Della questione, chi scrive, se ne è occupato ampiamente più di un anno fa (leggi, su questo sito, SI STANNO MANGIANDO TUTTO IL VERDE, oltre che Murgia al benzene su Repubblica).
Ci permettiamo ora di fare due osservazioni (in grassetto le parti della sentenza di riferimento):
1) lascia perplessi e non condividiamo la conclusione della Corte quando, respingendo uno dei motivi dell’appello, rileva che «la destinazione “a verde attrezzato” in sé non esclude la installazione di impianti di distribuzione di carburante» (magari una foto della colata di asfalto che ha coperto l’area potrebbe far ricredere sulla compatibilità del verde con l’installazione di simili impianti!);
2) ancora una volta ”“ dalla lettura della sentenza ”“ si ha conferma dell’idea, più volte ribadita, che l’inerzia dell’organo politico-amministrativo nella programmazione e pianificazione anche solo per obiettivi o per singoli settori (in questo caso, la localizzazione degli impianti di distribuzione) genera mostri, agevola speculazioni di ogni genere, determina un concreto stravolgimento dell’equilibrio (tra aree destinate a servizi collettivi e aree destinati ad usi privati) sulla carta definito dal piano regolatore generale.
In questo quadro, ad avere la peggio sono i diritti dei senza volto, comunità cittadina privata di spazi e servizi reali (verde, parcheggi, asili, ecc.), mortificata nei suoi più elementari bisogni. In tal modo, alla perdita di rispetto e memoria storica (nella fattispecie, le già malandate Mura Megalitiche) si accompagna pure (e purtroppo) la perdita di una chance di futuro almeno accettabile.
Staremo ora a vedere “quanto di buono” ci riserverà questa nuova Amministrazione comunale da aree come quella in via IV Novembre (c.d. Suolo Rossi: su questa questione rinviamo, sempre su questo sito, a SUOLO ROSSI: LA QUESTIONE PASSA AL TAR).
enzo colonna
Di seguito riportiamo il testo integrale della sentenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha ANNO 2004 pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 11365 del 2004 proposto dal Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Michele Costantino, con domicilio eletto presso l’avvocato Raffaele Izzo in Roma, via Cicerone n. 28 ;
CONTRO
Eurocarburanti s.r.l. , in persona della sig.ra Tafuni Pasqua Anna, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2 ;
per l’annullamento
della sentenza del TAR Puglia, Bari sezione terza, 10 giugno 2004, n. 2715;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 maggio 2005 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti Costantino e Profeta come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Eurocarburanti s.r.l. , premesso di aver presentato in data 26.11.2003 allo Sportello Unico dell’amministrazione resistente istanza per il trasferimento e la realizzazione di una nuova stazione di servizio carburanti da ubicare in Altamura, all’angolo tra via Cassano Vecchia e via Lago d’Iseo, ha impugnato il provvedimento prot. n. 615 del 26.4.2004, con cui le veniva comunicata la conclusione negativa del procedimento.
Il Comune di Altamura era dotato di un Piano Carburanti (deliberazione di C.C. nr. 177 del 12.9.1994) che prevedeva l’installazione di una stazione di servizio proprio lungo la via Cassano Vecchia, e, tuttavia, in sede di conferenza di servizi dapprima, in data 8.4.2004, la ricorrente fu invitata ad integrare la documentazione prodotta, e quindi, alla seduta del 26.4.2004, veniva espresso il parere negativo dell’Amministrazione comunale per l’asserita incompatibilità della installazione come richiesta con la destinazione “S2B”? imposta all’area interessata, integrante contrasto con l’art. 27 delle N.T.A. del vigente P.R.G.
Il primo giudice ha accolto il ricorso, sostenendo che il rapporto tra Piano carburante adottato dall’Amministrazione comunale di Altamura con deliberazione consiliare nr. 117 del 12.9.1994, ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. nr. 32/98, e pianificazione urbanistica, va interpretato nel senso che questa non può prescindere dalla nuova qualificazione in termini di autorizzazione, e non più di concessione, attribuita dal legislatore del 1998 al titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività inerente all’installazione e gestione di impianto di distribuzione carburante, di tal che il rilascio di detto titolo non è subordinato ad altra verifica che quella della conformità della domanda alle disposizioni di piano, alle prescrizioni fiscali ed a quelle di sicurezza, oltre che agli eventuali regimi di tutela paesaggistica ed ambientale ed alle eventuali norme regionali di indirizzo.
