22/11/2017 – È stato prorogato al 31 dicembre del 2018 il termine per la presentazione delle istanze relative al Piano Casa, che riconosce premi pari al 20% della volumetria esistente (comunque per non oltre 300 metri cubi) nel caso di ampliamenti e del 35% nel caso di demolizione e ricostruzione, a condizione che gli interventi siano realizzati secondo precisi criteri di edilizia sostenibile.
Il Consiglio regionale pugliese ha approvato all’unanimità la proposta di legge di modifica del Piano Casa (“Misure straordinarie ed urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale” LR 14/2009).
In particolare, la norma, oltre a prorogare il termine di applicabilità delle misure a tutto il 2018, ammette al beneficio dei premi volumetrici gli interventi che riguardino edifici esistenti alla data del 1° agosto 2017.
Modificato anche il comma 3 della legge 14/2009 nella parte riguardante gli interventi di ricostruzione con riferimento alle altezze massime, alle distanze ed alle sagome planimetriche.
Ulteriore novità è costituita dalla possibilità concessa ai proprietari di immobili di realizzare impianti fotovoltaici sugli edifici rientrati nella zona territoriale di “tipo A”, alle stesse condizioni strutturali previste dalla legislazione regionale.
Approvato, inoltre, un emendamento del capogruppo Noi a Sinistra Enzo Colonna, con il quale è stata prorogata anche l’efficacia delle misure previste dalla LR 33/2007 che disciplina gli interventi finalizzati al recupero delle volumetrie dei sottotetti (ad uso residenziale), nonché di porticati e locali seminterrati (residenziale, terziario e/o commerciale) e interrati (terziario e/o commerciale). Tali interventi saranno possibili infatti sugli edifici legittimamente realizzati al 30 giugno 2017 (anziché 30 giugno 2016, come precedentemente previsto).
Inoltre, al fine di coordinare il quadro normativo regionale e nazionale, l’emendamento approvato rende possibile recuperare i locali seminterrati e interrati al fine di destinarli, oltre che a uso terziario e/o commerciale (come sinora previsto), anche a usi strettamente connessi con le residenze, compresi gli esercizi di vicinato, i laboratori per arti e mestieri e per imprese artigianedirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.
Si tratta – spiega Colonna – di misure a sostegno del comparto edilizio, che non comportano ulteriore consumo di suolo, anzi rigenerano il patrimonio edilizio esistente, migliorano la qualità architettonica, la sostenibilità ambientale, l’efficienza sul piano dei consumi (energia, acqua, gas ecc.). Misure che, nell’ultimo decennio, hanno determinato ricadute positive in termini occupazionali ed economici.
“Grazie al sì dell’Aula consiliare, oggi abbiamo raggiunto un risultato importante: prorogare sino al 31 dicembre 2018, i termini per la presentazione di istanze abitative riguardanti gli incrementi volumetrici e le riqualificazioni del patrimonio residenziale e non, consentiti nell’ambito della legge regionale denominata Piano Casa. Una bella boccata d’ossigeno, ma adesso dovremo affrontare una riflessione più profonda per strutturare meglio il settore con un carattere più permanente”. Così l’assessore alla Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio.
“Infatti – continua l’assessore – penso che sia arrivato il momento di iniziare a ragionare sull’improcrastinabile necessità di ridisegnare il settore visto che da quasi nove anni sul Piano Casa si procede ogni volta con il carattere della temporaneità e straordinarietà. E invece occorre un intervento più permanente che dia al Piano un altro volto: uno strumento di vera rigenerazione urbana per il miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio residenziale esistente”.
Semplificazione degli interventi edilizi
La legge modifica altre importanti leggi regionali. Allineandosi con le novità introdotte dal Dlgs 222/2016 – spiega il consigliere Colonna – il provvedimento sostituisce i riferimenti alla dichiarazione di inizio attività (DIA) e al certificato di agibilità, ora non più previsti, rispettivamente con la SCIA alternativa al permesso di costruire e la Segnalazione Certificata di agibilità.
Inoltre, regola i controlli da parte dei Comuni stabilendo che questi, in alternativa al controllo sistematico di tutte le CILA (Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate) e le Segnalazioni certificate di agibilità, possano effettuare controlli a campione, accompagnati da sopralluoghi e ispezioni, in una quota non inferiore al 20% delle comunicazioni e segnalazioni complessivamente presentate.
La norma disciplina anche il regime autorizzativo per i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili o di singole unità, distinguendo tra mutamenti rilevanti e mutamenti non rilevanti. Si prevede che i primi siano realizzati mediante permesso di costruire o SCIA in alternativa allo stesso permesso, a seconda della tipologia dell’intervento mentre i secondi siano soggetti a semplice SCIA.
I Comuni potranno prevedere, inoltre, limitazioni a tali interventi in presenza di esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico.
Infine, il provvedimenti riordina i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche: gli interventi che prevedono aumenti di volumetrie e superficie potranno essere realizzati mediante permesso di costruire o SCIA in alternativa al permesso di costruire, mentre gli interventi che non comportano incrementi volumetrici, saranno realizzabili senza alcun titolo (in regime di edilizia libera) o con CILA, nell’ipotesi in cui siano previste la realizzazione di ascensori esterni o modifiche della sagoma dell’edificio.