Sulla seconda area (ubicata difronte alla pasticceria Fieschi), pochi giorni fà , è stato presentato un progetto per la realizzazione di una Struttura Polifunzionale, su cui si veda
Annullate gli atti della commissione edilizia del 17 febbraio
Sulla prima (ubicata ad angolo con via Mura Megalitiche), oltre un anno fa, fu autorizzata la realizzazione di una stazione di servizio. Questa autorizzazione fu impugnata dinanzi al TAR dall’avvocato Lagonigro, residente in quella zona; il TAR rigettò il ricorso. V.:
Una stazione di servizio… al servizio di chi?!
La stazione di servizio si farà !?
Il medesimo avvocato con l’atto che pubblichiamo torna ora a chiedere il riesame e l’annullamento della concessione edilizia e dell’autorizzazione petrolifera all’epoca rilasciate dal Comune, nonchédel Parere favorevole della Soprintendenza, alla luce delle disposizioni del PUTT/P della Regione Puglia e della legge regionale n. 13/90. L’avvocato Lagonigro ha inoltre impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR. Su istanza sempre di Lagonigro del 14 febbraio 2003, la Regione, con Nota del 10.3.2003, Prot. 1809/06, ha invitato il Sindaco di Altamura, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia di Bari e la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto, “a volere verificare la fondatezza dell’esposto pervenuto nonché a procedere all’annullamento dei provvedimenti autorizzatori già emessi qualora per gli stessi ricorrano vizi di legittimità ”.
Ci auguriamo che questa ennesima sollecitazione sortisca i risultati sperati: dare effettività alle destinazioni urbanistiche previste dal Piano Regolatore.
______________________________________
ISTANZA DI REVISIONE E RIESAME PRESENTATA DALL’AVVOCATO VITANTONIO LAGONIGRO
Ill. Sig. Dirigente l’U.T.C. di Altamura
Ill.mo Sig. Dirigente V Settore – Comune di Altamura
Ill.mo Sig. Sindaco di Altamura
Ill.mo Soprintendente ai Beni Archeologici della Puglia – Taranto
-§ -§ -§ -§ -§
Istanza di revisione e riesame
proposta dall’Avv. Vitantonio Lagonigro, in qualità di cittadino residente in Via IV Novembre n. 129, per la revisione e il conseguente annullamento della Concessione Edilizia n. 199/bis/2001 del 9.11.2001 e dell’Autorizzazione petrolifera n. 16 del 24.11.2001, nonché del Parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia – Taranto alla esecuzione delle opere richieste (Nota Prot. n. 13393 del 27.6.2001), rilasciati in favore della Sud Progetta Srl per l’installazione e l’esercizio di una Stazione di servizio in Via Mura Megalitiche angolo Via IV Novembre.
*.*.*.*.*
Il sottoscritto Lagonigro Vitantonio, nato in Altamura il 24.3.1962 e quivi residente alla Via IV Novembre n. 129, elettivamente domiciliato nel proprio studio in Altamura alla Via Abruzzi n. 3/A,
premesso
– che con concessione edilizia n. 199/bis del 9 novembre 2001 il Comune di Altamura autorizzava la SUD PROGETTA srl alla realizzazione di una stazione di carburanti nel centro di Altamura, in un’area compresa tra Via IV novembre e Via Mura Megalitiche;
– che con successivo provvedimento del 24 novembre 2001, n. 16, il Comune rilasciava altresì alla medesima società l’autorizzazione petrolifera relativamente all’impianto e all’ubicazione suddetti.
– che il sito individuato per l’ubicazione dell’impianto di carburanti (Via Mura Megalitiche angolo Via IV Novembre) si inserisce, senza tema di smentita, in un contesto ambientale caratterizzato sia dalla presenza di un bene di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale, sia dalla unicità del particolare aggregato urbano per come caratterizzato dalla presenza delle Mura Megalitiche, bene di interesse archeologico risalente al V secolo, tutelato fin dal 1961 con vincolo ministeriale diretto e indiretto ai sensi della legge n. 1089 del 1939 (oggi T.U. 490/1999);
– che il sito delle Mura Megalitiche è componente archeologica di rilievo nell’ambito del sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa pugliese e contribuisce alla configurazione dell’assetto paesaggistico del nostro territorio;
– che il sito in parola è compreso nell’”Elenco vincoli e segnalazioni Archeologiche e architettoniche” allegato al Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio e Beni Ambientali adottato con Delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 6946 del 11.10.1994;
– che, in particolare, esso rientra tra le componenti censite negli elenchi allegati al PUTT/P della Regione Puglia quale “Ambito Territoriale Distinto”. Per ciascuna tipologia di componente sono indicate le modalità di perimetrazione delle aree di pertinenza (spazio fisico di presenza) e delle aree annesse (spazio fisico di contesto), con i rispettivi regimi di salvaguardia (prescrizioni di base immediatamente operative, indirizzi di tutela, direttive di tutela), già definiti dal PUTT/P (pagg. 168-169 del BURP n. 8 suppl. del 17.1.2002) e meglio dettagliate dalle Norme Tecniche di Attuazione.
