenti Produttivi di Via Gravina;
b) prestando adesione al Parco dell’Alta Murgia;
c) portando in attuazione gli interventi previsti da lottizzazioni già  approvate e convenzionate in zona D2;
d) registrando, nella zona D1, capacità  residue per quota percentuale del 12% c.ca delle aree (con standards dimensionati – da soli – nella quota del 10%, 0, 0);
e) incontrando la sensibilità  delle forze sociali ed il responsabile contributo informativo e culturale di ogni attore politico ed economico nella soluzione dei problemi;
f) registrando la disponibilità  di realtà  produttive (a titolo meramente esemplificativo CNA, Confartigianato …) a soluzioni di razionale e funzionale accorpamento;
e) sensibilizzando l’imprenditoria alle soluzioni di minor carico territoriale ed, in particolare, registrando episodiche rinunce, alcune ipotesi di possibilità  di abbandono di soluzioni di isolamento produttivo a fronte di moduli pubblicistici di maggiore funzionalità ;
* il Consiglio Comunale, nella seduta del 9 aprile 2002, ha invitato a porre in essere una fase concertativa con le rappresentanze sociali e produttive interessate;
* l’interesse pubblico tutelato dall’Amministrazione ha militato nei sensi della corretta e responsabile informazione e del monitoraggio dei valori pubblici degni di maggior tutela:
a) esaminandosi la possibilità  di spontanea rinuncia di operatori, consorziati e non consorziati, alla utilizzazione del modulo della L.R. 34/1994, invitando a porre attenzione alla maggiore funzionalità  di politiche del territorio tese alla concentrazione dei servizi e delle infratture e non all’isolamento produttivo;
b) esaminandosi la possibilità  di una delocalizzazione delle ipotesi insediative candidate in Contrada Cenzovito (Consorzio di Sviluppo Murgiano) e Contrada Curtaniello (Consorzio S. Marco), a fronte di una concentrazione di imprese nelle direttrici già  individuate dal PRG quali zone per gli insediamenti produttivi;

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
* è intervenuto, a cura del Pubblico Ministero, su istanza di una Società , il dissequestro della documentazione alla stessa relativa (cfr. diffida della Società  prot. 5.7.2002, segnalativa della titolarità  di agevolazioni finanziarie ai sensi della L. n. 488/92, 0, 0);

RITENUTO INOLTRE CHE:
* le localizzazioni consortili sollevano ragioni di verifica non limitate all’apprezzamento del pubblico interesse ma estese ragioni di coerenza all’impianto normativo al momento degli atti generici e procedimentali;

* le localizzazioni consortili (Consorzio San Marco e Consorzio di Sviluppo Murgiano, per rispettivi ha 8 ed ha 60 c.ca, nonchè previsione di rispettivi 11 e 34 insediamenti) hanno conseguito due unici decreti del Presidente della Giunta della Regione Puglia (rispettivamente D.P.G.R. n. 461 e D.P.G.R. n. 461 n. 460 del 13.9.2001), alla cui adozione hanno fatto seguito sopravvenienze di segno e potenzialità  contrari, quali, a titolo esemplificativo:
a) la proposizione di ricorso innanzi al TAR Puglia – avverso i detti due decreti ed atti presupposti – ad opera dell’Associazione Italiana WWF, ricorso notificato a questo Comune in data 22.11.2001, con giudizio tuttora pendente;
b) la conoscenza di negativa espressione consultiva (risposta a domanda), resa nell’ambito di Progetto “SI” e su domanda afferente al Patto Territoriale Sistema Murgiano, sulla utilizzazione di moduli consortili derogatori al PRG (nella specie DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/00, 0, 0);
c) la pubblicazione della sentenza del Tribunale Regionale per la Puglia n. 3192/2002, Sede di Bari – Sezione Seconda, pronuncia resa (per altro ambito comunale) in tema di applicazione della legge regionale 19.12.1994, n.34, pronuncia che accompagna alla “complessità  ed estensione dell’intervento” l’invito alla intensificazione della valutazione degli effetti trasformativi di suoli originariamente agricoli, così consolidandosi la rilevanza del connotato dimensionale nella valutazione dell’effetto trasformativo;

