IL PARCO DELL’ALTA MURGIA SALVA IL TERRITORIO DI SANTERAMO IN COLLE.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini santermani contro un intervento urbanistico che si sarebbe esteso su 540 ettari, a soli 3 km. dall’abitato, in variante al P.R.G.

Il TAR PUGLIA, con una sentenza ben articolata, soprattutto nella parte relativa all’individuazione della legittimazione ad agire dei ricorrenti, ha pronunciato un secco no ad interventi edilizi che non hanno ricevuto un’adeguata istruttoria. I giudici hanno esplicitamente chiarito che per interventi urbanistici di tale ampiezza deve essere svolta una “istruttoria calibrata sulla reale natura delle aree interessate all’intervento, quale risultante dalla congerie di vincoli”?. In sostanza si afferma che, al di là  di ogni dato formalistico, l’istruttoria amministrativa per i provvedimenti in materia di urbanistica deve tener conto di tutti i vincoli insistenti sull’area interessata e che, in essa, si deve indagare la reale natura di detta area.

Ancora una volta quindi è stato accertato che, senza una specifica istruttoria e senza valutare tutti i vincoli ambientali già  esistenti per l’Alta Murgia, non si può procedere a colpi di variante al piano regolatore nella sistemazione urbanistica dei nostri paesi. Sono necessari progetti urbanistici di più ampio respiro che non vedano nei vincoli ambientali un limite, ma un occasione per migliorare la qualità  della vita di tutti.

Ebbene l’amministrazione di Altamura dovrà  svolgere le sue valutazioni sugli accordi di programma anche alla luce di quest’ennesima sentenza, per ribadire il rifiuto di uno sviluppo selvaggio attuato a colpi di varianti al P.R.G. ingiustificate, immotivate (e truffaldine).

Di seguito pubblichiamo il testo integrale della sentenza, ad ognuno il suo.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 3192/2002 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.1107 del 2000 proposto da

COLACICCO GIUSEPPE, DE PASQUALE FRANCESCO GIUSEPPE, MELE CRISTIAN, PETRAGALLO GIOVANNA, PLANTAMURA CHIARA, MASIELLO MARIA, MASSARO MICHELE, MASSARO GIOVANNI, RAMPINO LUCIANO SABINO, RAMPINO PAOLO, MARSICO GIOVANNI, tutti rappresentati e difesi dall’avv.Luigi Paccione, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bari alla via Quintino Sella n.120,

CONTRO

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituito in giudizio,

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.Gaetano Scattarelli e Michele Giangregorio, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bari alla Piazza Luigi di Savoia n.37,

e nei confronti di

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Tommaso Milella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Abate Gimma n.189 (c/o studio avv. N. De Marco),

DIFESA LA PARATA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.Natale Clemente, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Dante n.193,

MINISTERO DELL’AMBIENTE, in persona del Ministro pro tempore, legalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici è ex lege domiciliato in Bari alla Piazza Umberto I, n.22,

PROVINCIA DI BARI, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Santeramo in Colle n.3 dell’8.2.2000;

della sottostante delibera di Giunta regionale n.1635 del 23.11.1999;

della nota del Commissario Straordinario presso il Comune di Santeramo in Colle n.11030 dell’1.9.1998;

della nota del Settore Urbanistico regionale n.4139 del 31.3.1999;

della nota del comune di Santeramo in Colle n.7865 del 12.10.1999;

della determinazione n.166 del 4.10.1999 a firma del dirigente dell’Ispettorato ripartimentale delle Foreste;

di ogni atto connesso e/o presupposto, in quanto lesivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santeramo in Colle, della Difesa LA Parata s.r.l., del Comune di Cassano delle Murge e del Ministero dell’Ambiente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 28 marzo 2002, il I Ref. Maria Abbruzzese;

Uditi gli avv.L.Paccione, G.Scattarelli, T.Milella e N.Clemente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato e depositato rispettivamente il 29 aprile/2 maggio ed il 27 maggio 2000 gli undici ricorrenti in epigrafe indicati, cittadini elettori residenti nel Comune di Santeramo in Colle, ad eccezione della ricorrente Maria Masiello, residente in Cassano delle Murge proponevano ricorso per l’impugnativa e con le conclusioni richiamate in epigrafe.

