ANNULLATE GLI ATTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL 17 FEBBRAIO





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Protocollo nr. 6620 del 20 febbraio 2003
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All’attenzione del
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Sindaco, avv. Rachele Popolizio
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Assessore all’Urbanistica, avv. Giuseppe Pignatelli
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Segretario Generale, dott. Raffaele Palermo
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Dirigente III Settore, ing. Emilio Petraroli
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– Altamura, Palazzo di Città  –
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Oggetto: A) Decadenza della Commissione Edilizia Comunale ”“ Conseguenze ”“ Nullità  degli atti – Atto di impulso amministrativo.
B) Progetto di Struttura Polifunzionale in zona F1 (via IV Novembre) – Interrogazione
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I sottoscritti, dr. Vincenzo Colonna, prof. Giacinto Forte, avv. Vito Menzulli, nella loro qualità  di consiglieri comunali chiedono alle SS.VV. l’avvio immediato di un procedimento, in autotutela amministrativa, diretto a verificare, accertare e dichiarare la nullità  di tutti atti prodotti dalla Commissione Edilizia Comunale a far data dal 15 febbraio 2003. In particolare chiedono che venga accertata e dichiarata la nullità  della convocazione, dei lavori e dei pareri espressi dalla menzionata Commissione relativi alla seduta del 17 febbraio.
È noto infatti che la Commissione Edilizia dura in carica per un triennio e, nel caso specifico, il termine è decorso, senza che si sia provveduto alla ricostituzione dell’organo, il 31 dicembre 2002. Infatti, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 29 novembre 1999 con la quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il 20 dicembre 1999 e, decorsi 10 giorni, è divenuta esecutiva in data 31 dicembre 1999 (in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 47, comma 1, della legge n. 142/90 e 17, comma 33, della legge n. 127/97).
A partire dal 1° gennaio 2003, la Commissione ha dunque potuto operare in regime di proroga che, per legge, non può superare i 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine predetto (art. 3, comma 1, decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444).
Ciò significa che il termine massimo di proroga, di cui si è potuto avvalere l’organo, è irrimediabilmente scaduto il 14 febbraio 2003. A partire, dunque, da tale data la Commissione Edilizia è decaduta dalla sue funzioni (art. 6, comma 1, d.l. n. 293/94).
Se, nel periodo di proroga, l’organo può adottare esclusivamente, pena la loro nullità , «gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità » (art. 3, comma 2, d.l. n. 293/94), «tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli» (art. 6, comma 2, d.l. n. 293/94).
I sottoscritti chiedono dunque che venga dichiarata la nullità  di tali atti non solo al fine di tutelare l’interesse dell’ente comunale alla legittimità  dei suoi atti e delle sue procedure, ma anche al fine di salvaguardare l’interesse di quei cittadini che, avendo chiesto il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie, possono vedere compromesso l’esito dei relativi procedimenti amministrativi di rilascio in presenza di atti o fasi endoprocedimentali (come appunto il parere della Commissione Edilizia) illegittimi o nulli.
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I sottoscritti consiglieri non possono, però, esimersi dal rilevare una circostanza che ha dello sbalorditivo. Visionando i verbali dei lavori della Commissione Edilizia del 17 febbraio (nulli, per le considerazioni svolte!), hanno appreso del parere favorevole espresso dalla Commissione in merito ad un “progetto di struttura polifunzionale”? in zona F1 del PRG vigente (in via IV Novembre, via La Carrera, via Baracca) presentato dai proprietari, con relativa richiesta di concessione edilizia, in pari data, 17 febbraio 2003, prot. nr. 6108.
A questo riguardo e fatti salvi i rilievi precedentemente mossi in ordine alla nullità  dei pareri rilasciati dalla Commissione nella seduta del 17 febbraio, gli scriventi chiedono di sapere, sotto il profilo del merito politico ed amministrativo:
1)- –  Come sia stato possibile, nell’arco della medesima giornata (17 febbraio) e nel giro di poche ore, protocollare la richiesta, trasmetterla agli uffici competenti, visionare-esaminare-istruire la relativa pratica ed infine sottoporre il progetto all’esame, conclusosi con esito favorevole, della Commissione Edilizia (che ha iniziato i suoi lavori alle ore 17.15)?
2)- –  Come mai un analogo ed esemplare modulo procedimentale ispirato ai canoni dell’efficienza, rapidità  e tempestività  dell’azione amministrativa non sia stato utilizzato in altre circostanze, per dare riscontro alle centinaia di richieste di concessioni e autorizzazioni edilizie, relative ad interventi edilizi di portata e complessità  certamente inferiori, presentate da cittadini altamurani?
3)- –  Come ed in che termini siano state superate le perplessità  che indussero il Presidente della Commissione a ritirare un progetto di intervento sulla medesima area (presentato dagli stessi proprietari, ma elaborato da altro professionista progettista) dall’esame della medesima Commissione in data 21 agosto 2002, poiché si riteneva di «dover acquisire in merito il preventivo parere dell’Amministrazione Comunale, trattandosi di area di uso pubblico»?
4)- –  Perché si è ritenuto di non tener conto, in questo caso specifico ed in un precedente, dell’orientamento che sembrava essere stato assunto dall’Amministrazione comunale e delle indicazioni provenienti da singoli consiglieri comunali (come i sottoscritti) e da rappresentanti di forze politiche di maggioranza per i quali era necessario subordinare l’esame e l’eventuale autorizzazione alla realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi proposti da privati nelle zone destinate «ad attrezzature ed impianti di interesse generale» (le zone F di cui al d.m. n. 1444/68) alla preliminare redazione di un piano generale dei servizi destinati alla collettività  ed all’uso pubblico (scuole, verde di quartiere, parchi, impianti ed attrezzature sportive, asili, ecc.)?
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Per le rilevanti implicazioni politiche ed amministrative delle considerazioni qui svolte, le Autorità  in indirizzo sono pregate di fornire un tempestivo riscontro agli scriventi.
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Altamura, 20 febbraio 2003
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Distinti saluti
Dr. Vincenzo Colonna
Prof. Giacinto Forte
Avv. Vito Menzulli