Servizio rifiuti, altra tegola. La Corte dei Conti indaga sulla transazione.

ALTAMURA. – La
transazione-Tradeco è finita nel mirino della magistratura
contabile. La Corte dei Conti pugliese ha aperto un’inchiesta sulla
procedura amministrativa che nel dicembre del 1999 ha portato il
Comune a corrispondere alla ditta la revisione prezzi del servizio
per gli anni precedenti. L’ipotesi è di aver arrecato un
danno patrimoniale alle casse del Comune. Tredici persone, tra cui
ex amministratori, sono state invitate a fornire chiarimenti.

Esplode quindi il caso che tra novembre
e dicembre di due anni fa accese i riflettori della cronaca su Altamura,
con i disordini e l’interruzione del servizio da parte della ditta
che portò all’invasione di rifiuti di cassonetti e strade.
Dopo quell’episodio, com’è noto, il Comune e la ditta si
misero intorno allo stesso tavolo e rifecero i conti.

La Tradeco chiedeva un incremento
del canone, fermo a circa 3,3 miliardi di lire annuo, causa aggiornamento
dei prezzi per gli anni dal 1992 al 1999, ossia da quando l’appalto
fu rinnovato fino alla scadenza (poi prorogata com’è tuttora).

Il Comune, visto anche il frangente,
si decise ad aprire i cordoni della borsa. Si arrivò quindi
alla transazione di circa 13 miliardi.

Ed ora quell’accordo è finito
al vaglio della Corte dei Conti, sia dopo un esposto di capigruppo
e consiglieri di minoranza che di denunce anonime. Di qui è
partita l’inchiesta che è già a buon punto ed ha già
portato ad un primo rapporto. S’ipotizza infatti un danno considerevole
per le finanze del Comune di Altamura.

Al microscopio sono stati passati
soprattutto i criteri di calcolo che portarono alla cifra conclusiva
a bonario componimento delle parti, Comune e ditta. Ebbene, ammesso
e non concesso che quella transazione fosse dovuta, secondo la Corte
i criteri utilizzati sono stati sbagliati.

Portando così ad un lievitazione
notevole della revisione. Infatti il Comune, avrebbe speso in più
almeno 7,7 miliardi del dovuto. Tutto questo emerge dalle prime
carte che circolano ad Altamura.

Infatti, il rapporto della Corte si
conclude con un invito a 13 persone a presentare motivazioni contrarie
a quanto ipotizzato dalla Corte. L’inchiesta quindi continua.

Tra gli interessati a fornire chiarimenti,
a quanto si è appreso, gli ex amministratori della giunta
che deliberò la transazione, tecnici e funzionari comunali,
revisori ed un consigliere comunale di minoranza interessati nel
1999 a quelle vicende.

* * *

Il documento della Corte
dei Conti

In questi termini dette la notizia
la Gazzetta del Mezzogiorno.

Altamura2001 è
in grado ora – in quanto l’atto è stato notificato da
alcuni interessati agli attuali amministratori del Comune (quindi
chiunque può averne accesso e prenderne visione) – di riportare
alcuni stralci delle contestazioni mosse dalla Procura Regionale
presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti a tredici
persone che, a vario titolo (amministratori, funzionari, ecc.),
hanno avuto un ruolo nella transazione sottoscritta il 3 dicembre
1999 tra i rappresentanti del Comune di Altamura e la Tradeco s.r.l.,
una transazione a totale "bonario componimento" di tutte
le controversie fino a quel momento insorte con riferimento al servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani (r.s.u.)
ed ai connessi servizi complementari, svolti dall’1.12.1992
al 30.11.1999.

Detto accordo, ricorda il Procuratore
Regionale presso la Corte dei Conti (dott. Francesco Lorusso), "ha
comportato una spesa complessiva di -£ 15.468.399.000 — al netto
dell’acconto di -£ 1.250.000.000, già corrisposto con
delibere di giunta nn. 282 e 651 del 1996 — di cui -£ 10.839.267.000
e -£ 1.556.184.000 per revisione dei prezzi afferenti rispettivamente
i servizi principali e quelli complementari (al netto della riduzione
accordata dalla predetta appaltatrice in ragione di -£ 1.050.000.000),
e -£ 1.114.545.000 per IVA".