Considerato
1.- che il PUTT/P prescrive un regime di tutela da osservare per la formulazione di sottopiani, pareri, autorizzazioni ed è, comunque, direttamente applicabile in assenza di altra e diretta pianificazione conforme. Il PUTT/P, entro una fascia di 100 (cento) metri dal bene protetto (e cioè dalle Mura Megalitiche), non consente interventi di trasformazione territoriale (comprese arature profonde più di 50 cm!), ovvero consente solo di attrezzare aree verdi capaci di mantenere ed accrescere la qualità paesaggistica dei luoghi;
2.- che il PUTT/P (adottato con deliberazione di G.R. n. 6946 dell’11.10.1994 e definitivamente), ha valore prescrittivo, come espressamente confermato anche nella Deliberazione della G.R. 30.9.2002, n. 1422 (“Verifica di compatibilità tra le disposizioni del PUTT/P della Regione Puglia e le previsioni dell’Accordo 19/4/1991 tra Ministero per i Beni e le attività culturali e le Regioni sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio”);
3.- che il PUTT/P, al quale la pianificazione locale deve conformarsi, introduce nuovi elementi di contrasto tra l’impianto e il territorio circostante, in quanto la realizzazione e o il mantenimento in esercizio dell’impianto di carburanti – inducendo la trasformazione fisica e l’uso improprio delle adiacenze della zona archeologica – accresce la vulnerabilità e i fattori di rischio irreversibile che minacciano il bene in sé (le Mura Megalitiche), e il contesto (area annessa);
4.- che, pertanto, alla luce della richiamata normativa urbanistica regionale, i provvedimenti rilasciati alla ditta richiedente si appalesano illegittimi perché in evidente contrasto con le prescrizioni del PUTT/P della Regione Puglia, in particolare con la disciplina di tutela prevista e disciplinata dall’art. 3.15 delle N.T.A. del PUTT/P;
considerato altresì
5.- che la Legge regionale n. 13 del 1990 (“Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la realizzazione della rete e per l’esercizio delle funzioni amministrative”) prescrive che il rilascio dell’autorizzazione petrolifera sia preceduto dalla previa verifica della inesistenza di incompatibilità tra impianto e territorio, definita dall’art. 3, lett. o) come quella >.
6.- che il provvedimento di autorizzazione petrolifera n. 16 del 24.11.2001 appare carente di istruttoria e di motivazione in ordine alle verifiche richieste dalla normativa sopra richiamata;
7.- che, dato il contesto ambientale del sito individuato per la localizzazione dell’impianto assentito (presenza di un bene di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale, ed unicità del particolare aggregato urbano per come caratterizzato dalla presenza delle Mura Megalitiche), l’installazione di una stazione di servizio può e deve considerarsi >, andando a costituire sicuro elemento di sovrapposizione e di interferenza, oltre che, evidentemente, anche tale da impedire la visuale, anche parziale, del particolare bene protetto e dell’intero aggregato urbano;
8.- che l’autorizzazione petrolifera è, a parere del sottoscritto, carente in ordine alla valutazione delle questioni sopra esposte, per non avere preso in alcuna considerazione il particolare contesto urbano in cui verrebbe ad essere collocata la stazione di servizio, con conseguente compromissione della migliore fruizione (dalla più corretta prospettiva esterna) delle Mura Megalitiche, che ha anche un forte interesse turistico, ponendosi lungo il tragitto Museo Archeologico – Orme dei dinosauri – Grotta di Lamalunga (Homo arcaicus) – Pulo;
9.- che anche la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia – Taranto, che ha rilasciato proprio parere favorevole alla esecuzione delle opere richieste (Nota Prot. n. 13393 del 27.6.2001), non ha valutato, com’è suo compito e dovere quale ente che > (art. 14, co. 2, lett. c) del Dpr n. 441/2000), la portata di tale intervento rispetto alla situazione di “contrasto con il territorio”, in ordine sia alle prescrizioni di carattere urbanistico di cui al PUTT/P della Regione Puglia che a quelle contenute nella legge regionale n. 13/1990, che essa pure è chiamata a rispettare e a far rispettare;
ritenuto
– che i richiamati provvedimenti di concessione edilizia n. 199/bis/2001 e di autorizzazione petrolifera n. 16/2001 appaiono pertanto carenti di istruttoria e di motivazione in ordine alle verifiche di compatibilità con le richiamate prescrizioni contenute nel PUTT/P della Regione Puglia e nell’art. 3, lett. o), della Legge regionale n. 13/1990;
– che sussistono, a parere dell’istante, puntuali motivi di illegittimità della Concessione edilizia n. 199/bis/2001 del 9.11.2001 e dell’Autorizzazione petrolifera n. 16 del 24.11.2001, nonché del presupposto Parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza ai beni archeologici della Puglia – Taranto;
tanto premesso, considerato e ritenuto,
il sottoscritto invita e diffida i destinatari della presente, ciascuno per la propria competenza, a procedere al riesame e alla revisione dei procedimenti a seguito dei quali venivano rilasciati, in favore della Sud Progetta Srl:
– il Parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Puglia – Taranto alla esecuzione delle opere richieste (Nota Prot. n. 13393 del 27.6.2001);
– la Concessione edilizia n. 199/bis/2001 del 9.11.2001;
– l’Autorizzazione petrolifera n. 16 del 24.11.2001;
e, preso atto della illegittimità di tali provvedimenti per contrasto con le vigenti previsioni del PUTT/P della Regione Puglia, nonché dell’art. 3, lett. o), della legge regionale n. 13/1990, procedano, nel termine di giorni trenta dalla ricezione della presente, al loro annullamento.
Riservati ogni diritto, ragione ed azione, si chiede di essere informato in ordine ai responsabili e agli esiti dei procedimenti.
Altamura, 18 marzo 2003
Avv. Vitantonio Lagonigro