La stazione di servizio si farà !?

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ALTAMURA, 15 NOVEMBRE 2002

AL COMITATO DI QUARTIERE
SAN MICHELE ARCANGELO

AI CONSIGLIERI COMUNALI
AVV. VINCENZO COLONNA
ING. GIUSEPPE GIOVE
AVV. VITO MENZULLI

ALLA CONSULTA COMUNALE SETTORIALE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTE, TERRITORIO E BENI CULTURALI

AL COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO E LA QUALITÀ DELLA VITA

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Con la presente intendo portare alla Vs conoscenza che, con sentenza n. 4723/2002 depositata il 4.11.2002, il TAR Puglia ha accolto il ricorso della Sud Progetta Srl, annullando l’ordinanza n. 29 emessa il 27/3/2002 dal Dirigente Reggente la Ripartizione Tecnica Comunale, con la quale veniva annullata la Concessione edilizia n. 199/bis/2001 relativa alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti in Via Mura Megalitiche angolo Via IV Novembre.

Con la stessa sentenza, il Tar Puglia ha rigettato il ricorso da me proposto per ottenere l’annullamento della Concessione edilizia n. 199/bis/2001 e della connessa autorizzazione petrolifera n. 16 del 24.11.2002.

Com’è noto, l’amministrazione comunale aveva fondato l’annullamento della Concessione edilizia sulla base di una valutazione di illegittimità  localizzativa di tale tipo di impianto in Zona di PRG S2B destinata a “verde di quartiere”?, anche sulla scorta di un parere reso da un legale incaricato, il quale formulava una riserva circa la revoca dell’autorizzazione petrolifera.

Tale autorizzazione è, peraltro, tuttora in essere, non avendo il TAR ritenuto sussistente un mio interesse alla sua impugnazione.

La sentenza del Tar potrà  essere impugnata dinanzi al Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla notifica.

Al di là  delle valutazioni dei Giudici circa l’ammissibilità  del ricorso da me proposto contro l’autorizzazione petrolifera, restano, a mio avviso, pienamente validi i motivi posti a fondamento dell’impugnazione, sicché l’autorizzazione petrolifera n. 16 del 24.11.2001 deve ritenersi illegittima perché non ha minimamente tenuto conto delle incompatibilità  territoriali previste e disciplinate dall’art. 3, lett. o) della vigente legge regionale n. 13 del 1990 (“Disciplina degli impianti di carburanti. Norme per la razionalizzazione della rete e per l’esercizio delle funzioni amministrative”?) e puntualmente riprese anche dall’Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/2000.

Tale INCOMPATIBILITÀ tra IMPIANTO e TERRITORIO viene definita come quella situazione di contrasto con l’area di ubicazione determinata:
1) da intralcio al traffico quando nel tratto di sede stradale prospiciente l’impianto, indipendentemente che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia la larghezza della sede stradale stessa, l’effettuazione del rifornimento di carburante comporta l’arresto del flusso di traffico;
2) da eccessiva vicinanza ad un semaforo, ad un incrocio, ad una curva o ad un dosso;
3) da necessità  di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, qualora le strutture dell’impianto impediscano la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscano, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell’unità  ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;
4) da necessità  di salvaguardia della incolumità  dei residenti>>.

Anche il D.Lgs n. 32/1998 prescrive che l’autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità , tra le altre, alle disposizioni concernenti la sicurezza stradale (art. 1, comma 2), verifica di cui, a mio parere, l’autorizzazione petrolifera è carente.

Al di fuori di ogni considerazione tecnico-giuridica, restano i problemi già  evidenziati dal Comitato di Quartiere circa gli impatti che la realizzazione dell’impianto di carburanti avrà  sul traffico, nonché sulle vestigia del V secolo a.c. rappresentate dalle Mura Megalitiche. Con l’impianto in questione l’area, già  abbondantemente satura, verrà  gravata dalle emissioni acustiche e da quelle atmosferiche di benzene, dichiarato cancerogeno certo dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’OMS e dal Ministero della Salute, di idrocarburi vari (dichiarati probabilmente e possibilmente cancerogeni), di particolato e di monossido di carbonio.

Tanto ho voluto parteciparVi per l’interessamento finora mostrato sulla vicenda. Tale impegno, considerata la rilevanza delle questioni trattate, deve indurci a chiedere che l’Amministrazione comunale impugni la sentenza del TAR e proceda all’annullamento, in via di autotutela, dell’autorizzazione petrolifera, nell’interesse delle individualità  e delle collettività  rappresentate.

Vi invito quindi, laddove riterrete tuttora meritevoli di tutela i diritti alla salute e alla sicurezza, i diritti al rispetto degli standard di verde per abitante e al rispetto delle destinazioni di Piano Regolatore, la valorizzazione delle emergenze archeologiche della nostra città , a non far mancare il Vostro ulteriore impegno anche per introdurre (ove e nella misura opportuna) elementi di contraddittorio sugli emanandi provvedimenti comunali di adeguamento agli strumenti normativi nazionali e regionali, ovvero sulla revisione di quelli nazionali (ad esempio, la modifica del comma 2-bis dell’art. 2 del D.Lgs n. 32/1998).

