Il Comune chiama in giudizio il Consorzio.

Febbraio 2001

TRIBUNALE DI BARI
— SEZIONE DISTACCATA DI ALTAMURA

Atto di citazione

Il Comune di Altamura, in persona
del Sindaco pro tempore Prof. Vito Plotino, rappresentato e difeso
dall’Avv. Antonio Ventura, elettivamente domiciliato presso
lo studio di quest’ultimo in Altamura a Corso Umberto I n.
60, giusta procura a margine, in forza di D.G.C. di Altamura n.
311 del 09.06.2000, provvisoriamente esecutiva

ESPONE

  1. Fatto

  1. Nel 1895, in occasione della ricorrenza del
    primo centenario della nascita del musicista altamurano Francesco
    Saverio Mercadante, un nucleo di suoi concittadini costituì
    un comitato per la realizzazione di un nuovo Teatro da dedicare
    al celebre maestro. Il Comitato provvisorio ( poi Consorzio) per
    il Teatro Mercadante il 10.01.1895 si dotò di uno ""Statuto
    per la fondazione del Teatro Consorzio Saverio Mercadante in Altamura"".
  2. Lo Statuto era composto di
    due parti: la prima parte, detta "" Statuto Fondamentale""
    comprendeva gli artt. da 1 a 19 e la seconda parte ( Capo secondo)
    gli artt. da 20 a 26 articoli oltre un articolo aggiunto.

    Nell’art. 1 erano fissate
    le finalità del Comitato il quale si era costituito "
    per formare con pubblica sottoscrizione un consorzio fra tutti
    i cittadini allo scopo di edificare il detto Teatro Consorziale"".

    Gli articoli successivi definivano:
    le modalità di ingresso nel Consorzio (artt. 2-3-4-12, 0, 0);
    il capitale consorziale ( art. 5, 0, 0); le modalità di costruzione
    del Teatro (artt. 6-7-8-13-14-15, 0, 0); la disciplina in ordine al
    diritto di proprietà per palchi, poltrone e sedie e alla
    loro assegnazione (art. 9-10-11-17-18). Il Capo Secondo riguardava
    norme che disciplinavano la vita societaria.

  3. Il 27.11.1955 l’Assemblea dei soci approvò
    una prima modifica allo Statuto originario. Più che di
    una modifica si trattò di una sostanziale reiscrizione
    dello Statuto, in quanto tutti i 27 articoli subirono una radicale
    trasformazione.
  4. Con verbale del 2 aprile 1995 l’Assemblea
    dei soci deliberò ulteriori modificazioni allo Statuto
    già rinnovato. Il nuovo e ultimo Statuto è composto
    di 26 articoli oltre ad una norma transitoria. Benché l’ordinamento
    interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute
    come persone giuridiche siano regolati dagli accordi degli associati,
    pur tuttavia talune delle modificazioni introdotte allo Statuto
    in quest’ultima circostanza sono contrarie a norme imperative
    e pertanto nulle e contra legem.
  5. Il Comune di Altamura, nella qualità
    di consorziato, è legittimato ad eccepire le dedotte nullità
    e a chiederne o la espunzione o la sostituzione ipso jure. A tal
    fine è opportuno chiarire che con atto pubblico per Notar
    Francesco Patella del 15 febbraio 1895, rep. n. 454 tra il Comune
    di Altamura e il Comitato provvisorio per la costruzione del Teatro
    Mercadante venne sottoscritta una convenzione in forza della quale
    il Comune — in esecuzione di deliberazione del Consiglio
    Comunale del 15.1.1895 approvata dalla Giunta Provinciale di Bari
    il 31.1.1895 – concedeva a detto Comitato una zona di terreno
    ubicata di fronte alla Villa Comunale estesa mq. 1851 al solo
    fine di costruirvi in Teatro. Ivi si legge che "" Per
    effetto di tale prestazione il Municipio parteciperà a
    tutti i diritti ed obblighi, come socio, risultanti
    dallo Statuto speciale e da tutte le altre disposizioni relative"".
    Il Comune di Altamura, quindi, è socio ab origine del costituito
    Consorzio con tutti i diritti conseguenti.