I ricorrenti esponevano che gli atti impugnati, approvativi di un intervento edilizio da insediare in ambito territoriale ricompreso in area interessata da una proposta di perimetrazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che vedeva tra gli enti istitutori anche i comuni di Santeramo in Colle e di Cassano delle Murge, erano lesivi di propri interessi primari di pregio costituzionale; l’intervento in particolare interessava un’unica azienda agricola estesa per circa 540 Ha e posta a 3 Km. circa dal centro abitato (in catasto al f.n.80, p.lle nn.6-18-19-22-25-93-133-152-154-180-181-182-183-185 e f.n.100, p.lle nn.18-19-21-22-26-28-29-48-49-80-81, nel P.R.G. vigente in Santeramo in Colle tipizzate per la maggior parte come zona agricola normale, soggetta a vincolo idrogeologico e idrogeologico-boschivo, e per la restante parte della superficie, estesa circa mq.67.000 (p.lle nn.28-133 e 182), come zona C di espansione estensiva turistica destinata ad insediamenti turistico residenziali e di tipo alberghiero o turistico-collettivo).

Avverso gli atti i ricorrenti deducevano:

1) Violazione delle legge 6.12.1991, n.394, con riferimento alla legge 9.12.1998, n.426. Violazione del Piano Regolatore Generale della Città  di Santeramo in Colle. Violazione della legge regionale 19.12.1994, n.34, come modificata e integrata dalla legge regionale 28.1.1998, n.8. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà , travisamento dei fatti, erronea presupposizione: le aree oggetto del procedimento volto al perfezionamento di accordo di programma per la realizzazione dell’intervento sono in parte ricomprese nell’alveo della proposta di perimetrazione del parco nazionale dell’Alta Murgia approvata dalla Conferenza di servizi convocata dalla Regione Puglia in data 24.11.1993; gli atti sono illegittimi perché è stata omessa la convocazione della conferenza dei Servizi istituita dalla giunta Regionale con deliberazione n.1359/1993 e composta dagli enti interessati alla nascita del Parco Nazionale, perchè è stato violato l’accordo intervenuto tra la regione Puglia, il Comune di Santeramo in Colle e tutti i Comuni aderenti in tema di proposta di perimetrazione dell’area naturale da proteggere, posto che ogni trasformazione urbanistica di ambiti territoriali interessati alla istituzione del Parco Nazionale avrebbe dovuto essere preceduta da attenta istruttoria in ordine alla compatibilità  dell’intervento rispetto al bene naturalistico in via di nascita giuridica; inoltre a norma dell’art.1-bis della L.R.n.34/1994, introdotto con l.r.n.8/98 la legge in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori turistico-alberghiero non può in alcun modo derogare alle norme in materia di vincoli di tutela del territorio e dell’ambiente, mentre gli atti impugnati derogano appunto all’accordo del 24.11.1993 tra la Regione Puglia e i Comuni ricadenti nell’Alta Murgia ai fini della perimetrazione dell’istituendo Parco naturale;

2) Violazione della legge regionale 19.12.1994, n.34, come modificata e integrata dalla legge regionale 28.1.1998, n.8. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione: a termini della disposizione epigrafata la sottoscrizione dell’accordo di programma è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l’ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione; nella fattispecie in esame non esiste l’indicato presupposto, posto che il P.R.G. del Comune di Santeramo prevede per gli insediamenti del genere di quelli previsti apposite aree territoriali diverse da quelle in proprietà  della Difesa La Parata s.r.l., pienamente sufficienti al soddisfacimento delle esigenze turistiche ed alberghiere della comunità  locale;

3) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Sviamento di potere e di procedura: non esiste alcuna motivazione in ordine al previsto insediamento in zona agricola, in zona ricompresa nella proposta di perimetrazione del Parco Nazionale, oltre che sottoposta a vincolo idrogeologico-boschivo, senza alcuna istruttoria in ordine alla compatibilità  tra interesse alla protezione dell’ambiente e interesse allo sviluppo dell’imprenditoria;

