CORONAVIRUS / LE NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO – DPCM 11 marzo 2020

Provo a sintetizzare e semplificare così le nuove disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ieri, 11 marzo, in vigore dal 12 al 25 marzo. È bene e doveroso, comunque, far riferimento al testo ufficiale che è quello riportato nelle immagini in alto riprese dalla Gazzetta Ufficiale e disponibile da qui.

ATTIVITÀ SOSPESE
Tutte le attività commerciali al dettaglio, salvo quelle di cui all’elenco successivo.
Servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), salvo le attività di ristorazione con consegna a domicilio, mense e catering, somministrazione in aree di servizio (v. elenco successivo).
Tutti le attività che prestano servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
Mercati, salvo le attività dirette alla vendita di alimenti.

ATTIVITÀ APERTE (garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro)
Vendita di generi alimentari e di prima necessità, come:
☑️ Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari.
☑️ Commercio al dettaglio di:
– prodotti surgelati
– computer, elettronica di consumo, elettrodomestici, apparecchiature informatiche, telecomunicazioni
– materiale per ottica e fotografia
– carburante per autotrazione, combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, articoli per l’illuminazione
– articoli igienico-sanitari
– articoli medicali e ortopedici
– articoli di profumeria, prodotti per l’igiene personale, saponi, detersivi
– animali domestici
– qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono, per mezzo di distributori automatici.
Edicole.
Tabaccai.
Farmacie, Parafarmacie.
Ristorazione con consegna a domicilio. Mense e catering continuativo su base contrattuale.
Servizi bancari, finanziari, assicurativi.
Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.
Lavanderie.
Servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI
Non vengono sospese le attività produttive e le attività professionali. Per queste il decreto raccomanda che:
☑️ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile (a domicilio o in modalità a distanza);
☑️ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
☑️ siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
☑️ assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
☑️ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
☑️ per le sole attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.