  1. Diritto

  1. Per poter pervenire ad una soluzione giuridicamente
    corretta del thema decidendum, è essenziale stabilire quale
    sia la natura giuridica del Consorzio Teatro Mercadante che, secondo
    il nostro ordinamento, è riconducibile alla figura della
    associazione non riconosciuta.
  2. Si è molto discusso in dottrina e
    giurisprudenza della natura giuridica delle associazioni non riconosciute.
    Le associazioni irregolari ( o non riconosciute) — secondo
    la migliore dottrina — sono costituite da una pluralità
    di persone liberamente riunite in modo stabile per il perseguimento
    di uno scopo comune lecito, legate tra di loro da un rapporto
    giuridico contrattuale, in virtù del quale esse provvedono
    all’organizzazione interna dell’associazione in piena
    autonomia, avendo riguardo ai modi migliori per il raggiungimento
    più efficiente dello scopo collettivo (Rubino, Le associazioni
    non riconosciute, Milano 1951). Il legislatore del 1942 ha previsto
    una serie di norme regolatrici — benché non esaustive
    — negli artt. 36,37 e 38 del c.c. L’art. 36 ne disciplina
    l’ordinamento e l’amministrazione ; l’art. 37 il
    fondo comune.
  3. Il c.d. principio di alterità In ordine
    al problema della soggettività giuridica delle associazioni
    non riconosciute un primo orientamento giurisprudenziale (cfr.
    Cass. 13.7.1954 n. 2457) negava che potesse esistere un tertium
    genus di soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche e da
    quelle giuridiche. Le associazioni non riconosciute, pertanto,
    non erano ritenute soggetti di diritto ed erano, coerentemente,
    considerate sprovviste di capacità giuridica autonoma ,
    ma reputate come un insieme di persone fisiche in comunione di
    diritti.
  4. Naturale conseguenza era che
    la titolarità dei rapporti giuridici spettava non alla
    associazione, come entità giuridica a sé stante,
    ma all’insieme degli associati considerati uti singuli; il
    loro patrimonio in particolare, formava oggetto di un rapporto
    di comproprietà di cui erano partecipi i singoli associati
    (Cass. 26.4.1960, GI, 1961, I, 1, 185).

    Tale giurisprudenza, di legittimità
    e di merito, ha subìto radicali evoluzioni fino a pervenire
    all’ormai costante e consolidato orientamento secondo il
    quale le associazioni non riconosciute, pur se non dotate di personalità
    giuridica, costituiscono un soggetto di diritto e un centro autonomo
    di imputazione.

    La svolta radicalmente innovativa
    intervenne con Cass. Civ, Sez.I, 16.11.1976 n. 4252: ""Che
    l’associazione non riconosciuta, anche se non dotata di personalità
    giuridica, costituisca un soggetto di diritto, in quanto considerata
    dall’ordinamento giuridico come centro di imputazione di
    situazioni giuridiche soggettive del tutto distinto dai soggetti
    che la compongono, è dimostrato innanzitutto dalla disposizione
    contenuta nell’art. 36 c.c., che le attribuisce la capacità
    processuale attiva e passiva e riconosce ai soggetti che, in base
    agli accordi degli associati, rivestono la qualità di presidente
    o di direttore il potere di rappresentarla in giudizio. E’
    evidente infatti che l’ordinamento, ove non avesse preso
    in considerazione l’associazione non riconosciuta come un
    soggetto di diritto distinto dagli associati, non le avrebbe attribuito
    la capacità di essere parte, la quale avrebbe dovuto essere
    riconosciuta invece ai singoli associati, sia pure rappresentati
    dal presidente o dal direttore: il che importa che, sul piano
    processuale, la posizione dell’associazione non riconosciuta
    è stata equiparata a quella dell’associazione riconosciuta
    come persona giuridica"".

