CORONAVIRUS / I PUNTI PRINCIPALI DEL NUOVO DPCM CHE ENTRA IN VIGORE DAL PROSSIMO 4 MAGGIO.

Vi presento una scheda sintetica, per punti principali, delle disposizioni previste dal nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ieri sera e pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. È il frutto di un lavoro di alcune ore, condotto direttamente sul testo e non su letture, voci e testi di seconda, terza, quarta … mano.
Non esprimo valutazioni. Le ho, ma non essendo utili ad alcuno e soprattutto non utili a migliorare alcunché, le tengo per me. Non è il tempo di parole e opinioni in libertà, quando queste non si riferiscono a materie su cui si può incidere.

📍 Mi limito a fare un paio di premesse:
🔺 Quando si tratta di norme e leggi, andate sempre alla fonte. Quindi, anche quanto scritto qui, verificatelo con il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, disponibile 👉 da qui:
https://www.gazzettaufficiale.it/…/caricaDettag…/originario…

🔺 Il testo presenta sicuramente punti dubbi o oscuri e mi auguro che possano essere rapidamente chiariti. Ad esempio, sugli spostamenti:
☑️ non sono chiari i concetti di “situazioni di necessità” (una delle ragioni che giustificano gli spostamenti gli spostamenti, tutti purché all’interno della regione in cui ci si trova) e di “assoluta urgenza” (una delle ragioni che giustificano gli spostamenti verso regioni diverse da quella in cui ci si trova).
☑️ Come pure non è chiaro cosa si intenda per “congiunti” che il nuovo DPCM, dal prossimo 4 maggio, ci consente di raggiungere e incontrare (purché all’interno della regione in cui ci si trova). Solo il codice penale ne dà una definizione, peraltro ai soli effetti della legge penale e con riferimento ai “prossimi” congiunti, intendendo per tali《gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole》 (art. 307 del codice penale). Si tratta di un concetto vago, se si esclude appunto quello di “prossimi congiunti” previsto dalla norma penale (solo con riferimento agli effetti della stessa legge), presente anche in diverse disposizioni ma senza trovare definizione.
☑️ Altro punto oscuro è quello relativo alle seconde case (campagna, mare, ecc.). È sparito, nella disposizione che entrerà in vigore da lunedì prossimo, 4 maggio, il divieto espresso di spostamenti verso “abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanze”. Potrei essere indotto a pensare, ma è solo un’ipotesi, che – essendo venuto meno tale divieto ed essendo esplicitamente ammessa la possibilità “in ogni caso” di spostarsi per raggiungere non solo la propria residenza (cioè il luogo in cui una persona vive in modo stabile e duraturo, consacrato negli atti comunali), o domicilio (cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede dei suoi affari e interessi, ad esempio, il posto in cui lavora), ma anche la propria abitazione (e tale è non solo quella abituale e principale, in cui si ha la residenza, ma anche quella secondaria, cioè quella utilizzata per determinati periodi come appunto durante le vacanze) – il nuovo DPCM ammetta a partire dal 4 maggio gli spostamenti verso le seconde case.

🔺 Anch’io ho molte perplessità su alcune decisioni prese e soprattutto su decisioni non prese ancora. Ma leggo e ascolto tanta ironia e sarcasmo fuoriluogo, tanta voglia di demolire e basta, senza proporre alternative sensate. Una considerazione generale mi sento in dovere di farla. Restando il più oggettivo possibile (tra l’altro non sono sospetto di particolari simpatie nei confronti di questo governo, ho scritto e detto a tempo debito), mi pare evidente, leggendo il testo e non limitandosi a riportare parole di altri, che questo DPCM avvia una seconda fase, dopo il blocco drastico a cui siamo ancora sottoposti. Ad esempio:
– Importanti e interi settori produttivi (ad esempio, il manifatturiero e l’edilizia), ripartiranno il 4 maggio e già da oggi possono svolgere attività di preparazione.
– Progressivamente e con piani territoriali è possibile la ripresa delle attività sociali e socioassistenziali da parte di centri per persone con disabilità.
– Le attività del settore della ristorazione (compresi bar, pub, pasticcerie, gelaterie), oltre alla consegna a domicilio, possono procedere con la vendita con asporto.
– Spostamenti prima non possibili, ora sono ammessi (come il rientro a casa di studenti e lavoratori bloccati altrove).
– Attività fisiche, sportive e motorie tornano ad essere possibile (con accompagnatore per minori o persone non autosufficienti).

