TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – SEDE DI BARI
RICORSO
del CONSORZIO DI SVILUPPO MURGIANO in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Antonio Traetta;
dell’ASSOPIM in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Carlo Maria Martino;
del CONSORZIO SAN MARCO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Di Leo Costantino; tutti rappresentati e difesi – anche disgiuntamente – dagli Avv.ti Prof. Carlo De Bellis ed Angelo Montemurno ed elettivamente domiciliati in Bari alla via … , per mandato a margine;
contro
il COMUNE DI ALTAMURA, in persona del Sindaco pro-tempore;
per l’annullamento
a. della delibera del Consiglio Comunale di Altamura n. 37 del 15 febbraio 2002 (pubblicata con affissione all’Albo pretorio dal 28 febbraio 2002 al 15 marzo 2002) avente ad oggetto: “Questioni urbanistiche relative agli insediamenti produttivi. Atto di indirizzo”?;
b. di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguenziale ivi compresa:
– la delibera del C.C. n. 3 del 2 gennaio 2002 (pubblicata con affissione all’Albo pretorio daI 29 gennaio 2002 al 13 febbraio 2002) ad oggetto: “Verifica dello stato dell’iter procedurale relativo alle progettazioni in ordine all’applicazione delle ll. rr. 34/94 e 8/98. Atto di indirizzo”?;
Ed ove occorra:
– i pareri legali acquisiti in ordine alle procedure inerenti gli accordi di programma in questione.
per l’accertamento
dell’inadempimento del Comune di Altamura all’obbligo di dare esecuzione agli “Accordi di Programma”? approvati giusta D.P.G.R. nn. 460 e 461 del 13.9.2001, pubblicati sul B.U.R.P. n. 144 del 27.9.2001, con la sottoscrizione della convenzione attuativa dell’accordo (già sottoscritta dalle varie imprese) ed a procedere all’immediato rilascio delle concessioni edilizie già presentate dalle imprese socie dei consorzi ricorrenti;
nonché, per la condanna
del Comune di Altamura al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.
* * *
1. I Consorzi ricorrenti (in nome e per conto di aziende aderenti al patto territoriale “Sistema murgiano”?) il 3.11.98 hanno presentato al Comune di Altamura domanda di attivazione delle procedure previste dalla L.R. 34/94 (già modificata dalla successiva L.R. 8/98) per la realizzazione di infrastrutturazioni di aree per insediamenti produttivi in contrada “Cenzovito”? (Consorzio Sviluppo Murgiano) ed in contrada “Curtaniello”? (Consorzio San Marco).
Le aree interessate dagli interventi erano (all’epoca) tipizzate dal P.R.G. come zona agricola, ubicata in prossimità della S.S. 96 ossia in una delle direttrici in precedenza individuate dall’Amministrazione per interventi consimili.
Nella domanda di attivazione della procedura semplificata ex L.R. 34 (finalizzata alla più celere realizzazione di opifici produttivi) i Consorzi ebbero ad evidenziare la possibilità di incrementare l’impiego occupazionale delle aziende aderenti di oltre 700 unità lavorative (rispetto a quelle già in dotazione, 0, 0); nonché ebbero a rappresentare la necessaria propedeuticità ed urgenza di tali interventi per acquisire i finanziamenti previsti dal patto territoriale per le infrastrutturazioni e per le iniziative delle singole aziende (cfr. nota protocollata dall’Amministrazione comunale al n. 30245 del 5.11.98).
2. Con delibera di G.C. n. 950 del 10.11.98, il Comune di Altamura espresse il proprio assenso all’iniziativa evidenziando che “i richiesti insediamenti non sono attualmente possibili nelle zone destinate alla produzione dal P.R.G. in quanto le stesse o risultano insufficienti ed esaurite ovvero (vedi P.I.P.), sono sfornite di strumento urbanistico esecutivo operante e di specifica normativa per il convenzionamento, precisando che la richiesta attiene ad area posta su una delle direttrici, via Bari indicata dall’Amministrazione comunale per insediamenti di cui alle ll.rr. nn. 34/94 e 8/98”?.
3. Con successiva delibera di giunta (n. 951 del 10.11.98), il Comune di Altamura approvava anche il progetto per le infrastrutture degli insediamenti produttivi in contrada “Cenzovito”?.
4. A seguito dell’adozione dei provvedimenti giuntali indicati sub 2. e 3., il dirigente della ripartizione tecnica comunale, nominato responsabile del procedimento, provvedeva all’istruttoria delle istanze ex L.R. 34/94 e 8/98 ed alla loro trasmissione alla Regione Puglia per l’adozione dei consequenziali provvedimenti necessari alla approvazione dell’accordo di programma e della variante al P.R.G..