  5. Il fondo comune. Il Consorzio,
    così come ogni associazione non riconosciuta, al fine di
    perseguire lo scopo associativo si è inizialmente dotato
    di un fondo comune costituito dai contributi di tutti gli associati.
    I contributi vennero utilizzati per la edificazione del Teatro
    che, ovviamente, è divenuto parte del fondo comune. La
    impostazione giuridica, connessa alla menzionata evoluzione giurisprudenziale,
    comporta che il fondo comune del Consorzio Teatro Mercadante appartiene
    in via esclusiva al Consorzio stesso come entità giuridica
    a sé stante e non agli associati né uti socii né,
    a maggior ragione, uti singuli.

La S.C., in tema, ha affermato
alcuni principi fondamentali inderogabili e cioè che:

""Il fondo comune
di una associazione non riconosciuta appartiene alla associazione
stessa come autonomo soggetto di diritto, e non forma oggetto di
comunione tra gli associati
"" (Cass. Civ. 16.11.1976,
n. 4252).

""L’associazione
non riconosciuta, ancorchè non munita di personalità
giuridica, costituisce soggetto di diritto distinto dagli associati,
centro autonomo di interessi dotato di capacità processuale
e sostanziale, per cui il fondo comune appartiene all’associazione
stessa
"" (Cass. 24.7.1989 n. 3498, in Foro It. 1990,I,
1617).

""Le associazioni
non riconosciute pur mancando di personalità giuridica costituiscono
enti collettivi autonomi rispetto agli associati, con propria, sia
pur limitata capacità giuridica (sostanziale e processuale)
e un proprio patrimonio"" (Cass. 10.04.1990 n.
2983).

La Corte Costituzionale ha definitivamente
precisato che: ""Le associazioni non riconosciute, secondo
l’interpretazione della Cassazione, recepita dal nuovo testo
dell’art. 2659 c.c., introdotto dall’art. 1 L. 27 febbraio
1985 n. 52, possono acquistare ed essere titolari di beni immobili,
restando così superato lo schema giuridico precedente che
vedeva un inscindibile nesso tra il riconoscimento della personalità
giuridica e la soggettività di diritto"" (Corte
Cost. 12.7.1996 n. 245).

In conclusione, resta definitivamente
accertata non solo la capacità delle associazioni non riconosciute
— in quanto tali — di essere proprietarie e titolari di
beni immobili, ma anche ""l’assoluta e indeclinabile
inerenza del vincolo di destinazione, in quanto paralizza il potere
degli associati di mutare la finalità in funzione della quale
esso fu costituito, precludendo l’esercizio di attività
con quella incompatibili o comunque da queste diverse, conferisce
perciò al fondo comune un’autonomia patrimoniale particolarmente
intensa., che vincola, per tutta la durata dell’associazione,
i beni in esso compresi alla loro originaria destinazione""
(Cass. Civ. 16.11.1976 n. 4252).

Il fondo comune del Consorzio
Teatro Mercadante, dunque, appartiene esclusivamente al Consorzio
come soggetto giuridico autonomo e non può formare oggetto
né di comunione né, a maggior ragione, di comproprietà
tra gli associati. Esso dura ""inalterabilmente fino allo
scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione: ciò
costituisce la cosiddetta ‘clausola di riversione’, secondo
la quale ‘finché dura la associazione, i singoli associati
non possono chiederne la divisione, né pretendere la quota
in caso di recesso’ (Cass. 13 luglio 1954 n. 2475, ora citata),
clausola imposta dalla legge sicchè un diverso patto convenzionale
o statutario è assolutamente nullo, siccome contrario a norma
imperativa"" (Tamburrino, Persone giuridiche Associazioni
non riconosciute Comitati, Utet 1997, pag. 498).

