uno schema di soluzione
a cura di Enzo Colonna
Destinatari:
Sindaco di Altamura, avv. Rachele Popolizio
Presidente del Consorzio Teatro Mercadante, Paolo Simone
Presidente e componenti del Consiglio comunale di Altamura
Presidente della Consulta Generale delle Associazioni
Responsabile del procedimento amministrativo, dott.ssa Anelli
Segretari e rappresentanti delle forze
politiche
Mezzi di informazione
teatro mercadante
Loperosa collaborazione tra pubblico e privato
NOTE PRELIMINARI
Le considerazioni sviluppate in queste righe non
intendono riproporre, nella pienezza delle problematiche giuridiche
che gli sono proprie, il tema del Teatro Mercadante, in particolare
del suo recupero alla funzione ed alla funzionalità che convenzioni,
natura giuridica, statuti, leggi e sentire collettivo gli riconoscono.
Né si intende ripercorrere la storia del
teatro cittadino o le vicende e ragioni che hanno determinato la
sua chiusura o che ne hanno protratto la chiusura per oltre dieci
anni: si tratta di questioni che, nei contenuti e negli effetti,
sono state oggetto di ampio dibattito nella comunità altamurana
e di documentata attenzione da parte di giuristi, politici, studiosi,
mezzi di informazione.
La chiusura del Teatro Mercadante e le difficoltà,
incontrate in questultimo decennio, di rendere compatibili,
attraverso un nuovo assetto proprietario e gestionale, gli interessi
privati insistenti sul bene con le sempre più accentuate
esigenze di pubblica fruizione e con la sempre più sensibile
consapevolezza di un diritto della cittadinanza altamurana su quellimmobile
si possono ritenere elementi ormai acquisiti alla conoscenza ed
alla coscienza di politici, amministratori ed opinione pubblica.
Come pure sono chiari gli obiettivi:
- recuperare il Teatro e restituirlo ai cittadini altamurani ed
alla sua funzione; - recuperare le risorse economiche necessarie per i lavori di
restauro e di adeguamento funzionale e tecnologico (una stima
realistica degli interventi ammonta a 4-5 miliardi, 0, 0); - a tal fine, mettere il Comune nella condizione giuridica (vale
a dire, assicurando la titolarità pubblica del teatro)
che gli consenta di attingere alle risorse ordinarie e straordinarie
a disposizione per tale tipo di interventi (ad es., i fondi POR
e PIS).
In relazione a tali problematiche, estranee
al tema più specificatamente oggetto delle presenti note
o forse a monte di esso appare sufficiente,
in questa sede, richiamare le considerazioni svolte in più
occasioni dal prof. avv. Gagliardi La Gala e dallavv.
Antonio Ventura (a diverso titolo incaricati, negli ultimi due
anni, dalla precedente amministrazione comunale di seguire la
vicenda) ed anche se mi è consentito il rinvio
da chi scrive, nonché le indicazioni che dagli
stessi sono state formulate (per un quadro sufficientemente
completo delle vicende di questi anni, v. la Sezione Teatro
Mercadante del sito internet: http://www.enzocolonna.com/).
Daltronde, il modello di soluzione configurato
in questi appunti – al solo scopo di sottoporlo allattenzione
dellAmministrazione e del Consiglio comunali, del Consorzio
Teatro Mercadante, della Consulta delle Associazioni e dellopinione
pubblica in generale per poi poterne verificare la concreta perseguibilità
– costituisce unimplicita risposta alle argomentate denunce
di inadeguatezza che, a lunghi tratti in questo ultimo decennio,
hanno caratterizzato i rapporti tra Comune di Altamura e Consorzio
Teatro Mercadante.