5. Va incidentalmente premesso: l’iter di approvazione dei menzionati accordi di programma ha avuto una fase istruttoria particolarmente approfondita. È infatti accaduto che alcuni proprietari di aree dalla estensione di oltre 100 ettari in contrada “Iesce”?, destinata dal P.R.G. “ad insediamenti industriali di grandi dimensioni la cui realizzazione deve essere prevista su scala interregionale (consorzio ASI)”?, ebbero a contestare l’assenso comunale sull’ammissibilità dell’attivazione delle procedure di cui alla ll.rr. 34/94 e 8/98 disposto con la delibera di G.C. n. 950/98.
Con atto di diffida del 6.11.98 gli intimanti, deducendo che i suoli in titolarità in zona D1 “Iesce”? risultavano interessati da un piano di lottizzazione privata approvato con delibera di C.C. n. 76/96, ebbero infatti a contestare che vi fosse carenza di aree con specifica destinazione, così come asserito in atti dall’Amministrazione.
6. A seguito dell’atto di diffida notificato il 6.11.98 l’Assessorato all’urbanistica della Regione Puglia, con nota n. 12251 dei 30.11.98, ebbe ad invitare il Comune di Altamura a verificare l’esistenza nel vigente strumento urbanistico comunale di “aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare”? con espresso riferimento al Piano di lottizzazione approvato in zona D1 “Iesce”? con la delibera di C.C. n. 76 del 16.5.96.
7. Il Comune di Altamura, con nota prot. n. 34075/98, fornì all’Assessorato regionale i chiarimenti richiesti. Nella summenzionata nota l’Amministrazione comunale diede atto di aver richiesto parere pro veritate al Prof. Avv. Franco Gagliardi La Gaia (cfr. delibera di G.M. n. 1010 del nuovo atto di diffida) con il quale fu contestato il venir meno di uno dei presupposti legittimanti l’adozione della delibera n. 950/98 ossia il non convenzionamento della lottizzazione relativa alle aree in zona D1 “Iesce”?. Il Comune di Altamura, con delibera G.C. n. 319 del 14.6.2000 (adottata previa acquisizione di ulteriore parere legale ed inviata alla Regione), rigettò per infondatezza i rilievi opposti dai lottizzanti e confermò la volontà dell’ente “in ordine alle proposte condivise ed inoltrate alla Regione Puglia ai sensi delle ll. rr. 3 4/94 ed 8/98, evidenziando che i relativi procedimenti attivati previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei presupposti delle richiamate leggi regionali devono essere conclusi anche in ossequio al disposto dell’art. 2 della L. 241/90”?.
[…]
11. Si anticipa. Nella menzionata delibera n. 319 il Comune evidenziava l’irrilevanza dell’intervenuto convenzionamento del Piano di Lottizzazione in zona “Iesce”? sull’ammissibilità delle attivate procedure ex L.R. 34:
“C) … il Piano di Lottizzazione “Iesce”, per converso, – a prescindere dalla mancata operatività del Piano Pluriennale di Attuazione – pur convenzionato è, allo stato, manchevole delle progettazioni esecutive delle opere di urbanizzazione debitamente approvate dagli enti che soprassiedono i settori di competenza …
D) l’idoneità delle aree cui la legge si riferisce, peraltro, deve essere traguardata anche nell’ottica dell’interesse delle imprese tutelato dalla normativa straordinaria de qua: che se queste- siccome è stato ribadito e verbalizzato in sede di conferenza di servizi tenuta in data 8.6.2000, presso il Palazzo di Città , ritengono le aree della zona “Jesce”? strategicamente scalibrate (per la lontananza dal Comune di Altamura e per i costi delle strutture di fondazione e di infrastrutturazione) non possono essere – di fronte alle opportunità offerte dalla normativa de qua – costrette ad allocarsi comunque in quel sito”?.
12. Invero in quella sede l’Amministrazione nel tentare di salvaguardare i propri atti si limitò a rigettare i rilievi dei lottizzanti senza evidenziare che il Piano di Lottizzazione approvato in zona Iesce risultava essere non solo illegittimo ma altresì ineseguibile in tempi ragionevolmente contenuti.
Il Comune aveva infatti omesso di esplicitare che quel Piano di Lottizzazione privata in zona Iesce risultava essere stato approvato e di poi convenzionato: in violazione del P.R.G. (che destinava quella zona all’attuazione attraverso programmazione su scala interregionale e tramite soggetti istituzionali – consorzio ASI – e non privati, 0, 0); in violazione dell’art. 14 della L.R. 6/79 (le aree lottizzate non risultavano infatti comprese in un P.P.A. definitivamente approvato, 0, 0); in violazione della normativa vincolistica e dell’art. 21 della L.R. 56/80 che impone l’acquisizione dei preventivi nulla osta da parte delle autorità preposte alla tutela per l’approvazione delle lottizzazioni interessate da aree vincolate (gravando sulla zona “Iesce”? sia vincoli di natura idrogeologica che paesaggistica).