RITENUTO ANCORA CHE:
* il ricorso promosso dall’Associazione Italiana WWF investe tassativamente le iniziative consortili, esitate nei due decreti P.G.R. n. 461 e n. 460 del 13.9.2001, con atti gravati che permangono esposti, pertanto, alla conseguente alea processuale;
* entrambi detti moduli consortili, quindi, non registrano alcuna stabilizzazione giuridica nè effetti consolidanti, bensì ad essi si accompagnano – tra l’altro – le connaturali labilità  e reversibilità  di atti sottoposti a sindacato giurisdizionale di legittimità  del Giudice Amministrativo;
* nel pubblico interesse, che la compromissione del territorio in pendenza del detto contenzioso si presenta soluzione grave ed impropria, dal momento che essa compromissione – in ipotesi di accoglimento del ricorso giurisdizionale dell’Associazione WWF – integrerebbe un disvalore, con produzione di vulnus al territorio irreversibile ovvero di soluzioni coercitive e demolitive di innegabile maggiore costo sociale, interessi e potenzialità  lesive rispetto alle quali recede anche ogni interesse secondario e privato;
* il valore della certezza giuridica integra bene comune alla sfera pubblica come alla sfera degli interessi privati degli amministrati, dal che riviene la tensione verso la ricerca di soluzioni di pianificazione di minore aleatorietà ;

ESAMINATO:
* per la valenza analogica, il riscontro offerto dal FORMEZ a domanda del Patto Territoriale Sistema Murgiano, a fronte di interrogativo circa la possibilità  – ad opera di un consorzio di imprese – di attivazione della procedura dello sportello unico per la realizzazione di un piano che prevede la costruzione di 11 opifici industriali e la realizzazione delle relative opere infrastrutturali su un terreno con destinazione agricola, intervento ricadente, peraltro, su un’area adiacente a PIP;

AVENDO VALUTATO, QUINDI:
* l’espressione resa dal FORMEZ, escludendo che la costruzione di 11 opifici industriali possa rientrare nell’ipotesi di variante ex art. 5 (variante in deroga a mezzo di conferenza di servizi) ed esigendo, invero, variante generale ex art. 2 sia “per la portata del carico urbanistico” sia per la “vastità  di area coinvolta”;
* pur nella difformità  delle fattispecie normative – l’invito del FORMEZ a dar corso ad una variante (definita “generale”) che individui le aree per insediamenti produttivi o quelle ecologicamente attrezzate e qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, ad approvare la variante in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

ESAMINATA:
* con l’ausilio dei sinergici indicatori descritti, la non affinità  della ratio e dell’impianto delle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98 al modulo consortile, rispondendo alla ratio legis ed al suo connotato derogatorio ipotesi insediative individualizzate e non l’utilizzo consortile di aree vaste, soggette al normale istituzionale strumentario di pianificazione e governo del territorio;

AVENDO VALUTATO:
a) l’obiettivo di evitare la congestione prodotta da flussi veicolari indotti sinergicamente da 11 insediamenti e sinergicamente da 34 insediamenti su arteria di collegamento al polo di Bari, con rischi ed esiti disfunzionali per l’intera collettività ;
b) il ruolo comunale di Ente proponente del“Progetto Insediamenti Produttivi contrada Cenzovito”;

VENDO VALUTATO ANCORA
sulle dette localizzazioni dei moduli consortili: che:
* l’Amministrazione riveste lo status qualificato di soggetto proponente e beneficiario dell’erogazione dei contributi del “Progetto Insediamenti Produttivi contrada Cenzovito”, veste dalla quale ripete anche piena ulteriore legittimazione alla riflessione sulla detta localizzazione;
* il carattere pubblico del sistema infrastrutturale candidato a finanziamento configura ulteriore ragione di specificità  e di diversificazione della ipotesi di contrada Cenzovito;
* rilevano le dimensioni dell’insediamento di contrada Cenzovito e Contrada Curtaniello, la cui delocalizzazione, con modulo pubblicistico, consentirebbe anche il controllo pubblico sugli sviluppi dell’iniziativa, sulla rinuncia a candidature, sul subingresso di altri operatori con procedimenti ad evidenza pubblica, con evasione di fabbisogno senza uso aggravante della risorsa territoriale;

RITENUTO CHE:
* la localizzazione del Consorzio di Sviluppo Murgiano, che impegna circa 60 ettari, presenta altresì le seguenti ulteriori criticità :
a) piena contiguità  ad area boschiva vincolata ai sensi della legge 431/1985 (specificità  che non può non generare sensibilità  ed attenzione anche in merito ai fattori di potenzialità  lesiva, interferenti ed indotti, provenienti dalle aree prossime, quali l’inquinamento acustico, atmosferico, le esalazioni, le alterazioni prospettiche e del paesaggio, 0, 0);
b) inserimento in area non compromessa, priva di deficit ambientali, dotata di perdurante integrità , conservativa e rappresentativa della tipologia territoriale rurale murgiana (con presenza di risalente e significativa masseria, testimonianza dello stesso habitat rurale, 0, 0);