Inadeguatezza che indusse, nel gennaio 2000,
oltre 6000 cittadini altamurani a sottoscrivere un atto di iniziativa
amministrativa predisposto dal “Comitato per la difesa del Teatro
Cittadino Il Teatro di Tutti” con cui si sollecitava
lavvio del procedimento per lacquisizione al patrimonio
pubblico del Teatro. Il Consiglio comunale dellepoca,
nella seduta del 9 marzo 2000, accolse quella sollecitazione
popolare e con il voto unanime dei venti consiglieri presenti
deliberò, dopo aver ascoltato la relazione del prof.
avv. Gagliardi La Gala (nel frattempo incaricato dalla Giunta
comunale di prestare “assistenza e consulenza necessarie per
la attivazione dei procedimenti e/o azioni idonee a conseguire
con la acquisizione coattiva la fruizione collettiva del Teatro
Mercadante”), di “affermare e formalizzare le condizioni per
promuovere la procedura di esproprio” del Teatro Mercadante
e di “impegnare la Giunta comunale ad attivare i procedimenti
e le iniziative idonee ad acquisire detto immobile al patrimonio
pubblico, stante levidente e oggettivo interesse pubblico
e generale ad evitare lulteriore deterioramento di detta
struttura, inattiva da circa dieci anni e quindi per la tutela
dellimmobile e delle suppellettili e beni mobili ivi esistenti”.
Il 16 giugno 2000, il Sindaco Plotino inviò listanza
di avvio del procedimento espropriativo al Ministero per i Beni
culturali. Da allora nessunaltra iniziativa è stata
posta in essere, nonostante che il Soprintendente per i Beni
Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Bari, con nota
del 10 novembre 2000, abbia risposto al Comune di Altamura,
esprimendo il suo assenso per il procedimento espropriativo
e sollecitando lamministrazione comunale a predisporre
gli atti necessari per lemissione del decreto di esproprio.
In questa sede, allora, ci si propone di descrivere,
in maniera molto sintetica e schematica, una possibile ipotesi di
soluzione ad un problema che investe essenzialmente la natura e
la portata dei rapporti tra Comune e Consorzio. Unipotesi
di soluzione che implica unintesa tra le due parti e che
è bene precisarlo non pregiudica la possibilità
di riprendere liter espropriativo ove quellintesa
non dovesse essere raggiunta o non si volesse perseguire.
Ritengo opportuno precisare che la formulazione
di questi appunti di lavoro traggono spunto da una consapevolezza
ed un impegno personale maturati sullargomento da almeno
sette anni, nonché da un invito, a me rivolto, del Sindaco
Rachele Popolizio (v. comunicazione del 17.07.2001, prot. n.
21341, in cui il Sindaco scriveva: “Carissimo consigliere, in
considerazione del Tuo notorio impegno profuso, nel corso di
questi anni, per lo studio di soluzioni idonee al recupero ed
alla fruibilità dellantico Teatro di questa Città,
intitolato allillustre concittadino Saverio Mercadante,
Ti invito a voler proseguire in questo Tuo impegno nel nuovo
ruolo di consigliere comunale
”). Queste note – preciso
altresì – fanno seguito ad una serie di conversazioni
intrattenute, in quattro mesi di espletamento del mandato consiliare
e a livello molto informale, con il Sindaco Rachele Popolizio,
il Presidente del Consorzio Teatro Mercadante Paolo Simone,
il responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Domenica
Anelli, il dott. Gennaro Zubbo, il prof. avv. Franco Gagliardi
La Gala, lavv. Antonio Ventura, il prof. avv. Michele
Costantino (legale impegnato nella vicenda del Teatro Petruzzelli
di Bari), con rappresentanti politici ed istituzionali delle
forze di maggioranza e di minoranza, con esponenti del mondo
associativo e culturale altamurano, da cui tutti mi sono giunti
spunti, suggerimenti ed indicazioni che mi auguro di essere
riuscito a tenere adeguatamente presente. A tutti loro va la
mia gratitudine per la disponibilità e le fiduciose
sollecitazioni.
La soluzione, più innanzi schematicamente
descritta, si fonda su due considerazioni/premesse di fondo: una
storico-giuridica, laltra giuridico-funzionale.
