Cartelle pazze… il Comune ti paga i danni

Segnaliamo una sentenza che riveste
una particolare importanza perché può rappresentare
un precedente rispetto a una vicenda sempre più frequente
in Italia e particolarmente sentita ad Altamura: quella dell’invio
di cartelle fiscali errate. Il Giudice di Pace di Mestre, il 18
settembre 2000, ha condannato il Ministero delle Finanze a risarcire
una contribuente alla quale era stata recapitata una "cartella
pazza", con la richiesta di imposte, soprattasse e interessi
che la signora non avrebbe dovuto pagare. Il giudice veneto ha riconosciuto,
a titolo di risarcimento, la somma di 1.200.000 lire per il danno
causato e per le spese sostenute: la parcella del commercialista
a cui la contribuente si era rivolta, le trasferte verso l’ufficio
dell’amministrazione, le raccomandate inviate all’amministrazione.
Per il giudice di Mestre il principio che deve informare anche l’attività
della Pubblica Amministrazione è quello del "neminem
laedere", cioè quello di non arrecare danni ad altri
dolosamente o colposamente (secondo quanto stabilisce l’art.
2043 del codice civile che recita: "Qualunque fatto doloso,
o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno"). Nel caso di
invio di una cartella esattoriale contenente errori, l’amministrazione
sarebbe in colpa in quanto non avrebbe adottato le comuni regole
di prudenza e di diligenza. Se si fosse adottata la dovuta attenzione
da parte degli impiegati o degli addetti alla riscossione, invece,
l’errore sarebbe stato evitato. In presenza quindi di errori non
scusabili o non giustificabili, la Pubblica Amministrazione (un
Comune, un concessionario pubblico per la riscossione delle imposte
o lo stesso Ministero delle Finanze) può essere condannata
a risarcire i danni subiti dal cittadino contribuente.

Per giudizi di questo tipo la competenza
è del Giudice di Pace (ad Altamura, presso l’ex Pretura,
ce ne sono due, 0, 0); ciò comporta notevoli vantaggi per chi voglia
intraprendere un’azione di danni in quanto i tempi della causa
sono estremamente ridotti (basti pensare che, nel caso di Mestre
segnalato, la sentenza è stata pronunciata il 18 settembre
2000 a distanza di appena tre mesi dall’inizio del procedimento,
il 23 giugno 2000) e le spese del giudizio sono quasi del tutto
inesistenti (a parte l’onorario per l’avvocato, che in
caso di vittoria è posto a carico dell’amministrazione
condannata).

Alla luce di questa ultima sentenza
e di altre pronunce giurisprudenziali, il nostro Movimento ha deciso
di mettere gratuitamente a disposizione dei cittadini contribuenti
altamurani un gruppo di avvocati che assicureranno consulenza ed
assistenza legale.

Chi, a causa dell’invio di avvisi
di accertamento errati inviati dal Comune, ha subito in questi mesi
danni ingiusti (giornate lavorative perse per fare la fila presso
gli uffici dell’IPE, spese per eventuali raccomandate inviate
agli uffici comunali, parcelle pagate al commercialista o all’avvocato
per impugnare presso la commissione tributaria gli avvisi di accertamento,
stress e fatica sopportati per far correggere gli errori commessi
dall’IPE) può contattarci agli indirizzi che di seguito
riportiamo. Avvertiamo tutti, però, che per poter esser risarciti
è necessario conservare tutta la documentazione (il primo
avviso di accertamento errato, i tagliandi rilasciati per assicurarsi
un appuntamento presso gli uffici dell’IPE, i permessi per
assentarsi dal posto di lavoro, le ricevute di invio delle raccomandate,
le fatture per le parcelle pagate a commercialisti ed avvocati).

enzo colonna

 

Come contattarci. Scrivete a:

"Movimento cittadino per la
costruzione della città di tutti – Altamura2001", in

C.so Federico II di Svevia, n. 90
– Altamura (presso Associazione Culturale Piazza)

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vocale del numero telefonico

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Questa è la sentenza del
Giudice di Pace di Mestre del 18 settembre 2000.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESTRE

Il Giudice di Pace di Mestre, dott. Bernardo CARACCIOLO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I° grado iscritta al n.
917/2000 R.G. promossa con atto di citazione, notificato il 23 giugno
2000, da

BASCHIERA Regina, nata a Mirano il 26 maggio 1929,
ivi residente in Via Mascagni n. 3, C.F. BSCRGN29E66F241W, rappresentata
e difesa dall’avv. Daniele Marchiori del Foro di Venezia, con
domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, Via Monte S. Michele
n. 39

-attrice-

contro

MINISTERO DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, Centro di Servizio I.I.D.D. di Venezia, domiciliata ex
lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

-convenuto contumace-

In punto: Risarcimento danni ex art. 2043 c.c.

