Par Condicio. Il nuovo regolamento per il servizio pubblico.

Provvedimento
attuativo della legge n. 28/2000 circa la comunicazione politica,
i messaggi autogestiti e l’informazione del servizio pubblico radiotelevisivo
nel periodo elettorale. (Reg. par condicio 23.03.2001)

Pubblicata sul Sito dell’Autorità
in data 26 marzo 2001 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 26 marzo 2001, n. 71

 

La Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi,

a) tenuto conto che con decreto
del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, sono stati convocati
i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;

b) tenuto conto dell’imminente
convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo di alcune amministrazioni
provinciali e comunali;

c) visti, quanto alla potestà
di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente
le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n.
103;

d) visti, quanto alla tutela
del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività
e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo,
nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini
e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 1, secondo comma,
della legge n. 103/1975, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge
4 febbraio 1985, n. 10, l’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto
1990, n. 223, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
l’articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero
delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla
Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

e) viste inoltre, quanto alla
disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale
e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre
1993, n. 515, e le successive modificazioni, nonché, per
l’illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l’articolo
19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

f) vista in particolare la
legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità
d’accesso ai mezzi d’informazione durante le campagne elettorali
e referendarie e per la comunicazione politica; considerato che
le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000
alle elezioni politiche presentano necessariamente profili anche
sperimentali;

g) visti, quanto alla disciplina
delle prossime consultazioni elettorali, il testo unico delle leggi
recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, ed il testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione del Senato della Repubblica, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;

h) vista, quanto alla disciplina
della consultazione elettorale amministrativa, la legge 25 marzo
1993, n. 81, e successive modificazioni;

i) tenuto conto della propria
prassi in materia di elezioni politiche e di Tribune elettorali;
della disciplina disposta in occasione dei precedenti rinnovi del
Parlamento nazionale, ed in particolare di quella stabilita con
i propri provvedimenti del 29 febbraio 1996 e del 6, 7, 12 e 25
marzo successivi (riuniti questi ultimi nel testo coordinato approvato
il 25 marzo 1996, 0, 0); della disciplina disposta in occasione di precedenti
consultazioni amministrative, ed in particolare di quella stabilita
con i propri provvedimenti del 1o marzo 2000, del 27 aprile 1999,
del 6 ottobre 1998, del 2 aprile 1998, del 9 ottobre 1997, del 13
marzo e del 3 aprile 1997, del 29 marzo 1995; delle scelte adottate,
in particolare riferimento alla prima applicazione della legge n.
28/2000, con il proprio citato provvedimento del 1o marzo 2000 e
con quello del 21 giugno 2000, rispettivamente riferiti alla campagna
elettorale regionale ed amministrativa della primavera 2000, ed
ai periodi non coincidenti con campagne elettorali;

j) ritenuta la propria potestà
di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi
disponibili risultino obiettivamente insufficienti, i soggetti politicamente
più rilevanti in determinate circostanze;

k) tenuto in particolare conto
dell’esigenza di un’attuazione specifica del combinato disposto
dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 515/1993, e degli articoli
4 e 5 della legge n. 28/2000, anche alla luce dei precedenti provvedimenti
della Commissione e della prassi formatasi;

l) consultata, nella seduta
del 6 marzo 2001, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

m) ritenuto di dover assicurare
l’adeguata conoscibilità del presente provvedimento anche
mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al pari di quanto
deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16, del 29 marzo
e del 21 giugno 2000;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione
italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni
comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento
si riferiscono alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, che nel presente provvedimento sono
definite elezioni politiche, senza specificazione ulteriore, nonché
alle elezioni del sindaco, del presidente della provincia e dei
relativi consigli comunali e provinciali programmate nella primavera
2001 in varie provincie e comuni, che nel presente provvedimento
sono definite elezioni amministrative, senza specificazione ulteriore.

2. Le disposizioni del presente provvedimento
si applicano a partire dalla data della sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, e cessano di avere efficacia il giorno successivo
alle votazioni di ballottaggio relative alle elezioni amministrative.
Successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative
la Commissione può, con le modalità di cui all’articolo
11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l’efficacia del presente
provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente,
salve le previsioni di legge.

3. Le trasmissioni di cui al presente
provvedimento riferite alle elezioni politiche sono programmate
sulle reti nazionali della concessionaria pubblica; quelle riferite
alle elezioni amministrative, sulle reti regionali, salvo quanto
previsto all’articolo 9, commi 7 ed 11.

4. Ai fini dell’applicazione del presente
provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono
considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell’applicazione del presente
provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate
come un’emittente unica.