LA PREMESSA STORICO-GIURIDICA
Il Teatro è stato realizzato nel 1895 su
un suolo comunale su cui il consiglio comunale dellepoca concesse
ad un comitato cittadino il diritto ad edificare un teatro; tale
comitato cittadino si fece promotore, in più occasioni, della
raccolta di fondi nella città che consentirono, con il lavoro
a volte del tutto gratuito di professionisti e maestranze locali,
di realizzare il teatro; il Comune, oltre a concedere il diritto
di edificare su un suolo di sua proprietà, dispose il trasferimento
di tutti gli arredi e le suppellettili del vecchio Teatro Comunale
S. Francesco nel nuovo Teatro Mercadante; alle centinaia di cittadini
(quasi trecento) che versarono contributi il comitato cittadino
promotore presentava (ed a questo quei cittadini aderivano) uno
Statuto di fondazione di un Consorzio che si sarebbe occupato dellamministrazione
e della gestione del Teatro; a chi contribuiva con determinate e
prefissate somme lo Statuto Fondamentale riconosceva, oltre
alla partecipazione al suddetto Consorzio, anche il diritto di essere
preferito nella sottoscrizione (acquisto) dellabbonamento
per le singole stagioni teatrali con riferimento ad un palco o ad
una poltrona ben determinati (il cosiddetto diritto di palco o poltrona
che sarebbe stato disciplinato con la legge n. 1336 del 1939, 0, 0); al
Comune, che pure entrava a far parte, iure privatorum, della
compagine consortile (o associativa che dir si voglia), veniva riconosciuto
un diritto di proprietà piena sul palco centrale (un diritto
di analoga natura veniva riconosciuto, per una poltrona delle prime
file, unicamente allingegnere Striccoli che aveva prestato
gratuitamente la sua opera di progettista). Tale assetto di interessi,
configurato e definito sia dalla Convenzione stipulata tra il Comune
ed il menzionato Comitato cittadino sia dallo Statuto Fondamentale
del 1895, è stato sostanzialmente confermato dallo Statuto
consorziale del 1955 ed è rimasto immutato sino al 1993,
anno di adozione di alcune modifiche statutarie da parte del Consorzio.
Tale modifiche, pur dispiegando effetti
(come qualunque disposizione statutaria di una compagine associativa)
solo sul piano dei rapporti interni al Consorzio, sono state
ritenute dai più (in particolare, nei loro pareri, dagli
avvocati Ventura e Gagliardi La Gala) giuridicamente nulle in
quanto andavano a riconoscere e configurare la posizione giuridica
soggettiva dei singoli membri del Consorzio nei termini di una
comproprietà pro quota dellimmobile e non
più di una mera partecipazione allassociazione
(denominata Consorzio Teatro Mercadante, che al di là
del nomen – scriveva in una nota il Notaio Patrizia Speranza
– ha la natura di associazione non riconosciuta) e di una titolarità
del diritto di palco (ciò ha indotto la precedente Amministrazione
comunale ad introdurre un giudizio, attualmente pendente presso
il Tribunale civile di Bari – Sezione distaccata di Altamura,
che è diretto a far accertare e dichiarare la nullità
di quelle modifiche).
Lassetto giuridico degli interessi aventi
come punto di riferimento materiale il complesso che denominiamo
Teatro Mercadante può essere così sintetizzato:
- il Comune è titolare del diritto di proprietà
del suolo in cui è ubicato il teatro ed è, iure
privatorum, membro del Consorzio Teatro Mercadante; - il Consorzio Teatro Mercadante, nella sua natura di associazione
non riconosciuta, è titolare della proprietà, unica
ed indivisa, del complesso immobiliare denominato Teatro Mercadante,
che quindi compone il fondo comune dellassociazione; - i singoli consorziati (compreso il Comune) sono titolari delle
prerogative, facoltà e diritti ricollegabili – in virtù
delle disposizioni del primo libro del codice civile e dello Statuto
Fondamentale (del 1895) – allo status di associato
(in particolare, del diritto di concorrere al perseguimento degli
scopi statutari dellente e del diritto di palco o poltrona, 0, 0); - alla comunità altamurana fa capo linteresse (giuridicamente
rilevante e meritevole di protezione, sebbene generico e diffuso)
alla fruizione del bene-teatro, riconducibile (anche in virtù
del formale riconoscimento, da parte del Ministero per i Beni
e le Attività culturali, dellinteresse storico-architettonico)
alla categoria dei beni privati di interesse pubblico.