🔺 Restano alcuni settori ancora bloccati e in sofferenza. Penso al commercio al dettaglio (tranne le attività ammesse e quelle svolte a distanza). Penso ai cinema, teatri e musei, luoghi di cultura, al settore turistico, ai centri sportivi, a palestre e piscine. Penso ad un settore particolarmente toccato come quello della cura della persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici). Agli operatori e ai lavoratori di questi settori dobbiamo cercare di assicurare un supplemento di attenzione e sostegno.

🔺 Su questi (e altri) punti dubbi, ripeto, mi auguro che ci siano chiarimenti dal Governo. Una cosa deve essere chiara e vale sempre: di una norma o regola bisogna sforzarsi di cogliere il senso, la sua ragione, anche quando ci risulta oscura o fastidiosa o addirittura dannosa per i nostri interessi individuali. Una norma non risolve il singolo caso, ma è una linea mediana, cerca di comporre interessi diversi, fissa la misura possibile di coesistenza di interessi diversi, a volte contrastanti. Per quanto ne so di diritto, ho profondi dubbi sulla bontà tecnica/giuridica (e non solo) di questa o quella disposizione, ma sono altrettanto consapevole che, alla base, con tutte le contraddizioni, perplessità e con tutti i limiti, queste regole sono state fissate per riuscire, insieme e se tutti le rispettiamo, a superare questa crisi devastante, determinata dalla pandemia. Ci sono valori e interessi troppo grandi in gioco, come vita e salute delle persone, soprattutto le più fragili.

🛑 Con questa consapevolezza di fondo, armiamoci di buonsenso, diligenza e pazienza. Meglio facciamo, prima ne usciamo. 🛑

(enzo colonna)

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📍 Per punti, alcune delle disposizioni previste dal DPCM del 26 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio al 17 maggio.

 MISURE DI CONTENIMENTO DI CARATTERE GENERALE.
 Oltre ai motivi già previsti (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute) sono consentiti gli spostamenti per incontrare i propri congiunti, nel rispetto del distanziamento sociale e proteggendo le vie respiratorie.
 È vietato trasferirsi o spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
 È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
 I soggetti con sintomi quali infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
 L’accesso a parchi, ville, giardini pubblici è condizionato al rispetto della distanza interpersonale di un metro e del divieto di assembramento; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tali condizioni; le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.
 Vietate le attività ludiche o ricreative all’aperto. Possibile l’attività sportiva o motoria individuale (o con accompagnatore per minori o persone non autosufficienti), sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza (almeno due metri per l’attività sportiva).
 Restano sospese le attività in cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e bingo, discoteche e locali assimilati, nonché le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato con la presenza di pubblico svolti in ogni luogo (comprese le feste nelle abitazioni private).
 Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ma consentite quelle funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti (massimo quindici persone), con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine e rispettando la distanza di sicurezza.
 Potranno essere aperti solo i luoghi di culto in cui è possibile evitare assembramenti e assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro.
 Sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramenti, da svolgersi a porte chiuse per gli atleti di discipline sportive individuali.
 Restano chiusi al pubblico musei e altri istituti e luoghi della cultura.
 Restano sospesi i servizi educativi e attività didattiche “in presenza” nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore (comprese Università), nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici o soggetti privati. Possibili in ogni caso le attività formative a distanza.
 Sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale.
 Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (tranne le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi.

 DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI.
 Sospeso il commercio al dettaglio, tranne la vendita di generi alimentari e di prima necessità e le attività elencate nell’Allegato 1 del DPCM (v. immagini 2-3).
 Chiusi mercati, salvo le attività di vendita di soli generi alimentari. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. I gestori delle attività consentite sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
 Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
 Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto, ma con obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle loro immediate vicinanze.
 Restano sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, centri estetici). Restano aperte lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri.
 Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
 Consentite le attività produttive industriali e commerciali con codice ATECO specificamente indicato nell’Allegato 3 del DPCM (v. immagini 4-7). Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020.
 Le imprese che restano aperte sono tenute a rispettare i protocolli organizzativi delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritti fra Governo e parti sociali, anche in specifici settori (quali cantieri, trasporto e logistica), allegati al DPCM.
 Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ.
 Le attività sociali e socio-sanitarie (erogate dietro autorizzazione o in convenzione) da parte di centri per persone con disabilità vengono riattivate secondo piani territoriali, assicurando attraverso specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

 MONITORAGGIO
 Le Regioni monitorano giornalmente l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, le relative condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, comunicando i dati al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico nazionale. In caso di aggravamento del rischio sanitario, saranno adottate misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.