ORDINANZE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 14 FEBBRAIO 2006 (clicca qui)
Nel link sopra segnalato sono riportate (Fonte: http://www.verdiambienteesocieta.it/ oppure reperibili nel sito http://www.giustizia-amministrativa.it facendo uso del relativo motore di ricerca) le tre ordinanze del Consiglio di Stato del 14 febbraio scorso, con le quali sono stati rigettati i ricorsi del Ministero dell’Ambiente, del Comune di Altamura, dell’altamurano Comitato Attività Produttive (l’impavido Pietro Ninivaggi lo rappresenta) e di imprese operanti nel settore estrattivo contro l’ordinanza del Tar Lazio del 24 novembre 2005 (clicca qui per leggerla), sollecitata da un ricorso dell’associazione Verdi Ambiente e Società , che aveva sospeso l’efficacia di un Decreto del Ministero dell’Ambiente del 25 marzo scorso (da qui è possibile leggere il provvedimento). Con tale decreto, il Ministero aveva “allentato”? il regime vincolistico e di tutela nelle aree classificate ZPS (zone di protezione speciale), “chiarendo” (sic!) che queste ultime non andavano equiparate alle aree naturali protette e quindi sottoposte al suo regime di conservazione (legge quadro n. 394 del 1991).
L’intera Alta Murgia – lo ricordiamo – è perimetrata come ZPS, per un’estensione di oltre 140mila ettari, più che doppia rispetto a quella del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (67mila ettari). L’interesse naturalistico di questa vasta area è legato alla presenza di un ambiente che l’Unione Europea (non la provincia!) ha catalogato come favorevole a sosta e riposo di particolari specie animali protette (Falco Grillaio) e di uccelli migratori. Nell’ordinanza di novembre i giudici amministrativi del Lazio scrivevano che non era attraverso un decreto che si sarebbe potuta risolvere la “conflittualità interpretativa”?, di cui faceva menzione il decreto nelle sue premesse, relativa al regime vincolistico applicabile alle ZPS. Un tale conflitto interpretativo «avrebbe, se mai, legittimato interventi diversi da quelli del mero annullamento della deliberazione del Comitato aree naturali protette» che, nel 1996, aveva equiparato le ZPS alle aree naturali protette. Poiché «sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile in quanto non risulta contestato che le misure di tutela introdotte nel provvedimento impugnato appaiono meno incisive di quelle conseguenti alla ricomprensione delle ZPS nella categoria delle riserve naturali protette di cui alla legge n. 394/1991», i giudici amministrativi avevano sospeso l’efficacia del decreto ministeriale.
Con il provvedimento del 14 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha dunque confermato tale ordinanza, quindi la sospensione dell’efficacia del decreto ministeriale, in quanto – si legge – «l’accoglimento dei ricorsi in appello in appello determinerebbe l’immediato venir meno di misure di tutela ambientale più rigorose, ancor prima dell’individuazione da parte della Regione (Puglia, ndr) delle misure di conservazione più adeguate».
Due sono le considerazioni che possono essere svolte alla luce di tale pronunciamento:
1) RUOLO, PREROGATIVE E RESPONSABILIÀ DELLA REGIONE. Come abbiamo ripetuto in più occasioni,
2) SALVO E CONFERMATO L’IMPIANTO NORMATIVO su cui si sono basate diverse pronunce e provvedimenti della magistratura (amministrativa e penale, inquirente e giudicante) che hanno interessato il territorio. Citiamo una per tutte, sul caso eclatante ed ancora irrisolto per ignavia della Provincia del mega-impianto di compostaggio ex Tersan sulla strada statale per Bari [per saperne di più v. IMPIANTO EX TERSAN. LA PROVINCIA, SPETTATRICE MUTA E DISTRATTA (clicca qui)]: la sentenza della Cassazione depositata il 12 ottobre 2005 (clicca qui per leggere la sentenza per intero), che ha ribadito la legittimità del sequestro cautelare dell’impianto ex Tersan di Grumo disposto dalla Procura di Bari e dicato illegittima la sua autorizzazione da parte della Giunta provinciale nel 2000.
[la presente nota esplicativa è stata curata da ENZO COLONNA, consigliere comunale del Movimento Aria Fresca, enzo@altamura2001.com]