VILLA CASTELLI E DINTORNI: SCHIZOFRENIA AMMINISTRATIVA, OVVERO 2 PESI E 2 MISURE

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SENTENZA n. 1534 del 2007


(n. 2530/2004 Reg. Ric.)


 


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA


Bari –  SEZ. III ^


 


composto da


Antonio Pasca         (Presidente)


Leonardo Spagnoletti (Componente)


Roberto Maria Bucchi (Componente)


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 2530 del 2004 proposto da Tafuni Salvatore, rappresentato e difeso dall’Avv. Adriano Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla Via Cairoli n. 125;


CONTRO


Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Mascolo ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Imbriani n. 48 presso lo studio dell’Avv. Gaetano Di Muro;


nonché contro


– Cornacchia Rosa, Ciccimarra Vito, Segreto Maria e Ostuni Angela, interventori ad opponedum, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Iurino e Maria Losurdo ed elettivamente domiciliati in Bari alla Via Andrea Da Bari n. 115 presso lo studio legale Carella;


per l’annullamento


– dell’ordinanza del Dirigente del III° Settore-Ambiente Urbanistica-Territorio del Comune di Altamura n. 151 del 5/10/2004, comunicata al ricorrente a mezzo nota prot. U.T. 1610/URBANISTICA del 5/10/2004;


– di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, comunque lesivo, ancorché non conosciuto;


nonchè per il risarcimento


– del danno derivate dall’illegittimo comportamento posto in essere dal Comune di Altamura;


nonché, con motivi aggiunti depositati in data 1°/2/2005, per l’annullamento


– del provvedimento prot. n. 52664 del 30/10/2004, notificato al ricorrente in data 2/12/2004, avente ad oggetto “Conclusione procedimento ai sensi della Legge 241/90 con adozione di provvedimento espresso definitivo. Annullamento Concessione edilizia n. 544/2000 del 4/8/2000”?;


– di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo;


Visto il ricorso e i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;


Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1°/2/2005;


Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;


Visti gli atti tutti della causa;


Relatore il Cons. Antonio Pasca;


Uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti A. D’Innella (in sostituzione di A. Esposito), A. Mascolo e M. Losurdo;


Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


 


FATTO


Il ricorrente ha ottenuto concessione edilizia n. 544/2000 per la realizzazione di un garage in Via Toti-Via Meucci nel territorio del Comune di Altamura.


Dopo la comunicazione del 4/4/2001 e dopo l’inizio dei lavori è intervenuta l’ordinanza n. 55/2001, a firma del Dirigente dell’U.T.C., di annullamento della predetta concessione edilizia in via di autotutela.


Tale provvedimento è stata impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso n. 1165/2001; con ordinanza T.A.R. Bari  n. 699/01 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, in relazione all’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autoannullamento, con conseguente ripresa dei lavori.


Con successiva nota dirigenziale prot. n. 21942 del 23/7/2001, il Comune ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo per l’annullamento in via di autotutela della C.E. n. 544/00, con contestuale notifica dell’ordinanza n. 125 di sospensione dei predetti lavori, per l’incompletezza della documentazione prodotta e per la difformità  dell’opera realizzanda rispetto a quella assentita.


Ha fatto seguito un procedimento giudiziario avverso l’inerzia dell’Amministrazione Comunale in esito al quale il Comune di Altamura, con determinazione dirigenziale n. 763/2004 ha revocato l’ordinanza dirigenziale n. 55/2001 di annullamento della C.E. n. 544/00.


Con nota del 29/9/2004 il ricorrente ha rinnovato la comunicazione di ripresa dei lavori edili nuovamente interrotti per effetto dell’impugnata ordinanza dirigenziale n. 151/2004, impugnata con il ricorso in esame e avverso la quale esso ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:


1) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; irragionevolezza, illogicità  manifesta;


2) violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 54 T.U. n. 267/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 D.P.R. n. 380/2001; incompetenza, carenza di potere, irragionevolezza, illogicità , travisamento ed erronea valutazione dei fatti.


Nelle more del giudizio è intervenuto il provvedimento dirigenziale prot. n. 52664/04 di annullamento della C.E. n. 544/2000, impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti depositati in data 12/3/2004, deducendo i seguenti ulteriori motivi di censura:


3) violazione ed errata applicazione del P.R.G. del comune di Altamura vigente; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità ; arbitrarietà , omessa ed insufficiente istruttoria; violazione del principio di buona amministrazione; violazione dell’art. 97 Cost. .


Si sono costituiti in giudizio il Comune di Altamura, nonché gli interventori ad opponendum, entrambi  contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.


