Come è noto lAmministrazione
e lintero Consiglio comunale sono chiamati ad affrontare un
problema rinveniente dal passato ed avvertito con urgenza e preoccupazione
da centinaia di cittadini altamurani le cui abitazioni sono ubicate
in zone dellabitato di recente (o prossima al completamento)
edificazione: si tratta di garantire loro un servizio pubblico di
primaria importanza quale la fornitura di gas metano. Le presenti
note sono dettate da quella preoccupazione e dallimpegno e
dalla volontà (manifestati in più occasioni dallAmministrazione
comunale, dai partiti del centrosinistra ed in particolare dal partito
e dal gruppo consigliare dei Democratici di Sinistra, quindi anche
da chi scrive) di dare una risposta rapida e legittima ai bisogni
di quelle centinaia di famiglie.
È noto che il servizio di distribuzione
del gas metano è svolto in regime di privativa dalla Nettis
Gestioni, in virtù del contratto stipulato con il Comune
il 14 ottobre 1982. Sono venuto a conoscenza, solo pochi giorni
fa (venerdì 14 dicembre 2001), di una proposta sottoposta
già alla precedente amministrazione (con note del 6 e del
22 marzo 2001) dalla Nettis Gestioni con la quale si è dichiarata
disponibile a realizzare a proprie cure e spese la progettazione
e lesecuzione delle opere di metanizzazione necessarie ad
assicurare il servizio nelle zone di recente espansione urbana,
originariamente non coperte dalla rete di distribuzione.
Tale disponibilità/offerta
è condizionata:
- alla "remunerazione dellinvestimento"
o, meglio, alla "sussistenza dellequilibrio economico
finanziario dellinvestimento"; - alla "realizzabilità dellintervento
rispetto al modificato assetto contrattuale delle disposizioni
innescate dal Decreto legislativo n. 164/2000, ove compatibili"; - alla definizione "in via preventiva e quindi
univoca dei criteri di determinazione del valore residuo industriale
dei beni costituenti limpianto di distribuzione del gas
con particolare riferimento alla vita media utile dei singoli
cespiti".
Tali condizioni risultano articolate
e sintetizzate in una proposta di accordo o atto aggiuntivo al contratto
n. 497 del 14 ottobre 1982 (allegato n. 1 della nota 22 marzo 2001
della Nettis Gestioni) che andrebbe sottoscritto dalle due parti
contrattuali (Comune e Nettis Gestioni).
In particolare, la ditta concessionaria
si impegna "ad effettuare la progettazione definitiva delle
opere di metanizzazione" e "ad eseguire le opere
a propria cura e spese, a regola darte, e con il rispetto
di tutte le normative di sicurezza vigenti, per uno sviluppo di
circa ml 19.000 di rete principale di distribuzione, il potenziamento
della cabina di riduzione e misura, linstallazione di n. 4
gruppi di riduzione finale e linstallazione di circa 50 riduttori
di utenza nella zona industriale fino alla concorrenza di un importo
globale di -£. 4.260.000.000" (art. 1 dellatto aggiuntivo
proposto).
Come contropartita, la proposta della
Nettis Gestioni prevede (art. 3 dellatto aggiuntivo) che:
"A parziale modifica dellart.
4 del contratto di concessione n. 497 del 14.10.82, le parti si
danno reciprocamente atto che alla scadenza del contratto di concessione
il Comune entrerà nella piena disponibilità di tutti
gli impianti realizzati dalla concessionaria a fronte di un rimborso
determinato secondo il criterio della stima industriale di cui al
T.U. n. 2578 del 15.10.1925 e riferito alla parte dei beni che non
hanno usufruito dei contributi statali e comunitari a fondo perduto
e che va intesa quindi, a tutti gli effetti, riscattabile a titolo
oneroso.
La parte dei beni a devoluzione
gratuita sarà percentualmente determinata sulla base del
rapporto fra contributi statali e comunitari ottenuti e valore delle
opere realizzate ammesse ai benefici della L. 784/80.
Il suddetto rimborso, come sopra
determinato, sarà a carico del nuovo gestore subentrante,
così come previsto rispettivamente dallart. 14, comma
9, e dallart. 15, comma 5, del Decreto Legislativo 23 maggio
2000, n. 164.