LA PREMESSA GIURIDICO-FUNZIONALE
Non a caso si è preferito sin qui parlare
del complesso che, con unespressione di sintesi,
denominiamo Teatro Mercadante. In realtà di tanto si tratta,
sia dal punto di vista giuridico che economico: di un complesso
di beni, per decenni organizzati unitariamente per lesercizio
dellattività e dellimpresa teatrale (nellaccezione
di cui allart. 2555 del codice civile che fornisce la nozione
di azienda). Un complesso che annovera – tra i beni
per un lungo periodo organizzati e, ora, da ri/organizzare – non
solo la sala teatrale in senso stretto (palcoscenico, platea, palchi,
camerini, foyer, biglietteria, direzione) ed il suolo su
cui sorge, ma anche gli ambienti per lungo tempo destinati ad accogliere
lattività di caffetteria annessa e collegata al Teatro,
gli ambienti ancora oggi riservati allattività di ristorazione
(la Pizzeria Mercadante), la sala convegni ubicata al piano superiore,
il marchio (sinora mai registrato) Teatro Mercadante
e così pure tutte quelle utilità (anche economiche)
ritraibili da un uso accorto ed imprenditoriale del marchio e delle
attività connesse ad un bene culturale di interesse storico-architettonico
come il Teatro Mercadante (merchandising, gadgets,
pubblicazioni: su cui è intervenuta la disciplina di cui
alla c.d. legge Ronchey).
Se così è, la titolarità dei
diritti aventi ad oggetto i suddetti beni può, senza ostacoli
di natura giuridica, fare capo a distinti soggetti, pubblici o privati.
Daltronde, così è stato sinora, come è
emerso in sede di disamina dellattuale assetto giuridico-proprietario
del complesso teatrale: il suolo è di proprietà del
Comune; lo stabile (in tutte le sue articolazioni) è di proprietà
indivisa del Consorzio; i singoli consorziati, infine, sono titolari
del diritto di essere preferiti nellacquisto degli abbonamenti
stagionali (diritto di palco o poltrona).
È solo per una mera convenzione verbale
che noi parliamo del Teatro Mercadante come se fosse un bene giuridico
(ed economico) unico, individuo; in realtà si tratta di un
complesso di cose o manufatti o utilità idonei a formare
tanti beni giuridici diversi quanti sono gli interessi che lordinamento
riconosce meritevoli di tutela. Ad una pluralità di interessi
(meritevoli di tutela secondo lordinamento giuridico), quindi
ad una pluralità di beni giuridici può corrispondere
una pluralità di soggetti interessati a quei beni, di soggetti
titolari di diritti su quei beni ovvero di soggetti legittimati
alluso di quei beni in virtù di rapporti giuridici
qualificati.
Questa considerazione fornisce unutile indicazione
sulla strada da intraprendere per la soluzione del problema in esame
o, meglio, per la ridefinizione dei rapporti intercorrenti tra Comune
e Consorzio, che dovranno essere improntati, pena il perpetuarsi
dellinadeguatezze già denunciate, allidea di
una operosa collaborazione tra pubblico e privato. Solo in
tal modo sarà possibile centrare, in tempi sufficientemente
rapidi, gli obiettivi già enunciati precedentemente.
Quanto detto non vale e certo non potrà
valere ad eliminare quella legittima e naturale sensazione di chi,
dinanzi ad un luogo di cultura, non sta a porsi domande in ordine
alla proprietà di quel bene, ma si sente, fruendo concretamente
di quel bene, parte di un soggetto collettivo (una comunità)
a cui solo quel patrimonio di arte e cultura è funzionalmente
e naturalmente destinato.
