LE LEGGI NON SONO POST DI FACEBOOK

Avrei molto da ridire anche sulla sciatteria dei post su Facebook, soprattutto quando questo canale (impropriamente a mio parere, perché, è bene ricordarlo, resta un canale prettamente commerciale, un grande esercizio commerciale con tanto di scaffali virtuali e mercanzia) è utilizzato ormai diffusamente per comunicazioni istituzionali e amministrative, negli ultimi mesi anche su materie estremamente delicate. È certo, comunque, che “le leggi non sono post di Facebook”, come scrive il prof. Giorgio Costantino. Vi suggerisco, ringraziando

Claudio Belli

per la segnalazione, la lettura di questo suo (al solito, da par suo) piacevolissimo e puntuale intervento, di cui riporto qui alcuni stralci, meno tecnici.

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《Il perseguimento dell’obiettivo sostenere «le riforme e gli investimenti, anche in vista della transizione verde e digitale, al fine di agevolare una ripresa duratura, sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, di migliorare la resilienza delle economie dell’Unione e di ridurre le divergenze economiche fra gli Stati membri», come si afferma nella premessa del piano per il recovery fund, implica non soltanto la sua enunciazione, ma anche la predisposizione degli strumenti per raggiungerlo.
Non appare utile costringere i cittadini ad impiegare tempo ed energie per interpretare i detti della Sibilla cumana.
La responsabilità della sciatteria legislativa non è politica. I propositi dei politici possono essere condivisi o possono essere combattuti. Si tratta di scelte di valore. La questione è tecnica. …
In sede politica si può decidere che, per accedere agli uffici giudiziari, occorre indossare un berretto a sonagli. La decisione può indurre a dubitare della sanità mentale del proponente e merita di essere contestata. La traduzione in norma di legge del disegno politico richiede il corretto uso della lingua italiana e la elaborazione di un testo che non si presti ad equivoci. …
La scrittura dei testi legislativi è diversa da quella di un messaggio su Twitter o su Facebook; è anche diversa da quella di un articolo su un quotidiano. Non è un prodotto di consumo immediato. La disposizione può essere, successivamente, corretta o modificata, ma, se vigente, detta le regole di comportamento dei consociati. La sua interpretazione non dovrebbe essere un incubo.
Le questioni relative al funzionamento della giustizia non possono essere imputate alla pignoleria dei giuristi e, in particolare, dei processualcivilisti o alla cavillosità degli avvocati. Oltre alla insufficienza delle risorse e all’impiego di queste, occorre anche considerare gli effetti della tecnica legislativa e della incertezza delle regole.
Questa determina effetti devastanti sulla tutela dei diritti e sulla economia, cosicché ogni enunciazione sulle sorti magnifiche e progressive si traduce sovente in uno slogan pubblicitario privo di effetti reali.》
https://www.editorialedomani.it/giustizia/la-sciatteria-nello-scrivere-le-leggi-crea-effetti-devastanti-nellordinamento-ct97t587