IL Coordinamento ”Qualità  della Vita”: ANNULLATE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA!

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv.ti L. PACCIONE ”“ R. MALCANGIO
Via Quintino Sella, 120 ”“ 70122 BARI
Tel. 080 5245390 ”“ 080 5230873

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ALTAMURA

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA

AL SIG. DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICO REGIONALE

AL SIG. DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI ALTAMURA

e p.c.: AL SIG. MINISTRO dell’AMBIENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Atto di invito per l’esercizio del potere
di autotutela amministrativa

I sottoscritti firmatari:
Associazione W.W.F. ”“ Delegazione Puglia; LEGAMBIENTE, Circolo di Altamura; CALIA Giovanna; CARLUCCI Angela; CEGLIE Sabatina; CLEMENTE Luigia; FAGIOLI Gabriella; FERRULLI Francesca; INCAMPO Marika; INDRIO Maria Elisabetta; LILLO Rosa; LORUSSO Angela; NUZZI Carmela; PEPE Pasqua; PERRONE Lucia; RELLA Vincenza; SARDONE Maria; SARDONE Patrizia; SICILIANO Angela; BASILE Vito; CASTORO Pietro; CLEMENTE Francesco; CLEMENTE Mario; COLONNA Donato; COMMISSO Ivan; CRIVELLI Raffaele; DAMBROSIO Antonio; DAMBROSIO Giuseppe; DIBENEDETTO Pasquale; DIBENEDETTO Vito; DILEO Donato; LOGRANO Giuseppe; LOIUDICE Gianfranco; LOSURDO Stefano; MASCOLO Carlo; PERINEI Fabio; PERRONE Nunzio; PISTONE Pasquale; RAGUSO Michele; RELLA Raffaele; STRICCOLI Giuseppe;
tutti rappresentati ai fini del presente atto dall’avv. Luigi Paccione presso il cui studio in Bari, alla via Q. Sella civ. 120, sono elettivamente domiciliati,
premettono:
1) Il piano regolatore generale della città  di Altamura, adeguato alla legge regionale n.56/1980 (g.r. n.1194 del 29.04.1998), individua vasta area territoriale posta in contrada «Jesce», estesa per oltre 250 ettari, qual zona D da destinare all’insediamento di opifici industriali e di laboratori artigianali.
2) All’interno di detta vasta area, prim’ancora dell’approvazione del p.r.g. adeguato alla citata legge regionale, il comune di Altamura procedeva dapprima all’adozione -con deliberazione n.192 del 24.10.1995- indi alla definitiva approvazione ”“con delibera n.76 del 16.05.1996- di piano di lottizzazione di iniziativa privata per l’insediamento di strutture industriali su un’estensione di circa ha.74.01.71 di superficie fondiaria.
3) Tale piano di lottizzazione risulta approdato alla terminale fase della stipulazione della convenzione tra le parti, giusta atto del 09.05.2000, rep. n.2137, a rogito del notaio dott. Vincenzo Ianaro.
4) Il piano regolatore generale vigente individua in altro ambito spaziale del territorio comunale un’ulteriore ampia area omogenea destinata a piano di insediamenti produttivi.
5) Il relativo strumento attuativo non risulta ad oggi adottato dall’amministrazione comunale, la quale ha provveduto a conferire incarico a tecnici esterni per la predisposizione dei relativi atti progettuali.
6) Le suindicate scelte generali e particolareggiate di pianificazione urbanistica riproducono, con dichiarata coerenza di impianto strategico, le pregresse previsioni del piano regolatore generale asi valbasento di cui alla deliberazione di g.r. n.6327/1979 (quanto alla zona industriale di contrada Jesce) e le precedenti destinazioni impresse dal p.r.g. nella stesura anteriore alla l.r. n.56/1980 (quanto alla zona p.i.p. dell’agro di Altamura).
7) Sta di fatto che nella coincidenza temporale dell’approvazione definitiva del p.r.g. in Altamura (citata deliberazione di g.r. n.1194 del 29.04.1998, pubblicata sul b.u.r.p. n.48 del 25.05.1998), l’amministrazione comunale adottava plurime deliberazioni di giunta recanti la dichiarata volontà  di assentire e di incoraggiare iniziative imprenditoriali volte ad attivare le procedure previste dall’art.27 della legge n.142/1990 e dall’art.1 della legge regionale pugliese n.34/1994, nel testo modificato dalla l.r. n.8/1998, ai fini dell’insediamento ”“mercè accordi di programma in variante al p.r.g.- di opifici industriali in zone territoriali omogenee diversamente tipizzate (per la gran parte agricole).
8) In particolare, con deliberazione di giunta n.413 del 15.05.1998 (cioè sedici giorni dopo la detta approvazione definitiva del prg), il comune di Altamura, premesso di aver ricevuto richieste di nuove localizzazioni di insediamenti industriali con lo strumento dell’accordo di programma, esprimeva assenso di massima alle dette iniziative «”¦precisando comunque che l’insediamento deve essere localizzato nelle direttrici di via Gravina, via Bari e via Santeramo e non deve includere il territorio interessato dall’Homo Arcaico».
