NON VOGLIAMO ESSERE PARALIZZATI DALL’INCERTEZZA

Siamo consapevoli di risultare ormai noiosi, ripetitivi. Ma a coloro (pubblici amministratori, forze politiche di maggioranza e di minoranza, imprenditori) che continuano a dimenarsi inutilmente e sempre più pericolosamente nelle sabbie mobili di una vicenda priva di futuro e di chiarezza sin dall’inizio, come quella degli accordi di programma stipulati dalla precedente amministrazione ai sensi della legge regionale n. 34 del 1994, non abbiamo potuto fornire che un unico tipo di aiuto e di sostegno: il richiamo fermo, sicuro e chiaro al rispetto delle regole.
E’ proprio qui la chiave di una vicenda che è apparsa ”“ a dire il vero solo agli occhi disattenti di pochi ”“ un conflitto ideologico e politico, uno scontro tra ambientalisti e imprenditori, una guerra tra chi combatte per la salvaguardia della natura e chi invece persegue obiettivi economici. Magari utilizzando parole come «lavoro e sviluppo» come specchietto per le allodole. E invece no! Prima di tutto c’è un problema di natura giuridica, un problema di regole che devono essere rispettate da tutti e che rappresentano una garanzia per tutti gli interessi coinvolti (di imprese, di semplici cittadini, di ambientalisti, della pubblica amministrazione, ecc.). Se decine di semplici cittadini ed associazioni hanno ritenuto necessario ”“ su questa, ma anche e soprattutto su altre questioni ”“ mobilitarsi ed organizzarsi sino alla costituzione di un Coordinamento Cittadino, è per raggiungere un obiettivo. Un obiettivo che è coerente alla moralità  ed alla logica altrui, non alla nostra. Non hanno mai chiesto e non chiedono di privilegiare il loro (nostro) punto di vista, la loro proposta, ma di vedere attuate e rispettate leggi e regole che altri hanno proposto o imposto.
Mi spiego meglio: queste persone non hanno mai preteso di far accettare i loro principi e le loro impostazioni. Hanno preteso il minimo. Il rispetto da parte dell’Ente Comunale della sua legalità  e delle sue regole: il rispetto della legge regionale n. 34/94 (che subordina la possibilità  di derogare al piano regolatore solo ed unicamente in assenza di aree industriali ed artigianali disponibili), il rispetto del Piano Regolatore Generale del Comune di Altamura (che, quasi trent’anni fa’, ha individuato e destinato oltre 300 ettari del territorio altamurano, nella zona della via per Gravina e per Laterza, contrada Jesce, agli insediamenti produttivi, industriali ed artigianali). Nulla di più!
Sinora sono rimasti inascoltati. Eppure i ragionamenti di tutta questa gente erano e sono semplici; il loro richiamo moderato alle regole dovrebbe apparire ovvio, quasi banale. Affermare che ci sia estremismo nel richiamo e nel rispetto delle regole è una evidente contraddizione in termini: l’estremismo è di chi si propone di sovvertire le regole o un sistema, non di chi le vuole rispettare o far rispettare!
Ragionamenti e richiami peraltro pienamente confermati da sentenze dell’autorità  giudicante. Mi riferisco non solo ad una sentenza di qualche mese fa’ del TAR Puglia che ha bocciato un accordo di programma ratificato dal Comune di Santeramo (già  pubblicata in questo sito), ma anche e soprattutto ad una recentissima pronuncia del TAR Puglia ”“ Sede di Bari. Si tratta della sentenza n. 4633 depositata il 21 ottobre 2002 che ha rigettato i ricorsi del Consorzio Sviluppo Murgiano, del Consorzio San Marco e dell’Assopim, i quali vedevano “intralciato, ostacolato”? il loro interesse alla conclusione degli accordi di programma dalla stipulazione, avvenuta il 9 maggio 2000, di una convenzione di lottizzazione, la cui adozione ed approvazione risalivano però agli 1995 e 1996, avente ad oggetto una parte delle aree destinate dal PRG ad insediamenti industriali nella zona di Jesce (circa 100 dei complessivi 259 ettari). «I ricorrenti ”“ si legge nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale ”“ vedono bloccati gli accordi di programma (conclusi e ratificati ”“ lo ricordiamo, ndr ”“ solo nel dicembre 2000), cui sono direttamente interessati, dalla lottizzazione in contrada Jesce; temono in buona sostanza che le