6. La designazione delle persone che
prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento
tiene per quanto possibile conto dell’esigenza di garantire pari
opportunità tra uomini e donne. Le trasmissioni di comunicazione
politica irradiate successivamente alla data di presentazione delle
candidature sono precedute da una scheda che informa sulla percentuale
di presenza delle candidate e dei candidati.

7. Nel presente provvedimento, ogni
riferimento ai Corerat si intende espresso nei confronti dei Comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero dei Comitati regionali
per le comunicazioni (Corecom), nelle Regioni ove essi sono già
istituiti.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione
Rai in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza del presente
provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di
seguito:

a) la comunicazione politica,
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste
ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni
politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante
le Tribune di cui agli articoli 5 e 9 del presente provvedimento,
e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche
autonomamente disposte dalla Rai, anche in sede regionale;

b) i messaggi politici autogestiti,
di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, sono caratterizzati dall’assenza del contraddittorio e dalla
richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione.
Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all’articolo
6;

c) l’informazione è
assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché
la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche
testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma
1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente
disciplinati dall’articolo 3 e dall’articolo 7;

d) in tutte le altre trasmissioni
non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati
o di notori esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. L’eventuale assenza delle Tribune
dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata,
non esclude per la Rai l’obbligo di realizzare comunque trasmissioni
di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 3.

(Responsabilità delle trasmissioni).

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma
5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità
delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a),
b)
e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche
testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma
1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti
candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del
Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali.

2. La riconduzione di singole trasmissioni
sotto la responsabilità di un direttore di testata non è
da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni
rientranti nella categoria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c).

3. La riconduzione sotto la responsabilità
di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente
non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata,
assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro
quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso
tale termine la proposta di riconduzione di intente approvata.

Articolo 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica).

1. Nel periodo di vigenza del presente
provvedimento la Rai può programmare trasmissioni di comunicazione
politica. In quelle nazionali, nel periodo sino al termine di presentazione
delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti
nei confronti dei seguenti soggetti:

a) ciascuna delle forze politiche
che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche,
diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio
simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche,
diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che sono
oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate
dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno
eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento
nazionale o nel Parlamento europeo;

d) limitatamente alle Tribune
nazionali di cui all’articolo 5, il gruppo Misto della Camera dei
Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi
presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze
di rappresentatività con quelle di pariteticità, le
forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c),
che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

2. Alle eventuali trasmissioni di
comunicazione politica in sede regionale prendono parte, nel periodo
sino al termine per la presentazione delle candidature, i soggetti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché
quelli di cui alla lettera c), se i relativi rappresentanti
sono eletti nella Regione interessata.

3. Nel periodo compreso tra il termine
di presentazione delle candidature ed il penultimo giorno precedente
la consultazione, gli spazi di comunicazione politica nelle trasmissioni
nazionali sono garantiti nei confronti di ogni soggetto politico
che abbia validamente presentato, con il medesimo contrassegno,
candidature o collegi o circoscrizioni che interessino almeno un
quarto dell’elettorato nazionale.

4. Nelle trasmissioni di comunicazione
politica irradiate prima del termine per la presentazione delle
candidature alle elezioni politiche, la ripartizione del tempo disponibile
tra gli aventi diritto è effettuata in proporzione alla consistenza
di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento.

5. Nelle trasmissioni di comunicazione
politica irradiate successivamente al termine per la presentazione
delle candidature alle elezioni politiche, gli spazi sono ripartiti
paritariamente tra i soggetti politici di cui al comma 3.

6. La ripartizione degli spazi di
comunicazione politica tra tutti gli aventi diritto, è effettuata,
di norma, su base settimanale

7. In ogni trasmissione il conduttore
garantisce l’imparzialità e le pari opportunità tra
le forze politiche.

Articolo 5.

(Tribune nazionali e regionali).

1. Le Tribune di cui al presente articolo
hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica e rientrano
tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). La loro programmazione
da parte della Rai costituisce, ove non diversamente specificato
dal presente provvedimento, un obbligo direttamente connesso e funzionale
alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le Tribune, disciplinate direttamente
dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, primo comma, terzo capoverso,
della legge n. 103/1975, sono organizzate dall’apposita testata
della Rai, con formule e criteri preventivamente comunicati alla
Commissione.

3. Le Tribune sono di regola programmate
prima o dopo i principali telegiornali, garantendo buoni ascolti;
quelle nazionali sono trasmesse con inizio nella fascia oraria tra
le 13 e le 14, ed in quella tra le 22 e le 23,15.

