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Perché la Guerra all’IRAQ è FUORILEGGE
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-·- – Perché la guerra, come tale, e con esclusione della guerra di difesa, non è consentita né dai principi del diritto internazionale, né dalla Carta dell’ONU (art. 1 comma 1 e art. 2 comma 4), né dal Trattato NATO (art. 1), né, infine, dalla Costituzione italiana che, come è noto, all’art. 11 ripudia espressamente la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
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-·- – Perché, in ogni caso, lo stato di guerra deve essere espressamente deliberato dalle Camere che conferiscono al Governo i poteri necessari (art. 78 Cost.) e detto stato di guerra deve essere dichiarato dal Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.).
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-·- – Perché alcuna copertura giuridica può essere desunta dal Trattato NATO (art. 5) che fa riferimento alla fattispecie del tutto differente della legittima difesa.
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 11: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».
Art. 78: «Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari».
Art. 87: «Il presidente della repubblica … dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere».
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CARTA DELLE NAZIONI UNITE
«Noi, popoli delle Nazioni Unite,
decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità , a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà ,
e per tali fini
a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,
abbiamo deciso di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.
In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un’organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite»
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STATUTO DELLE NAZIONI UNITE
Art. 1: «I fini delle Nazioni Unite sono: 1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace; 2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale…».
Art. 2: «L’Organizzazione e i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti principi: 3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo. 4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità ‘ territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. 5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva».
Art. 33: «1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta. 2. Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi».
Art. 41: «Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche».
Art. 42: «Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite».
Art. 51: «Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale».
Art. 53: «Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se nel caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per operazioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia nessuna azione coercitiva puo’ essere intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza».
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Trattato Nord Atlantico (NATO)
Art. 1: «Le parti si impegnano, come e’ stabilito nello Statuto dell’ONU, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale potrebbero essere implicate, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all’impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi dell’ONU».
Art. 4: «Le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate».
Art. 5: «Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato quale attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi ognuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall’art.51 dello Statuto dell’ONU, assisterà la parte o le parti attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico Settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure in conseguenza di esso saranno immediatamente segnalati al Consiglio di Sicurezza. Tali misure verranno sospese quando il Consiglio di Sicurezza avrà adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali».
Art. 6: «Agli effetti dell’art.5, per attacco armato contro una o più parti si intende un attacco armato: – contro il territorio di una di esse in Europa o nell’America settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d’Algeria, contro il territorio della Turchia o contro le isole situate sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell’Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro; – contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti che si trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d’Europa nella quale alla data di entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella zona dell’Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi. (*) La parte dell’articolo 6 concernente i Dipartimenti francesi d’Algeria non e’ più in vigore mentre il territorio comprendente nazioni della Nato si e’ ampliato con l’ingresso di nuove nazioni nell’Alleanza».