Con viva gratitudine.
Avv. Vitantonio Lagonigro

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SENTENZA n. 4723/2002 depositata il 4 novembre 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti
1) n.365 del 2002 proposto da
SUD PROGETTA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Altamura, rappresentata e difesa dall’avv.Aldo Loiodice, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla via Nicolai n.29,

CONTRO

COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Felice Eugenio Lorusso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Amendola n.166/5,

e nei confronti di

LAGONIGRO VITANTONIO, da sé medesimo rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato in Bari alla via Aurelio Carrante n.31,

per l’annullamento

dell’ordinanza n.11 dell’11.2.2002 adottata dal Dirigente reggente della Ripartizione Tecnica del Comune di Altamura, recante sospensione dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti in zona S2B del PRG ”“ area ricompresa tra via IV novembre e via Mura Megalitiche; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
2) n.458 del 2002 proposto da
LAGONIGRO VITANTONIO, da sé medesimo e dall’avv.Giuseppe Naccarato rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Bari alla via Aurelio Carrante n.31,

CONTRO

COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

nonché

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso il cui Uffici è domiciliato in Bari alla via Melo, n.97,

e nei confronti di

SUD PROGETTA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Altamura, rappresentata e difesa dall’avv.Aldo Loiodice, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla via Nicolai n.29,

per l’annullamento

della concessione edilizia n.199/bis/2001 del 9 novembre 2001, rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Reggente del Comune di Altamura in favore della Sud Progetta s.r.l., per la realizzazione di una stazione di servizio con impianto di distribuzione carburanti posta a via Mura Megalitiche angolo via IV novembre e ricadente nel settore 6 così come individuato dal piano carburanti vigente in Altamura; della autorizzazione comunale n.16 per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, rilasciata in favore della Sud Progetta s.r.l. il 24.11.2001 dal Dirigente del V Settore; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, ove occorra, il Nulla Osta rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia di Taranto, nonché i pareri della Commissione Edilizia Comunale del 10.4.2001 e del 6.11.2001.
3) n.550 del 2002 proposto da
SUD PROGETTA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Altamura, rappresentata e difesa dall’avv.Aldo Loiodice, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla via Nicolai n.29,

CONTRO

COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Felice Eugenio Lorusso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Amendola n.166/5,

e nei confronti di

LAGONIGRO VITANTONIO, da sé medesimo rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato in Bari alla via Aurelio Carrante n.31,
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituito in giudizio,
GIOVE GIUSEPPE, non costituito in giudizio,
MENZULLI VITO, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

dell’ordinanza n.29 del 27.3.2002 adottata dal Dirigente reggente della ripartizione tecnica del Comune di Altamura, recante annullamento, in via di autotutela, della concessione edilizia n.119/bis/2001 rilasciata in data 9.11.2001 alla Sud Progetta s.r.l. per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in zona S2B del PRG ”“ area ricompresa tra via IV novembre e via Mura Megalitiche e ricadente nel settore 6 come individuato dal Piano Carburanti vigente in Altamura; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto, tra i quali tutti gli atti menzionati nell’ordinanza suddetta ed ove occorra, per mera cautela, anche il PRG nella parte relativa alla destinazione di zona S2B limitatamente alla quota di verde (in eccesso rispetto agli standards ministeriali) ubicata sull’area del ricorrente, qualora sia ostativa alla localizzazione dell’impianto suddetto.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura, della Sud Progetta s.r.l., del Ministero e di Lagonigro Vitantonio;
Visto l’atto per motivi aggiunti notificato in data 24.4.2002 nel ricorso n.365/2002;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avv. I.Lagrotta, su delega dell’avv.A.Loiodice, F.E.Lorusso e V.Lagonigro;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 settembre 2002, il I Ref. Maria Abbruzzese;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con concessione edilizia n.199/bis/2001, il Comune di Altamura autorizzava la Sud Progetta s.r.l. alla realizzazione di una stazione di distribuzione carburanti in zona S2B dell’abitato di Altamura, in area compresa tra via IV novembre e via Mura Megalitiche; la concessione veniva impugnata da Lagonigro Vitantonio con il ricorso n.458/2002 RG.; il Comune provvedeva dapprima ad emanare ordine di sospensione dei lavori (ordinanza n.11 dell’11.2.2002), che veniva impugnato dalla società  Sud Progetta con il ricorso n.365/2002 R.G., e successivamente ad annullare la concessione in via di autotutela con atto (ordinanza n.29 del 27.3.2001) che veniva impugnato dalla Sud Progetta con il ricorso n.550/2002 R.G.; la Sud Progetta gravava il medesimo atto con motivi aggiunti proposti nel ricorso n.365/2002.
Si costituivano il Comune di Altamura, il Ministero dei Beni Culturali e Lagonigro Vitantonio, che spiegavano le contrapposte difese.
Le parti depositavano ampie memorie e documentazione.
All’esito dell’udienza del 19 settembre 2002, il Collegio riservava la decisione dei tre ricorsi in camera di consiglio.