Dalla attribuzione alle associazioni
non riconosciute di tale capacità giuridica consegue che
il fondo comune consortile, inclusa la proprietà del ‘complesso
immobiliare’ Teatro Mercadante, non è né frazionabile
in quote né divisibile tra gli associati, né cedibile
a terzi neppure parzialmente perché tali operazioni sarebbero
effettuate in violazione dello scopo — fine per il quale il
Consorzio venne costituito, cioè la costruzione e la conservazione
del Teatro Francesco Saverio Mercadante.

Detta interpretazione corrisponde,
peraltro, anche allo spirito che animò gli stessi soci promotori
i quali non intesero costituire un Consorzio che prevedesse diritti
degli associati proporzionali alle quote versate, ma diritti paritetici,
salvo quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto del 1895 in
ordine alla quota minima di sottoscrizione per aver diritto di voto
o per essere eleggibili per la costituzione del Comitato permanente.

C) Le modificazioni statutarie
contra legem
.

Le modificazioni dello Statuto
sono legittime e possibili purchè, ovviamente, non siano
contro norme imperative e contro le finalità per cui l’associazione
non riconosciuta è stata fondata.

Le modificazioni contra legem
apportate allo Statuto dalla Assemblea dei soci con l’ultima
variazione del 1993, sono quelle inserite negli artt. 2 e 3.

La più macroscopica modificazione
contraria ai principi giuridici innanzi evidenziati è quella
contenuta nell’art. 2 dello Statuto 1993.

Ivi — dopo aver correttamente
premesso che l’intero complesso con ogni accessione, pertinenza
e adiacenze appartiene al Consorzio – si specifica, in profonda
contraddizione con il principio innanzi affermato, che detto complesso
""si appartiene in comproprietà ai soli
consorziati proprietari assoluti di palchi, poltrone e sedie, pro
correlativa proporzionale quota
"".

E’ evidente che tale modificazione
statutaria è nulla e contra legem e non potrà mai
attribuire ai singoli associati diritti di comproprietà pro
quota né del Teatro né dei beni costituenti il fondo
consortile poiché, come abbiamo più volte rilevato,
il fondo comune appartiene esclusivamente al Consorzio come soggetto
giuridico autonomo e non è suscettibile di attribuzione,
per intero o pro quota, a terzi, sia pure associati.

La circostanza che i consorziati
si siano attribuita la comproprietà dell’immobile ‘
pro correlativa quota proporzionale’ non potrà mai legittimamente
consentire loro di disporre uti domini di tale quota né potrà
consentir loro di trasferirla legittimamente mortis causa (salvo
quanto previsto dall’art. 10 Statuto 1895 e successive modifiche
in ordine al trasferimento della proprietà dei palchi) né,
a maggior ragione, per atti inter vivos.

In definitiva l’art. 2
dello Statuto come da ultimo novellato deve prevedere che l’intero
complesso, con ogni accessione, pertinenza e adiacenze appartiene
al Consorzio anzi , ancor più correttamente, che l’intero
fondo comune del Consorzio appartiene esclusivamente a quest0ultimo
come soggetto giuridico autonomo e non agli associati.

In conseguenza anche l’art.
3 dello Statuto come da ultimo modificato è nullo nella parte
in cui afferma che ""Del Consorzio fanno parte i comproprietari
dell’immobile"", non essendovi alcun ""comproprietario""
né dell’immobile — teatro, né del fondo
comune.