Il valore industriale residuo dei
beni costituenti limpianto di distribuzione del gas ad oggi
realizzati e di futura realizzazione sarà determinato applicando
al costo di ricostruzione un coefficiente di degrado determinato
con il criterio del degrado lineare espresso dalla formula che segue,
giusta quanto esplicato nella relazione di progetto preliminare,
parte integrante e sostanziale della presente:
Cd = 1- e/Vf
(dove Cd = coefficiente di degrado;
Vf = vita fisica media dei beni; e = età del cespite)".
In merito ad una simile eventualità
e soprattutto al fine di fornire alcune indicazioni utili, a parere
di chi scrive, nella ricerca di una soluzione al problema, posto
in termini di urgenza e concretezza, di assicurare il servizio di
distribuzione e fornitura del gas metano ai cittadini residenti
nelle nuove zone recentemente urbanizzate o in corso di urbanizzazione,
osservo e preciso che:
- Il Comune di Altamura, dopo aver esperito una gara
di appalto (con le modalità dellappalto concorso),
ha affidato, con il contratto stipulato il 14 ottobre 1982, alla
Nettis Gestioni la progettazione, realizzazione e gestione dellimpianto
e del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio
comunale. La durata del rapporto contrattuale era stata fissata
in 28 anni a decorre dal 1° gennaio 1987 (art. 2 del Contratto).
La scadenza contrattuale era stata dunque fissata dai contraenti
al 31 dicembre 2014. In virtù del d.lgs. n. 164/2000 (c.d.
Decreto Letta) che ha recepito la direttiva comunitaria n. 30
del 1998, però, il servizio (pubblico) di distribuzione
di gas naturale può essere affidato esclusivamente mediante
gara per periodi non superiori a dodici anni (art. 14, comma 1,
del decreto). Per gli affidamenti e le concessioni "in
essere alla data di entrata in vigore" del decreto ed
attribuiti mediante gara (come nel caso di specie), si prevede
che sia mantenuta la durata in essi stabilita, ma "comunque
per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre
2000" (art. 15, comma 9, d.lgs. n. 164/2000). - Il servizio in corso scade dunque improrogabilmente
il 31 dicembre 2012. Ogni patto o condizione contrattuale difforme
risulta nulla e sostituita di diritto dalla disposizione legislativa
imperativa (art. 1419, 2° comma, cod. civ.). Resta comunque
salva la facoltà per il Comune di riscattare anticipatamente
il servizio di erogazione del gas e del relativo impianto secondo
le modalità ed i tempi definiti nellart. 5 del contratto
del 1982 (in proposito, v. i chiarimenti di T.a.r. Lombardia,
sez. Brescia, 12 novembre 2001, n. 891). La contrazione temporale
del rapporto contrattuale (di due anni: dal 31.12.2014 al 31.12.2012),
in quanto disposta da norma imperativa, non configura però
lipotesi di cui allart. 5 del contratto (riscatto
anticipato) e non espone ovviamente il Comune alle conseguenze
derivanti dallesercizio di quella facoltà (vale a
dire, il pagamento dellindennità di riscatto, secondo
quanto previsto dallart. 5 del contratto). Lart. 5
dispone infatti che: "Al Comune spetta la facoltà
di riscattare anticipatamente il servizio di erogazione del gas
e del relativo impianto nei temi e con le modalità previste
dal T.U. del 15.10.1925 n. 2578 nella municipalizzazione dei servizi
pubblici previo pagamento dellindennità di riscatto
valutata in contraddittorio, fatta salva la parte finanziata da
contributi a fondo perduto statali e comunitari. Nellimpossibilità
di determinare lindennità per il mancato profitto
di competenza della Concessionaria ai sensi dellart. 24
lett. c) del citato T.U., tale valore sarà calcolato nella
misura del 10% dellincasso annuo previsto relativo alla
vendita del gas in esercizio a pieno regime, moltiplicato per
il numero degli anni mancanti alla scadenza della concessione". - Ne deriva che risulta ingiustificata largomentazione
(sub lett. b) della Nettis Gestioni quando subordina
la disponibilità a realizzare lintervento di ampliamento
ed estensione della rete di distribuzione ad una modifica del
contratto originario imposta, a suo dire, dal nuovo assetto contrattuale
risultante dalle disposizioni del Decreto Letta. A parte la considerazione
che le modifiche incidono unicamente sulla durata del rapporto
e nella misura di soli due anni, quelle disposizioni hanno natura
imperativa e come tali integrano e sostituiscono di diritto eventuali
pattuizioni non compatibili (in questo senso peraltro, si v. anche
lart. 28 del contratto). - Il problema, che questa Amministrazione e questo
Consiglio sono chiamati ad affrontare e risolvere, va dunque affrontato
e risolto nei termini e secondo le modalità definiti dal
contratto del 1982 e dalla legge (dal d.lgs. n. 164/2000 in particolare).