DIRITTO

I. I ricorsi, instaurati in tempi diversi, fanno riferimento ad un’unica vicenda relativa alle sorti della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Altamura in favore della Sud Progetta s.r.l. per la realizzazione di una stazione di distribuzione carburanti, prima interessata da un ordine di sospensione dei lavori e poi dallo stesso Comune annullata in via di autotutela
Deve pertanto preliminarmente procedersi alla riunione dei tre ricorsi in quanto, come detto, inerenti a vicende procedimentali collegate, connessi oggettivamente e, in parte, anche soggettivamente.
II. Va osservato che con il ricorso n.365/2002 la Sud Progetta impugna l’ordine di sospensione dei lavori adottato in relazione alla concessione rilasciata dal Comune di Altamura per la realizzazione di una stazione di distribuzione carburanti; a detto ordine è stato poi dato seguito con l’annullamento della concessione edilizia oggetto del ricorso n.550/2002; con il ricorso n.458/2002 l’avv.Vitantonio Lagonigro impugna la medesima concessione edilizia poi annullata dal Comune di Altamura; in ordine logico, e sovvertendo l’ordine cronologico, il collegio ritiene di doversi anzitutto dare carico della questioni inerenti l’annullamento in via di autotutela della concessione edilizia n.199/bis2001, impugnato dalla Sud Progetta con il ricorso n.550/2002 R.G., e ciò in quanto, evidentemente, l’esito di detto giudizio potrebbe influire, sul piano della persistenza dell’interesse, sugli altri ricorsi in esame.
III. Detto annullamento veniva disposto, come detto, con ordinanza n.29 del 27 marzo 2002 del Dirigente dell’Ufficio tecnico reggente del Comune di Altamura all’esito di un’istruttoria costituita anche dall’acquisizione di un parere legale che concludeva circa la incompatibilità  della localizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti in area con destinazione S2B (verde di quartiere), secondo il vigente PRG di Altamura; alla stregua di tale motivazione si disponeva pertanto l’annullamento della concessione.
IV. La società  Sud Progetta, ricorrente avverso l’annullamento, deduce con il primo motivo violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.Lgs.11.2.1998 n.32, violazione delle leggi regionali nn.13/1990 e 20/1993 nonché del Piano carburanti del Comune di Altamura (delibera di C.C. n.117 del 12.9.1994), violazione e falsa applicazione del PRG, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta e falsa causa, rilevando che, sul presupposto della persistente qualificazione di servizio pubblico degli impianti di distribuzione carburanti, deve intendersi tuttora efficace, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.11.2.1998, n.32, il Piano carburanti adottato dal Comune di Altamura, che contiene un significativo parametro di riferimento per la localizzazione degli impianti e nello specifico individua il settore 6 come area nella quale legittimamente allocare l’impianto in questione, senza alcuna differenziazione tra le zone del medesimo settore 6 e considerando anzi equipollenti le sottozone S2B, S2A, F, B, D ed E; né la sopravvenuta approvazione del PRG ha reso inapplicabile il piano carburanti, tenuto conto che lo stesso (piano carburanti) fu approvato allorché il PRG era già  stato adottato; il disposto annullamento non ha invece tenuto conto della persistente vigenza del piano carburanti e della possibilità  ivi prevista di allocazione nel settore 6, senza distinzione di zone, di un impianto di distribuzione carburanti.
Con il secondo motivo di ricorso, che può essere congiuntamente esaminato, deduce la Sud Progetta violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.Lgs.11.2.1998, n.32, violazione delle leggi regionali nn.13/1990 e 20/1993 nonché del piano carburanti del Comune di Altamura (delibera di C.C.n.117 del 12.9.1994), violazione e falsa applicazione del PRG, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà , ingiustizia manifesta e falsa causa, sul rilievo che la destinazione di piano non è di per sè ostativa alla localizzazione di un impianto di distribuzione carburanti ed è anzi con questa compatibile, costituendo infrastruttura complementare al servizio della zona, che diversamente rimarrebbe sfornita di tale servizio; invero, in tale caso la destinazione di zona non soffrirebbe alcuna lesione restando immutata la destinazione all’interesse pubblico; la destinazione a verde attrezzato, nella specie opposta, è vincolo espropriativo e dunque suscettibile di decadenza, onde la zona ben potrebbe essere assimilata a quella agricola ex art.4 L.10/77; l’area in questione d’altra parte ricade nella fascia di rispetto delle strade interessate dall’impianto e costituisce zona qualificata di uso pubblico dalle Norme tecniche di Attuazione; pertanto anche una zona destinata a verde di quartiere o a verde attrezzato ben potrebbe ritenersi suscettibile di ricevere l’ubicazione di un impianto di distribuzione carburanti.