Tale articolo, peraltro, contraddice
quanto previsto nell’art. 2. Infatti mentre quest’ultima
disposizione precisa che unici comproprietari sarebbero i consorziati
proprietari assoluti di palchi, poltrone e sedie, l’articolo
3 aggiunge che del Consorzio fanno parte i comproprietari dell’immobile
(chi sarebbero costoro considerato che devono necessariamente essere
diversi dai proprietari assoluti di palchi, poltrone e sedie, altrimenti
quale ragione vi sarebbe stata per inserire un’ulteriore categoria
di consorziati rispetto ai proprietari di palchi, poltrone e sedie?).
Che significato ha distinguere tra comproprietari dell’immobile
e proprietari assoluti dei palchi, delle poltrone e delle sedie
del detto Teatro? Perché mai ‘comproprietari dell’immobile’
( quale? Il Teatro? e gli altri immobili consortili?) mentre l’art.
2 parla di ‘intero complesso"?.

E’ evidente, invece, per
quanto detto innanzi, che non esistendo comproprietari né
dell’intero complesso né dell’immobile (?), esiste
un unico ed esclusivo proprietario dell’intero fondo comune:
il Consorzio Teatro Mercadante, come tale.

D) Con racc.ta del 28.09.00
il Comune di Altamura, per mezzo del sottoscritto difensore, ha
sollecitato il Consorzio a rimuovere le clausole statutarie contra
legem, ma ad oggi nessuna disponibilità in tal senso è
stata comunicata.

Ciò premesso il Comune
di Altamura, come rappresentato e difeso

CITA

il Consorzio Teatro Mercadante,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Geom. Paolo Simone, con sede legale in Altamura a Via Liguria n.
22, a comparire dinanzi al Tribunale di Bari Sezione Distaccata
di Altamura, per la udienza del 10 maggio 2001, ore
regolamentari, con invito a costituirsi ritualmente nel termine
di venti giorni prima ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.
166 c.p.c. e a comparire nell’udienza indicata dinanzi al giudice
designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’avvertimento
che la costituzione oltre i termini suddetti implica l e decadenze
di cui all’art. 167 c.p.c. e con l’ulteriore avvertimento
che in mancanza si procederà in sua contumacia per ivi sentir
accogliere in suo danno le seguenti

conclusioni

  1. dichiarare che il fondo comune del Consorzio
    Teatro Mercadante — costituito da tutti i beni mobili, immobili,
    attività e quant’altro — si appartiene esclusivamente
    e in toto al detto Consorzio come soggetto giuridico autonomo
    e non in comproprietà (né a maggior ragione pro
    quota) ai singoli consorziati, con conseguente declaratoria di
    nullità di tutte le norme statutarie che dispongono in
    contrario avviso; in particolare dell’art. 2 dello Statuto
    1993 nella parte in cui attribuisce ai consorziati la comproprietà
    dell’intero complesso e dell’art. 3 laddove afferma
    che del Consorzio fanno parte i comproprietari dell’immobile,
    non essendo configurabile alcuna comproprietà in capo ai
    singoli associati;
  2. dichiarare che il fondo comune di proprietà
    del Consorzio Teatro Mercadante dura inalterabilmente fino allo
    scioglimento dell’associazione;
  3. dichiarare che il detto fondo comune non
    può essere ripartito in quote, né gli associati
    possono chiederne la divisione proporzionale finché è
    in vita l’associazione;
  4. dichiarare che in caso di recesso o di espulsione
    l’associato non ha diritto ad alcuna quota del fondo comune;
  5. dichiarare la assoluta nullità di
    tutti i patti convenzionali o clausole statutarie contrarie ai
    principi innanzi enunciati perché in violazione di norme
    imperative e di ordine pubblico;
  6. condannare il convenuto Consorzio alla corresponsione
    di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Riservato ogni ulteriore diritto,
ragione, azione, produzione, richieste istruttorie e non in conseguenza
del comportamento processuale di controparte.

Allegati come da fascicolo di parte.

Altamura, 27.02.01.

Avv. Antonio
Ventura

 

 

 

Relata di notifica

Su istanza come in atti, io sottoscritto ho
notificato copia conforme dell’antescritto atto al Consorzio
Teatro Mercadante, in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore Geom. Paolo Simone, con sede legale in Altamura alla
Via XXX, ivi portandola e affidandola a mani di YYY