Sta destando grande preoccupazione nelle amministrazioni comunali, oltre che tra i cittadini e gli operatori del settore edilizio, la pubblicazione della Delibera di Giunta regionale n. 554 approvata lo scorso 11 aprile [disponibile da qui: http://beta.regione.puglia.it/…/099785c3-11d0-4707-a5f2-2c0…], con la quale la Regione Puglia, in esecuzione dell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 dalla Conferenza Unificata (Governo, Regioni, Comuni), ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo e le Definizioni Uniformi introdotte al fine di semplificare e omogeneizzare su tutto il territorio nazionale norme, definizioni e adempimenti in materia edilizia. Pur condividendo in pieno la necessità di porre ordine alle specifiche regolamentazioni che, nei vari Comuni, spesso determinano una differente disciplina a fronte di fattispecie identiche, non c’è dubbio che questo passaggio sia particolarmente delicato e rischia di generare – ove non accompagnato da un graduale adeguamento delle norme locali al nuovo quadro normativo in materia edilizia – grande confusione, con la conseguente paralisi degli uffici tecnici comunali e gli inevitabili disagi per i cittadini e gli operatori del settore. In tal senso, numerose sono le sollecitazioni che in queste ore stiamo ricevendo dai territori (soprattutto da tecnici e amministratori locali).
Per questo, abbiamo sostenuto, anche promuovendo specifici emendamenti, l’iniziativa legislativa oggi approvata dalla V Commissione Consiliare su proposta di altri colleghi di maggioranza, affinché continuino ad essere applicate le disposizioni regolamentari attualmente vigenti sino all’adeguamento delle stesse (entro il termine di 180 giorni previsto dall’Intesa), da parte dei Comuni, al Regolamento Edilizio Tipo e, quindi, sino al recepimento delle connesse Definizioni Uniformi.
È necessario, in sostanza, disciplinare, sino alla piena entrata in vigore di questa importante riforma, il regime transitorio con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi già avviati e in itinere, onde evitare che i Comuni si paralizzino o entrino nel caos, con spiacevoli conseguenze soprattutto per i cittadini.
Va chiarito, altresì, che, come espressamente stabilito dall’Intesa (art. 2, comma 4) il recepimento del Regolamento Tipo e delle Definizioni Uniformi non comporta alcuna modifica alle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti e che sarà compito dei Comuni, entro il termine assegnato, “tradurre”, alla luce delle Definizioni Uniformi, gli attuali regolamenti edilizi lasciando invariate le previsioni dimensionali dei rispettivi strumenti urbanistici vigenti. Resta fermo restando che, decorso il termine di 180 giorni “entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione” (art. 2, comma 3, dell’Intesa).
Ci aspettiamo, al riguardo, che questa fase di transizione e di recepimento delle nuove disposizioni sia accompagnata da iniziative di sostegno a favore degli operatori pubblici e privati del settore, attraverso un processo di partecipazione e condivisione delle scelte, così da limitare al minimo i fisiologici disagi che, in sede di prima applicazione, potrebbero generarsi, come già hanno evidenziato gli ordini professionali, le associazioni di categoria e la stessa Anci.
In questa direzione, cogliamo con favore l’iniziativa intrapresa dall’Assessora all’Urbanistica Anna Maria Curcuruto che ha già promosso per il prossimo 2 maggio un confronto con tutto il partenariato sociale (Comuni, Ordini professionali, associazioni di categoria).
Con lo sforzo e il contributo di tutti sarà possibile scrivere una pagina di buona politica, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del nostro territorio”.
Enzo Colonna e Cosimo Borraccino
(Gruppo “Noi a Sinistra per la Puglia”)
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IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSÌ COME EMENDATA OGGI IN V COMMISSIONE (voto favorevole sugli emendamenti e sul testo finale dei consiglieri di tutti i gruppi, con il solo voto contrario dei consiglieri 5S)
[la scheda della pdl: http://www5.consiglio.puglia.it/…/40508C9F7772C99AC12580C30…]
Art. 1
(Finalità)
La presente legge regola il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo, così come recepito con Delibera della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 554, e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi, contenuti nell’intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016 (“Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”).
Il regolamento e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali.
Art. 2
(Adeguamento Comunale)
I Comuni, con delibera del Consiglio comunale, devono adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Trascorso il termine perentorio previsto dal comma precedente, la Giunta regionale nomina il segretario generale dei comuni interessati quale commissario ad acta, che provvede entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell’atto di nomina.
Trascorso infruttuosamente anche il termine di cui al comma 2, il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento-tipo e il Comune inadempiente non può richiedere ed ottenere finanziamenti regionali, comunque denominati e salvo quelli obbligatori erogabili in forza di disposizioni legislative statali, sino ad avvenuto adeguamento.
I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti ovvero adottati alla data di sottoscrizione dell’intesa di cui all’articolo 1 comma 1.
Art. 3
(Norma transitoria)
Sino all’avvenuto adeguamento disciplinato dall’articolo 2, le determinazioni sui procedimenti edilizi devono fare riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia, purché sia stata allegata la documentazione indispensabile prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dagli strumenti urbanistici comunali.
Non rientrano nella documentazione indispensabile di cui al comma precedente, la documentazione, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, le attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati, e la mancanza di atti di assenso, comunque denominati, che devono essere resi con il procedimento della conferenza di servizi anche nella sua forma semplificata o simultanea.