IV.1) La questione involge, com’è evidente, principalmente il rapporto tra pianificazione urbanistica e programmazione della rete di distribuzione carburanti, che le parti in causa risolvono in senso diametralmente opposto, l’una, parte ricorrente, sostenendo la possibile sovrapposizione del piano carburanti allo strumento urbanistico, senza che da questo possa dedursi alcuna incompatibilità  espressa alla (già  disposta) localizzazione settoriale, l’altra (parte resistente, in ciò seguita dall’interventore Lagonigro), argomentando sulla necessità  di una più penetrante verifica della compatibilità  in concreto della preesistente localizzazione (dunque della concreta allocazione) con la zonizzazione e predicando pertanto la necessaria verifica di conformità  caso per caso.
L’articolata congerie di argomentazioni reciprocamente svolte a sostegno o a contrasto della tesi sulla prevalenza o persistente vigenza del piano carburanti (nella specie, “Piano di programmazione e realizzazione della rete distributiva automatica degli impianti di carburante e funzione amministrativa del Comune di Altamura”?, adottato ai sensi della L.n.1034/1970 e delle leggi regionali nn.13/1990 e 20/1993) non può prescindere dalla concreta disamina del piano carburanti sopra individuato.
Con detto strumento il Comune assolveva alla programmazione locale per la razionalizzazione della rete degli impianti esistenti nel proprio territorio mediante trasferimento locale degli impianti ed individuazione delle nuove aree di localizzazione degli impianti medesimi (art.1), previa ricognizione degli impianti esistenti e delle quantificate necessità  della popolazione residente e del parco mezzi circolante (art.2, 0, 0); all’art.6, il Piano riferisce dell’iter in corso di approvazione del P.R.G. adeguato alla L.R.56/80 nel quale erano individuate le aree da reperire per lo spostamento degli impianti ritenuti incompatibili con il territorio, posizionati secondo precise direttrici di traffico (art.7, 0, 0); tra queste aree, merita attenzione, per il caso, quella individuata sub 6 (area compresa fra la S.P. per Ruvo – via IV novembre ”“ via Bari sino al limite del territorio, costituita da un “vasto territorio comprendente zone tipizzate del P.R.G. B, C, E, F, S2A, S2B), zona sprovvista di impianti.
Detto piano è stato adottato con deliberazione consiliare n.117 del 12.9.1994.
IV.2) Orbene, il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, innovando in materia, ha sostituito al precedente regime concessorio previsto dall’art.16 del D.L.26.10.1970, n.745, convertito nella legge 18.12.1970, n.1034, che definiva peraltro espressamente l’attività  inerente all’installazione ed all’esercizio di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione “pubblico servizio”? ((art.16, comma 1), un nuovo regime autorizzatorio (art.1. D.Lgs.n.32/1998).
Detta attività , “liberamente esercitata sulla base dell’autorizzazione”? (art.1, comma 1), è subordinata “esclusivamente”? alla verifica della conformità  alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni”? (art.1, comma 2).
I Comuni, al fine di consentire la razionalizzazione della rete, relativamente ai nuovi impianti da allocare su aree private, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, avrebbero dovuto individuare “criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati “gli impianti e contestualmente dettare le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili; trascorso il prefato termine senza che i Comuni abbiano individuato quanto di loro spettanza (requisiti e caratteristiche delle aree) provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni (art.2, comma 2).
à‰ quanto ha puntualmente fatto la Regione Puglia con deliberazione di G.R. 19 gennaio 2000, n.11 (“Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti…”?), che fissava criteri per la ripartizione del territorio in zone, per la realizzazione di vari tipi di impianti, la superficie edificabile e la attività  accessorie esercitabili all’interno dei distributori, norme sulla superficie minima, distanza minima, il rimando al nuovo codice della strada per quel che concerne gli eccessi, le distanze interne, le insegne e la segnaletica; infine con l’individuazione delle “zone in cui non è possibile installare i nuovi impianti”? (cfr. relazione Assessore all’Industria riportata nella citata deliberazione di G.R.).
L’allegato 1 alla deliberazione suddetta, in particolare, distingue, tra le varie zone territoriali omogenee, la zona A, nella quale non possono essere installati nuovi impianti, dalle altre zone, che tutte consentono nuovi impianti, sia pure con le tipologie puntualmente definite; per quanto rileva in questa sede, pur comprendendo le zone F (cfr. lett.c) allegato citato), non sono previste le zone “S”?, invece individuate nel P.R.G. di Altamura.
IV.3) Osserva il Collegio che deve ritenersi pacifico che le zone S di cui al P.R.G. di Altamura altro non sono che specificazioni delle zone F; il Comune di Altamura ha inteso distinguere nell’ambito delle zone a servizi (e da qui la stessa iniziale “S”?) le varie tipologie di dettaglio (cfr.parere legale reso dall’Avv.F.E.Lorusso al Comune di Altamura ed acquisito al n.8046 del protocollo generale del Comune di Altamura in data 18.3.2002, pag.16: “Effettivamente, tra gli impianti e servizi di interesse generale rientrano anche le zone denominate S dal Piano Regolatore di Altamura. In effetti nella logica di piano si tratta di una suddistinzione ulteriore, che connota le attrezzature specificamente volte a individuare servizi di quartiere; laddove quelle denominate con F hanno come destinataria l’intera collettività  comunale, indifferenziatamente”?).