4) Violazione dell’art.27 della L.8.6.1990, n.142: l’applicazione dell’art.27 della L.n.142/90 presuppone che per l’attuazione e la definizione di opere, interventi e programmi sia prevista l’azione integrata di due o più soggetti pubblici; nella fattispecie, manca tale presupposto legale essendo l’iniziativa legata a prevalenti interessi imprenditoriali,

5) Violazione dell’art.27 della L.142/90. Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria e per abnormità  procedimentale: gli enti promotori l’accordo di programma avrebbero dovuto convocare apposita conferenza di servizi per la verifica di fattibilità  dell’intervento alla quale avrebbero dovuto partecipare tutte le amministrazioni interessate, compreso il Ministero dell’Ambiente e tutti i comuni aderenti al Parco;

6) Violazione dell’art.27 della L.8.6.1990, n.142. Eccesso di potere per inversione procedimentale: l’adesione del Sindaco all’accordo di programma avrebbe dovuto essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza, mentre nel caso di specie la decadenza risulta avverata non avendo il Consiglio ratificato nei termini;

7) Eccesso di potere per inversione procedimentale: il Consiglio Comunale ha statuito di ratificare un accordo di programma mai sottoscritto dagli enti interessati..

Concludevano per l’accoglimento del ricorso.

Si costituivano con memorie di stile la controinteressata società  Difesa La Parata s.r.l. ed il Ministero dell’Ambiente.

Con successiva memoria la controinteressata deduceva l’inammissibilità  del ricorso non avendo i ricorrenti un interesse giuridicamente tutelabile all’annullamento degli atti gravati e comunque l’infondatezza dello stesso sul rilievo che le aree interessate dall’intervento non sono affatto comprese nella proposta di perimetrazione del parco istituendo, comunque con effetti non vincolanti non essendo esaurito il modulo procedimentale occorrente per l’istituzione; l’intervento, quanto alla compatibilità  urbanistica, era pienamente rispondente a quanto previsto dalle Linee Guida regionali per l’applicazione della L.R.8/98.

Si costituiva anche il Comune di Santeramo in Colle chiedendo il rigetto del ricorso in quanto tardivo, inammissibile ed infondato in tutti i profili di doglianza sollevati.

Con ricorso rispettivamente notificato e depositato in date 28 luglio e 29 agosto 2000 i ricorrenti formulavano motivi aggiunti al ricorso deducendo:

1) Violazione dell’art.82 D.P.R.24.7.1977, n.616, nel testo integrato dall’art.1, comma 1, lett.g) decreto legge 27.6.1985, n.312, convertito con la legge 8.8.1985, n.431, con riferimento al D.M.21.9.1984 e alla circolare ministeriale 31.8.1985, n.8. violazione ed omessa applicazione dll’art.146, comma 1, lett.g) del decreto legislativo 29.10.1999, n.490. Violazione ed omessa applicazione dell’art.1 bis della l.R.19.12.1994, n.34 nel testo integrato e modificato dalla L.R.28.1.1998, n.8. Violazione ed omessa applicazione della L.R.17.5.1990. n.30 e s.m.i. Violazione ed omessa applicazione dell’art.51, lett.l), della legge regionale pugliese 31.5.1980, n.56. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Sviamento di potere: l’area interessata dall’intervento ricomprende al suo interno zone boscate in violazione dell’art.51, comma 1, lett.l), L.R.56/80 e dell’art.1, d.m.21.9.1984 che ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d’insieme inserisce anche i boschi e le foreste, e come risulta dalla nota 9.4.1985, prot.n.5160 della Sovrintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia che trasmetteva copia degli stralci planimetrici del territorio comunale di Santeramo in Colle includendo anche l’area in oggetto (Bosco della Parata), e comunque in violazione del D.L.312/85 e dell’art.146 d.Lgs.490/99, come risulta anche dalla nota del Settore Urbanistico della Regione Puglia in sede di approvazione del P.R.G. di Santeramo in Colle che, controdeducendo ad un’osservazione proposta dalla società  controinteressata, imponeva la inedificabilità  assoluta del territorio compresa nell’area denominata Bosco La Parata; con violazione infine dell’art.1 l.R.30/90 che vieta qualsiasi modificazione dell’assetto del territorio fino all’approvazione del P.U.T.T. dei territori coperti da boschi o da macchia mediterranea;