imprese possano allocarsi tutte nell’alveo della lottizzazione de qua, talché, di riflesso, verrebbe inficiata, con possibilità  di non più conclusione, l’azione intrapresa per l’insediamento di imprese su altre direttrici». Il TAR pugliese rigetta il ricorso in quanto quel pericolo (il rischio che venissero bloccati gli accordi di programma) è riconducibile non alla sottoscrizione della convenzione, ma all’adozione ed approvazione del Piano di Lottizzazione in zona Jesce, avvenute negli 1995 e 1996: il ricorso è dunque stato considerato tardivo. In realtà , nel 1995 e 1996 di accordi di programma non c’era nemmeno l’ombra. Allora cosa vuol dire la sentenza: in termini più semplici, si può ricavare la conclusione che il fatto stesso che ci fosse un piano di lottizzazione (strumento urbanistico attuativo del PRG) adottato ed approvato già  da molti anni costituiva un ostacolo all’avvio del procedimento di deroga al piano regolatore previsto dalla legge 34. Lo stesso TAR non ha inoltre accolto la richiesta di far dichiarare «l’insussistenza dell’interesse pubblico alla persistente destinazione delle aree in contrada Jesce a zonizzazione “D1 ”“ industriale ed artigianale”?» in quanto si tratta di una valutazione di merito delle scelte urbanistiche operate dall’ente comunale già  con il Piano Regolatore del 1974, adeguato nel 1998.
Qualcuno è stanco, turbato da questi argomenti. È stanco, turbato dalle nostre posizioni, dal nostro contegno e dalla nostra intransigenza. Certo, la politica è l’arte del possibile, ma ”“ sono convinto ”“ è soprattutto l’arte del “crearlo questo possibile”?, non di consumarlo e di ridurne sempre più la consistenza e le opportunità .
Ci chiediamo allora: come è possibile che, in un anno e mezzo di questa nuova esperienza amministrativa, non si sia stati in grado di rilasciare una SOLA concessione ad imprese con centinaia di addetti e beneficiarie di finanziamenti pubblici che, rispettando le regole e la programmazione urbanistica di una città , hanno diligentemente acquistato suoli nelle zone destinate dal Piano Regolatore Generale ad insediamenti produttivi? Come è possibile che, nonostante le richieste di concessioni presentate ormai da mesi, in un anno e mezzo non si sia utilizzato un SOLO metro quadrato dei quasi 3 milioni di metri quadrati destinati dal Piano Regolatore a scopi industriali ed artigianali? Come è possibile che una nuova e giovane amministrazione si sia lasciata impantanare per un anno e mezzo ”“ pagando un prezzo impressionante in termini politici ed amministrativi ”“ in una vicenda surrettiziamente creata dalla precedente amministrazione, in un problema come quello della trasformazione urbanistica di oltre un milione di metri quadrati del territorio comunale da zona agricola a zona industriale? Come è possibile che tanto tempo, tante energie, tante intelligenze siano state impegnate a “studiare”? come e se “derogare”? alle regole del nostro Piano Regolatore, piuttosto che ad “applicarle”? e “darvi esecuzione”??
Senza dimenticare, poi, che percorsi amministrativi non rispettosi delle regole conducono ad esiti non solo vissuti come ingiusti da chi, semplice cittadino, le regole le rispetta (rafforzando la devastante sensazione e conclusione dell’uomo della strada che sono sempre i più forti ed i più furbi a farla franca!), ma anche pericolosi e dannosi per chi, in buona fede, ha confidato in quelle procedure. In campagna elettorale prima e in un consiglio comunale del febbraio scorso poi, tra il dileggio ed i turbamenti di tanti, richiamai il precedente di Punta Perotti, la saracinesca di cemento realizzata sul lungomare di Bari da imprese facenti capo ai Matarrese. Anche in quel caso si è iniziata la costruzione solo dopo una convenzione con il Comune e dopo il rilascio di concessione edilizia; ciò non ha escluso che lì si configurasse un illecito amministrativo (sul piano penale, i costruttori sono andati assolti) con la conseguente sanzione della confisca al patrimonio pubblico dell’intero stabile, con l’attuale problema della sua demolizione e del chi debba effettuarla. Ebbene, anche per i nostri imprenditori, interessati agli accordi di programma, si vuole prefigurare uno scenario del genere, si vogliono mettere a rischio i loro investimenti e le loro imprese?
