Riportiamo il testo integrale
di unimportante decisione del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia che, per la prima volta, è stato chiamato a
pronunciarsi sulle normative che tutelano lAlta Murgia.
La sentenza, depositata il 29 marzo
2001, ha annullato lautorizzazione regionale alla coltivazione
di una cava in territorio di Ruvo in quanto non preceduta dalla
valutazione di impatto ambientale (VIA) o da una valutazione dellincidenza
della cava su un territorio (quello dellAlta Murgia) sottoposto
al regime dei SIC (Siti di Interesse Comunitario: v. in proposito
il DPR n. 357/97 che ha recepito la Direttiva CEE 92/43 e che abbiamo
pubblicato in queste pagine web) e delle ZPS (Zone di Protezione
Speciale, ai sensi della direttiva CEE 79/409). Un territorio peraltro,
ricorda giustamente il TAR, che è stato individuato anche
come "area prioritaria di reperimento" (cioè area
naturale protetta che attende il completamento delliter di
istituzione del Parco Nazionale dellAlta Murgia) dalla legge
n. 394/91.
La sentenza pugliese, come pure
la procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea a proposito
dellanalogo caso di "Is Arenas" in Sardegna che
abbiamo già segnalato, evidenzia come la zona dellAlta
Murgia sia soggetta ad una particolare disciplina che deve essere
rispettata da chiunque (Regione o Comuni) voglia autorizzare interventi
diretti a cementificare (accordi di programma ex legge regionale
n. 34, lottizzazioni, laghetti artificiali, ecc.) o a trasformare
irreversibilmente il territorio murgiano (cave, discariche, ecc.).
Sugli aspetti specifici e tecnici di tale normativa, rinviamo alle
considerazioni e puntualizzazioni fatte nei documenti "E
tutto legale?" e "E tutto legale? (2)"
presenti in questa pagina.
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
Sede di Bari Sezione Secona
ha pronunciato la presente
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
nella Camera di Consiglio del 15 marzo
2001;
Visto il ricorso n. 393/2001 proposto
dalla MIDIMARMI S.R.L., rappresentato e difeso da Ingravalle Avv.
Massimo;
contro
la Regione Puglia non costituita;
e nei confronti
della Lama Marmi di Teseo Alfredo
& C. S.a.s. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fulvio Mastroviti
e Maurizio Di Cagno, domiciliatari;
per l’annullamento
previa sospensione dellesecuzione:
– del Decreto del Dirigente del Settore
Industria Estrattiva della Regione Puglia n. 114 in pubblicazione
dal 21.12.2000, prot. n. 055/DIR/2000/000114, con cui si autorizza
la LAMA MARMI alla <<coltivazione della cava di calcare su
terreni in disponibilità della ditta medesima, in località
"Taverna Nuova di Sopra" nel Comune di RUVO DI PUGLIA
>>;
nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto e, in
particolare, del seguenti atti endoprocedimentali:
– della Determinazione del Dirigente
del Settore Ecologia n. 109 del 15.05.2000 (doc. n°.2) con
cui si dispone che "lintervento proposto dalla LAMA Marmi
s.a.s. di Teseo Alfredo – coltivazione di cava in località
“Taverna Nuova di Sopra ” … non è da assoggettare a procedure
di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) per tutte le motivazioni
e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa…> unitamente
al presupposto parere del Comitato Regionale per la V.I.A. espresso
nella seduta del 24.04.2000;
– verbale n. 6 del Comitato Tecnico
Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) del 21.09.2000
costituente parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alla
coltivazione di cava alla Lama Marmi;
Visti gli atti e i documenti depositati
con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dellesecuzione
del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
di LAMA Marmi S.a.s.;
Uditi gli Avv.ti Massimo F. Ingravalle,
Fulvio Mastroviti e Maurizio Di Cagno;
F A T T O
Con atto notificato il 16.2.2001 la
società MIDIMARMI con sede in Trani, esercente attività
di cava in agro di Ruvo di Puglia ha impugnato il decreto del Dirigente
il Settore Industria Estrattiva della Regione Puglia del 21.2.2000
n. 55/114 con il quale si autorizza la società Lama Marmi
alla coltivazione di cava in località "Traversa Nuova
di Sopra" del Comune di Ruvo di Puglia.
Ha impugnato, altresì, la determinazione
del Dirigente del Settore Ecologico del 15.5.2000 n. 109, nonché
il verbale del Comitato Tecnico Regionale del 21.9.2000.
Deduce le seguenti censure:
1) violazione dellart. 13 L.R.
37/85 eccesso di potere per sviamento in quanto risulta omessa lacquisizione
del parere del Comune;
2) Violazione delle N.T.A. del P.R.G.
del Comune di Ruvo di Puglia relativi alla zona E/3 per omessa valutazione
del vincolo idrogeologico e paesaggistico; nonché per omessa
valutazione della natura del materiale calcareo che non può
qualificarsi di difficile reperibilità;
3) violazione dellart. 1 c.
6 del D.P.R. 12.4.96 per omessa valutazione dimpatto ambientale
e violazione del D.P.R. 357/97 per omessa acquisizione della valutazione
dincidenza trattandosi di zone naturali protette.
Resiste in giudizio la società
controinterressata Lama Marmi, la quale contesta le censure dedotte
chiedendone il rigetto.
Alla Camera di Consiglio del 15.3.2001,
su concorde richiesta delle parti la causa passa in decisione, in
applicazione dellart. 9 L. 205/2000.
D I R I T T O
La questione allesame investe
la legittimità del decreto regionale del dirigente il settore
industria estrattiva del 21.12.2000 n. 55/114 e degli atti connessi
con cui si autorizza la ditta Lama Marmi alla coltivazione della
cava di calcare in località "Taverna Nuova di Sopra"
nel Comune di Ruvo di Puglia.