2) Violazione dei principi fondamentali della economicità  e dell’imparzialità  dell’azione amministrativa. Violazione dei principi della spesa pubblica per ragioni di pubblico interesse. Violazione dell’art.82 d.p.r.24.7.1977, n.616 nel testo integrato dall’art.1, comma 1, lett.g) decreto legge 27.6.1985 n.312 convertito con la legge 8.8.1985 n.431 con riferimento al D.M.21.9.1984 e alla circolare ministeriale 31.8.1985, n.8. Violazione ed omessa applicazione dell’art.146 comma 1, lett.g) del decreto legislativo 490/99. Violazione ed omessa applicazione dell’art.1 bis della L.R.19.12.1994, n.34 nel testo integrato e modificato dalla L.R.28.1.1998, n.8. Violazione ed omessa applicazione della L.R.30/90 e s.m.i. Violazione ed omessa applicazione dell’art.51, lett.l), della legge regionale pugliese 31.5.1980, n.56. Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria. Sviamento di potere e di procedura: con nota prot.n.1113/2000 del 25.7.2000 si confermava che alcune delle aree oggetto dell’intervento erano state oggetto di contributo per riforestazione, così radicando un vincolo di destinazione a bosco incompatibile con l’intervento proposto;

3) Violazione del d.p.r.8.9.1997 n.357 con riferimento alle direttive comunitarie 74/409 del 2.4.1979 e 92743 del 21.5.1992. Violazione del d.p.r.12.4.1996. Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria. Sviamento di potere e di procedura: l’area oggetto dell’intervento ricade nel sito Murgia Alta proposto dalla Regione Puglia quale S.I.C. e dichiarato Z.P.S., con necessaria applicazione delle opportune misure di salvaguardia, ivi compresa la valutazione d’incidenza;

4) Violazione dello strumento urbanistico generale vigente. Violazione dell’ordinanza TAR Puglia, Bari sez.II, n.723 del 25.11.1999. Violazione della legge urbanistica statale e regionale. Eccesso di potere per erronea presupposizione e per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento di procedura: gli atti con i quali si è inteso variare la destinazione urbanistica dell’area de qua sono illegittimi non essendo efficace il presupposto giuridico sul quale si fondano, ossia la vigenza del P.R.G. variando, che risulta sospesa per effetto della indicata ordinanza TAR..

Anche alla stregua dei motivi aggiunti, insistevano per l’accoglimento del ricorso.

La controinteressata ed il Comune di Santeramo contestavano anche la fondatezza dei motivi aggiunti.

I ricorrenti producevano memoria e documenti.

Si costituiva ad adiuvandum il Comune di Cassano delle Murge che produceva documentazione; il Ministero dell’Ambiente produceva memoria adesiva alle richieste dei ricorrenti.

La Regione Puglia non si costituiva in giudizio.

All’esito della pubblica udienza del 28 marzo 2002, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

I. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività  del ricorso sollevata dalla difesa del Comune di Santeramo in Colle.

Il gravame rivolto avverso la delibera di C.C. n.3 dell’8.2.2000, pubblicata dal 14 al 29 febbraio 2000, è stato notificato invero in data 29 aprile 2000, tempestivamente ai sensi dell’art.155 c.p.c., non tenendo cioè conto del dies a quo.

I.1) Analoga eccezione di tardività  risulta sollevata con riferimento ai motivi aggiunti notificati.

L’eccezione è del pari infondata non avendo i deducenti dimostrato la conoscenza degli atti dai quali i ricorrenti hanno desunto le ulteriori censure in data anteriore a quella decadenziale per la proposizione dei motivi aggiunti.

II. Di seguito viene eccepita l’inammissibilità  del ricorso sotto il profilo della carenza di legittimazione sostanziale in capo ai ricorrenti, cittadini lettori del Comune di Santeramo in Colle ad eccezione della ricorrente Masiello Maria, residente nel Comune di Cassano delle Murge.