Conclusioni dell’attrice: come da atto di citazione.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato, presso l’Avvocatura
dello Stato di Venezia, al Ministero delle Finanze, la sig.ra Regina
Baschiera, residente in Mirano, conveniva dinanzi all’intestato
giudice, il predetto Ministero in persona del Ministro pro tempore
per sentir pronunciare sentenza di condanna nei suoi confronti al
risarcimento del danno, patito dall’attrice, nella misura di
L. 300.000 o in quella ritenuta di giustizia, con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa.

Esponeva l’attrice, nell’atto introduttivo
del giudizio “che il Ministero delle finanze _ Centro di Servizio
delle Imposte Dirette di Venezia _ provvedeva a notificare (tramite
il concessionario provinciale del servizio per la riscossione dei
tributi di Venezia _ GE.RI.CO S.p.A), la cartella di pagamento n.
6537870 e ciò in data 16.9.98, relativa alla liquidazione
della dichiarazione dei redditi Mod. 740, con richiesta di imposte,
soprattasse ed interessi, per un totale di L. 629.000;

che invece Baschiera Regina nulla doveva pagare di
tutto ciò, atteso che la stessa era “a carico previdenziale”
del coniuge, e ciò sulla base delle disposizioni di legge
sugli assegni familiari (così come indicato al rigo VI del
quadro V Mod. 740, 0, 0);

che pertanto, avendo presentato dichiarazione congiunta
con il coniuge, soggetto di cui l’attrice era previdenzialmente
a carico, e quindi non essendo minimamente tenuta la stessa al versamento
di alcunché trattandosi chiaramente di un errore del Centro
di Servizio delle Imposte Dirette di Venezia, l’attrice si
rivolgeva al proprio commercialista che predisponeva pertanto, in
nome e per conto della signora Baschiera Regina, istanza di sgravio
che veniva regolarmente presentata al Centro di Servizio delle Imposte
Dirette di Venezia;

che tale Centro di Servizio, resosi conto dell’errore
in cui era incorso, in data 18.11.1998 cominciava a Baschiera Regina
l’avviso di sgravio per le imposte dirette “indebitamente pretese”;

che, in data 17.12.99 la signora Baschiera Regina
chiedeva al Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Venezia
di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, e
ciò ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/90, e quantificando
nell’importo forfettario di L. 300.000 il danno patito (costo
del commercialista per l’assistenza, viaggi da Mirano a Mestre
per deposito dell’istanza di sgravio, carteggio con raccomandate,
etc., 0, 0);

che il Centro di Servizio indicava nel “Direttore
dell’ufficio” il responsabile del procedimento, e ciò
in data 17.1.2000, ma non prendeva posizioni, né faceva cenno
alcuno alla questione relativa al risarcimento del danno patito
dall’attrice;

che l’attrice ha dovuto comunque esborsare la
somma di L. 100.000 al proprio commercialista, per la prestazione
professionale da questi resa;

che si ritiene pertanto competente a decidere sulla
richiesta di risarcimento del danno il Giudice di Pace di Mestre,
e ciò sia sulla base della competenza territoriale che per
valore, trattandosi di “pagamento somma per risarcimento danni”,
e ciò anche alla luce della sentenza n. 500/99 della Corte
di Cassazione, che ha sancito la risarcibilità al cittadino
anche per la lesione “di un interesse legittimo”, oltre che del
già consolidata orientamento per i diritti soggettivi;

che, non risulta invece competente il “Foro Fiscale
e/o Erariale”, non vertendo la domanda, neppure “incidenter tantum”
su questioni fiscali o finanziarie, né relativamente ad imporre
o tasse, che è stato “riconosciuto” l’errore da parte
del Centro Servizio delle Imposte Dirette di Venezia, e la richiesta
verte esclusivamente in merito al risarcimento del danno patito,
così come documentato ed indicato”.

All’udienza di comparizione, non si costituiva
il Ministero convenuto, benché all’atto di citazione
fosse stato ritualmente notificato presso il domicilio previsto
ex lege.

Pertanto, il Ministero convenuto veniva dichiarato
contumace.