ANALIZZATE:
* anche con l’ausilio dell’Ufficio, le localizzazioni degli insediamenti – decretati dal P.G.R. e/o ratificati dal Consiglio – estranei alla formula consortile;

PRESO ATTO:
* anche con la lettura della planimetria d’insieme, che essi insediamenti interessano essenzialmente alcune zone, ed altresì che:
a) si registra il contenimento del carico delle aree propriamente extraurbane (gli insediamenti sono per la maggioritaria parte programmati al contorno dell’abitato, 0, 0);
b) tra le ipotesi esaminate si registrano anche ampliamenti, anche localizzazioni all’interno e nelle adiacenze di aree produttive già  esistenti, nonchè ulteriori localizzazioni lungo la viabilità  principale, in zone già  servite da urbanizzazioni ed oggetto di preesistenti insediamenti di carattere produttivo (quali Iazzo del Forno che ospita il mattatoio, quale Zona Gravisceglie nei pressi della zona industriale, Parco Calia nei pressi del PIP …, 0, 0);
c) non interverrebbe aggravamento della risorsa territoriale, interessandosi anche ambiti che hanno già  registrato insediamenti (presenza di altri manufatti derivanti da ampliamenti o da istituti normativi in sanatoria, 0, 0);
d) è salvaguardata la preoccupazione – già  espressa in antecedenti sessioni consiliari – di evitare una eccessiva frammentizzazione di insediamenti dispersi sul territorio secondo pura casualità , con accidentale occupazione urbanistica di tutto il territorio extraurbano;

AVENDO VALUTATO:
* la natura plurisoggettiva e pluripartecipata degli accordi di programma, nei quali sono confluite le competenze pubbliche del Comune e della Regione, indi la difficile esperibilità  di soluzioni unilaterali comunali e non – quantomeno – codecisorie;
* il timore di dispersione di risorse umane, finanziarie, occupazionali, in particolare per candidature dotate – oltre che del doveroso prerequisito della serietà  realizzativa – anche di fonti ed agevolazioni finanziarie, risorse che si esporrebbero a consumazione con ricaduta negativa sulla comunità  locale;
* la pendenza di diffide e giudizi, nonchè l’esposizione ad ulteriore contenzioso, con produzione di costi esponenziali ed esiti di merito di difficile prevedibilità , anche di eventuale potenzialità  negativa (pur nella doverosa prudenza nel giudizio prognostico, 0, 0);
* l’evidente carattere aleatorio sia di una soluzione unilaterale sia dell’esposizione ad un diffuso contenzioso, che comporterebbero oneri e svantaggi maggiori rispetto ai benefici pubblici presenti nell’indirizzo proposto (ottimizzazione – nel pubblico interesse – delle soluzioni, già  giuridicamente costituitesi, decongestionando l’uso della L.R. 34/1994; ricerca di soluzioni delocalizzative; severità  verso il modulo della L.R. 34/1994 per procedimenti ancora in istruttoria e non pervenuti a ratifica consiliare; rigore dei controlli sulla realizzabilità  delle iniziative e sui loro sviluppi.., 0, 0);
* l’interesse pubblico alla salvaguardia dell’Ente da responsabilità  economiche, curando anche un giudizio relazionale e comparativo con gli interessi ed affidamenti sociali, nonchè valutando l’interesse pubblico allo sviluppo socio-economico della comunità  ed alla integrazione territoriale della stessa anche attraverso misure di sostegno e risorse già  riconosciute;
* la necessità  di assicurare sempre priorità  alla tutela dell’interesse pubblico principale al corretto uso del territorio, indi agli interessi pubblici secondari, con ferma graduazione degli interessi, escludendosi schemi di pianificazione pattizia;
* l’avviso dei difensori officiati dall’Ente contrario ad ogni ipotesi di passivo stato sospensivo, ozpione – questa – mai praticata dall’Amministrazione;
* l’effetto autoimpegnativo prodotto dagli atti posti in essere in passato dalla stessa Amministrazione, con relazione di immedesimazione e continuità  della stessa soggettività  amministrativa, che, nell’ereditare detta continuità , si è peritata di assicurare effetti correttivi e migliorativi nel pubblico interesse;
* la necessità  di opzioni coerenti con regole chiare, non discriminatorie, funzionalizzate al bene pubblico, che non sacrifichino e consumino moduli di applicazione della L.R. 34/1994 nei quali l’effetto trasformativo già  assicurato dallo stadio provvedimentale ed insito nella stessa legge abbia una più intensa giustificazione (impossibilità  delocalizzativa dell’investimento; titolarità  già  in essere di agevolazioni finanziarie destinate all’operatore privato e soggette a dispersione; intervenuta acquisizione delle aree a titolo di proprietà , seria ed agevole infrastrutturabilità  a cura ed oneri dei privati, accessibilità , controllo della serietà  degli standards occupazionali candidati, titoli di legittimazione di evidente priorità  rispetto a soluzioni pianificatorie pubbliche che – per i loro tempi – potrebbero produrre effetti irreversibili nella sfera sociale; presenza di correlazioni con attività  produttive integrate; sinergie con l’esistente rete produttiva; attività  di interesse agro – alimentare che rechino anche sostegno al settore produttivo dell’agricoltura, 0, 0);
* la pari necessità  di interessare anche la Regione per le espresse ipotesi di delocalizzazione o, comunque, per l’esperimento alternativo di moduli di superamento della L.R. 34/1994 e succ. modif. che consentano un più razionale uso del territorio, anche nelle formule consortili;