Peraltro, solo se ci si arresta al piano dellesecuzione
del rapporto contrattuale in corso è possibile ipotizzare
e legittimare una trattativa (privata) o un accordo (a due) con
la Nettis Gestioni. Diversamente, un nuovo assetto del rapporto
contrattuale o una riconfigurazione di esso difficilmente risulterebbe
compatibile con la disciplina in materia di appalti e con quella
che regola ora il mercato interno del gas naturale; discipline,
entrambe, che fanno della concorsualità e della concorrenzialità
i principi regolatori delle materie. - Un accordo o atto aggiuntivo al contratto del 1982,
impostato nei termini prima evocati (semplice esecuzione e regolamentazione
di singoli aspetti di un rapporto già in corso), risulta
non solo ammissibile, ma anzi necessario se si tiene presente
che si è al cospetto (come peraltro chi scrive aveva tentato
di spiegare in occasione di due recenti sedute del consiglio comunale)
di un rapporto contrattuale di lunga durata che implica meccanismi
(contrattuali) di adeguamento e aggiornamento a fronte di nuove
esigenze e nuove necessità. Meccanismi (sub specie
di accordi successivi o di procedure in contraddittorio tra i
due contraenti o di facoltà e decisioni riservate alla
determinazione di uno solo dei contraenti) che sono stati previsti
– a dire il vero, con una certa puntualità – dallo stesso
regolamento contrattuale del 1982 (si v. gli artt. 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27). - Non cè dunque da inventarsi alcunché,
né tanto meno da modificare un rapporto le cui procedure
e modalità di adeguamento ed aggiornamento sono state puntualmente
previste e definite contrattualmente. Esse vanno solo, secondo
il ben noto canone codicistico della buona fede, interpretate
(art. 1366 del codice civile) ed applicate (art. 1375 c.c.). - Nello specifico, il problema che ci occupa (la
necessaria estensione della rete metanifera alle zone di nuova
urbanizzazione) non solo risulta essere stato contemplato nella
convenzione del 1982 in termini di eventualità, ma trova
in quella convenzione lo schema ed i parametri di soluzione. Soccorrono
in tal senso le disposizioni di cui agli articoli 4, 10 e 12 del
contratto. Lart. 12 prevede che "la capillarità
della rete di distribuzione presentata nel progetto allegato garantisce
una punta massima di distanza fra ogni potenziale utente e la
condotta del gas di venti metri e si estende per tutto labitato
del Comune"; "tuttavia prosegue
lestensione della rete alle strade per le quali non è
prevista la canalizzazione sarà eseguita dalla Concessionaria
a proprie spese previo accordi con il Comune, purché su
dette strade venga raggiunta la densità di un utente per
ogni dieci metri di tubazione; intendendosi per utente chi formulerà
con la Concessionaria un regolare rapporto di fornitura. Per le
zone dellabitato in cui la densità è inferiore
a un utente per ogni dieci metri di conduttura, la concessionaria
è disponibile a prendere in esame le richieste di somministrazione
di gruppi di richiedenti o del Comune per il rimborso delle spese
eccedenti necessarie. In ogni caso la Concessionaria resterà
proprietaria integrale degli impianti di distribuzione tenendo
conto che, ai fini della valutazione dellimpianto per riscatto
anticipato o alla scadenza della concessione, tali spese verranno
detratte". Per la zona del Piano Regolatore Generale
riservata agli insediamenti industriali ed artigianali (ad iniziativa
privata) dislocata in direzione di Gravina e per la zona riservata
al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP, ad iniziativa pubblica),
sempre in direzione di Gravina, lart. 10 del contratto
dispone che esse "possono essere metanizzate secondo quanto
previsto in progetto e rispettando un programma di esecuzione
che tenga conto delle eventuali priorità suggerite dal
Comune, in relazione alle forme di incentivazione industriale
che il Comune stesso riterrà opportuno adottare in tali
aree, in concomitanza di: 1) disponibilità del gas da parte
della SNAM; 2) accordi fra la Concessionaria ed il Comune, tenendo
conto dei consumi previsti e quindi di eventuali incentivi a garanzia
dellequilibrio economico fra costi di esecuzione e ricavi
di gestione". Lart. 4, infine, regola i
rapporti tra Comune e Nettis alla scadenza del contratto: "il
Comune entrerà in possesso ed in piena proprietà,
senza corresponsione alcuna a titolo di indennizzo o di riscatto,
dellimpianto di distribuzione del gas come da progetto allegato
alla presente convenzione, nonché di tutte le opere di
ampliamento eseguite nei primi cinque anni del servizio di erogazione
del gas"; invece, "le opere di ampliamento della
rete di distribuzione del gas installate dopo il quinto anno di
erogazione del gas, così come tutte le prese, le colonne
montanti ed i contatori saranno riscattati dal Comune a prezzo
di stima industriale, così come previsto nel T. U. n. 2578
del 15.10.1925. La stima sarà eseguita in contraddittorio
tra le parti, in caso di disaccordo, si farà ricorso allarbitrato
di cui allart. 24 della presente convenzione".