Con ordinanza di questo Tribunale n. 172/2005 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati proposta dal ricorrente.


Con ordinanza di questo Tribunale n. 364/2005 è stata respinta la domanda di correzione di errore materiale che il ricorrente ha ritenuto essersi verificato nella predetta ordinanza n. 172/05; con la medesima ordinanza questo Tribunale ha, altresì, respinto l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati formulata dal ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti.


All’udienza del 14 marzo 2007 il ricorso è stato introitato per la decisione.


 


DIRITTO


Il ricorso è infondato.


Rileva il Collegio che il ricorso principale, prima che infondato, è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.


Ed invero l’ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi, provvedimento tipicamente cautelare e interinale, è stata superata ed è divenuta inefficace per effetto dell’intervenuto provvedimento definitivo con cui è stata annullata in via di autotutela la concessione edilizia di che trattasi, provvedimento quest’ultimo impugnato con i motivi aggiunti dell’1/2/2005.


L’interesse del ricorrente, sul piano sostanziale, risulta dunque circoscritto alla domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 52664 del 30/12/2004.


Rileva anzitutto il Collegio che il procedimento di autotutela risulta formalmente corretto, con  comunicazione di avvio e rituale contraddittorio.


Quanto al merito, risulta provato in atti che l’area interessata dalla C.E. n. 544/2000 è destinata a viabilità  di piano (art. 51 delle N.T.A.).


La destinazione a strada emerge anche dalla condizione apposta alla C.E. n. 64/77, mentre risulta del tutto irrilevante la mancata formalizzazione della cessione delle aree destinate a strada in esecuzione del punto 4 di cui alla deliberazione G. M. n. 1912 del 23/10/85.


L’intervento edilizio richiesto dal ricorrente interessa un’area destinata a viabilità  e necessaria per il collegamento tra Via Toti e Via Meucci, ricadente, anche secondo il P.R.G. previdente su una zona di completamento B1, nonché destinata a viabilità  per effetto dello studio particolareggiato B1 di attuazione del P.R.G..


Tale destinazione risulta ribadita dalla nuova pianificazione ex art. 51 co. 6, come si evince anche  dall’esame degli elaborati grafici di riferimento (allegate tavole n. 6 e 7) e dalla relazione tecnica.


Ritiene in particolare il Collegio che le previsioni dello studio particolareggiato S.P. B1 siano tuttora vigenti, in quanto mai abrogate ed anzi fatte salve dal nuovo P.R.G. adeguato.


L’adeguamento della strumentazione urbanistica ha recepito e conservato le previsioni di viabilità  di che trattasi, tra cui quella di collegamento tra Via Toti e Via Meucci.


Risulta altresì infondato l’ulteriore motivo di censura con cui il ricorrente pretenderebbe l’intervenuta decadenza dei vincoli.


Ed invero, anche a prescindere da ogni altra considerazione, anche l’eventuale decadenza del vincolo a viabilità  non potrebbe già  mai consentire l’edificazione nei termini richiesti dal ricorrente, alla stregua delle norme di cui agli art. 4 L. n. 10/77 e 9 D.P.R. n. 380/01.


Senza peraltro considerare che, ferma restando la destinazione a viabilità  di cui allo studio particolareggiato B1 ed alla stregua della normativa urbanistica succedutasi nel tempo, la stessa possibilità  di edificazione diretta risulta consentita a condizione che siano assicurate le opere e cedute le aree necessarie per l’urbanizzazione primaria.


Ha infine evidenziato il Comune che la Tavola n. 6 del prg adeguato non rappresenta la viabilità  qui in esame solo in quanto viabilità  secondaria ex art. 33 N.T.A., dovendosi nella specie risalire allo S.P.B1, approvato in variante al previdente P.R.G., le cui previsioni ”“ a norma dell’art 51.6 delle N.T.A. ”“ sono da ritenersi annullate e decadute solo nella parte in cui risultino in contrasto con le previsioni progettuali del P.R.G. adeguato.


Tale contrasto non ricorre con riferimento alla viabilità  secondaria di che trattasi.


Pare inoltre singolare che il ricorrente censuri la previsione a strada per l’esistenza di un vincolo archeologico di carattere generale insistente sull’area, area sulla quale egli stesso vorrebbe realizzare la costruzione.


Il ricorso va dunque respinto.


Ritiene tuttavia il Collegio di dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese di giudizio.


 


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sez. III di Bari respinge il ricorso n. 2530 del 2004, proposto da Tafuni Salvatore.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  Amministrativa.


Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2007.


Antonio Pasca ”“ Presidente Estensore


 


[Pubblicata mediante deposito in Segreteria l’8 giugno 2007]