Con voti 15 favorevoli, 1 contrario (Menzulli) e due astenuti (Petronella e Loiudice, 0, 0);

DELIBERA

1) di invitare gli Uffici ed organi comunali alla massima severità  verso posizioni in itinere di cui alla L.R. 34/1994 in procedimenti ancora in istruttoria e comunque non pervenuti a ratifica consiliare, segnalando con riferimento agli stessi la contrarietà  consiliare al perdurante utilizzo del detto modulo, configurandosi strumento non coerente con le scelte pianificatorie e di governo del territorio anticipate nei precedenti deliberati n. 3 del 2 gennaio 2002 e n. 37 del 15 febbraio 2002. Il fabbisogno di aree produttive potrà  essere soddisfatto attraverso l’attivazione di moduli procedimentali coerenti con gli atti di pianificazione / programmazione dell’Ente;

2) di salvaguardare l’ipotesi degli ampliamenti di cui alla L.R. 34/1994 e succ. modif.;

3) di impegnare la Giunta Municipale e gli uffici competenti a porre in essere atti concreti ad avviare l’iter amministrativo che porti alla delocalizzazione del Consorzio S. Marco e del Consorzio Sviluppo Murgiano, insediamento quest’ultimo di maggior carico integrante anche iniziativa nella quale il Comune è assistito dallo status di Ente proponente e beneficiario di finanziamenti per opere infrastrutturali, formalizzando le reciproche disponibilità  con atti impegnativi;

4) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli arttt. 7 ed 8 della legge 241/90 sia al Consorzio Sviluppo Murgiano che al Consorzio S. Marco (nonchè alle soggettività  consorziate) che alla Regione Puglia, al fine di realizzare standards informativi e partecipativi nel procedimento amministrativo e la necessaria partecipazione dell’Ente Regionale negli atti a seguire, autorizzando la coeva trasmissione di copia del presente deliberato;

5) di valorizzare, nell’iter informativo e formativo della delocalizzazione del Consorzio Sviluppo Murgiano e del Consorzio S. Marco, la disponibilità  dell’Ente comunale a soluzioni:
* augurabilmente assistite dalle rinunce consortili al modulo della L.R. 34/1994 e dalla disponibilità  delocalizzativa, con sensibilità  comunale al valore pubblico della conservazione del pubblico finanziamento infrastrutturale;
* di pianificazione pubblica, con priorità  – ove possibile – di siti urbanizzati e già  infrastrutturati, ovvero di spazi parzialmente urbanizzati o in via di infrastrutturazione;
* assistite da strumenti di controllo pubblico sugli sviluppi dell’iniziativa, sulle rinunce a candidature, sul subingresso di altri operatori con procedimenti ad evidenza pubblica, con evasione di fabbisogno anche aggiuntivo senza uso aggravato della risorsa territoriale;
* idonee ad offrire insediamento anche ad altri operatori assistiti dalla L.R. 34/1994 ma disponibili alla delocalizzazione;
* conservative, nell’interesse pubblico, degli oneri privati (occupazionali, di carico delle spese urbanizzative, …) presenti nel modulo a sostituirsi (L.R. 34/1994, 0, 0);