L’interesse sotteso all’impugnativa non avrebbe secondo tale prospettazione carattere di concretezza ed attualità , sostanziandosi al più in un interesse di fatto ovvero diffuso che i ricorrente non hanno titolo a far valere in giudizio.

II.1) Ritiene il Collegio che occorra a tal proposito distinguere tra la posizione sostanziale della maggior parte dei ricorrenti e quella della ricorrente Masiello Maria.

I primi agiscono quali cittadini del Comune di Santeramo in Colle avverso una delibera dello stesso Comune sostanzialmente autorizzativa di un intervento edilizio avente incidenza urbanistica ed ambientale, secondo la prospettazione.

Sotto il profilo urbanistico, i ricorrenti non possono far valere alcun interesse concreto e comunque tutelabile nella presente sede di legittimità , neppure qualificandosi confinanti o in vario modo personalmente interessati alla variazione urbanistica; sotto il profilo ambientale, l’interesse azionato è di tipo diffuso, per il quale, com’è noto, a termini della L.349/86, solo le associazioni specificamente considerate dalla normativa sono legittimate ad agire in giudizio.

Sotto diverso ed ulteriore profilo, l’interesse, e dunque la legittimazione a ricorrere, neppure possono individuarsi a cagione della particolare consistente entità  dell’intervento de quo, che interessa vasta area del Comune di Santeramo, non potendo i ricorrenti far valere alcuna personale lesione di interessi, diversi da quelli come detto genericamente urbanistici ed ambientali, per i quali si è sopra detto, nè potendo richiamarsi in proposito la giurisprudenza citata dalla difesa dei ricorrenti che ammette l’impugnativa avverso atti autorizzativi di attività  incidenti potenzialmente sul diritto alla salute di residenti non altrimenti legittimati all’impugnativa medesima, giacché, com’è evidente, il prospettato danno alla salute è sicuramente qualificabile come posizione differenziata legittimante, diversamente dai sopraindividuati interessi che non assurgono, benché astrattamente configurabili come generico diritto alla conservazione dell’ambiente, a posizione differenziata tutelabile nella presente sede di legittimità .

II.2) Deve nondimeno evidenziarsi che i medesimi ricorrenti dichiarano di agire anche quali titolari di azione popolare ex art.7 L.142/90, che testualmente dispone che “ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune”?.

Si tratta, com’è stato evidenziato, di azione popolare “sostitutiva”? o “procuratoria”?, intesa a far valere le posizioni giuridiche soggettive aventi consistenza di interessi legittimi spettanti all’Amministrazione comunale che risultino incise e pregiudicate da provvedimenti di altre autorità  amministrative.

L’istituto, che sembra allo stato di rara applicazione, costituisce nell’attuale configurazione un potente strumento espressione del passaggio da un amministrazione di tipo autoritario, le cui determinazioni calano dall’alto e sono “subite”? dagli amministrati che se ne interessano solo se individualmente lesi da quelle, ad una – viceversa – fondata sull’attiva partecipazione degli amministrati medesimi in senso collaborativo; detta partecipazione si esplica, e non necessariamente “de damno vitando”?, in ordine alle opzioni di natura pubblicistica che si intendano realizzare, e si spinge fino ad esprimere un indirizzo nell’inerzia dell’Amministrazione medesima ed in luogo di questa, quale ente esponenziale sintesi degli interessi per i quali essa Amministrazione è istituita in favore dei cittadini, rappresentandoli, promuovendone lo sviluppo, e, appunto, curandone gli interessi, purché non parziari, ma presuntivamente comuni a tutti.

In questa ottica l’azione popolare può essere proposta in sostituzione dell’Amministrazione e sul presupposto di agire in luogo della stessa per un interesse ovviamente a questa imputabile.

Orbene, i ricorrenti residenti nel Comune di Santeramo non possono neppure dirsi titolari di azione popolare ex art.7 L.142/90 in sostituzione del Comune medesimo a tutela di interessi che dal Comune possono essere fatti valere quale ente esponenziale.

