Provo a sintetizzare e semplificare così le nuove disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ieri, 11 marzo, in vigore dal 12 al 25 marzo. È bene e doveroso, comunque, far riferimento al testo ufficiale che è quello riportato nelle immagini in alto riprese dalla Gazzetta Ufficiale e disponibile da qui.
ATTIVITÀ SOSPESE
✅ Tutte le attività commerciali al dettaglio, salvo quelle di cui all’elenco successivo.
✅ Servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), salvo le attività di ristorazione con consegna a domicilio, mense e catering, somministrazione in aree di servizio (v. elenco successivo).
✅ Tutti le attività che prestano servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
✅ Mercati, salvo le attività dirette alla vendita di alimenti.
ATTIVITÀ APERTE (garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro)
✅ Vendita di generi alimentari e di prima necessità, come:
☑️ Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari.
☑️ Commercio al dettaglio di:
– prodotti surgelati
– computer, elettronica di consumo, elettrodomestici, apparecchiature informatiche, telecomunicazioni
– materiale per ottica e fotografia
– carburante per autotrazione, combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, articoli per l’illuminazione
– articoli igienico-sanitari
– articoli medicali e ortopedici
– articoli di profumeria, prodotti per l’igiene personale, saponi, detersivi
– animali domestici
– qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono, per mezzo di distributori automatici.
✅ Edicole.
✅ Tabaccai.
✅ Farmacie, Parafarmacie.
✅ Ristorazione con consegna a domicilio. Mense e catering continuativo su base contrattuale.
✅ Servizi bancari, finanziari, assicurativi.
✅ Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
✅ Somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.
✅ Lavanderie.
✅ Servizi di pompe funebri e attività connesse.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI
Non vengono sospese le attività produttive e le attività professionali. Per queste il decreto raccomanda che:
☑️ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile (a domicilio o in modalità a distanza);
☑️ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
☑️ siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
☑️ assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
☑️ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
☑️ per le sole attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.