Sostiene parte ricorrente con il secondo
motivo il cui esame è logicamente preliminare- che
latto autorizzatorio impugnato è stato adottato sotto
falso ed erroneo presupposto, avendo lautorità regionale
trascurato che il materiale calcareo da estrarre, lungi dal qualificarsi
come materiale "di difficile reperibilità e di inderogabile
necessità" che costituisce condizione imprescindibile
di ammissione allesercizio dellattività di cava-,
si appartiene invece a materiale calcareo largamente presente nella
zona e fatto oggetto di coltivazione da parte di numerose imprese.
La censura è fondata.
Dal contenuto dellatto impugnato
(pag. 3 penultimo capoverso) si ricava che il materiale calcareo
da estrarre, di particolare pregio, è tipico del distretto
di Poggiorsini, nel cui ambito ricade il Comune di Ruvo di Puglia.
Tale dichiarazione esprime, in fatto,
una doppia connotazione:
a) la prima riguardante lestensione
della zona, nella quale si estrae quel materiale presente e tipico
del distretto di Poggiorsini nel cui ambito ricade il territorio
di Ruvo, e cioè di unarea abbastanza vasta comprendente
diversi Comuni; b) la seconda, riguardante le quantità di
quella tipologia che, se si apprezzano come tipiche della zona,
devono di conseguenza, qualificarsi comunemente presenti nel territorio
e sul mercato.
Orbene tale tipologia di materiale
calcareo, come interpretativamente desumibile dal contenuto dellatto
impugnato, fuoriesce dalla categoria di materiale "di difficile
reperibilità" e perciò, attesa la sua comune
qualificazione, ne è vietata la coltivazione.
La censura è assorbente: cionondimeno
ritiene il Collegio di esaminare i vizi terzo motivo- di violazione
dellart. 1 comma 6 del D.P.R. 12.4.1996 che ha comportato
lesclusione dalla procedura di valutazione dimpatto
ambientale del progetto di cava autorizzato e di violazione della
direttiva C.E.E. 92/43 e del D.P.R. 8.9.97 n. 357 per omessa acquisizione
della valutazione dincidenza essendo la cava in area speciale
protetta.
Nella disamina considera il Collegio
che il territorio comunale di Ruvo di Puglia ricade nel sito "Murgia
Alta" dimportanza comunitaria ai sensi della Direttiva
C.E.E. 92/43; sito dichiarato dal Ministro dellAmbiente con
provvedimento del 24.12.98, zona di protezione speciale ai sensi
della Direttiva C.E.E. 79/409.
In attuazione della predetta direttiva
C.E.E. 92/43 recante misure di conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e delle fauna selvatiche lo Stato italiano
ha introdotto prescrizioni di cautela e ha previsto con D.P.R. 8.9.97
n. 357 art. 5- un procedimento di valutazione dincidenza
dei progetti sui siti dimportanza Comunitaria che si
apre con una relazione documentata del proponente il progetto e
si conclude con un atto valutativo regionale: esso deve valutare
i principali effetti che i progetti possono avere sui siti comunitari
e sulle zone speciali protette, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione naturalistico-ambientale.
Orbene, poiché nel procedimento
di autorizzazione regionale allesercizio dellattività
di cava, non è intervenuta alcuna valutazione dincidenza
ex art. 5 del D.P.R. 357/97, latto impugnato deve ritenersi
illegittimo perché privo di una fase preparatoria necessaria.
Peraltro lo stesso sito di "Murgia
Alta" dimportanza comunitaria (nel quale rientra il territorio
ruvese) è stato apprezzato ex art. 34 comma 6 lett. 1) della
L. 6.12.1991 n. 394 (legge quadro sulle aree naturali protette)
come "prioritaria area di reperimento" e perciò
meritevole di protezione anche dal punto di vista naturalistico
ambientale; di tali valori sè fatto interprete lo strumento
urbanistico generale vigente del Comune di Ruvo di Puglia (pubblicato
nel maggio 1999) che ha previsto direttive di tutela riguardanti:
a) lassetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico; b)
copertura botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
c) stratificazione storica dellorganizzazione insedintiva.
In particolare nellambito territoriale
esteso "D" (nella cui area con tipizzazione E/3, ricade
la cava di cui è stato autorizzato lesercizio) è
prevista la possibilità dinsediamenti produttivi tramite
apposito studio dimpatto ambientale sul sistema botanico-vegetazionale
e sulla tenuta dellassetto geomorfologico dinsieme (vedasi
punto 2.02 e punto 3.05 delle norme tecniche desecuzione del
P.R.G.).
Deve, per leffetto, ai sensi
dellart. 1 c. 4 D.P.R. 12.4.96 e delle N.T.E. appena richiamate,
ritenersi assoggettato il progetto di cava in questione anche alla
procedura di valutazione dimpatto ambientale, essendo il sito
in questione allinterno di area naturale protetta, come definita
dallo strumento urbanistico generale e secondo le previsioni poste
dallart. 34 c. 6 lett. l) della L. 394/91.
Alla stregua di quanto precede, assorbite
le residue censure, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate nellimporto in dispositivo fissato a carico
della controinteressata ditta, sono compensate nei confronti della
Regione Puglia.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo
regionale per la puglia Sede di Bari Sezione ii, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per leffetto, annulla latto
impugnato.
Condanna la ditta LAMA Marmi s.a.s
al pagamento in favore della ditta MIDIMARMI s.r.l., delle spese
di giudizio che liquida in -£. 2.000.000 (duemilioni).
Spese compensate nei confronti della
Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera
di Consiglio del 15 Marzo 2001, con lintervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI Presidente
Pietro MOREA Componente, Est.
Pierfrancesco UNGARI Componente