Responsabilmente, io (l’ho già  dichiarato nel consiglio comunale del febbraio scorso), noi, non lo vogliamo! Vogliamo invece che il loro legittimo e sacrosanto fabbisogno di aree per i loro opifici sia soddisfatto con l’intervento ed il sostegno dell’ente comunale nelle aree previste dal Piano Regolatore vigente. Come?
Seguendo questi semplici passaggi amministrativi:
1) il Comune reperisce le aree, già  destinate dal PRG a scopi industriali ed artigianali, necessarie per soddisfare questo bisogno;
2) con un bando o avviso pubblico invita tutti i proprietari di tali aree a presentare la propria offerta;
3) seleziona le offerte migliori tenendo presente i parametri del prezzo di vendita e della loro localizzazione;
4) urbanizza le aree così reperite (con tutti i servizi indispensabili: strade, condotte idriche e fognarie, luce, gas, depuratore, cavi per le trasmissioni telematiche, depositi e mense comuni, ecc.) dirottando su questo intervento il finanziamento già  disponibile del Patto Territoriale (circa 5 miliardi) e gli eventuali ulteriori finanziamenti a cui il Comune potrebbe avere accesso;
5) gli imprenditori che hanno fatto sinora affidamento sugli accordi di programma rinunciano a realizzare i loro insediamenti nelle aree interessate da tali accordi;
6) i stabilimenti industriali e le cubature che gli imprenditori avevano progettato di realizzare su aree originariamente agricole vengono trasferiti, senza perdere un metro cubo, sulle nuove aree messe a disposizione ed a loro assegnate, a prezzo di costo di acquisto, dal Comune.
Qualcuno obietta: alcuni imprenditori (pochi, per la verità !) hanno già  acquistato le aree agricole oggetto dell’accordo di programma, così perderebbero quei soldi? Le risposte sono banali: 1) se qualcuno ha già  acquistato, lo ha fatto a prezzo di terreno agricolo, rischia di perdere pochi soldi (quanto costa un metro quadrato di Murgia?!, 0, 0); 2) in ogni caso è preferibile ”“ sul piano strettamente economico ed imprenditoriale ”“ rischiare di perdere questi soldi, piuttosto che andare incontro a quei rischi cui accennavo prima.
Concludo e non più nella veste di consigliere comunale o di cittadino di Altamura, ma da studioso ed appassionato del diritto. Le regole, le leggi, il diritto in generale, sono semplici, spesso banali e ovvi, e soprattutto servono a semplificare la vita di tutti i giorni ed a facilitare la nostre decisioni. A complicare la vita e le nostre decisioni sono semmai le loro interpretazioni più o meno fondate, più o meno interessate. Il tutto diventa allora sospetto, inganno, problema, complicazione, incomprensione.
«La deliberazione basata su regole ”“ scrive un professore della Harvard University, Frederick Schauer, nel libro Le regole del gioco, ed. il Mulino ”“ si fonda in parte sulla credenza che nessuno di noi, ci si consideri normali o meno, ha la capacità  mentale di considerare tutto ciò che un modello decisionale del “tenuti in conto tutti gli elementi”? richiederebbe. Se non vogliamo essere paralizzati dall’incertezza e inciampare in una quantità  di errori solo perché abbiamo troppo poco tempo per considerare troppi fattori, dobbiamo spesso semplificare i nostri processi mentali, usando una forma di deliberazione che limiti la considerazione a un numero facilmente gestibile di fattori. Lo scopo delle regole è produrre semplificazioni ”¦ Da questo punto di vista, dunque, le regole possiedono delle virtù silenziose, giacché spesso siamo in grado di fare ciò che facciamo proprio perché le regole ci liberano dall’onere di fare altro. ”¦ Non è solo vero che le virtù di tali regole passino spesso inosservate e che, quindi, esse siano silenziose. È soprattutto vero che è il silenzio stesso, l’abilità  di togliere delle voci dall’ordine del giorno così come di aggiungerne, a spiegare ciò che le regole hanno di prezioso».
Ecco, io, noi, non vogliamo essere paralizzati dall’incertezza, non vogliamo inciampare in una quantità  impressionante di errori. Ci affidiamo, perciò, alle regole.