Non è dubbio però che la disciplina generale vada rinvenuta appunto nelle zone F; per quel che rileva, le zone F sono, come detto, prese in considerazione dalla Giunta regionale come possibili allocatarie di impianti di stabilimento (zone 3 in lett.c) citata), e in particolare di “impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo chioschi, di tipo self-service post-payment, stazioni di rifornimento e di servizio con annessi spazi commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o esercizi commerciali integrati rivolti al veicolo ed alla persona…”?.
La delibera in esame, conformemente ai propositi, continua individuando i criteri di dimensionamento degli impianti, le disposizioni desunte dal Codice della strada, ostative o prescrittive rispetto agli impianti, la superficie minima, le distanze, divieti di installazione in aree vincolate, e, perspicuamente, al capo 5) relativamente alle superfici e volumi edificabili, prevede che le strutture “non devono superare gi indici di edificabilità  stabiliti per le zone all’interno delle quali ricadono”?.
La individuazione delle aree prescinde dunque dalla zonizzazione, prescrivendo solo, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti, il rispetto delle disposizioni di piano (indici).
Il che è confermato da quanto per vero disposto dal comma 2-bis dell’art.2 del D.Lgs.11 febbraio 1998, n.32 che chiaramente statuisce che “la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un “mero adeguamento”? degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”?.
Con ciò chiaramente escludendo che la zonizzazione, ad eccezione della destinazione a zona A, possa ex se costituire ostacolo alla localizzazione dell’impianto, comunque tenuto al rispetto delle altre disposizioni urbanistiche e specifiche di pianificazione delle reti di distribuzioni (con riferimento al rispetto di indici, distanze, superficie minima, tipologia di impianti e quant’altro).
A conferma di tanto, il comma 3 del citato art.2, stabilisce che il Comune…individua le destinazioni d’uso compatibili con l’installazione degli impianti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo codice della strada”?; dunque la compatibilità  deve essere puntualmente verificata con le singole destinazioni d’uso previste dal codice della strada e non con altre destinazioni previste dagli strumenti urbanistici.
IV.5) Ne discende l’illegittimità  dell’assunto a fondamento dell’autoannullamento disposto dal Comune di Altamura sul presupposto della non compatibilità  della localizzazione con la destinazione di zona (S2B, 0, 0); come si è visto la destinazione di zona non è ostativa alla localizzazione di nuovi impianti (con la solo eccezione della zona A), mentre “conforma”? la possibile installazione alle tipologie, distanze, superfici minime, indici, per la singola zona prescritti.
Va chiarito che il principio della irrilevanza della zonizzazione (esclusa la zona A) ai fini della localizzazione degli impianti (e ferma invece, come detto, la piena valorizzazione della zonizzazione, quanto alle prescrizioni relative alla zona, non può essere eluso dalla eventuale pianificazione di dettaglio adottata dai Comuni, prima o dopo l’intervento regionale, giacché risultante dalla normativa primaria (il citato art.1-bis del D.Lgs.n.32/1998), nel rispetto delle disposizioni relative alle singole zone, in punto, come sopra detto, tipologia, indici, distanze, superfici minime, che ben può il Comune autonomamente regolamentare.
Ciò che non può fare (e non può opporre) è la mera non conformità  della localizzazione dell’impianto con la destinazione di zona, giacché la localizzazione importa ex se adeguamento (ex art.2, comma 1-bis citato) e cioé costituisce una delle possibili (e consentite) utilizzazioni di qualsiasi zona territoriale (con esclusione della zona A).
Ad ulteriore chiarificazione, va detto che la destinazione S2B ”“ Verde di quartiere, che esplicitamente non esclude, nè (in verità ) comprende espressamente impianti di distribuzione carburanti, deve invece consentirli, al di là  di possibili interpretazioni della norma di piano (in ordine alla pretesa non compatibilità  “ontologica”? fra impianto di distribuzione carburanti con gli spazi a verde) per effetto del più volte citato comma 1-bis dell’art.2 del D.lgs.n.32/98, che nessun ostacolo frappone alla detta localizzazione, che consiste, come detto, in un mero adeguamento degli strumenti urbanistici.
Il più volte citato comma 1-bis ha appunto tra l’altro l’effetto di escludere ogni e qualsiasi interpretazione relativa alla compatibilità , ex lege presunta.
Sono dunque fondati i primi due motivi di ricorso nei sensi sopra richiamati.