L’appello è proposto dal comune di Altamura.
Motivi di appello:
Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 32 del 1998. Violazione e falsa applicazione della deliberazione della giunta regionale Puglia n. 11 del 19 gennaio 2000. Violazione e falsa applicazione delle leggi della regione Puglia n. 13 del 1990 e n. 20 del 1993. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà nella motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e di diritto.
Violazione, falsa applicazione ed eccesso di potere riguardo alle disposizioni del decreto legislativo n. 32 del 1998 e della deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 11 del 19 gennaio 2000.
Violazione, falsa applicazione ed eccesso di potere riguardo alle disposizioni della legge regionale Puglia n. 13 del 1990.
Violazione, falsa applicazione ed eccesso di potere in relazione alle disposizioni dell’articolo 2, comma uno bis, del decreto legislativo n. 32 del 1998.
Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 32 del 1998 e della deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 11 del 19 gennaio 2000 in correlazione all’articolo 27 del norme tecniche di attuazione vigenti nel Comune di Altamura. Eccesso di potere per illogicità manifesta e assurdità motivazionale.
Irrazionalità manifesta.
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, il rigetto del ricorso di primo grado.
Resiste all’appello Eurocarburanti s.r.l. , che ha eccepito in via pregiudiziale l’improcedibilità dell’appello per difetto di interesse, sull’assunto che in seguito all’annullamento di primo grado lo sportello unico ha rinnovato il procedimento indicendo una nuova conferenza di servizi, alla quale ha preso parte anche il Comune di Altamura. La conferenza si è chiusa, in data 11 agosto 2004, con un esito favorevole. Tali conclusioni non sono state impugnate dal Comune di Altamura, per cui sono diventate inoppugnabili. Anzi, in data 10 marzo 2005 il Comune ha rilasciato il richiesto permesso a costruire. Nel merito contesta la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.
DIRITTO
L’appello proposto dal Comune di Altamura è infondato.
Oggetto dell’impugnazione proposta in primo grado è il provvedimento del 26.4.2004 dello Sportello Unico, con cui si comunica la conclusione negativa del procedimento mediante conferenza di servizi per il trasferimento e realizzazione di una nuova stazione di servizio carburanti in Altamura alla via Cassano Vecchia, ang. via Lago d’Iseo.
In via preliminare va disattesa l’eccezione della parte appellata che ha sostenuto l’inammissibilità dell’appello in base alla considerazione che, successivamente all’adozione della sentenza di primo grado è stata convocata una nuova conferenza, che si è chiusa, in data 11 agosto 2004, con esito a lei favorevole. I nuovi atti adottati dall’amministrazione, infatti, non derivano da un autonomo riesame dell’intera vicenda da parte degli organi competenti, ma sono stati adottati solo in adesione al contenuto precettivo della sentenza di primo grado, “con espressa salvezza dell’esito dell’appello pendente innanzi al Consiglio di Stato nella fase di merito e dell’adozione di ogni pertinente provvedimento consequenziale all’eventuale accoglimento dell’appello in questione”. Resta quindi attuale l’interesse dell’amministrazione comunale di giungere alla definizione del presente giudizio con una sentenza che pronunci sul merito della questione.
Nel merito, le tesi sostenute dal Comune di Altamura non possono essere condivise. L’amministrazione comunale, infatti, parte da una lettura riduttiva del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, circoscrivendone gli effetti alla sola disciplina dell’attività commerciale di vendita dei carburanti con esclusione quindi di ogni effetto sulla disciplina urbanistica ed edilizia, che non corrisponde alla lettera ed allo spirito della legge.
L’articolo 1 del decreto legislativo, che è stato emanato con il fine specifico di razionalizzare il sistema di distribuzione dei carburanti, non solo al primo comma stabilisce il principio che “l’installazione e l’esercizio di impianto di distribuzione dei carburanti ”¦ sono attività liberamente esercitate sulla base dell’autorizzazione (del comune in cui essa è esercitata)”, ma chiarisce al comma secondo come quest’ultima “è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni”, aggiungendo poi che ” insieme all’autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell’articolo 2″. L’articolo 2, comma uno, del decreto legislativo, inoltre, allo scopo di “consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private” prevede che “i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti” aggiungendo che “contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto“. Il comma 1-bis , infine, chiarisce che “la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A”?.