Enzo Colonna
consigliere comunale di Altamura

enzo@altamura2001.com
www.enzocolonna.com

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Di seguito il testo della sentenza TAR Puglia n. 4663 del 2002.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI – SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1667 del 2000, proposto da

CONSORZIO DI SVILUPPO MURGIANO, ASSOPIM, CONSORZIO SAN MARCO S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Filippo Panizzolo (subentrato al deceduto avv. Carlo De Bellis) domiciliatario nel suo studio in Bari alla via Prospero Petroni n. 9 e dall’avvocato Angelo Montemurno;

CONTRO

il Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Gagliardi La Gala, domiciliatario nel suo studio in Bari alla via Abate Gimma n. 94;

E NEI CONFRONTI

di Mininni Filippo e Patrone Tobia, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Caputi Jambrenghi e Maurizio Di Cagno, e domicilio eletto in Bari, alla via Abate Eustasio n. 5 (Studio Caputi Jambrenghi, 0, 0);
e di Patrone Maria Grazia ed Amendolara Filomena, non costituite;

PER L’ANNULLAMENTO
della convenzione di lottizzazione stipulata il 9 maggio 2000 – per notar Ianaro – tra il Comune di Altamura ed i signori Maria Grazia Patrone, Filippo Mininni, Tobia Patrone e Filomena Amendolara ad oggetto l’area di insediamenti industriali ed artigianali in Contrada “Jesce” di Altamura;
di ogni atto e provvedimento presupposto connesso e consequenziale ivi compresi:
le delibere di Consiglio Comunale di Altamura n. 192 del 24.10.1005 e n. 76 del 16.5.1996, rispettivamente di adozione ed approvazione del Piano di Lottizzazione (da ora in avanti, PdL) da convenzionare per la Contrada Jesce;
nonché della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30.6.1999, ove ritenuta idonea a legittimare la stipula della convenzione di lottizzazione in Contrada Jesce;