A questo proposito, lart. 24 del Testo Unico richiamato
dispone che lindennità sia determinata tenendo conto
dei seguenti parametri: "a) valore industriale dellimpianto
e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del
tempo trascorso dall’effettivo cominciamento dell’esercizio e
dagli eventuali ripristini avvenuti nell’impianto o nel materiale
ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione
siano contenute circa la proprietà di detto materiale,
allo spirare della concessione medesima; b) anticipazioni
o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali
di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente
pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi
indicati nella lettera precedente". - Ciò induce a ritenere la proposta formulata
dalla Nettis Gestioni accettabile nella forma [lo schema dellatto
o accordo (che dir si voglia) aggiuntivo è perfettamente
in linea con i modelli consensuali di regolamentazione ed adeguamento
del rapporto in corso previsti dal contratto (sia lart.
12, che lart. 10 rinviano infatti ad accordi successivi
tra Comune e ditta concessionaria)], ma del tutto inaccettabile
ed ingiustificata nel contenuto e nella sostanza della regolamentazione
dei rapporti ipotizzata. - Risulta inaccettabile, in una prospettiva di difesa
dellente pubblico da pregiudizi economici e di corretto
perseguimento dellinteresse collettivo, per le seguenti
ragioni:
- suggerisce "una parziale modifica contrattuale"
[in modo esplicito, dellart. 4, ma sostanzialmente anche
di altri articoli del contratto, come lart. 12 (tanto
è vero che con una palese quanto inammissibile inversione
logica e giuridica si precisa nellart. 4 dellatto
aggiuntivo ora proposto dalla Nettis che "ove non in
contrasto con le disposizioni del preente atto, restano fermi,
validi ed applicabili i patti e le condizioni del contratto
n. 497 del 14.10.1982"): a ben vedere, più che
di "una parziale modifica" si è al cospetto
di una vera e propria abrogazione e sostituzione di regole contrattuali]
del incompatibile con le norme che regolano la materia degli
appalti e delle concessioni di servizi pubblici; una soluzione
che, oltre ad essere impraticabile per il Comune, non consentirebbe
di raggiungere il risultato auspicato (garantire il servizio
a centinaia di famiglie altamurane, 0, 0); - ipotizza, introducendo surrettiziamente altri
criteri di determinazione della parte di beni a devoluzione
gratuita (v. art. 3 dellatto aggiuntivo proposto e sopra
riportato), una rinuncia da parte del Comune di un diritto già
acquisito, la "piena proprietà dellimpianto
di distribuzione del gas, nonché di tutte le opere di
ampliamento eseguite nei primi cinque anni del servizio di erogazione
del gas", che (si veda in proposito il già richiamato
art. 4 del contratto del 1982) non è condizionato ad
alcuna "corresponsione di indennizzo o di riscatto"
ed è solo soggetto ad un termine temporale certo e ben
definito (la scadenza del contratto di concessione: il 31 dicembre
2012, 0, 0); - né può valere a mutare la esposta
e negativa valutazione dellofferta Nettis la precisazione,
contenuta sempre nellart. 3 del proposto atto aggiuntivo,
secondo la quale il nuovo e non previsto contrattualmente onere
del rimborso o riscatto, non sarebbe a carico del Comune, ma
"sarà a carico del nuovo gestore subentrante,
così come previsto rispettivamente dallart. 14,
comma 9, e dallart. 15, comma 5, del Decreto Legislativo
23 maggio 2000, n. 164". Una simile pattuizione sarebbe
contra legem, in quanto il comma 5 dellart 15 del
d.lgs. n.164/2000 limita la possibilità di porre a carico
del nuovo gestore lobbligo "di corrispondere una
somma al distributore uscente in misura pari alleventuale
valore residuo degli ammortamenti" degli investimenti
"risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti
ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento,
al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto"
(art. 14, comma 8, del decreto) solo nellipotesi di "affidamenti
e concessioni in essere per i quali non è previsto un
termine di scadenza o è previsto un termine che supera
il periodo transitorio" e per i quali il decreto prevede
