Con ordinanza n. 214 del 28 aprile 2020, firmata poco fa, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha stabilito
⭕ con efficacia immediata e sino al 17 maggio 2020:
👉 è consentita la ristorazione con asporto da parte dei relativi esercizi (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
👉 È consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
👉 È consentito lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento, in forma amatoriale, di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme statali vigenti, alle seguenti condizioni:
✅ limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
✅ svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del DM 6 dicembre 2010;
✅ con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
✅ nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
👉 È consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.
👉 È consentita l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza.
⭕ con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020:
👉 È consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale per svolgere attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni.
👉 Tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia che, al di fuori delle ipotesi previste dal D.P.C.M. vigente, fanno ingresso in Puglia per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente, devono:
✅ comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
✅ osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali;
✅ osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
✅ rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
✅ in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
👉 È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.
⭕ È prorogata al 17 maggio 2020 l’efficacia delle ordinanze:
✅ n. 207 del 15/04/2020 (accesso a parchi acquatici, stabilimenti balneari e concessioni demaniali marittime);
✅ n. 209 del 17/04/2020 (svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali);
✅ n. 212 del 21/04/2020 (disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese nel settore turistico delle strutture ricettive all’aperto).