NONCHà‰ PER L’ACCERTAMENTO

ex artt. 34 e 35 d.lgs. n. 80/98, che risultando l’area in Contrada Jesce ad oltre 10 Km. dalla rete dei servizi per urbanizzazioni primarie del Comune ed essendo escluso quel Piano di Lottizzazione da Programma Pluriennale di Attuazione (p.p.a) né esistente né efficace, la convenzione di lottizzazione stipulata il 9 maggio 2000 attiene illegittimamente ad aree non urbanizzate (e per le quali non è prevista ai sensi di legge l’urbanizzazione, 0, 0);
visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e dei controinteressati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Alla pubblica udienza del 18 luglio 2002, relatore il Cons. Vito Mangialardi, uditi gli avvocati Panizzolo, Gagliardi La Gala e Caputi Jambrenghi per le parti rispettivamente rappresentate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO
Con atto (n. 1667/2000) notificato il 7 luglio 2000 e depositato il 21 luglio, i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe evidenziati. Hanno premesso di essere (San Marco e Sviluppo Murgiano) enti consortili costituiti da oltre 45 imprese locali e (Assopim) ente esponenziale della piccola e media impresa, aderenti a diverso titolo al Patto Territoriale “Sistema Murgiano” approvato e finanziato dal Ministero del Tesoro con d.m. del 29.1.99; che il Consorzio Murgiano aveva chiesto al Comune l’applicazione-attivazione delle procedure di cui alla legge regionale n. 34/94 per la realizzazione di insediamento produttivo in contrada “Cenzovito”; che il Comune aveva assentito l’iniziativa (delibera G.C. n. 950/98) ed erano state avviate le previste procedure statali e regionali. Hanno sottolineato che gli attuali controinteressati avevano contestato la sussistenza dei presupposti per l’approvazione della istanza del Consorzio Sviluppo Murgiano, rappresentando la definizione comunale di programma edilizio esecutivo di aree di proprietà  destinate ad insediamenti produttivi (vedi stipula convenzione di lottizzazione) il che radicava un interesse qualificato degli attuali ricorrenti alla legittimità  dei provvedimenti comunali inerenti la lottizzazione delle aree private in Contrada Jesce.
Hanno quindi dedotto:
1) Violazione e falsa applicazione art. 14 della L.R. Puglia n. 6/1979 e s.m.i., nonché norme connesse. Eccesso di potere. Sviamento.
Le aree oggetto del PdL (Piano di Lottizzazione) in Contrada Jesce non sono mai state previamente inserite in alcun programma pluriennale di attuazione (PPA, 0, 0); detta carenza impediva l’approvazione della lottizzazione ed a fortiori invalida la convenzione da ultimo stipulata (atto finale). Né a supplire detta carenza può valere il richiamo al Documento Programmatico Preliminare al PPA adottato con delibera consiliare n. 53 del 30.6.1999, siccome atto endoprocedimentale, prodromico alla approvazione del p.p.a. e non già  sostitutivo.
2) Violazione sotto diverso profilo dell’art. 14 L.R. n. 6/79 ed eccesso di potere.
Il previo inserimento nel p.p.a. è inteso a garantire l’effettiva realizzazione delle infrastrutture ed opere di urbanizzazione primaria; esso p.p.a. consente il dovuto coordinamento tra gli strumenti attuativi di pianificazione e la programmazione economica comunale. Nella specie la Contrada Jesce oggetto di lottizzazione insiste ad oltre 10 km. dal centro abitato, è ubicata in zone prive di opere di urbanizzazione, distante ed isolata dai tronchi delle infrastrutture esistenti.
3) Violazione art. 27 L.R. n. 56/80 ed eccesso di potere.
La norma epigrafata impone che il PdL sia approvato con la disciplina fissata dall’art. 15 della legge regionale n. 6/79 sui comparti. Nella specie non tutti i proprietari delle aree interessate dalla lottizzazione hanno sottoscritto il programma edilizio e la conseguente convenzione.
4) Invalidità  derivata ed invalidità  diretta.
I ricorrenti si riservano di chiedere accertamento, anche nella forma di accertamento diretto ex artt. 34 e 35 d.lgs. 80/98, della persistenza dell’interesse pubblico alla destinazione delle aree in Contrada Jesce a zonizzazione “D1 industriale ed artigianale”. Detta destinazione fu causata qualche decennio addietro dall’assunzione diretta di Ente Pubblico di tutti gli oneri di allacciamento. Sono ora mutate radicalmente le condizioni.
Si è costituito in giudizio il Comune che ha chiesto il rigetto dell’avverso gravame preliminarmente eccependone la irricevibilità  e/o la inammissibilità  siccome la lesione della posizione giuridica dei ricorrenti (riguardante la conclusione dell’iter degli Accordi di Programma intesi ad insediamenti industriali su direttrici predeterminate del territorio) non deriverebbe dal convenzionamento (atto attuativo) bensì dall’adozione ed approvazione della lottizzazione, rimasta inoppugnata nei termini decadenziali.
Si sono pure costituiti i controinteressati (alcuni) che hanno sottolineato la piena legittimità  degli atti di adozione ed approvazione del PdL alla luce della normativa al tempo vigente (rispettivamente d.l. 20.9.95 n. 400 e d.l. del 25.3.1996 n. 154): hanno anch’essi eccepito la irricevibilità  del gravame atteso che la stipulata convenzione si rapporta quale atto di esecuzione alla delibera consiliare n. 53 del 30.6.99 (disponente per detta stipula) rimasta carente di tempestiva impugnazione. Hanno pure depositato perizia giurata di parte in ordine all’elevato stato di urbanizzazione della zona.
Parte ricorrente ha ribadito le sue prospettazioni difensive con memoria depositata il 6 luglio 2002 e poi in udienza, depositando pure “note di udienza”, ha contestato le avverse eccezioni di rito.