L’atto inviato dalla Procura
Regionale contabile è tecnicamente un "invito a dedurre";
i destinatari, cioè, sono invitati, "quali presunti
responsabili dei fatti esposti, a far pervenire le proprie deduzioni
ed eventuale documentazione entro il termine improrogabile di trenta
giorni dalla notificazione" dell’atto.

Nei confronti di queste tredici persone,
destinatari per ora solo di una contestazione formale di fatti,
solo successivamente e ad esito di un’ulteriore fase istruttoria
in contraddittorio con gli stessi interessati potrebbe essere eventualmente
avviata una procedura giurisdizionale diretta ad accertare l’effettiva
sussistenza di un danno erariale (vale a dire un danno alle casse
comunali) e ad addebitare loro la relativa responsabilità
di natura strettamente patrimoniale e contabile. Per tale motivo
omettiamo i loro nomi; ciò che rileva, infatti, è
la sostanza dei fatti.

L’iniziativa della Procura della
Corte dei Conti ha preso le mosse da "vari esposti anonimi"
pervenuti, mesi addietro, "direttamente alla Procura o per
il tramite del locale Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza, nonché da una formale denuncia da parte
di alcuni consiglieri comunali di Altamura".

Ecco la ricostruzione della vicenda
e le argomentazioni della Procura Regionale presso la Corte dei
Conti:

"… Poiché in materia
di revisione prezzi dei contratti pubblici era sopravvenuta la normativa
contenuta nell’art. 3 della legge 8.8.92 n. 359 (di conversione
del D.L. 11.7.92 n. 333) e nell’art. 15 della legge 23.12.92
n. 498 — i quali avevano abrogato, quanto meno in parte, il
previdente art. 33 della legge 28.2.86 n. 41 — nell’ambito
dell’ente comunale di che trattasi s’erano affacciati
vari dubbi e perplessità, proprio in ordine alla debenza
o meno di tale compenso, seppur con riferimento a quest’ultima
pattuizione specifica, tanto da sospenderne la corresponsione in
forma periodica e continuata, come avvenuto in passato.

Ciò nondimeno la TRADECO alla
scadenza di ciascuno dei sette anni di durata del contratto, ossia
ogni 1° dicembre dal 1993 al 1999, aveva avanzato, come concordato
in origine, le rispettive richieste in tal senso, divenute però
via via sempre più pressanti e sfociate, peraltro, tra febbraio
1996 e l’ottobre 1997, in vari giudizi da essa intentati presso
vari organi dell’Autorità giudiziaria ordinaria; cui
ritenne oltremodo di aggiungere altre pretese più antiche,
susseguenti ad un precedente loto arbitrale intervenuto in data
18.4.90, ed alle quali aveva, peraltro, già rinunciato sin
dal 12.3.1993, al momento cioè di sottoscrivere il rinnovo
del contratto dal 1.12.1992.

Ecco perché gli Amministratori
di Altamura dell’epoca decisero di richiedere un parere pro-veritate
ad un noto esperto giurista. Costui, in ben tre responsi (di gennaio,
giugno e luglio ’96), per un verso, aveva invero sottolineato
costantemente la nullità o inutilità o in operatività
di diritto di siffatta clausola patrizia… mentre, per l’altro,
… aveva tuttavia prospettato in via residuale il riconoscimento,
in favore dell’appaltatrice, del diritto ad ottenere in ogni
caso la predetta revisione dei prezzi, per via di quanto previsto
dall’art. 1664 c.c. (ndr: l’articolo del codice
civile dispone che "qualora per effetto di circostanze imprevedibili
si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali
o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una
diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto,
l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione
del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo
per quella differenza che eccede il decimo
"). Le prescrizioni
contenute in quest’ultima norma fissano in proposito, come
noto, la misura dell’alea al 10% applicata giustappunto nella
specie in fase di liquidazione, in favore della TRADECO, del compenso
revisionale attribuito sui canoni corrisposti a far tempo da 1.1.2.1992
e fino al 30.11.99, mediante il più volte richiamato atto
transattivi del 3.12.99.

Da quanto s’è andato innanzi
esponendo emergerebbe, prima facie, una considerazione essenziale:
le finanze del Comune di Altamura avrebbero subito un danno in misura
considerevole.

