Non poteva andare diversamente, d’altronde. Come avevamo tempo fa riferito, diffida dopo diffida da parte dei proprietari, sono decorsi anni senza che alcuna iniziativa (concertata con i proprietari o unilaterale) sia stata posta in essere dall’amministrazione comunale finalizzata ad evitare la cementificazione di quell’area che è a ridosso delle Mura Megalitiche (il PUTT prescrive una distanza minima di 100 metri) ed è dal nostro Piano regolatore destinata a strutture di servizio pubblico (zona F1).
Per saperne di più, rinviamo al seguente link ed ai relativi richiami:
SUOLO ROSSI: LA QUESTIONE PASSA AL TAR (clicca qui)
______________
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari – Sezione Terza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1724 del 2004, proposto dai signori ROSSI PASQUALE, ROSSI GIUSEPPINA e dalla SE.GE.CO s.r.l. in persona dell’A.U. sig. Lucariello Rinaldo, rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al ricorso, dall’avv. Vito Zaccaria, con studio in Altamura alla via Pio XII n. 28/C, con domicilio eletto ai fini del giudizio in Bari alla via G.Pascoli n. 20 (studio Fais);
C O N T R O
COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco p. t., Avv. Rachele Popolizio, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso ed in virtù di deliberazione G.C. n. 440 dell’1.9.2004, dall’avv. Pierluigi Balducci, con lui elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo n. 114;
ING. GIOVANNI MONA, Dirigente Ufficio Tecnico del Comune di Altamura;
GEOM. OTTAVIO GIANNUZZI, Capo Servizio UTC del Comune di Altamura, nella qualità di Responsabile del Procedimento;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio ex art. 2 L. 241/90, declaratoria di obbligo a provvedere e dell’accertamento della fondatezza della pretesa dei ricorrenti con ogni consequenziale pronuncia, anche di accertamento e di condanna del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Altamura nel procedimento avente ad oggetto il rilascio di concessione edilizia per la costruzione di struttura polifunzionale in zona F1 di PRG vigente, giusta richiesta inoltrata dai ricorrenti in data 7.5.01 – 14.2.03; per l’accertamento dell’omissione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale in ordine al proprio dovere di provvedere relativamente al procedimento in oggetto; e per l’accertamento di ogni conseguente dovere dell’autorità amministrativa;
nonché per la declaratoria di illegittimità della nota del 28.04.04 del Comune di Altamura a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e di ogni altro atto prodotto, relativo al procedimento in oggetto.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione del Comuna di Altamura.
Relatore, alla camera di consiglio del 9 settembre 2004, il dott. Roberto M. Bucchi.
Uditi, l’avv. Vincenzo D’Amico, in sostituzione dell’avv. Zaccaria, per i ricorrenti e l’avv. Balducci per il Comune resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1) Con atto notificato in data 6.7.2004 e depositato il successivo 21.7.04, i germani Pasquale e Giuseppina Rossi con la So.ge.co s.r.l. proponevano ricorso ai sensi dell’art. 21 bis della L. 1034/71 avverso il silenzio serbato dal Comune di Altamura sull’istanza di concessione edilizia inoltrata in data 7.5.2001, relativa alla realizzazione di un centro sociale sul suolo di loro proprietà tipizzato F1 secondo le previsioni di P.R.G. del Comune di Altamura.
2) Esponevano i ricorrenti che a seguito dell’indicata domanda, il Comune resistente, nonostante varie diffide (in data 16.10.02, 18.4.03, 1.9.03 e 29.4.04 ) ed i solleciti degli Uffici Regionali a seguito dei ricorsi dai medesimi presentati (in data 22.11.02, 22.10.03) per la nomina di un commissario ad acta, nessuna risposta o atto procedimentale idoneo veniva posto in essere, pur avendo gli istanti manifestato la piena disponibilità a sottoscrivere lo schema di convenzione tipo per le aree S2a ed F1 approvato dal Comune di Altamura con deliberazione del Consiglio Comunale del 23.11.95.
3) Con atto depositato in data 8.9.04 si costituiva in giudizio il Comune di Altamura eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili.
4) In via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità opposte dal Comune resistente.
5) Con la prima il Comune di Altamura eccepisce l’omessa impugnativa di atti presupposti immediatamente lesivi, individuabili in particolare nella delibera di G.C. n. 336 del 12.8.2003, affissa all’Albo Pretorio dall’8.9.03 al 23.9.03 e mai impugnata dal ricorrente, con cui ha disposto di avviare un’indagine preliminare di settore allo scopo di formare uno “strumento orientativo adeguato per procedere all’esame delle singole richieste circa l’utilizzo di tali suoli in coerenza con le linee di sviluppo socio economico che l’Amministrazione intende dare al territorio urbano, in un quadro armonico con le reali esigenze espresse dalla Comunità altamurana tutta e/o dagli insediamenti residenziali e produttivi di contesto”.
