IMPIANTO EX TERSAN
Appena pochi giorni fa, avevo auspicato che dai Tribunali si passasse alla Politica. C’è uno spazio sterminato, scrivevo, in cui si collocano, con tutte le comprensibili difficoltà , le responsabilità di una soluzione amministrativa, il piano in cui è chiamata a declinare il proprio ruolo, le proprie funzioni, la propria cifra distintiva
Non è andata così, anche questa volta.
Inadeguati noi o loro? Disadattati noi, che continuiamo a credere nella forza e nel ruolo delle istituzioni pubbliche e nella capacità di sintesi della Politica? O chi, invece, abdica alla propria funzione, alle proprie responsabilità , capace di mettere in gioco se stessi o una poltrona solo quando è in gioco una nomina, come nella recentissima controversia sul presidente dell’autorità portuale barese?
Intanto la partita ”“ che interessa un intero territorio e che si gioca, per essere chiari, sul piano della legalità e della moralità ”“ continua a dipanarsi nelle aule dei tribunali, con carte bollate e sentenze. Muta e distratta spettatrice di eventi determinati da altri,
È di questi ultimi giorni, infatti, la notizia che il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto i ricorsi del Comune di Ruvo (gestione commissariale, detto per inciso) e dell’Associazione Verdi Ambiente e Società , sospendendo il decreto del Ministero dell’Ambiente del 25 marzo 2005 (leggi da qui il decreto). Il Ministro aveva “allentato”? il regime vincolistico e di tutela nelle aree classificate ZPS (zone di protezione speciale), chiarendo che queste ultime non andavano equiparate alle aree naturali protette e quindi sottoposte al suo regime di conservazione (legge quadro n. 394 del 1991).
L’intera Alta Murgia è perimetrata come ZPS, per un’estensione di oltre 140mila ettari, più che doppia rispetto a quella del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (67mila ettari). L’interesse naturalistico di questa vasta area è legato alla presenza di un ambiente che l’Unione Europea (non la provincia!) ha catalogato come favorevole a sosta e riposo di particolari specie animali protette (Falco Grillaio) e di uccelli migratori. Scrivono, in due ordinanze (sospensive) del 24 novembre scorso [l’ordinanza n. 6856/2005 (clicca qui) e l’ordinanza n. 6854/2005 (clicca qui)], i giudici amministrativi del Lazio che non era attraverso un decreto che si sarebbe potuta risolvere la “conflittualità interpretativa”?, di cui faceva menzione il decreto nelle sue premesse, relativa al regime vincolistico applicabile alle ZPS. Un tale conflitto interpretativo «avrebbe, se mai, legittimato interventi diversi da quelli del mero annullamento della deliberazione del Comitato aree naturali protette» che, nel 1996, aveva equiparato le ZPS alle aree naturali protette. Poiché «sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile in quanto non risulta contestato che le misure di tutela introdotte nel provvedimento impugnato appaiono meno incisive di quelle conseguenti alla ricomprensione delle ZPS nella categoria delle riserve naturali protette di cui alla legge n. 394/1991», i giudici amministrativi hanno sospeso l’efficacia del decreto ministeriale.
Tale sospensione salva e conferma, così, l’impianto ricostruttivo e normativo su cui si sono basate diverse pronunce: come, ad esempio, la sentenza della Cassazione depositata il 12 ottobre 2005 (n. 651: clicca qui per scaricare e leggere il testo integrale della sentenza), che ha ribadito la legittimità del sequestro cautelare dell’impianto ex Tersan di Grumo disposto dalla Procura di Bari e l’illegittimità della sua autorizzazione da parte della Giunta provinciale nel 2000 (in merito, rinviamo a: 10 DOMANDE AL PRESIDENTE VERNOLA).
Ma tutto ciò, alla Provincia, non sembra interessare!
enzo colonna
consigliere comunale di Altamura per il Movimento Aria Fresca
Di seguito la nota con cui si comunica l’ennesimo rinvio, senza termine, della conclusione del procedimento di riesame. Esilarante che una giunta si riunisca per “deliberare” un comunicato!!
COMUNICATO STAMPA
DELLA PROVINCIA DI BARI
Il procedimento di riesame dei provvedimenti abilitativi alla realizzazione e all’ esercizio, da parte della Tersan ”“ Prometeo, dell’ impianto di compostaggio in territorio di Grumo Appula è stato avviato a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Provinciale in data 5.11.2003, n. 280.
Ragioni di trasparenza e di salvaguardia, oltretutto conclamati nella fattispecie, hanno reso doverosa una verifica della sussistenza delle condizioni giuridiche fondanti la legittimità dei predetti provvedimenti abilitativi.
Pertanto, l’ Amministrazione Provinciale di Bari, nell’ ambito dei compiti istituzionali di tutela ambientale, ha la volontà di giungere ad un eventuale provvedimento finale del procedimento di riesame dell’ autorizzazione relativa all’ impianto di compostaggio sito nel comune di Grumo Appula.
In merito va considerato che:
-· vi è stato un avvicendamento nelle funzioni di responsabile del procedimento, a seguito della richiesta di esonero da parte del precedente responsabile;
-· il nuovo responsabile ha assunto l’ incarico soltanto in data 12.10.2005 e che a quest’ultimo tutti i documenti relativi al procedimento di riesame dei provvedimenti di approvazione e di autorizzazione dell’ impianto di compostaggio della Prometeo sito nel territorio di Grumo Appula sono stati consegnati in data 18.10.2005;
-· la complessità e rilevanza del procedimento e degli interessi coinvolti rendono necessario che l’ approfondimento di cui trattasi sia adeguatamente portato a termine;
-· la complessità e specificità della problematica in esame ha reso, altresì, necessario ed opportuno supportare lo stesso responsabile del procedimento di apposita consulenza specialistica, per la quale è stato emesso un decreto presidenziale di nomina in data 2.11.2005 cui ha fatto seguito la stipula della relativa convenzione in data 21.11.2005;
che allo stato attuale il consulente ad hoc nominato sta completando l’ esame della copiosissima documentazione inerente alla fattispecie in questione.
Da quanto innanzi evidenziato discende che l’Amministrazione Provinciale di Bari attualmente è oggettivamente e giuridicamente impossibilitata ad adottare un eventuale provvedimento conclusivo dell’ attivato procedimento di riesame, non avendo, ad oggi, ottenuto ne da parte del responsabile del procedimento ne da parte del consulente ”“ specialista una relazione conclusiva su cui fondare quello che deve essere il provvedimento finale dello stesso procedimento e che possa mettere l’ Amministrazione nella condizione di adottare un atto ben supportato da motivazioni tecniche e giuridiche.
Tanto nella piena convinzione che questa Amministrazione debba perseguire la prioritaria finalità di conseguire un effettiva tutela ambientale e paesaggistica del proprio territorio, finalità , questa , che non può minimamente essere pregiudicata dall’ adozione di atti non idonei qualora si riscontrasse che gli stessi non siano stati compiutamente ponderati e che giuridicamente non siano rispettosi delle prescrizioni normative di settore e delle norme che regolano il procedimento amministrativo.
Bari, 2 dicembre 2005