che essi proseguano "fino al completamento del periodo
transitorio stesso" che è fissato in cinque
anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Come si è detto
precedentemente, non è, questo, il caso dellattuale
concessione a favore della Nettis, in ordine alla quale non
si applica il menzionato comma 5 del decreto, ma il comma 9
dellart. 15 che (in combinato disposto con la norma imperativa
di cui al 1° comma dellart. 14) prevede semplicemente
e puntualizza che "gli affidamenti e le concessioni
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano
stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non
superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000".
A questo si aggiunga, che pur ammettendo (il che non può
essere!) la legittimità di una simile pattuizione, laddebitare
tali rimborsi o riscatti a carico del nuovo e futuro del gestore
(quello che subentrerà nel servizio a partire dal 1°
gennaio 2013) non significa certo liberare il Comune da tali
costi (ingiustificati, lo si ripete!), in quanto essi si tradurranno,
in via mediata ed indiretta, in un carico economico che condizionerà
pesantemente i costi e la remuneratività del futuro rapporto
concessorio a scapito del Comune stesso, tantè
che il decreto specifica ovviamente che "gli oneri gravanti
sul nuovo gestore sono indicati nel bando di gara"
(art. 14, comma 9). - laccordo proposto dalla Nettis Gestioni
non appare condivisibile anche sotto un ulteriore profilo: esso
introduce, ora, un coefficiente di degrado da applicare
nella determinazione del valore industriale residuo, ai fini
di eventuali riscatti (ma sul punto valgono le considerazioni
sopra esposte), non solo dei beni costituenti limpianto
di distribuzione "di futura realizzazione", ma anche
il che sarebbe del tutto inammissibile di quelli
"ad oggi realizzati".
Per tutte queste ragioni, appare dunque
evidente che la proposta della concessionaria, impostata secondo
il modulo dellora per allora, non possa essere condivisa
dal Comune.
Per essere doverosamente propositivo
e costruttivo, di seguito provo a delineare quelle che, a mio parere,
dovrebbero essere le linee-guida di una possibile intesa tra Comune
e Nettis Gestioni, integrativa del contratto di concessione stipulato
nel 1982:
- In primo luogo, è necessario verificare
esattamente dimensionamento, capacità, portata, estensione
dellimpianto e della rete di distribuzione del gas previsti
nel progetto originario allegato al contratto del 1982.
- È pure necessario verificare, preliminarmente
e con puntualità, dal punto di vista tecnico quali siano
gli interventi di adeguamento e di estensione dellimpianto
e della rete indispensabili per il soddisfacimento dei nuovi bisogni
dellabitato.
- Alla luce delle risultanze di tali verifiche preliminari,
se (e non cè ragione di dubitare) dovessero rendersi
necessari gli interventi e le opere indicati nella proposta Nettis
(19.000 ml di rete principale; potenziamento della cabina di riduzione
e misura; installazione di n. 4 gruppi di riduzione finale; installazione
di circa 50 riduttori di utenza nella zona industriale) e questi
dovessero risultare necessari per lestensione della rete
a favore delle zone o aree per le quali il progetto originario
non prevedeva la canalizzazione o la distribuzione del gas metano,
si dovranno prendere in considerazione quegli interventi distinguendo
però tra opere necessarie per la distribuzione del gas
ed opere necessarie per il potenziamento degli impianti: a)
per le prime (si pensi ai 19.000 ml di rete) si dovrà far
riferimento a quanto dispone lart. 12 della convenzione
ed in particolare il problema si porrà in ordine alle sole
spese necessarie eccedenti rispetto a quelle che contrattualmente
sono poste a carico della concessionaria, cioè nellipotesi
in cui il rapporto utenti/tubazione sia inferiore ad un utente
per ogni dieci metri di conduttura; b) per le opere di
potenziamento il problema dei relativi costi si porrà per
il Comune unicamente in riferimento agli interventi necessari
per dotare limpianto di una potenza complessiva superiore
a quella progettata e pattuita nella convenzione del 1982.