UNIPOTESI DI SOLUZIONE: SCHEMA
La soluzione o, meglio, la ridefinizione dei rapporti
tra Comune e Consorzio, alla luce della già segnalata articolazione
del bene e dei diversi rapporti insistenti sul quel bene, non passa
semplicisticamente attraverso un atto unico e risolutivo. Nellipotesi
che si va ora a schematizzare, si presenta fortemente procedimentalizzata.
Necessita, infatti, di una serie di passaggi formali e di atti giuridici,
in ordine ai quali è indispensabile che venga fatta chiarezza
preliminarmente, coinvolgendo anche la cittadinanza attraverso gli
organi rappresentativi (Consiglio comunale) e gli strumenti di partecipazione
(Consulta e assemblee cittadine), e che risultino vincolanti (nei
contenuti e nei tempi) per le parti direttamente coinvolte (Comune
e Consorzio) attraverso un accordo-quadro (o protocollo di intesa).
Di seguito i passaggi giuridici e formali necessari,
che vanno puntualmente definiti, nei tempi e nei contenuti, nel
menzionato accordo-quadro e verificati alla luce delle esigenze
tecniche e strutturali degli interventi di recupero e di adeguamento
che si andranno a progettare ed effettuare:
- Lassemblea dei consorziati delibera ladozione di
un nuovo Statuto che, conformemente allispirazione originaria
del 1895, rimuova le modifiche apportate nel 1993, chiarisca la
natura giuridica del consorzio (nei termini di unassociazione
non riconosciuta che riunisce i titolari dei diritti di palco
e di poltrona, avente come scopo la conservazione e amministrazione
del teatro) e la posizione giuridica dei singoli consorziati (membri
della suddetta associazione, titolari dei diritti di palco o di
poltrona). Il Comune, dal suo canto, rinuncia al giudizio introdotto
contro il Consorzio per lannullamento delle modifiche statutarie
del 1993 ed attualmente pendente presso il Tribunale di Bari,
Sezione distaccata di Altamura. - Il Consorzio Teatro Mercadante, ente giuridico proprietario
unico del complesso immobiliare denominato Teatro Mercadante,
cede, a titolo gratuito, al Comune la proprietà piena della
sala teatrale (con tutti i suoi arredi interni ancora esistenti
e con le sue strette pertinenze: palcoscenico, platea, palchi,
camerini, foyer, ambienti per uffici e biglietteria, ecc.)
e della sala convegni ubicata al piano superiore (per intendersi,
gli spazi in cui era sistemata Tele Appula). Il Consorzio conserva
la proprietà piena dei locali in cui è attualmente
ubicata la pizzeria e dei locali in cui è stata ed in cui
tornerebbe ad essere ubicata la caffetteria annessa e collegata
al teatro. - Il menzionato contratto di cessione a favore del Comune riconoscerà
espressamente e preserverà i diritti di palco e di poltrona
in capo ai membri del consorzio (il cui elenco nominativo, trasmesso
dal Consorzio, sarà allegato allatto). Latto
di cessione dovrà inoltre prevedere: a) limpegno
da parte del Comune a creare un ente strumentale attraverso cui
verrà gestito il Teatro e la sala convegni posta al piano
superiore [fondazione o società (lesatta individuazione
della tipologia di ente gestionale dovrà essere fatta,
ovviamente, prima dellatto di cessione: in questa sede si
omette di indicare una forma particolare, ma è chiaro che
la scelta dovrà tener conto di quelle forme giuridiche
che consentono di coinvolgere, più agevolmente, altri ed
eventuali soggetti pubblici o privati interessati e di accedere,
più agevolmente, a benefici fiscali ed a risorse pubbliche
straordinarie ed ordinarie previste per le attività teatrali
o musicali o dello spettacolo in genere)]; b) limpegno
del Comune a coinvolgere il Consorzio nella gestione del teatro,
attraverso la partecipazione dei rappresentati del Consorzio agli
organi di amministrazione (id est, consiglio di amministrazione)
dellente di gestione; c) limpegno del Comune
ad effettuare i lavori di recupero, di restauro e di adeguamento