Contestualmente ha deciso di “procedere alla modifica degli schemi di convenzione regolanti le singole zone destinate ad interventi di servizi (S2A-S2B-F) precisando le destinazioni d’uso e gli impegni del convenzionando”.
La tesi del Comune è che il mancato rilascio della concessione edilizia invocata dai ricorrenti non possa attribuirsi ad una illegittima inerzia da parte dell’Amministrazione resistente ma piuttosto agli effetti della delibera sopra richiamata che impedisce il rilascio di nuovi permessi di costruire prima della conclusione dello studio preventivo di settore dalla stessa avviato.
Rileva il Collegio però che la successiva delibera di G.C. del 31.7.04 – adottata per dar seguito a quanto stabilito nella richiamata delibera 336 del 12.8.03 – al punto 7) della statuizione si precisa che “il presente provvedimento, costituendo uno studio, non pregiudica l’esame delle istanze presentate nelle zone di riferimento. Nelle more della predisposizione dello studio le stesse saranno esaminate alla luce delle disposizioni vigenti”.
E’ evidente quindi – per stessa ammissione dell’Amministrazione – che lo studio di settore avviato con le delibere richiamate non esonera il Comune dall’obbligo di esaminare le domande di permesso di costruire avanzate dai privati alla luce delle disposizioni vigenti.
6) E’ altresì infondata l’ eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Comune di Altamura in quanto competente al rilascio del Permesso di costruire è, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del D.P.R. n. 380/2001, il Dirigente o Responsabile del competente Ufficio comunale.
L’eventuale esperimento del rimedio dell’istanza di intervento sostitutivo regionale, di cui all’art. 21 del D.P.R. 380/2001, non impedisce la possibilità di adire il giudice amministrativo mediante lo speciale procedimento di cui all’art. 21 bis della L. 1034/71, in quanto a seguito di tale istanza l’Amministrazione comunale non perde il potere di provvedere sulla domanda originaria, poiché la regola sull’intervento sostitutivo fa sorgere una competenza concorrente del sostituto senza far venire meno quella originaria del sostituito (cfr. sul punto TAR Lazio Sez. II° bis n. 5883 del 26.6.02).
7) Infine va rigettata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad ottenere una conclusione procedimentale (stipula della convenzione e rilascio della concessione) inattuabile stante l’assenza della approvazione dello schema di convenzione in Consiglio.
E’ sufficiente al riguardo il richiamo a quanto già esposto in precedenza sub 5).
8) Nel merito, visti gli atti tutti della causa, il Collegio rileva la fondatezza del ricorso, essendo indubbio l’obbligo del Comune di Altamura di concludere il procedimento, assumendo una motivata determinazione, di segno positivo o negativo, sulla istanza di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) dei ricorrenti.
9) Giova ricordare che il giudizio disciplinato dall’art. 21 bis L. 1034/71, introdotto dall’art. 2 della L. 205/2000, è diretto solo ad accertare se il silenzio serbato da una P. A. sull’istanza del privato viola o no l’obbligo per la stessa di adottare il provvedimento esplicito oggetto dell’istanza, con la conseguenza che il Tribunale adito, a prescindere dalla natura vincolata o non del provvedimento richiesto, non può sostituirsi all’Amministrazione in alcuna fase del giudizio, ma deve limitarsi ad accertare se il silenzio è illegittimo o no, nel primo caso imponendo all’Amministrazione di provvedere sull’istanza entro il termine assegnato.
Pertanto, come ha chiarito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 gennaio 2001, la cognizione del giudice amministrativo adito con il ricorso avverso il silenzio, deve intendersi limitata all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, e non si estende all’esame della fondatezza della pretesa.
10) Sull’atto di diffida e messa in mora ad essa ritualmente notificato tramite ufficiale giudiziario in data 29.4.04, L’Amministrazione si è limitatata a dare riscontro con una nota del 28.5.04 dal contenuto meramente dilatorio, configurando la violazione del principio generale codificato dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990, per il quale ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la P. A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto.
11) Il ricorso deve pertanto essere accolto e per l’effetto deve essere ordinato al Comune di Altamura, ex art. 21 bis della L. n. 1034/71, di concludere il procedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
12) Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari – Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Altamura alle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9 settembre 2004.