6) di demandare a futuro provvedimento, a cadere entro la data del 30/11/2002, l’individuazione del sito ed ogni determinazione non meramente di indirizzo e programmatoria, mandando agli Uffici – anche per l’interesse alla conservazione del finanziamento pubblico infrastrutturale – di relazionare al Consiglio per tale data anche in merito a:
* un ventaglio di opzioni delocalizzative;
* strumenti maggiormente rispondenti al fine a seguito di consultazioni, oltre che con i detti Consorzi, anche con la Regione Puglia;
* tempi amministrativi verosimilmente occorrenti per il modulo pianificatorio percorribile;
* criticità  eventualmente incontrate;
* cautele di conservazione dei finanziamenti pubblici preordinati alla infrastrutturazione ovvero profili di criticità ;

7) con riferimento ai restanti procedimenti – decretati dal P.G.R. e/o ratificati dal Consiglio – estranei alla formula consortile, demandare all’Ufficio Tecnico, autore del monitoraggio, la verifica di ipotesi che, pur decretate e/o assistite da ratifica consiliare, non siano più assistite, se del caso, da interesse dell’operatore, riferendo al Consiglio, dei procedimenti rinunciati, delle ragioni del difetto di decreto del PGR, delle disponibilità  a rinuncia ovvero della disponibilità  delocalizzativa con favore per soluzioni pianificatorie pubbliche, anche constatandosi la presenza di procedimenti nei quali è intervenuta ratifica consiliare non assistiti da successivo decreto del Presidente della Regione Puglia (indi verificandone le ragioni) ed anche di procedimenti nei quali l’operatore non si è presentato a rendere l’atto incondizionato di accettazione;

8) sempre con riferimento ai restanti procedimenti – decretati dal P.G.R. e/o ratificati dal Consiglio – estranei alla formula consortile, per i quali constati la serietà  delle stesse ragioni di sostegno alla impossibilità  delocalizzativa nel rispetto contemporaneo delle seguenti condizioni:
– titolarità  già  in essere di agevolazioni finanziarie soggette a dispersione non differibili;
– titolo di proprietà  dell’area di intervento;
– disponibilità  ad effettuare le infrastrutture necessarie senza aggravio per l’Ente;
– rispetto degli standards occupazionali ,
compete al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, previa adozione del decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia, ove quest’ultimo faccia allo stato difetto:
a) la relativa istruttoria e sua conclusione, nonchè l’adozione degli atti conseguenziali;
b) la verifica della sussistenza delle garanzie alle quali è normativamente finalizzata la L.R. 34/1994, ivi compreso il potere di segnalazione agli organi competenti di eventuali iniziative che non offrano ex ante certe garanzie di certa rispondenza allo schema normativo ed alla affidabilità  e serietà  dallo stesso reclamate, compromettendosi il territorio senza assicurare i benefici prefigurati dal legislatore;
c) l’esercizio del controllo edilizio – architettonico sui progetti esecutivi ai fini del rilascio delle concessioni, con esercizio legittimo di prescrizioni e cautele tese a mitigare ogni impatto sul territorio;
d) la segnalazione al Consiglio – ove ne ricorrano le condizioni – delle ipotesi che, non rispondenti allo schema normativo, legittimino comunicazione di avvio di procedimento sia all’operatore sia alla Regione Puglia per un percorso amministrativo pubblico codecisorio dei livelli territoriali comunale e regionale di contraria direzione – nell’interesse pubblico – agli atti già  esistenti;
e) la cooperazione nel controllo successivo degli sviluppi delle iniziative, rimarcando che alla non osservanza degli oneri ed obbligazioni di cui alla L.R. 34/1994 è ancorata anche la decadenza degli effetti trasformativi della destinazione del territorio.

9) di attivare gli uffici competenti, nel rispetto del principio di contemporaneità  ed uniformità :
a) al rilascio delle concessioni agli aventi diritto , siano essi titolari di ampliamento che di interventi puntiformi, conformemente al punto 8 , 0, 0);
b) all’avvio dell’iter finalizzato all’eventuale ampliamento del PIP.

