(il testo originario è
stato modificato dalle L.R. n. 8 del 28-01-1998 “Modifiche e
integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1994, n. 34 e
4 luglio 1994, n. 24 in materia di accordo di programma per
la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale,
agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei piani
regolatori generali”)
Art. 1
1. Al fine di incentivare l’occupazione
nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico e
alberghiero, i sindaci dei Comuni interessati possono chiedere
al Presidente della Ciunta regionale la definizione di un accordo
di programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, per l’autorizzazione alla realizzazione ampliamento
di complessi produttivi che attivano immediatamente livelli
occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.
2. Per gli interventi nei settori
industriale, artigianale, turistico e alberghiero. La sottoscrizione
dell’accordo di programma, che dovrà essere autorizzato
dalla giunta regionale, è ammissibile solo se lo strumento
urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti
aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente
efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l’ampliamento
di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa
destinazione. Le aree interessate agli interventi previsti dall’accordo
di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione
primaria; in assenza, le stesse opere dovranno essere previste
a carico del soggetto destinatario della concessione edilizia.
3. La concessione edilizia dovrà
inoltre prevedere idonea e formale garanzia del destinatario
della medesima che i livelli occupazionali previsti e la destinazione
d’uso degli immobili siano mantenuti per periodi non inferiori
a 5 anni dalla data di avvio dell’attività produttiva.
Art. 1 bis
La presente legge non deroga alle
norme in materia di vincoli di tutela del territorio e dell’ambiente.
Art. 1 ter
Le modalità di approvazione
dei piani regolatori generali stabilite dalla legge regionale
4 luglio 1994, n. 24 si applicano a tutti i piani che alla data
di pubblicazione della presente legge risultano giacenti presso
il Settore urbanistico, in attesa del parere del Comitato urbanistico
regionale. Per gli strumenti esecutivi il parere vincolante
del CUR è espresso entro novanta giorni; decorso inutilmente
tale termine, il Comune interessato promuove, ai sensi dell’art.
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi
allo scopo di definire il procedimento di approvazione.
Nota all’art. 1 ter
Si riporta il testo della L.R. 4 luglio 1994, n. 24
pubblicata nel BUR n. 94 Suppl./94:
L.R. 4 luglio 1994, n. 24
“Modifiche alla legge regionale
31 maggio 1980, n. 56 concernenti l’approvazione del p.r.g. dei
Comuni con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti”
Articolo Unico
Alla legge regionale 31 maggio
1980, n. 56 (1) “Tutela ed uso del territorio” è aggiunto
il seguente articolo 16 bis: (“Esame istruttorio p.r.g. di Comune
con popolazione non superiore a 15.000 abitanti).
1. L’esame istruttorio del piano
regolatore generale di Comune non superiore ai 15.000 abitanti
all’ultimo censimento ISTAT è svolto da un apposito comitato
ristretto composto:
– dall’Assessore regionale all’Urbanistica,
che lo presiede
– dal Coordinatore del Settore
urbanistico regionale e da
un dirigente del settore stesso;
– da quattro componenti del Comitato
urbanistico regionale (C.U.R.), designati dal Presidente del
Comitato stesso.
2. Alle riunioni del Comitato
ristretto possono essere invitati il Sindaco del Comune interessato
o suo delegato, assistito dal progettista del p.r.g. e dal responsabile
dell’Ufficio tecnico comunale, nonchè i rappresentanti
degli Assessorati regionali e delle Amministrazioni dello Stato
competenti ad esprimere parere in merito all’approvazione del
piano.
3. Le determinazioni del Comitato
ristretto devono essere assunte con la maggioranza assoluta
dei componenti e sostituiscono a tutti gli effetti la relazione
istruttoria del Settore urbanistico regionale ed il parere del
C.U.R. previsti dal comma 8 del precedente art. 16.
4. Per il funzionamento del Comitato
ristretto valgono le stesse regole del C.U.R., salvo quanto
espressamente disciplinato dal presente articolo.