9) Omologo contenuto serbava la successiva deliberazione di g.m. n. 602 del 15.07.1998.
10) Avuta notizia dell’avvio delle suindicate procedure di trasformazione urbanistica in chiave industriale di aree agricole, mercè l’istituto dell’«accordo di programma» in variante di settore al p.r.g., i proprietari delle aree tipizzate come industriali dal p.r.g., premesso che il presupposto giuridico per accedere all’applicazione dell’art.1 della legge regionale n.34/1994, nel testo modificato dalla legge n.8/1998, era ed è dato dalla indisponibilità  «”¦di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica e giuridicamente efficace per le opere da realizzare»; rilevata l’insussistenza nel caso di specie di detto presupposto legale, stante l’assunta «idoneità  e sufficienza» della zona industriale disponibile, notificavano all’amministrazione comunale e a quella regionale, nel novembre dell’anno 1998, atto stragiudiziale di diffida volto a far acclarare la (in)sussistenza dei detti presupposti legali per l’ammissibilità  di accordi di programma in variante al p.r.g..
11) Con nota prot. n.12251 del 30.11.1998, ricevuta la detta contestazione, l’assessore all’urbanistica della Regione Puglia invitava il sindaco del Comune di Altamura a far pervenire «puntuali deduzioni e notizie circa quanto segnalato nell’atto di significazione e diffida di che trattasi».
12) Con deliberazione di giunta n. 1010 del 30.11.1998, il Comune di Altamura, rilevato che la sopra detta contestazione si attestava sulla definizione del periodo «aree idonee e sufficienti con destinazione specifica e giuridicamente efficace per le opere da realizzare», conferiva a consulente giuridico esterno l’incarico di approfondire le doglianze pervenute.
13) Il consulente esterno, esaminati gli atti, concludeva per la legittimità  delle assunte scelte comunali stante la rilevata inidoneità  e/o indisponibilità  delle aree tipizzate come industriali dal vigente p.r.g.:
perché non ricomprese in p.p.a. approvato;
perché disciplinate da p.d.l. di iniziativa privata non ancora convenzionato.
14) Nel contempo, gli imprenditori locali artefici delle richieste di accordi di programma avevano già  avviato (ed altri si accingevano a farlo) una moltitudine di procedure per interventi (nuovi e/o di ampliamento) localizzativi di impianti industriali e/o artigianali in aree agricole situate lungo le direttrici fondamentali indicate dalle delibere di g.m. n. 413 del 15.05.1998 e n. 602 del 15.07.1998.
15) Venivano così approvati in sede regionale n.73 singoli accordi di programma, tutti ratificati dal consiglio comunale con singole deliberazioni -dal n.169 al n.241- emesse nell’unica seduta del 27.12.2000.
16) Con nota n.1513 del 16.01.2001, il Comune di Altamura trasmetteva alla regione Puglia le n.73 deliberazioni di ratifica di accordi di programma approvati dalla giunta regionale.
17) Con nota prot. n.1992 del 19.02.2001, il coordinatore del settore ecologia della Regione Puglia richiedeva formalmente all’amministrazione comunale di Altamura di voler trasmettere «(”¦) la documentazione relativa agli interventi oggetto di Accordo di Programma ai sensi della l.r. n.34/94. Ciò al fine di verificare se tali interventi devono essere assoggettati alla procedura di Valutazione d’Incidenza di cui all’art.6 della Direttiva 92/43/CEE c.d. “Direttiva Habitat”? e alla relativa normativa statale di recepimento. Ed inoltre di dare risposta alle richieste di documentazione pervenuteci dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito delle procedure di istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia».
18) A seguito di tale nota, che portava in superficie precisi profili di omissioni istruttorie relativamente ai singoli accordi di programma già  approvati e ratificati nonostante interessassero zone sottoposte a misure di protezione comunitaria, l’assessore all’urbanistica della regione Puglia, con nota prot. n.1915/C del 27.02.2001, trasmetteva al settore ecologia dello stesso ente «(”¦) gli elaborati relativi agli accordi di programma già  sottoscritti dal sig. Presidente della Giunta Regionale e dal sig. Sindaco del comune di Altamura».
19) Seguivano gli atti istruttori a cura dell’assessorato all’ambiente ”“ settore ecologia – della Regione Puglia sui quali occorre brevemente indugiare per il loro alto valore probatorio:
19.a) Con nota prot. n.4818 del 24.04.2001, relativamente alle richieste di n.34 accordi di programma formulati con unica istanza dal Consorzio Sviluppo Murgiano, già  approvati dalla giunta regionale in data 30.10.2000 e ratificati del consiglio comunale di Altamura il successivo 27.12.2000, l’ufficio parchi e riserve naturali così testualmente si esprimeva: «l’area del suddetto intervento è ubicata all’interno della ZPS Zona di Protezione Speciale “Murgia Alta”? (IT9120007) designata ai sensi della Direttiva 79/409 e del pSIC Sito Importanza Comunitaria “Murgia Alta”? (IT9120007) designata ai sensi della Direttiva 92/43. E’ inserita nell’area proposta come Parco Nazionale dell’Alta Murgia L.426/98 sulla base del perimetro scaturito dalla conferenza dei servizi convocata dalla regione Puglia nel 1993. La ZPS e pSIC, così come si evince dalla relativa scheda Bioitaly, presenta rilevanti specie ed habitat d’interesse comunitario, ed anche prioritarie, tra cui (”¦)». Il medesimo atto istruttorio così concludeva: «(”¦) trattandosi di un’area ad elevata complessità  ambientale, di rilevanza ed importanza conservazionistica internazionale come precedentemente riferito, con presenza di habitat e specie prioritarie, si ritiene opportuno applicare la procedura di VIA per l’intero intervento, ivi comprese le opere infrastrutturali. »;
19.b) Parimenti, con distinta nota prot. n.4819 dello stesso 24.04.2001, relativamente alle richieste di n. 11 accordi di programma formulati dal Consorzio San Marco, anch’essi già  approvati dalla giunta regionale in data 30.10.2000 e ratificati del consiglio comunale di Altamura il successivo 27.12.2000, l’ufficio parchi e riserve naturali così si esprimeva: «Preliminarmente si rileva che i suindicati progetti sono stati trasmessi dall’Ass. Urbanistica (prot. n.1915/c del 27/2/2001) quali interventi singoli: Dall’esame della documentazione si è constatato trattarsi di interventi di imprese costituite in Consorzio denominato “San Marco”? per la realizzazione di undici opifici su un’area di ca. 8 ha. Si osserva che: l’area del suddetto intervento è ubicata all’interno della ZPS Zona di Protezione Speciale “Murgia Alta”? (IT9120007) designata ai sensi della Direttiva 79/409 e del pSIC Sito Importanza Comunitaria “Murgia Alta”? (IT9120007) designata ai sensi della Direttiva 92/43. E’ inserita nell’area proposta come Parco Nazionale dell’Alta Murgia L.426/98 sulla base del perimetro scaturito dalla conferenza dei servizi convocata dalla regione Puglia nel 1993. La ZPS e pSIC, così come si evince dalla relativa scheda Bioitaly, presenta rilevanti specie ed habitat d’interesse comunitario, ed anche prioritarie, tra cui”¦». Il medesimo atto istruttorio così concludeva: «trattandosi di un’area ad elevata complessità  ambientale, di rilevanza ed importanza conservazionistica internazionale come precedentemente riferito, con presenza di habitat e specie prioritarie, su cui l’opera interferisce direttamente, si ritiene necessaria la Valutazione d’incidenza per tutto l’intervento, anche per le opere infrastrutturali. ».
20) A dispetto della precisa oltre che dichiarata emersione, per iniziativa degli stessi uffici regionali, di macroscopici profili di carente istruttoria riferiti alle procedure per accordi di programma già  approvati e ratificati, la giunta regionale non esitava ad approvare ulteriori n.12 omologhi interventi costruttivi in agro di Altamura secondo le speciali procedure di cui all’art.34 d.lgs 18.08.2000, n.267, e dell’art. 1 della l.r. n. 34/1994, anche in questo caso senza previa sottoposizione degli atti progettuali alle rigorose procedure di valutazione d’impatto e/o di incidenza ambientale.
21) Anche per tali ultimi accordi di programma, come accaduto per i precedenti, veniva altresì omessa la necessaria prodromica fase delle «conferenze di servizio» tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate ai fini della valutazione di fattibilità  degli interventi riguardati sia nella loro singolarità  che nella loro (reciproca) interdipendenza infrastrutturale e funzionale.
22) Avverso taluni dei suindicati «accordi di programma» (precisamente quelli licenziati con i decreti presidenziali nn.460 e 461/01, involgenti nel complesso n. 45 nuovi interventi costruttivi) risulta proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR Puglia, sede centrale, da parte dell’associazione ambientalista W.W.F., istante in questa sede.