10) Quale auspicabile modulo procedimentale che, ai fini della qualità  delle determinazioni da assumersi dal C.C., contemperi per gli interventi di cui al consorzio S. Marco ed al consorzio Sviluppo murgiano gli interessi e le finalità  pubblici esternati nel presente atto e gli interessi partecipativi ed i contributi degli amministrati, secondo esiti oggettivabili e rispondenti ai valori della trasparenza, della efficienza e della sollecitudine, per l’esercizio delle competenze innanzi evidenziate con riferimento ai moduli consortili si invita il responsabile dell’Ufficio Tecnico, secondo le più adeguate modalità  e nei tempi di maggiore contentezza a procedere alla comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché:
a) convocare un tavolo di confronto e partecipazione tra imprese, Comune e Regione. Tanto al fine di realizzare standards informativi e partecipativi nel procedimento amministrativo da parte delle imprese interessate. La partecipazione dell’Ente Regionale si profila necessaria per le ipotesi di delocalizzazione ai fini di un percorso amministrativo pubblico co-decisorio dei livelli territoriali, comunali e regionali di contraria direzione – nel superiore interesse pubblico , e per coerenza all’impianto normativo- agli atti, concernenti il Consorzio S. Marco ed il Consorzio Sviluppo Murgiano, già  resi , ai sensi della L.R. 34/94 e L.R. 8/98 , e comunque, per l’esperimento alternativo , sempre in chiave costruttiva, laddove consentito, di moduli di superamento della L.R. 34/94 e s.m. che consentano un più razionale uso del territorio e l’acceso a fonti finanziarie pubbliche ( POR, PIT, ecc, 0, 0);
b) a raccogliere i detti contributi partecipativi delle imprese e dell’Ente Regione;
c) a raccogliere la impegnativa disponibilità  delocalizzativa di rinuncia al modulo della L.R. 34/94. Si precisa che le imprese consorziate , laddove non si rendessero disponibili alla delocalizzazione, non potranno comunque essere considerate alla stregua degli insediamenti singoli di cui al punto 8), attesa la motivata diversità  dei due moduli procedimentali attivati
d) tutelare gli obiettivi di tempi e definizioni dotati di idoneità , adeguatezza e contenutezza temporale, certezza, concretezza e rispondenza al fabbisogno, quali valori e presidi pubblici ma –al tempo stesso- comuni agli amministratori (affinché alla concretezza di impegno e di disponibilità  delocalizzative degli amministrati corrisponda simmetricamente e per par condicio analoga concretezza dell’agire amministrativo, 0, 0);
e) tutelare la conservazione del pubblico finanziamento infrastrutturale;
f) invitare per economia di tempi e per con testualità  di esame e di ricerca delle soluzioni, nella stessa sede e con immediatezza il livello regionale, assicurandone la partecipazione e la valorizzazione ed esercizio di tutte le relative competenze;
g) programmare un celere calendario di incontri e di lavori;
h) salvaguardare, nella scelta di siti, procedure esperibili ai sensi della vigente legislazione, monitorando i fabbisogni e curando la verifica del relativo soddisfacimento, valutandosi (compito rimesso alla sfera pubblica) l’idoneità  dei siti a destinarsi preferibilmente secondo direttrici già  conformi agli attuali P.I.P.
Gli uffici sono al tempo stesso invitati a riferire con immediatezza al Consiglio dei contributi pervenuti, del percorso di lavoro, dell’adesione o meno all’invito al detto percorso e delle tappe e/o eventuali difficoltà .

11) di demandare agli Uffici la verifica della percorribilità  del riconoscimento – alle imprese che si dispongano alla delocalizzazione – di titolo prelatizio o di legittima quota punteggio nella individuazione dei lotti alternativi, nonché l’accelerazione delle relative procedure, riferendone essi Uffici quindi al Consiglio;

12) di valutare ipotesi di fusione ed integrazioni dei consorzi privati, garantendo in ogni caso il controllo pubblico;

13) di impegnare gli uffici competenti ed i tecnici incaricati alla redazione del PIP a verificare il dimensionamento dello stesso in funzione della domanda, prevedendo sin d’ora, laddove si verificasse insufficiente, di soddisfare il fabbisogno residuo di aree nella medesima direttrice, mediante l’utilizzo di procedure a definirsi con successivo provvedimento entro 30/11/2002;

14) di considerare le precedenti determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con delibere n.3 del 2 gennaio 2002 e n. 37 del 15 febbraio 2002 superate dal presente provvedimento per le parti non compatibili con lo stesso;

15) di inoltrare copia del presente provvedimento ai consorzi ed alle imprese interessate al fine di formalizzare le disponibilità  e di raccogliere propositivi ed utili contributi;

16) di inoltrare copia del presente provvedimento alla Regione Puglia, per tutte le finalità  anzidette, anche espresse sub 3 – 4 – 5 – 6) nel presente dispositivo, investendone espressamente l’Ente Regionale.