V. Con il terzo motivo di ricorso, la società  deduce violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.Lgs.11.2.1998 n.32, violazione delle leggi regionali nn.13/1990 e 20/1993 nonché del Piano carburanti del Comune di Altamura (delibera di C.C. n.117 dl 12.9.1994), violazione e falsa applicazione del PRG, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta e falsa causa, sul rilievo che l’impianto di distribuzione carburanti in questione sarebbe senz’altro compatibile con la destinazione a verde, come da sempre ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza, e sempre che, come nel caso, le opere non contrastino con la disciplina urbanistica ed edilizia; nel caso di specie, l’impianto a realizzarsi non realizza alcuna opera in contrasto con la disciplina urbanistica; in ogni caso il Comune avrebbe dovuto puntualmente motivare circa l’asserita, ma non dimostrata, incompatibilità  dell’impianto de quo con la destinazione di zona; la mera destinazione di zona non è pertanto ostativa di un impianto che non comporta alcuna edificazione; il fatto che si assume esistente altra sottozona (F1) suscettibile di non determinare contrasti non comporta l’incompatibilità  della zona S2, destinata a servizi, a riceversi l’impianto.
V.1) Il motivo è assorbito dalle considerazioni sopra svolte con riferimento al primo e secondo motivo, riproponendo questioni già  disaminate e risolte in senso favorevole alla ricorrente.
VI. Con il quarto motivo di ricorso si contesta l’illegittimità  parziale della zonizzazione a verde e l’illegittimità  derivata dell’atto impugnato: il verde che si assume ostativo è stato calcolato in eccesso rispetto alla zona S2B per circa 6.000 mq rispetto agli standards ministeriali; risulta anche violata la fascia di rispetto delle strade in relazione al D.lgs.30.4.1992, n.285 nell’art.18, in connessione all’art.28 del D.P.R.16.12.1992 n.495.
VI.1) Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto come si è sopra detto, la zonizzazione a verde non è ex se ostativa alla localizzazione dell’impianto.
VII. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 11.2.1998, n.32, violazione delle leggi regionali nn.13/1990 e 20/1993 nonché del Piano carburanti del Comune di Altamura (delibera di C.C. n.117 del 12.9.1994), violazione e falsa applicazione del PRG, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta e falsa causa, sul rilievo che sarebbe del tutto irragionevole la operata differenziazione, sotto il profilo dell’uso pubblico, della zona S2B rispetto alle zone F, posto che la zona S2B non può che inquadrarsi appunto nelle zone F del D.M.n.1444 del 1968, derivandone la loro equipollenza; pertanto è incomprensibile la ragione del presunto contrasto tra la localizzazione dell’impianto e la destinazione di zona, peraltro fondato su affermazioni del tutto ipotetiche quale la presunta sottrazione a verde dell’area destinata all’impianto, senza che l’amministrazione abbia in alcun modo verificato l’effettivo contrasto e quali siano in concreto le opere che tale contrasto determinino.
VII.1) Anche il motivo in questione è assorbito dalle considerazioni sopra svolte favorevoli alla tesi della ricorrente.
VIII. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.lgs.11.2.1998 n.32, violazione delle leggi regionali nn.13/1990 e 20/1993 nonchè del piano carburanti del Comune di Altamura (delibera di C.C. n.117 del 12.9.1994), violazione e falsa applicazione del PRG, violazione delle legge n.1187 del 1983, eccesso di potere per erronea presupposizione, contraddittorietà , illogicità , ingiustizia manifesta e falsa causa: lo strumento urbanistico non è mai stato attuato per quanto riguarda la destinazione a verde e dunque l’opposta incompatibilità  neppure in fatto sussiste, considerato peraltro che l’impianto realizza proprio un verde attrezzato.
VIII.1) Il motivo è inammissibile, giacché, come detto, la destinazione a verde non è ostativa alla localizzazione.
IX. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della mancata valutazione degli interessi pubblici e privati in conflitto: la natura di servizio pubblico dell’impianto di carburanti e lo stato avanzato dei lavori avrebbero dovuto indurre l’amministrazione ad effettuare una doverosa comparazione degli interessi per giustificare il disposto annullamento.
IX.1) Anche il motivo de quo può ritenersi assorbito dalle considerazioni che precedono, in base alle quali può escludersi proprio la sussistenza di uno dei termini della richiesta comparazione, e cioè la lesione dell’interesse all’ordinato sviluppo urbanistico, da comparare con l’interesse privato all’utilizzazione del proprio suolo.
X. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione di legge (L.n.241/1990) ed eccesso di potere: l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle deduzioni presentate dalla ricorrente in via procedimentale.
X.1) Il motivo può ritenersi del pari assorbito per quanto sopra riportato, tenuto conto che le tesi svolte dalle parti contrapposte sono principalmente svolte in diritto e che non incombe all’Amministrazione puntualmente confutare ogni qualsiasi argomentazione giuridica fornita dall’interessato; del resto dette argomentazioni hanno trovato adeguato ed ampio spazio nella presente sede.