E ciò perché non può essere fatta valere un’azione popolare, che si pone, come detto, come “sostitutiva”?, contro un ente che si è positivamente determinato, sia pure in senso contrario a quello ritenuto corretto dai propri cittadini, questione che può avere rilevanza politica ma non processuale ai fini della legittimazione al ricorso popolare.

II.3) Diversa, ad avviso del Collegio, è la posizione della ricorrente Masiello Maria, la quale dichiara di intervenire anche come titolare di azione popolare ex art.7 L.142/1990 in sostituzione del Comune di Cassano delle Murge, ente esponenziale degli interessi dei propri cittadini.

Orbene, considerato che la prospettazione fornita in ricorso si fonda sulla pretesa lesione di un interesse concretantesi nella mancata tutela del valore ambientale rappresentato dalla attività  istitutiva del Parco Naturale dell’Alta Murgia, oltre che, in forza dei motivi aggiunti, dell’ulteriore valore rappresentato dall’esistenza di un sito di importanza comunitario e di una zona di interesse speciale, interessante l’area in cui dovrebbe sorgere l’intervento edilizio in questione e che in ipotesi potrebbe pregiudicare proprio il predetto valore ambientale al quale anche il Comune di Cassano delle Murge è interessato, posto che il suo territorio ricade sia nel Parco naturale, che nel S.I.C. oltre che nella Z.P.S., è evidente che ciascuno dei cittadini di Cassano delle Murge, che tale lesione prospettasse, sarebbe legittimato, in luogo del Comune di Cassano delle Murge, a far valere in giudizio detto interesse, così come ha appunto fatto la ricorrente Masiello alla quale deve pertanto riconoscersi la legittimazione a ricorrere.

Sotto diverso profilo, l’entità  dell’intervento giustifica anche l’intensità  della tutela accordata all’Ente Comune di Cassano delle Murge, in ragione dell’ampiezza degli effetti indotti dalla proposta modificazione del contiguo assetto territoriale (ubicato in territorio di Santeramo in Colle), incidente negativamente sulla gestione dei territori sottoposti alle norme di tutela ambientale (cfr.C.d.S., sez.VI, 15 ottobre 2001, n.5411).

La partecipazione al giudizio dello stesso Comune di Cassano che è intervenuto ad adiuvandum è precisamente dimostrativa dell’interesse fatto valere con l’originaria impugnazione dalla Masiello.

II.4) Ancora in via preliminare, le difese del Comune di Santeramo e della controinteressata deducono sotto altro profilo l’inammissibilità  del ricorso in quanto rivolto avverso atti non immediatamente lesivi, i mancanza del definitivo perfezionamento della variante urbanistica che seguirebbe al decreto regionale non ancora intervenuto.

Osserva in proposito il Collegio che, deducendo i ricorrenti un vizio procedimentale quale il difetto di istruttoria, non più eliminabile in caso di successiva approvazione, ed essendo in questa ottica già  consumata le lesione consistente nell’omessa considerazione di valori ed interessi rilevanti di cui i ricorrenti si assumono portatori, il ricorso è ammissibile.

III. Passando al merito della causa, il ricorso attiene all’impugnazione della delibera di C.C. n.3 dell’8.2.2000, con la quale si ratificava l’accordo di programma intervenuto tra il Presidente della Giunta regionale ed il Sindaco del Comune di Saneramo in Colle, in variante al P.R.G. vigente, e degli atti a questa propedeutici, intesi ad autorizzare sul piano urbanistico un intervento cospicuo di tipo turistico alberghiero in una vasta area (estesa circa 540 ettari) a ridosso dell’abitato di Santeramo, già  avente in massima parte destinazione agricola perché, tra l’altro, interessante zone boscate di rilevante valore ambientale.

Ritiene il Collegio che, per massima parte (con l’eccezione del quarto, sesto e settimo motivo e del quarto motivo aggiunto), il ricorso si fondi su un rilievo difficilmente contestabile, e cioè sul difetto di istruttoria calibrata sulla reale natura delle aree interessate all’intervento, quale risultante dalla congerie di vincoli, anche di inedificabilità , esistenti e, comunque, di misure di salvaguardia e sull’entità  dell’intervento stesso, sicuramente consistente, come risultante dalla stessa descrizione che ne fa l’organo regionale in sede di adozione dell’accordo di programma (cfr.delibera di G.R.23 novembre 1999, n.1635).