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Considerato:
23)
che attraverso l’istituto dell’accordo di programma – applicato per tanti singoli interventi apparentemente isolat i- si è pianificata in Altamura una vera e propria macro-variante di settore al prg ”“a cura della giunta comunale- sganciata dalle rigorose e severe garanzie legali prescritte dalla legislazione statale e regionale e dai democratici moduli partecipativi ivi pure previsti e disciplinati;
24) che il massiccio utilizzo dell’istituto dell’accordo di programma per assentire, in variante al p.r.g. appena approvato, circa cento diversi interventi edilizi di tipo industriale -su suoli non conformemente tipizzati- è di per sé idoneo a svuotare di ogni contenuto sostanziale le parti dello strumento urbanistico generale relative alla zonizzazione del territorio;
25) che la gran parte dei suindicati interventi ricade nel perimetro dell’istituendo Parco dell’Alta Murgia e all’interno di aree censite come Z.P.S. e S.I.C. di rilevanza conservazionistica internazionale, come vanamente emerso dalla stessa istruttoria regionale poi incomprensibilmente «cestinata» dalla stessa giunta della Regione Puglia.

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Ritenuto:
26)
che la legge statale n.142/90, nel cui ceppo fondamentale si inserisce l’art.1 della l.r. n.34/1994, prescrive che «Per verificare la possibilità  di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate»;
27) che, nella fattispecie, il modulo procedimentale seguito dall’autorità  regionale per il perfezionamento di oltre cento accordi di programma è carente della presupposta necessaria convocazione della «conferenza di servizi istruttoria», ex art.27, comma III, legge n. 142/1990 (oggi art. 34 d.lgs n. 267/2000), tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, vale a dire: Ministero dell’Ambiente; Provincia di Bari; tutti i Comuni dell’Alta Murgia partecipi della procedura di perimetrazione dell’istituendo Parco nazionale e concretamente interessati ad ogni opera trasformativa idonea a mutarne lo stato dei luoghi;
28) che la gran parte degli interventi edilizi ricompresi negli accordi di programma di cui trattasi è localizzata nel sito «murgia alta» -IT912007-, proposto dalla Regione Puglia quale S.I.C. (sito d’importanza comunitaria) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE «Habitat» Rete Natura 2000;
29) che lo stesso sito è stato dichiarato Z.P.S. (zona di protezione speciale) ai sensi della Direttiva 79/49/CEE giusta nota del 24.12.1998, prot. SCN/DG/98/20775, del Ministero dell’Ambiente cui pure il presente atto è trasmesso per opportuna conoscenza ad ogni effetto di legge;
30) che sulle dette aree protette si applicano le norme previste dal d.p.r. 08.09.1997, n. 357, e più in particolare quanto previsto dall’art.4 (misure di conservazione), con obbligo per le autorità  regionali di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie;
31) che l’art.5, comma I, stesso testo, titolato Valutazione di incidenza, prescrive espressamente che nella pianificazione e programmazione territoriale «”¦si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria»;
32) che conseguentemente è fatto obbligo ai «proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori”¦» di presentare al Ministero dell’Ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, «”¦una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo»;
33) che nella fattispecie, come sopra visto, attraverso l’eccezionale quanto arbitraria sequenza seriale di accordi di programma si è artificiosamente introdotto in Altamura un vero e proprio piano urbanistico speciale del settore industriale mercé previsione di oltre cento nuovi opifici da localizzare in zone protette di interesse comunitario senza la benché minima osservanza delle rigorose norme di protezione avanti citate;
34) che la fattispecie, dunque, rientra armonicamente nella disciplina comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE recepita con il citato DPR n. 357/1997;
35) che il progetto unitario a firma del Consorzio di Sviluppo Murgiano, formato da un insediamento in località  Cenzovito di «”¦trentaquattro opifici per una superficie di circa 60 ha.» (così la nota istruttoria dell’ufficio parchi e riserve naturali della regione Puglia prot. n. 4819 del 24.04.2001), poi artificiosamente scomposto in 34 singoli accordi di programma, integra a tutti gli effetti di legge un’ipotesi di lottizzazione abusiva e comunque doveva e deve tutt’oggi essere sottoposto alla necessaria valutazione di impatto ambientale ex lege regionale n. 11/2001;
36) che il progetto predisposto dal Consorzio San Marco, prevedendo «Lavori per l’attrezzamento di area industriale» (elenco B.3, punto B.3.a. allegato alla l.r. n. 11/2001) con la realizzazione di undici opifici su superficie di circa 8 ha. ricompresa in Z.P.S. – S.I.C., anch’esso artificiosamente scomposto in 11 singoli accordi di programma, integra a tutti gli effetti di legge un’ipotesi di lottizzazione abusiva e comunque doveva e deve tutt’oggi essere sottoposto a valutazione di incidenza proprio a norma dell’art.4, comma 4, detto testo di legge;
37) che le oltre cento istanze di accordi di programma pervenute in sede comunale, imponendo le relative opere di infrastrutturazione che si sviluppano su ben oltre cento ettari di area murgiana trasformata in polo industriale, determinano a norma di legge e di regolamento l’obbligatoria applicazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (allegato 2, punto 7, lett. a), DPR 12.04.1996, in Gazz. Uff. 07.09.1996, n. 210, e citato elenco B.3, lett. a, L.R. n.11/2001).