Esso potrebbe tuttavia assumere due
differenti connotazioni, tra loro alternativamente gradate ovvero
in rapporto di reciproca complementarietà, a seconda di come
s’intenda configurare sul piano giuridico e/o aritmetico la
presente fattispecie: 1) inapplicabilità assoluta negli appalti
pubblici dell’istituto della revisione prezzi, dopo le più
recenti novelle legislative intervenute; 2) oppure, in caso di rispettiva
acclarata debenza, criterio di deduzione della relativa alea.

Esso potrebbe, infatti, corrispondere
alla somma erogata in totale a siffatto titolo, pari a -£ 13.509.996.600,
mentre in realtà non era affatto dovuta. …

Potrebbe ammontare, invece, a -£ 7.727.009.000,
in via alternativa e/o gradata, ove venisse recepito il corollario
dai riflessi tuttaffatto trascurabili per le finanze comunali, secondo
il quale se nel corso di quello stesso settennio dal 1.12.92 al
30.11.99 l’alea del 10% fosse stata effettivamente, epperciò
correttamente, detratta, il compenso revisionale da corrispondere
alla TRADECO per i servizi principali sarebbe stato di certo inferiore,
pari cioè a -£ 3.112.258.000 e non a -£ 10.839.267.000".

"1) … l’aver quindi,
gli amministratori e funzionari del Comune di Altamura, deciso di
liquidare alla TRADECO, dopo molti tentennamenti, peraltro non del
tutto ingiustificati, al suddetta somma di oltre tredici miliardi,
per revisione prezzi, costituisce un indebito aggravio per l’erario,
che questa P.R. reputa prioritario, in via quantitativa e qualitativa.
E’ infatti indubbio che già dal 12.7.92, allorquando
entrò in vigore il surrichiamato D.L. 11.7.92 n. 333 …
quella clausola revisionale doveva ritenersi ormai eliminata di
diritto, per motivi di ordine pubblico finanziario, giusta art.
1339 c.c., come del resto riconosciuto dallo stesso esperto consultato
nel ’96 dall’Amministrazione municipale. …

2) Qualora detto compenso fosse però
in ogni modo dovuto, i motivi di censura non verrebbero meno, benché…
sul piano oggettivo si comprimano, incentrandosi essenzialmente
sul metodo usato per quantificare il credito riconosciuto, come
dianzi riferito, in favore di tale impresa privata, in ragione di
-£ 10.839.267.000, per il medesimo compenso revisionale attinente
ai servizi principali e concernente quest’ultimo settennio
(1.12.92 — 30.11.99). Da indagini in seguito esperite s’è
potuto infatti appurare che il Comune avrebbe in ogni modo subito
un altro indubbio aggravio pari a -£ 7.727.009.000, alternativo e/o
gradato rispetto al primo, e tuttavia ad oggi già verificatosi,
nonostante che in sede di transazione sia stata concordata la corresponsione
immediata solo della somma di -£ 2.000.000; cui però va aggiunta
l’altra somma di -£ 1.250.000.000, già liquidata in acconto
e la rateizzazione della differenza di -£ 11.993.096.700 — rettificata
poi a -£ 11.988.093.300 — in trentasei mensilità successive
decorrenti dal 1.1.2000.

In altri termini, se i connessi calcoli
fossero stati eseguiti correttamente dagli uffici interessati, vagliati
attentamente dagli amministratori ed infine verificati accuratamente
dai revisori dei conti — prima rispettivamente di redigere
le relazioni del 29.12.97 e 3.12.99 ovvero di fornire in conformità
i pareri tecnici e contabili favorevoli (propedeutici sia all’approvazione
delle delibere di giunta n. 833 del 3.12.99 e del consiglio n. 194
del 23.12.99 ed alla susseguente firma dell’accordo transattivi
e sia alla disposizione di qualsiasi pagamento allo stesso titolo)
— si sarebbe sicuramente accertato che alla TRADECO sarebbe
al più spettata, al ridetto titolo revisionale, la somma
complessiva, di molto inferiore, pari a -£ 3.112.258.000.

Ad avviso di questo requirente ai
XXXXX andrebbe ascritto il marchiano errore, da loro personalmente
commesso, di aver rispettivamente determinato e/o confermato, deliberato
ed avallato, con estrema negligenza, perché contraddistinta
da evidente superficialità e leggerezza, l’an, il quo
modo ed il quantum debeatur del medesimo compenso revisionale alla
TRADECO.

