Segnalo questo interessante pezzo di Valigia Blu, in cui si dà conto anche della legge regionale 23 luglio 2019, n. 34 (Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare), di cui sono stato estensore e proponente, approvata nel luglio 2019 dal Consiglio regionale della Puglia:
La legge ha un duplice obiettivo:
1) promuovere l’utilizzo di idrogeno prodotto con energia elettrica derivante da fonte rinnovabile (c.d. idrogeno verde);
2) favorire l’ammodernamento degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti per non disperdere il patrimonio infrastrutturale già realizzato e quindi evitare ulteriore consumo di suolo.
Il taglio fortemente innovativo e originale, anticipatore, ha indotto, un anno e mezzo fa, il governo centrale a impugnare alcuni articoli della legge dinanzi alla Corte costituzionale, contestando che l’intervento normativo regionale si sia mosso oltre i limiti e gli spazi di competenza consentiti dalla legislazione nazionale. Il giudizio è stato recentemente definito con la sentenza n. 258 depositata il 2 dicembre 2020 [disponibile nel sito istituzionale: www.cortecostituzionale.it].
La Corte costituzionale, con un’attenta e interessante sentenza, ha dichiarato la illegittimità costituzionale unicamente di due dei cinque articoli della legge impugnati (gli articoli 10 e 12). In diversi passi, la Corte sembra riconoscere e apprezzare lo sforzo normativo compiuto in Regione con riferimento non solo alla parte dedicata all’idrogeno, ma anche alla soluzione, pur dichiarata incostituzionale, relativa alla predefinizione dei criteri di valutazione degli impatti ambientali degli interventi di rigenerazione (revamping, repowering) degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti, soluzione perseguibile, ha confermato la Corte, ma non dal legislatore regionale.