Sotto tale profilo, sollevato trasversalmente in tutte le censure spiegate (ad eccezione, come detto, del quarto, sesto e settimo motivo, e del quarto motivo aggiunto), il ricorso è, ad avviso del Collegio, fondato.

Ed invero: a) i suoli interessati dall’intervento, seppure non compresi nell’originaria perimetrazione del parco naturale come provvisoriamente individuata dalla Conferenza di servizi del novembre 1993, per la loro estensione, stante la dedotta e fisiologica provvisorietà  della perimetrazione, e considerata l’entità  dell’intervento, ben avrebbero dovuto costituire specifico oggetto di disamina in vista dell’obnubilato progetto di istituzione del Parco, quantomeno per escluderne ogni e qualsiasi rilevanza rispetto al progetto di tutela ambientale (I motivo, 0, 0); b) ancora in considerazione della complessità  ed estensione dell’intervento, ben avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica disamina, e non affatto di neutra applicazione formalistica dei criteri approvati in materia della Regione Puglia, la indotta variante urbanistica, con riferimento alla trasformazione di suoli originariamente agricoli in suoli a destinazione turistica (II e III motivo), non essendo a tal fine sufficiente la peraltro ovvia considerazione della insufficienza delle aree disponibili per lo specifico intervento (data la sua, invero inconsueta, estensione), ma dovendo puntualmente la specifica proposta confrontarsi con l’interesse al corretto insediamento urbanistico, peraltro in presenza di un documentato vincolo idrogeologico (III motivo, 0, 0); c) stante la valenza ambientale del sito, tutti i soggetti interessati alla creazione del parco, ivi compreso il Ministero dell’Ambiente, avrebbero dovuto avere voce in capitolo con riferimento all’intervento de quo, proprio al fine di verificarne la compatibilità  con l’istituendo parco e, come detto, proprio in ragione dell’estensione dell’intervento (quinto motivo, 0, 0); d) la espressa esistenza di zone boscate all’interno dell’ambito di intervento non è stata neppure oggetto di valutazione da parte degli organi deputati, pur essendo le zone boscate oggetto di specifica tutela di preservazione (primo motivo aggiunto, 0, 0); ed in proposito non potrebbe neppure valere il rilievo mosso dalla controinteressata società  Difesa la Parata secondo cui le zone boscate non sarebbero interessate da alcuno specifico intervento, giacché certamente la variazione urbanistica, da agricola ad area ad espansione turistica, incide proprio sulla natura dell’area boscata, rendendola suscettibile di sfruttamento a fini turistici che ben potrebbe essere incompatibile con la preservazione del valore boscato; peraltro, in presenza di contributi di riforestazione (secondo motivo aggiunto) che escluderebbero appunto ogni diversa destinazione all’infuori della conservazione del bosco; e) infine, non meno rilevante, è la ricomprensione del sito, come di importanza comunitaria e zona di protezione speciale in forza del decreto sia pure adottato in epoca successiva agli atti impugnati ma certamente già  oggetto a tale epoca di direttive comunitarie e di istruttoria procedimentale per la definizione dell’area, attività  procedimentale in fieri in ordine alla quale neppure si peritano gli organi deliberanti di fare cenno alcuno, pur essendo necessaria lo specifica procedimento di valutazione di incidenza, peraltro ovvio in ragione come detto dell’estensione dell’intervento.

L’omessa valutazione di tutti gli elementi richiamati vale ad inficiare irrimediabilmente gli atti impugnati che vanno pertanto annullati, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.

Assorbiti gli altri motivi.

IV. Stante la complessità  delle questioni involte e la loro novità , sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione II, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo accoglie per quanto di ragione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 marzo 2002, con l’intervento dei Magistrati:

Michele PERRELLI – Presidente

Pietro MOREA – Componente

Maria ABBRUZZESE – Componente est.