Detto errore, al di là di quanto
già osservato innanzi, consisterebbe invero nell’aver
messo sempre a confronto le due aliquote di variazione dei costi,
terminale ed iniziale — in quanto rispettivamente minuendo
e sottraendo di una normale operazione aritmetica di sottrazione
— enorme al netto del 10 % per la suddetta alea sterilizzandone
quindi in concreto ogni effetto, nella fase di determinazione del
se, come e quanto dovuto per siffatta revisione prezzi. Il procedimento
più esatto avrebbe imposto, invece, accedendo al metodo prescelto
di effettuare il medesimo raffronto tra queste due aliquote, ma
al lordo dell’alea, da sottrarre poi dal resto, sicché
la ridetta revisione prezzi sarebbe spettata, anche a voler essere
in linea con l’art. 6 del capitolato d’oneri (che questa
P.R. ritiene in ogni modo abrogato, come già detto, di diritto),
nell’esclusiva ipotesi di una differenza finale superiore all’aliquota
del 10% e soltanto in ragione della misura ad essa eccedente; mentre
qualora detto risultato finale fosse risultato inferiore al 10%
non sarebbe spettato alcunché. …

Ordunque, sommando tutti e sette gli
importi innanzi specificati, che sarebbero stati liquidati in più
e/o indebitamente, si perviene alla somma complessiva dianzi riferita
di -£ 7.727.009.000…

Il totale di tutte queste cifre di
mancato risparmio per il Comune di Altamura costituirebbe senz’ombra
di dubbio, a parere di questa P.R., seppur in via gradata, il danno
che in tal guisa sarebbe stato arrecato all’erario…

Né da parte degli attuali invitandi
si potrebbe oggi sostenere di aver allora agito, deciso e verificato
il tutto in assoluta fretta, perché sollecitati dall’onda
emotiva e/o dallo stato di necessità che in quei giorni di
dicembre ’99 venivano determinati da alcuni frangenti, avveratisi
in quel Comune a causa di talune manifestazioni di protesta di piazza,
poste in essere, da un lato, dai cittadini, per ragioni di igiene
pubblica, in quanto si vedevano privati all’improvviso del
servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u. e, dall’altro,
dai 98 dipendenti della TRADECO che, dopo l’intervenuta scadenza
(al 30.11.99) di questo appalto…, vedevano seriamente messo
in pericolo il proprio posto di lavoro. Infatti, i funzionari comunali
avrebbero avuto a disposizione molti anni per poter asseverare schede
e calcoli predisposti annualmente al riguardo dall’appaltatrice,
anche perché fino ad allora era stata molto controversa la
spettanza di tale revisione; mentre gli amministratori, invece di
farsi trovare ancora una volta impreparati e dover quindi soggiacere
a tutte le ulteriori intemperanti pretese della società privata,
non solo avrebbero ben potuto predisporre tempestivamente tutte
le iniziative per bandire una nuova gara d’appalto, quanto
avrebbero dovuto anche oculatamente sincerarsi dell’esattezza
delle procedure amministrative e tecniche seguite fino a quel momento
dagli uffici comunali, per giungere a quell’abnorme risultato,
in termini di futuro immediato indebitamento dell’ente da essi
governato. Così come i revisori dei conti del Comune…,
avendo avuto diversi giorni a disposizione, avrebbero dovuto esaminare,
com’era loro preciso ed indeclinabile obbligo istituzionale,
tutte le operazioni contabili compiute dagli impiegati, per giungere
alla determinazione della spesa totale da erogare allo stesso titolo.
Eppure non ci voleva molto; sarebbe stato sufficiente prestare maggiore
attenzione ai calcoli, pervero abbastanza semplici, eseguibili a
mano o tutt’al più con una semplice calcolatrice e nel
breve volgere di qualche ora.

Ciò nondimeno si trovarono
tutti perfettamente d’accordo, ad arrendersi alle pressanti
esazioni della TRADECO, senza sollevare alcuna obiezione od eccepire
alcunché, ancorché si trattasse di una somma considerevole
ammontante a oltre tredici miliardi di lire, oppure quanto meno
a oltre sette miliardi. …"