4. Salva diversa disposizione della
Commissione, nelle Tribune:

a) il tempo è ripartito
con criteri conformi a quelli di cui all’articolo 4;

b) i calendari delle trasmissioni
sono preventivamente comunicati alla Commissione, o, per le Tribune
regionali, al relativo Corerat;

c) il conduttore garantisce
l’imparzialità e le pari opportunità tra le forze
politiche;

d) ciascun soggetto politico
avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che
lo rappresenteranno nella trasmissione;

e) la trasmissione ha luogo
di regola in diretta; l’eventuale registrazione deve essere effettuata
nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo
contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;

f) l’eventuale rinuncia di
un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica
la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima
trasmissione, ma non determina un aumento del tempo loro spettante.
Nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia;

g) l’organizzazione e la conduzione
delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità
del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni
televisive; l’orario è determinato in modo da garantire una
fascia di ascolto analoga a quella oraria delle corrispondenti televisive;

h) salvo diverso accordo di
tutti i partecipanti e della Rai, i programmi nazionali sono effettuati
e trasmessi dalla sede Rai di Saxa Rubra in Roma.

5. Per quanto non è diversamente
disciplinato dal presente articolo, alle Tribune si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 4, in quanto compatibili.

Articolo 6.

(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione dei messaggi
politici autogestiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
ha luogo, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, in riferimento alle candidature per le elezioni politiche,
o delle elezioni amministrative. I relativi spazi sono ripartiti
tra i soggetti politici di cui all’articolo 4, comma 3, e di cui
all’articolo 9, comma 3, lettere a) e b), del presente provvedimento.

2. Entro il quinto giorno successivo
alla data di convocazione dei comizi elettorali, la Rai comunica
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla
Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi
autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto,
che deve tener conto della necessità di coprire più
di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all’articolo 4 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all’insieme
della programmazione. La comunicazione della Rai è valutata
dalla Commissione con le modalità di cui all’articolo 11
del presente provvedimento.

3. I soggetti politici di cui all’articolo
4, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica
richiesta, la quale:

a) è presentata alla
sede nazionale della Rai entro il quinto giorno successivo alla
data corrispondente al termine per la presentazione delle candidature;

b) dichiara l’avvenuta presentazione
delle candidature in tanti ambiti territoriali da soddisfare i requisiti
indicati dall’articolo 4, comma 3;

c) indica la durata di ciascuno
dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specifica se ed in quale
misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture
tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni
realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti
a quelli abituali della Rai.

4. La Rai provvede a ripartire le
richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini
indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati
dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non
dipendente dalla Rai, non fruisce dello spazio ad esso assegnato
non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi
successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica
la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare
degli spazi loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non
comporta l’aumento del tempo loro originariamente assegnato.

5. Per quanto non è espressamente
previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 7.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente
provvedimento, i notiziari e i relativi programmi di approfondimento
si conformano con particolare rigore ai criteri dell’indipendenza,
obiettività, imparzialità e completezza dell’informazione,
nonché della tutela del pluralismo e della apertura alle
diverse forze politiche.

2. Al fine di garantire in ogni circostanza
l’effettiva attuazione dei criteri di cui al comma 1, i direttori
responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché
i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente
rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni
di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori
elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano
oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla
conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori
o alla testata, e che non si determini in modo ingiustificato un
uso eccessivo di riprese con presenza diretta di candidati, di membri
del Governo, o di notori esponenti politici.

Articolo 8.

(Illustrazione, in sede nazionale
e regionale, delle modalità di voto

e di presentazione delle liste).

1. La Rai predispone e trasmette su
rete nazionale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano
gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature
e la sottoscrizione delle liste. Negli ultimi quindici giorni precedenti
il voto la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e una
radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione,
con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità
di espressione del voto.

2. Le schede di cui al presente articolo
saranno trasmesse anche immediatamente prima o dopo i principali
notiziari o Tribune.

3. A far luogo almeno dal quinto giorno
dalla convocazione dei relativi comizi elettorali, i notiziari trasmessi
in ciascuna Regione ove sono programmate consultazioni amministrative
informano circa gli adempimenti previsti per la presentazione delle
candidature e la sottoscrizione delle liste, nonché circa
le principali caratteristiche della consultazione, con particolare
riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione
del voto. La frequenza di tali informazioni è proporzionale
al numero degli elettori interessati rispetto al totale regionale.

4. La Rai cura che le informazioni
di cui al presente articolo siano rese con modalità che ne
consentano la fruizione anche da parte dei non udenti.

Articolo 9.

(Trasmissioni regionali).

1. La comunicazione politica, che
include le Tribune, ed i messaggi autogestiti riferiti alla consultazione
amministrativa sono programmati sulla rete locale delle Regioni
interessate, salvo quanto previsto ai commi 7 e 11. In ciascuna
Regione il numero delle Tribune è proporzionale al numero
degli elettori interessati rispetto al totale regionale. I relativi
programmi regionali sono realizzati e trasmessi dalla locale sede
della Rai.