tecnologico e funzionale del teatro, ricorrendo a tutti i fondi
già stanziati in bilancio ed a quelli ordinari e straordinari
attivabili dallente pubblico (in particolare, i fondi del
POR e del PIS, 0, 0); d) limpegno del Comune a creare unapposita
voce del bilancio comunale riferita alle somme da assegnare annualmente
per le attività ed il personale dellente di gestione
del teatro. - Ove possibile dal punto di vista tecnico e progettuale (senza
cioè che venga compromessa la funzionalità della
sala e degli spazi collocati al piano superiore), verrà
riconosciuto, con il contratto di cessione, luso, a titolo
gratuito, da parte del Consorzio di uno spazio (al piano superiore)
destinato ad accogliere la sede e larchivio storico del
Consorzio stesso. Le attività di merchandising o
quelle comunque ricollegabili al Teatro Mercadante ed agli eventi
teatrali (legge Ronchey) saranno riservate esclusivamente al Comune
e, per esso, allente di gestione. - Con apposito regolamento, allegato al contratto di cessione,
verranno disciplinati luso e la destinazione dei locali
che resteranno in proprietà esclusiva del Consorzio (quelli,
per intendersi, dellex bar-caffetteria e della pizzeria:
in particolare dovrà essere individuata la tipologia di
attività commerciali che in essi potranno essere svolte
e dovrà essere disciplinato il collegamento funzionale
di tali attività con gli eventi e le attività svolte
nel teatro) e della sala convegni posta al piano superiore che,
come detto, sarà oggetto di cessione a favore del Comune
(in particolare potrà essere previsto e disciplinato luso
gratuito della sala, per un determinato numero di giornate allanno,
anche da parte del Consorzio per le sue attività associative
e coerentemente alle sue finalità statutarie, 0, 0); il regolamento
andrà a disciplinare anche le modalità di esercizio
del diritto di palco o di poltrona (la prelazione nellacquisto
dellabbonamento stagionale). - Lefficacia di tale atto di cessione – che peraltro dovrà
tener conto di quanto previsto dal D.lgsl. 29 ottobre 1999, n.
490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali (in particolare, dagli artt.
58-61) in materia di alienazioni di beni culturali – dovrà
essere condizionata sospensivamente alla sua approvazione da parte
dellassemblea straordinaria del Consorzio e del Consiglio
comunale; potrà, ove fosse ritenuto necessario dalle parti
contraenti, essere condizionata risolutivamente alla mancata istituzione
dellente di gestione di cui al precedente punto sub
lett. a).
Come si sarà notato, sono solo appunti
di un lavoro tutto ancora da fare e che certo non hanno la pretesa
di essere esaustivi, completi, puntuali, né tanto meno
di delineare la migliore delle soluzioni possibili; tante, daltronde,
sono state in questi anni quelle ipotizzate e, molto spesso,
niente affatto persuasive! Una cosa è certa comunque:
il lavoro è sì ancora tutto da fare e da inventarsi,
ma andrà fatto ed inventato rapidamente e bene. Le opportunità
di reperire risorse straordinarie per il recupero e restauro
del nostro teatro cittadino ci sono ancora, ma sono probabilmente
le ultime e vanno tempestivamente colte.
Questi sono solo appunti, è vero;
ma chissà che, procedendo per tentativi e per eliminazioni
successive, non si riesca per davvero ad individuare il percorso
giusto, segnato magari, come un secolo fa, da unoperosa
collaborazione.
“Ciò che è stato quello è
ciò che sarà, e ciò
che è stato fatto quello è
ciò che sarà fatto.
E non cè niente nuovo sotto
il sole”
(Ecclesiaste, 1, 9, trad. Erri De Luca)
dr. enzo colonna
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sul sito: www.enzocolonna.com.
Considerazioni critiche, suggestioni, spunti e suggerimenti saranno
ben accolti. Vanno indirizzati a:
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consigliere comunale
Palazzo di Città Altamura
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