Peraltro alcuna menzione si rinviene nella delibera di G.C. n. 319/2000 in merito alla localizzazione e situazione infrastrutturale della lottizzazione convenzionata.
L’area lottizzata in contrada Iesce:
– insiste ad oltre 10 Km dal centro abitato;
– è ubicata in una zona totalmente priva di opere di urbanizzazione (per la quale occorrono investimenti minimi stimati in almeno 10 miliardi, 0, 0);
– è distante ed isolata dai tronchi delle infrastrutture esistenti. Tanto da rendere particolarmente oneroso, per il bilancio comunale, il dovuto, necessario raccordo della zona con le reti ed infrastrutture esistenti. Ed è questo il motivo per il quale in sede di adeguamento del P.R.G. si era prescritto che quella zona dovesse avere attuazione su scala interregionale ed a mezzo di Consorzi A.S.I..
Tali omissioni che impingono sulla legittimità della lottizzazione Iesce e sulla sua effettiva eseguibilità sono stati espressamente denunciati dai Consorzi ricorrenti anche nel giudizio TAR Puglia n. 1667/2000 R.G., che gli odierni intimanti hanno proposto proprio a tutela della definizione dei richiesti Accordi di programma.
In quel gravame si è anche evidenziato come, nonostante l’apparente enumerazione nella stipulata convenzione, degli obblighi del privato di provvedere agli oneri di urbanizzazione, tali obblighi attengono solo all’interno della contrada Iesce. Poiché risulta neppur menzionato che per “urbanizzare la contrada Iesce” è necessario addurre tutte le opere di urbanizzazione (strade, acqua, elettricità , fogna bianca e nera, gas, telefoni, ecc.) per oltre 10 Km.
In realtà il Piano di Lottizzazione Iesce risulta solo in ipotesi disciplinato unicamente all’interno per l’urbanizzazione: cioé una MONADE con obblighi di urbanizzazione rispetto ad un DESERTO di urbanizzazione inesistente per un raggio di oltre 10 Km.
13. Tale situazione di fatto, del tutto obliterata nella delibera di G.C. n. 319/2000, è stata comunque esplicitata dal Comune nella relazione prot. n. 26033 del 12 agosto 2000 del responsabile del procedimento (dirigente dell’U.T.C.), trasmessa alla Regione su richiesta dell’Assessorato al ramo. In merito alla lottizzazione Iesce, nella relazione tecnica si legge:
“Ad oggi non risultano pervenuti progetti esecutivi relativi alle urbanizzazioni ed infrastrutturazioni primarie e secondarie della zona convenzionata, propedeutici agli interventi insediativi, progetti che ai sensi del citato art. 3 (l.r. 6/85) sono <
14. Completata l’istruttoria, la Regione Puglia:
– con le delibere di G.R. nn. 1429, 1430, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439 del 30.10.2000 ha autorizzato il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione degli accordi di programma richiesti dal Sindaco del Comune di Altamura per la realizzazione in contrada Curtaniello di insediamenti produttivi in variante allo strumento urbanistico generale (vigente) da parte delle 10 imprese aderenti al Consorzio San Marco;
– con le delibere di G.R. nn. 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473 del 30.10.2000 si è autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione degli accordi di programma richiesti dal Sindaco del Comune di Altamura per la realizzazione in contrada Cenzovito di insediamenti produttivi in variante allo strumento urbanistico generale (vigente) da parte delle 34 imprese aderenti al Consorzio Sviluppo Murgiano.
15. Successivamente, gli accordi di programma di cui sub 14 sono stati sottoscritti in data 15.12.2000 dal Sindaco e dal Presidente della G.R. e trasmessi al Consiglio Comunale per la ratifica.
16. In data 27.12.2000, il Consiglio Comunale di Altamura con le delibere di C.C. da n. 208 a n. 217 (per le imprese aderenti al Consorzio San Marco), nonché da n. 170 a n. 203 (per il Consorzio Sviluppo Murgiano) ha ratificato, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, tutti i suddetti accordi di programma.