- Laccordo aggiuntivo tra Comune e Concessionaria
si renderà necessario per definire la portata complessiva
dei nuovi interventi e lentità degli investimenti
necessari: in particolare laccordo chiarirà i termini
del raggiungimento di quell"equilibrio economico
finanziario dellinvestimento" che la concessionaria,
giustamente, rivendica. La questione dellequilibrio
o meglio del riequilibrio, però, si porrà
con riferimento alle spese eccedenti (nel senso di cui allart.
12 della convenzione) ed ai costi per il potenziamento supplementare
(nel senso prima chiarito) dellimpianto.
- Di tale questione si dovrà far carico il
Comune e dovrà essere chiarita e risolta nellaccordo
aggiuntivo o, meglio, integrativo da stipularsi ai sensi ed ai
fini di cui agli artt. 12 e 10 della convenzione. Per quanto attiene
al rapporto con i richiedenti la fornitura del gas le cui unità
immobiliari sono ricomprese in un piano di lottizzazione, lalternativa
che si pone è la seguente: 1) i contributi relativi a tale
intervento di urbanizzazione saranno versati al Comune, unico
referente contrattuale della Nettis Gestioni in questa fase, e
tali somme saranno inserite in apposita voce del bilancio comunale
e destinate a dare (parziale o totale) copertura finanziaria degli
oneri a cui si dovrà far fronte alla scadenza della concessione
(sul punto, v. più avanti nel testo. Questa soluzione sembra
preferibile, in quanto più lineare e semplice, 0, 0); 2) oppure,
intervengono direttamente, con singole pattuizioni con la Nettis
Gestioni, ma in tal caso quanto versato dai lottizzanti alla concessionaria
verrà detratto dalle somme dovute alla Nettis a titolo
di rimborso e di indennità di riscatto alla scadenza del
contratto (v. più avanti).
- La soluzione va risolta tenendo presente sia il
contenuto dellart. 4 della convenzione del 1982, sia le
disposizioni di cui allart. 14 del Decreto Letta. Due sono
gli aspetti da tener presenti e distinti: 1) le realizzande opere
di potenziamento e di nuova estensione della rete, poiché
eseguite ben oltre i primi cinque di erogazione del gas, saranno
di proprietà della concessionaria (secondo quanto dispongono
gli ultimi capoversi degli artt. 4 e 12 della convenzione) e quindi
alla scadenza della concessione (31 dicembre 2012) dovranno essere
riscattate dal Comune al prezzo di stima industriale sulla base
delle previsioni di cui al T.U. n. 2578 del 15.10.1925 e di eventuali
integrazioni (ad esempio in ordine al coefficiente di degrado)
suggerite e concordate in sede di stipulazione dellaccordo
integrativo; 2) lonere degli investimenti (sia ben chiaro,
ci si riferisce, come già detto, solo a quelli che non
siano già a carico della concessionaria) dovrà essere
a carico della concessionaria, ma in sede di stipulazione dellaccordo
integrativo si andrà a definire ed a concordare un piano
di ammortamento di detti (supplementari) investimenti che terrà
conto ovviamente della durata residua dellattuale concessione.
- Gli oneri derivanti da tali nuovi investimenti
e che dovranno essere corrisposte allattuale concessionaria
alla scadenza del contratto di concessione (lindennità
per il riscatto delle opere di ampliamento e le somme dovute,
a titolo di rimborso, in misura pari al valore residuo degli ammortamenti
di detti investimenti), puntualmente definiti e stimati nellaccordo
integrativo, saranno posti a carico del nuovo gestore che rileverà
il servizio a partire dal 1° gennaio 2013, secondo quanto
previsto dallart. 14, co. 8 e 9, del d.lgs. n. 164/2000
(Decreto Letta).
Altamura, lì 17 dicembre 2001
dr. enzo colonna