DIRITTO
L’interesse azionato dai ricorrenti (due enti consortili di imprese locali ed un ente esponenziale delle piccole e medie imprese, aderenti al patto territoriale “Sistema Murgiano” approvato e finanziato con d.m. 29.1.99) inerisce alla conclusione degli Accordi di Programma intesi ad insediamenti industriali su direttrici predeterminate del territorio (vedi Contrada Cenzovito), conclusione che verrebbe ad essere intralciata, ostacolata, dai controinteressati stante la stipula nella convenzione – tra essi controinteressati e Comune – di lottizzazione in Contrada Jesce avvenuta per rogito notarile del 9 maggio 2000. I ricorrenti quindi, con atto notificato il 7 luglio 2000, provvedono ad impugnare detta stipula e gli atti comunali di adozione ed approvazione del PdL, risalenti agli anni 95/96, nonché la delibera consiliare n. 53 del 30.6.99 legittimante detta stipula.
Vanno in via preliminare esaminate le eccezioni di rito (inammissibilità /tardività ) sollevate dalle parti resistenti che sono fondate.
Ed infatti, nella prospettazione della loro posizione giuridica e sostanziale e processuale, i ricorrenti vedono bloccati gli accordi di programma, cui sono direttamente interessati, dalla lottizzazione in Contrada Jesce; temono in buona sostanza che le imprese possano allocarsi nell’alveo della lottizzazione de qua, talché, di riflesso, verrebbe inficiata, con possibilità  di non più conclusione, l’azione intrapresa per l’insediamento di imprese su altre direttrici.
Orbene anche a voler ritenere sussistente l’interesse all’azione ora spiegata, il vulnus al loro interesse, come giustamente eccepito da controparte, è direttamente ed immediatamente collegabile alla assentita lottizzazione, più che alla convenzione stipulata il 9 maggio 2000, atto negoziale conseguente ed accessivo.
I presupposti atti comunali di adozione (delibera n. 192 del 24 ottobre 1995) ed approvazione (delibera n. 76 del 16 maggio 1996) del piano di lottizzazione proposto dai signori Mininni, Patrone Maria Grazia, Patrone Tobia, Amendolara, in “zona D/1 industriale-artigianale” di PRG Contrada Jesce, in quanto di per sé lesivi, andavano nei termini decadenziali e non già  con l’attuale ricorso del 7 luglio 2000. Sovviene al riguardo principio giurisprudenziale più volte affermato in decisioni del Consiglio di Stato ed in sentenze TAR, per cui il piano di lottizzazione – che vale erga omnes come strumento urbanistico attuativo – deve essere impugnato per quanto riguarda i terzi cioè coloro che non sono titolari di aree incluse nel piano (è il caso degli attuali ricorrenti) nel termine decadenziale decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione della delibera nell’albo, mentre nessuna rilevanza ha il compimento di atti negoziali successivi all’adozione del piano (cfr. CdS, V Sez., n. 2284 del 12 aprile 2001; n. 741 del 20 novembre 1989; Sez. IV., n. 1298 del 19 novembre 1997; Tar Brescia n. 590 del 24 giugno 1999).