2. Si considerano Regioni interessate,
ai sensi del presente articolo, quelle nelle quali sono previste
elezioni provinciali, o comunali nei capoluoghi di provincia: le
relative Tribune sono riferite a tali consultazioni.

3. Ogni Tribuna regionale è
riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di
un solo comune. Le Tribune programmate nel periodo che precede la
presentazione delle candidature per la consultazione amministrativa
sono riservate ai gruppi del Consiglio uscente. Alle Tribune programmate
nel periodo successivo alla presentazione delle candidature prendono
parte:

a) tutti i candidati a presidente
della provincia o a sindaco;

b) i rappresentanti di tutte
le liste concorrenti all’elezione del relativo consiglio provinciale
o comunale.

4. Il tempo delle Tribune è
suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a presidente
della provincia o a sindaco, ed i rappresentanti delle liste.

5. La presenza di tutti i soggetti
aventi diritto deve avere luogo contestualmente nella medesima trasmissione.

6. Le Tribune regionali riferite ad
elezioni che prevedono lo svolgimento di turni di ballottaggio sono
trasmesse anche nel periodo compreso tra il primo turno e la seconda
votazione. Alle Tribune regionali riferite alle fasi di ballottaggio
non prendono parte i rappresentanti delle liste, ed il tempo è
ripartito in parti uguali tra i due candidati.

7. Le Tribune relative agli eventuali
ballottaggi nell’elezione del sindaco dei comuni con popolazione
legale superiore ai 500 mila residenti sono trasmesse su rete nazionale,
con la formula del “faccia a faccia”.

8. I Corerat delle regioni ove sono
in vigore leggi elettorali differenti dalla legislazione nazionale
che disciplina le elezioni amministrative, e comunque quelli delle
regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento
e Bolzano, possono stabilire, anche in deroga alle disposizioni
del presente articolo, criteri per adattare le Tribune alle caratteristiche
specifiche di tali leggi o a situazioni particolari.

9. Se nel periodo di vigenza del presente
provvedimento sono convocati i comizi elettorali per il rinnovo
di uno o più Consigli regionali, le disposizioni del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, anche a tale consultazione,
intendendosi attribuiti al locale Corerat i compiti della Commissione
parlamentare.

10. Alle eventuali ulteriori trasmissioni
regionali di comunicazione politica si applicano le disposizioni
del presente articolo, in quanto compatibili. Ai messaggi autogestiti
regionali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, in
quanto compatibili, intendendosi attribuiti ai Corerat i compiti
della Commissione parlamentare. Per quanto non è espressamente
disciplinato nel presente articolo trovano applicazione le restanti
disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili.

11. Le trasmissioni irradiate nella
Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano garantiscono
spazi nelle lingue, rispettivamente, italiana e francese, ed italiana,
tedesca e ladina. In tali ambiti territoriali possono essere programmate
Tribune regionali e messaggi autogestiti riferiti alle elezioni
politiche, secondo le indicazioni dei locali Corerat: nelle trasmissioni
che non costituiscono confronti i soggetti aventi diritto possono
scegliere tra tali lingue l’idioma nel quale esprimersi.

Articolo 10.

(Programmi dell’Accesso e Tribune
tematiche regionali)
.

1. I programmi nazionali e regionali
dell’Accesso sono sospesi nel periodo compreso tra il secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione della presente delibera sulla
Gazzetta Ufficiale, ed il secondo lunedì successivo
alla data delle relative votazioni.

2. Nelle Regioni ove, successivamente
alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative, sono
programmate altre votazioni, la programmazione locale dell’Accesso
resta sospesa sino al secondo lunedì successivo a tali votazioni
o turni di ballottaggio.

3. A far luogo dalla data di convocazione
dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica sono sospese le Tribune tematiche regionali
sperimentali delle quali sia stata eventualmente disposta la prosecuzione,
ai sensi del provvedimento approvato dalla Commissione il 26 luglio
2000.

Articolo 11.

(Comunicazioni e consultazione della
Commissione).

1. Le funzioni attuative attribuite
alla Commissione parlamentare ai sensi del presente provvedimento,
ed in particolare l’approvazione dei calendari e delle modalità
delle Tribune, sono definiti dal Presidente, sentito l’Ufficio di
Presidenza integrato dai responsabili dei gruppi parlamentari della
Commissione. Egli può definire, sentito l’Ufficio di Presidenza,
le ulteriori questioni attuative o interpretative o comunque controverse
che non ritiene di rimettere, secondo il suo prudente apprezzamento,
alla Commissione plenaria, e tiene i necessari contatti con la Rai.

Articolo 12.

(Unità di garanzia, e responsabilità
del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d’amministrazione
ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell’ambito delle
rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni
e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente
alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti
dal Direttore competente.