XI. Con il nono motivo di ricorso si deduce l’illegittimità  propria e derivata dell’atto sotto i profili di violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili: che la destinazione ad uso pubblico della zona de qua (S2A) coincide con le altre sottozone destinate ad uso pubblico (F, S2B e viabilità ) senza che possa operarsi distinzione alcuna, considerato che in nessuna delle sottozone di uso pubblico è prevista la possibilità  di impiantare un’area di servizio per distribuzione dei carburanti; la Giunta regionale di Puglia con delibera 19.1.2000 n.11 è intervenuta in via sostitutiva non avendo il Comune di Altamura adottato un piano carburanti; la delibera citata ha stabilito i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti a conferma del fatto che il problema della destinazione di zona o sottozona è del tutto irrilevante; in particolare non contiene alcun divieto di installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.
XI.1) Anche detto motivo è certamente assorbito dalle considerazioni svolte a proposito dei motivi primo e secondo delibati in senso favorevole alla ricorrente.
XI.2) Conclusivamente il ricorso n.550 del 2002 va accolto con conseguente annullamento dell’atto di annullamento della concessione edilizia n.199/bis/2001 adottato dal Comune di Altamura in via di autotutela.
XII. L’esito del giudizio n.550/2002 comporta la necessaria disamina del ricorso n.458/2002 proposto da Lagonigro Vitantonio, nella qualità  di “cittadino residente in Altamura alla via IV Novembre n.129”?, avverso la concessione edilizia rilasciata in favore della Sud Progetta.
XII.1) Va precisato che detto ricorso è stato proposto anche avverso la autorizzazione comunale n.16 per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti rilasciata in favore della Sud Progetta srl il 24.11.2002.
Orbene, se il Lagonigro appare effettivamente legittimato all’impugnativa della concessione edilizia, relativa ad un intervento edilizio ubicato sulla stessa strada nella quale il ricorrente abita (stante la natura dell’opera incidente non solo nell’area immediatamente prospiciente), non altrettanto può dirsi relativamente all’autorizzazione comunale, nei confronti della quale nessun titolo di legittimazione fornisce il ricorrente.
XII.2) Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, il Lagonigro denuncia violazione del P.R.G. del Comune di Altamura, eccesso di potere per violazione e falsa interpretazione della legge, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà  e illogicità  manifesta: dopo ampia disamina della normativa in vigore, il ricorrente rappresenta che il Comune di Altamura “non si è mai dotato del nuovo strumento di pianificazione dei distributori”?, che il piano carburanti del 1994 è del tutto inadeguato ai fini richiesti dal D.Lgs.32/1998 ed insufficiente a localizzare nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, che nè il Comune nè la Regione hanno introdotto una pianificazione comunale e/o regionale che abbia localizzato, ovvero che abbia indicato precisi criteri di localizzazione di nuovi distributori; pertanto, per stabilire se l’impianto sia o meno localizzabile in una certa area deve farsi ricorso alle disposizioni del P.R.G. vigente, che, nella specie, esclude, alla stregua della destinazione di zona impressa (S2B), la localizzazione dell’impianto di distribuzione nell’area de qua.
XII.3) Il motivo è infondato.
Lo stesso ricorrente riconosce che nelle aree in cui è consentita la localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti (o perché il Comune le ha individuate attraverso i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree stesse e le norme urbanistiche applicabili, o perché già  consentite dal PRG), la concreta localizzazione del sito costituisce mero adeguamento urbanistico (cfr. punto 1.3. del I motivo, 0, 0); non è invece esatto che manchi una pianificazione comunale e/o regionale agli effetti della localizzazione (e che individui criteri, requisiti e caratteristiche delle aree), all’uopo occorrendo la delibera di G.R.n.11/2000, sopra ampiamente disaminata; la natura necessariamente formale ed astratta dei criteri dettati dalla Regione, agli effetti della localizzazione, trovano esplicazione proprio nel preesistente Piano carburanti che, nel quadro della richiesta razionalizzazione (che significa prevedere le esigenze della collettività  ed adoperarsi per soddisfarle), individua una serie di zone (dividendo il territorio comunale in settori) prevedendo per ciascuna di esse la possibile allocazione di un impianto carburanti; la precisa localizzazione non può che conseguire o alla disponibilità  di aree di uso pubblico da concedere agli interessati (ora secondo le modalità  previste nello stesso D.Lgs.32/98) ovvero all’iniziativa privata nel rispetto delle norme di piano e dei criteri fissati in via sostitutiva dalla Regione.