In altre parole l’interesse dei terzi viene ad essere leso con la programmazione urbanistica attuativa più che con l’attività  negoziale (convenzionameno), intesa questa alla definizione sinallagmatica degli oneri reciproci tra privati cui la lottizzazione è assentita e P.A.. Tra l’altro la P.A., assentendo il PdL, genera affidamento del privato alla stipula del convenzionamento con possibilità  anche di azione risarcitoria (per more o dinieghi di essa amministrazione), il che maggiormente rafforza la tesi della estraneità  dei terzi, tenuti quindi a gravarsi nei termini di rito avverso gli atti di adozione del Piano di Lottizzazione. In carenza di ciò, il ricorso non può che dichiararsi inammissibile per tardività .
Parte ricorrente, a recupero della tempestività  del ricorso, prospetta la tesi che – ponendosi la convenzione quale condicio iuris della lottizzazione – i termini di impugnativa dell’intero procedimento inizierebbero a decorrere dal suo determinarsi.
La tesi va reietta alla luce del principio giurisprudenziale sopra accennato, qui ribadendosi la posizione di terzietà  degli attuali ricorrenti rispetto alla fattispecie lottizzativa già  completa in quanto autorizzata da tempo, posizione che va nettamente distinta, lo si ripete, da quella dei privati direttamente interessati dalla lottizzazione e nei cui confronti l’avverarsi della citata condicio iuris spiega effetti per l’assunzione di atti conseguenziali (vedi richiesta/rilascio concessioni edilizie).
Tra l’altro con delibera consiliare n. 53 del 30 giugno 1999 (pubblicata all’albo pretorio dal 22.7.99 al 6.8.99) nell’approvare il documento programmatico preliminare, si autorizzava espressamente il Dirigente del Settore Tecnico a stipulare le convenzioni relative ai piani di lottizzazione già  approvati, tra cui quello in oggetto; la conseguenza è che l’atto notarile di stipula della convenzione si pone come atto di esecuzione della delibera di cui innanzi e non pare idoneo a rimettere in termini i ricorrenti rispetto alla citata delibera, rimasta inoppugnata nei termini decadenziali, e quindi anche sotto detto profilo il ricorso risulta tardivo.
Quanto all’azione di accertamento che, come svolta nel contesto dell’atto introduttivo, è intesa ad una declaratoria della insussistenza dell’interesse pubblico alla persistente destinazione delle aree in Contrada Jesce a zonizzazione “D/1 industriale ed artigianale”, la stessa non può avere positivo ingresso in giudizio in quanto coinvolge il merito delle scelte urbanistiche dell’Ente Comunale. Solo per completezza osserva il Collegio che, come si evince dalla delibera n. 53/99 riguardante il Documento Preliminare Programmatico al p.p.a., le opere di urbanizzazione primaria sia interne che esterne alle aree oggetto della lottizzazione sono a totale carico dei lottizzanti.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Spese come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari Sezione II dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2000, di cui € 1000 a favore del Comune e € 1000 a favore dei controinteressati costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia seguita dalla Autorità  Amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 luglio/19 settembre 2002, con l’intervento dei magistrati:
Dott. Michele Perrelli – Presidente
Dott. Vito Mangialardi – Componente Estensore
Dott. Maria Abbruzzese – Componente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21 ottobre 2002