Ora, le ragioni che hanno indotto il legislatore a procedere lungo la strada della semplificazione dell’attività burocratica propedeutica all’esercizio di una attività economica, in un settore nel quale il controllo pubblicistico investe una pluralità di interessi pubblici, che vanno dalla tutela dei consumatori al rispetto dei valori territoriali insiti nelle discipline urbanistica ed ambientale, ha portato ad una concentrazione dei momenti programmatici dell’attività pubbliche che si unisce ad un coordinamento delle procedure di verifica del rispetto delle norme. Si tratta di un processo che è affidato, per la parte normativa, agli organi di governo dei comuni ai quali compete di stabilire non solo “ criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti ” ma anche di dettare” le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili”. Si tratta ovviamente di un potere di conformazione dell’attività del privato niente affatto limitato agli aspetti propri della attività commerciale ma che considera anche gli aspetti più strettamente territoriali. Ciò spiega perché il legislatore abbia ritenuto di dover chiarire, sotto il profilo programmatico, come ” la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici” e, sotto quello procedimentale, perché “insieme all’autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie“.
Venendo ora all’esame dei singoli motivi prospettati nell’atto di appello, la prima questione afferma che la sola compatibilità con l’atto di programmazione sulla installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti (nel caso di specie, a causa dell’inerzia del Comune di Altamura, adottato con deliberazione n. 11 del 19 gennaio 2000 dalla regione Puglia) non è condizione sufficiente per il rilascio delle autorizzazioni e permessi a valenza territoriale, che continuerebbero comunque ad essere soggetti alle discipline particolari che li riguardano.
L’assunto è infondato, in quanto, come si è detto più avanti, la funzione di concentrazione dei poteri pubblici incidenti sulla installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, assolta dalla pianificazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fa si che tutte le condizioni ed i presupposti per il rilascio, sia dell’autorizzazione che del permesso a costruire, siano definite in questa sede. Diversamente opinando, infatti, verrebbe svuotata di contenuto l’intera riforma.
Quanto al secondo motivo, con il quale si contesta la parte della sentenza che afferma l’ultrattività del piano di programmazione e realizzazione della rete distributiva degli impianti di carburanti, approvato dal comune di Altamura nel 1994 e che prevedeva la realizzazione dell’impianto in parola, la questione, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, perde di rilevanza giuridica, in quanto la domanda di autorizzazione e di concessione edilizia presentata ricorrente trae fondamento nella nuova pianificazione di settore deliberata, in luogo del comune, dalla Regione Puglia nell’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo due, comma 3, di detto decreto.
Anche il terzo motivo, con il quale sia adombra un ipotetico sconfinamento del giudice amministrativo dall’ambito del giudizio di legittimità per incamminarsi sulla strada di una verifica in positivo circa la compatibilità del installazione con l’assetto dei luoghi, non ha fondamento. In realtà , nel provvedimento impugnato non si fa questione circa la compatibilità dell’iniziativa con le condizioni poste dalle norme che regolano la materia, ma la decisione negativa è stata adottata sulla base dell’unico presupposto costituito dal parere negativo dell’amministrazione comunale motivato con “l’asserita incompatibilità della istallazione come richiesta con la destinazione S2B imposta all’area interessata, integrante contrasto con l’articolo 27 delle N.T.A. del vigente P.R.G.” (atto di appello pagina tre). Ora, il primo giudice non è affatto entrato in una valutazione tecnico discrezionale della domanda presentata dal privato, che non gli competeva, ma si è solo limitato ad accertare, sotto il profilo giuridico, l’inconferenza del presupposto posto a base del provvedimento negativo impugnato.
Quanto poi al quarto, quinto e sesto motivo, con i quali l’appellante insiste nel sostenere una pretesa difformità tra l’iniziativa edificatoria e la destinazione di zona impressa dal piano regolatore, l’assunto oltre a basarsi su una errata ricostruzione del sistema, che come si è detto più avanti non considera la valenza urbanistica della localizzazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, neppure considera che la destinazione “a verde attrezzato” in sé non esclude la installazione di impianti di distribuzione di carburante. Questi, infatti, quali servizi a rete sono diffusi in tutte le zone urbanistiche salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del giudizio.