Orbene, proprio il rapporto tra pianificazione urbanistica e piano di razionalizzazione carburanti, fissato dal citato comma 1-bis, esclude che dal PRG che non indichi espressamente (come nel caso) ubicazioni idonee o, potrebbe dirsi, obbligate (ma sulla ragionevolezza di siffatta previsione potrebbe evidentemente discutersi), possa evincersi una non compatibilità  “ontologica”? desumibile dall’interpretazione delle norme relative alla zonizzazione, come si è sopra detto; la compatibilità  urbanistica esclude che possa altresì farsi questione di sottrazione di standards, posto che non è affatto modificata la destinazione e sono, per definizione, rispettati gli indici.
XII.4) Con il secondo motivo di ricorso deduce il Lagonigro eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione di legge per carenza ed insufficienza dei motivi, sul rilievo che l’area individuata per l’installazione, “situata esattamente di fronte alle Mura Megalitiche della Città , risalenti al V secolo avanti Cristo e sottoposte a vincolo dal Ministero per i Beni e le Attività  Culturali”?, in nessun caso potrebbe essere oggetto della localizzazione de qua in quanto sottoposta a particolare vincolo monumentale, come peraltro rilevato dalla stessa Commissione Edilizia che aveva subordinato il rilascio della concessione edilizia al Nulla osta della Soprintendenza.
Tuttavia, con nota 26 aprile 2002 n.7816 della Soprintendenza Archeologica della Puglia, Taranto (cfr. atti in fascicolo di Ministero per i beni culturali), l’Amministrazione evidenziava che “La particella n.412 del foglio 160/A del Comune di Altamura prospiciente Via delle Mura Megalitiche e via IV Novembre non risulta sottoposta a vincolo dal D.M.15-11-1961 che vincolò, ai sensi dell’art.21 ex Lege 1.6.1939-n.1089, le aree esterne alla cinta muraria antica….Pertanto questo Ufficio …ha rilasciato parere favorevole con nota n.13393 del 27.6.2001 anche in considerazione del fatto che la piccola costruzione prevista in progetto è posizionata ad una distanza di oltre 50 metri dal limite esterno delle mura. Il vincolo di rispetto imposto dal D.M. citato, infatti, riguarda una fascia variabile da un minimo di m.30 ad un massimo di m.50”?.
Il motivo è dunque infondato in fatto.
XII.5) Con il terzo motivo di ricorso denuncia il Lagonigro violazione ed erronea applicazione della legge regionale n.13/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti, sul rilievo che l’autorizzazione petrolifera deve essere rilasciata previa puntuale verifica della conformità  alle prescrizioni concernenti la sicurezza stradale e della compatibilità  tra impianto e territorio, nella specie insussistente per la natura stessa dei luoghi (area interessata a flussi di traffico sostenuto, presenza di crocevia e di beni di forte interesse archeologico).
Il motivo è inammissibile, non potendo, come sopra detto, il Lagonigro vantare alcuna legittimazione all’impugnativa della autorizzazione petrolifera.
XII.6) Con il quarto motivo di ricorso denuncia il Lagonigro violazione e falsa applicazione del D.Lgs.n.267/2000, nonché dell’art.50 delle N.T.A. di P.R.G., sul rilievo che, ove la localizzazione fosse intervenuta a seguito dell’atto dirigenziale, lo stesso sarebbe illegittimo, non potendo il Dirigente discostarsi dalle prescrizioni derivanti dalle norme di piano senza previa deliberazione del Consiglio Comunale e previo nulla osta della G.R., tanto sul presupposto che la localizzazione in concreto operata sia in contrasto con le norme di piano stesso.
Il che, come sopra detto, non è, con conseguente infondatezza del motivo.
Il ricorso n.458/2002 va pertanto respinto in quanto infondato.
XIII. Resta da esaminare il ricorso n.365/2002 proposto dalla Sud Progetta s.r.l. avverso l’atto con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori di costruzione della stazione di distribuzione carburanti, di cui alla concessione edilizia poi annullata in via di autotutela e di cui al ricorso n.550/2002.
XIII.1) Osserva il Collegio che l’atto de quo (ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori) è stato seguito dall’annullamento della concessione oggetto del ricorso n.550/2002, che ha avuto l’esito di cui sopra.
Non residua, pertanto, alcun interesse in capo alla ricorrente all’annullamento dell’atto di sospensione dei lavori (che ha in ogni caso perso efficacia), posto che l’assetto definitivo degli interessi in gioco è stato ormai definito proprio con l’esito del ricorso n.550/2002 che ha acclarato l’illegittimità  del disposto annullamento della concessione edilizia in vista del quale la sospensione era stata appunto disposta.
Il ricorso è pertanto improcedibile per difetto di interesse.
XIV. La complessità  e la novità  delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra tutti i soggetti coinvolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione II, pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, così provvede:
dichiara improcedibile il ricorso n.365/2002; respinge il ricorso n.458/2002; accoglie il ricorso n.550/2002, il tutto nei sensi di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese relative ai giudizi riuniti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 settembre 2002, con l’intervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI – Presidente
Vito MANGIALARDI – Componente
Maria ABBRUZZESE – Componente est.