Essendo la causa documentalmente istruita, il Giudice
la tratteneva in decisione alla stessa udienza, fatte precisare
le conclusioni al procuratore attoreo che si richiamava all’atto
di citazione, depositando nota spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudicante che la domanda della sig.ra
Regina Baschiera sia fondata, e pertanto, meriti accoglimento.

Sussistono infatti i presupposti per la configurazione
dell’attività dell’amministrazione finanziaria
sotto il profilo della illegittimità oltre che della illeicità,
causativa cioè di un danno lesivo di una situazione di diritto
soggettivo.

In ossequio al principio fondamentale dal “neminem
laedere” anche la pubblica amministrazione deve osservare specifiche
norme e comuni regole di prudenza nonché di diligenza, poste
a tutela dei terzi, e di cui è espressione l’art. 2043
C.C. Il non aver considerato, da parte di chi era preposto al servizio
specifico, che la sig.ra Baschiera è a carico previdenziale
del coniuge, e quindi, non soggetta al versamento di alcuna somma
a titolo di IRPEF, concretizza una condotta negligente, determinante
un evento illegittimo (in quanto contrario alla legge che manda
esenti dall’imposta le persone a carico previdenziale di altre,
come nel caso specifico della moglie) oltre che illecito (in quanto
determinante un danno economico (deminutio patrimonii) che l’interessata
avrebbe di certo subito se si fosse adottata la dovuta attenzione
nella liquidazione della dichiarazione congiunta mod. 740/93 di
cui si tratta.

Con riguardo al requisito soggettivo della colpa,
non può ritenersi che si possa intravedere un errore scusabile
che, se incidente sulla interpretazione della legge, può
considerarsi tale solo se riconducibile ad oggettiva oscurità
della norma violata o altrimenti inevitabile, commessa dalla persona
fisica dell’organo autore della violazione. La norma, che esenta
dall’imposta le persone a carico previdenziale di altre, non
presenta difficoltà interpretative tanto è di palmare
evidenza.

Sussiste, quindi, la colpa dell’autore dell’atto
amministrativo illegittimo, per la condotta da esso tenuta, dovuta
ad errore evitabile se si fosse usata la normale diligenza.

Il danno subito dalla sig.ra Baschiera deriva, sussistendone
il nesso di causalità, dalla liquidazione della dichiarazione
dei redditi, compito precipuo del centro di servizio delle I.I.D.D.
e quale presupposto necessario per l’iscrizione a ruolo, per
cui è tale organo del Ministero delle finanze che va addossata
ogni responsabilità circa la causazione del danno lamentato
dall’attrice, per aver essa corrisposto al commercialista quanto
dovuto per l’attività prestata per la redazione dell’istanza
di sgravio. Tale importo si ritiene congruo rispetto all’importanza
dell’affare.

Si domanda il giudicante se la predetta avrebbe potuto
provvedere di persona alla produzione dell’istanza di sgravio.

La normativa vigente lo consente, ne dà facoltà
e quindi non obbliga. Non si può d’altro canto non tener
conto che l’aver affidato il compito ad un commercialista deriva
dalla innegabile difficoltà che la gente comune, priva com’è
di cognizioni specifiche e presa dal timore di incorrere in sanzioni
per eventuali omissioni o errori si vede quasi costretta a ricorrere
a chi se ne intende per porti al riparo da eventuali rischi. Va,
infine, rilevato che l’estensione alla pubblica amministrazione
della responsabilità civile per comportamento illecito del
dipendente, secondo la previsione dell’art. 28 della costituzione,
postula che detto comportamento sia ad essa riferibile, in quanto
posto in essere nell’ambito di attività diretta al conseguimento
dei suoi fini istituzionali nell’esercizio delle attribuzioni
dell’ufficio o del servizio al quale il dipendente medesimo
è addetto (Cass. N. 5333 del 1988). E ciò è
quanto si verifica nella fattispecie.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciandosi in merito alla causa

BASCHIERA Regina

Contro

MINISTERO DELLE FINANZE

Così decide ex art. 113, 2° comma, C.P.C.:

Accoglie la domanda dell’attrice e, per effetto,
condanna il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro delle
Finanze pro tempore al pagamento, in favore della sig.ra Regina
Baschiera, delle seguenti somme:

L. 300.000 a titolo di risarcimento danni.

L. 480.000 per spese di lite, di cui L. 192.000 per
diritti e L. 250.000 per onorari oltre accessori di legge.

Sentenza inappellabile.

Mestre 18 settembre 2000