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto,
i sottoscritti, tutti cittadini residenti in Altamura, nel superiore interesse pubblico della protezione dell’ambiente, del paesaggio e dei beni naturalistici di rilevanza comunitaria,
chiedono
alle Autorità  amministrative in indirizzo l’immediata apertura di procedimenti di autotutela amministrativa volti a verificare:
a) la rilevanza patologica dell’omessa consultazione, in seno all’artificiosa moltitudine seriale dei detti «accordi di programma», della conferenza dei servizi istituita dalla giunta regionale con deliberazione n. 1359/1993, composta dagli enti interessati alla nascita del Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
b) la rilevanza patologica sulle stesse procedure della violazione dell’accordo intervenuto tra la Regione Puglia e tutti i comuni aderenti alla proposta di perimetrazione dell’area naturale da proteggere (conferenza dei servizi 24.11.1993, 0, 0);
c) la rilevanza patologica della consumata violazione in sede regionale e comunale dell’art. 27 della legge statale n. 142/90 secondo cui: «Per verificare la possibilità  di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate». Nelle procedure qui in esame non risulta in alcun tempo convocata la conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni interessate, da individuarsi in: Ministero dell’Ambiente; Provincia di Bari; tutti i Comuni dell’Alta Murgia partecipi della procedura di perimetrazione dell’istituendo Parco nazionale e concretamente interessati ad ogni opera trasformativa idonea a mutare irreversibilmente lo stato dei luoghi protetti dall’ordinamento comunitario e nazionale;
d) la rilevanza patologica della consumata violazione in sede regionale e comunale del d.p.r. 12.04.1996, in G.U. n. 210 del 07.09.1996, allegato 2, punto 7, lett. a (norma riprodotta sostanzialmente dalla legge regionale pugliese 12.04.2001, n.11, allegato elenco B.3, punto B.3.a.), secondo il quale i lavori per l’attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha. soggiacciono all’obbligo del procedimento di valutazione di impatto ambientale che, nella fattispecie, non si è mai svolto per colpa esclusiva delle autorità  in indirizzo;
e) la rilevanza patologica della violazione dell’art. 4, punto 4, l.r. n.11/2001, che impone per gli stessi lavori, ove interessanti superfici fondiarie inferiori ai 40 ha. localizzati come nella fattispecie in zone di protezione speciale o in siti di importanza comunitaria, il procedimento di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 d.p.r. n.357/1997 (si rinvia a: TAR Puglia, II, 28.06.2002, n.3192).
I sottoscritti avvertono che l’eventuale mancanza di riscontro al presente atto di invito entro il termine di giorni sessanta dalla sua ricezione sarà  sottoposto alle competenti Autorità  giudiziarie e amministrative, nazionali e comunitarie, per l’attivazione dei necessari rimedi sanzionatori previsti dalle leggi vigenti a protezione del territorio, dell’ambiente e dei siti di protezione internazionale.
Copia del presente atto di invito, per l’adozione dei doverosi provvedimenti di competenza, sarà  inviato per conoscenza al Ministero dell’Ambiente, in Roma al Viale Cristoforo Colombo civ. 44.
Altamura, li 03.10.2002
Avv. Luigi Paccione
Seguono le firme autografe degli istanti nell’ordine indicato nell’epigrafe del presente atto.