17. A seguito della trasmissione da parte del Comune di Altamura della:
a) dichiarazione sottoscritta dalle imprese in data 10.10.2000, concernente l’impegno alla realizzazione delle opere di urbanizza.zione necessarie;
b) nonché degli accordi di programma incondizionatamente accettati e sottoscritti dalle imprese,
tutti gli atti sono stati trasmessi all’Assessorato all’Ambiente ”” Settore Ecologia per gli adempimenti di cui al D.P.R. 357/97.
18. L’Assessorato competente, giuste note prot. n. 7567 del 2.7.2001 (per ilConsorzio San Marco) e n. 8476 del 24.7.2001 (per il Consorzio Sviluppo Murgiano) ha espresso parere favorevole ai sensi del D.P.R. 357/97.
19. La Giunta Regionale con le delibere di G.R. nn. 1216 del 10.8.2001 (per il Consorzio Sviluppo Murgiano) e 1217 del 10.8.2001 (per il Consorzio San Marco) ha rilasciato parere paesaggistico favorevole, ai sensi dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T., ai fini dell’approvazione della variante urbanistica.
20. Il Presidente della G.R. con i decreti n. 460 (per il Consorzio di Sviluppo Murgiano) e n. 461 (per il Consorzio San Marco), entrambi del 13.9.2001, ha definitivamente approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (anche ai fine della variante del P.R.G. di Altamura) gli accordi di programma proposti dalle ditte aderenti ai consorzi ricorrenti (DD.PP.GG.RR. pubblicati sul B.U.R.P. n. 144 deI 27.9.2001).
21. In data 14.11.2001 i Consorzi ricorrenti, dopo aver atteso per ben tre anni la conclusione delI’iter approvativo degli accordi di programma, hanno chiesto al Comune di Altamura la sottoscrizione della convenzione attuativa ed il rilascio delle concessioni edilizie.
22. Nell’inerzia comunale, i Consorzi ricorrenti hanno diffidato l’Amministrazione comunale ad adempiere agli accordi di programma e procedere all’immediato rilascio delle concessioni edilizie (cfr. atti di diffida notificati il 27.12.2001).
23. Inopinatamente il Comune di Altamura, con la delibera di C.C. n. 3 del 2.1.2002, deducendo che le procedure di accordo ratificate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.12.2000 risultano oggetto di indagine penale e che i decreti del Presidente della Regione Puglia nn. 460 e 461/2001 risultano oggetto di impugnazione presso il TAR Puglia, ha disposto di attendere gli esiti dei procedimenti giudiziari per dar corso agli adempimenti dovuti.
24. A tale provvedimento di illegittima sospensione sine die, il Consiglio Comunale, con successiva delibera n. 37 del 15.2.2002, dichiarando del tutto apoditticamente di “non condividere le scelte di politica urbanistica per gli insediamenti produttivi operate dalla precedente Amministrazione”?,
ha confermato il proprio precedente provvedimento e disposto di non sottoscrivere alcun atto convenzionale e/o autorizzatorio fondato su tali procedure.
25. Tali provvedimenti sono invero, oltre che manifestamente illegittimi, gravemente lesivi dei diritti e degli interessi dei Consorzi ricorrenti e delle imprese loro aderenti.
26. Il Consorzio San Marco ed il Consorzio Sviluppo Murgiano, nonché l’Associazione Piccola e Media Impresa della Murgia (ASSOPIM), anche in via autonoma, impugnano tutti i provvedimenti espressamente indicati nell’epigrafe chiedendone il loro annullamento e l’accertamento dell’obbligo comunale all’adempimento degli accordi di programma approvati, con il rilascio delle concessioni edilizie per i seguenti
MOTIVI DI DIRITTO
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 DLGS. 267/2000.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI G.R. N. 1284/2000.
VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE (omessa ed erronea considerazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà , sviamento).
I provvedimenti impugnati sono innanzitutto inficiati da tutti i vizi indicati in rubrica.
La pur sommaria ricognizione dei provvedimenti adottati dal Comune di Altamura e dalla Giunta Regionale (svolta nelle premesse di fatto) rivela come gli accordi di programma proposti dalle imprese aderenti ai Consorzi ricorrenti siano stati definitivamente e legittimamente approvati ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 267/2000.
Laddove ve ne fosse bisogno: anche le direttive adottate dalla Regione Puglia in merito alla procedura di formazione ed approvazione degli accordi di programma ex L.R. 34/94 e 8/98 confermano come nella specie sussista l’obbligo del Comune di Altamura di dare esecuzione ai summenzionati accordi con il rilascio degli atti autorizzatori.
Ai sensi del punto 6 della delibera di G.R. n. 1284/2000, infatti, “la deliberazione del Consiglio Comunale di ratifica viene trasmessa al Presidente della G.R., che con proprio decreto sancisce i contenuti dell’accordo di programma e rende efficace la variante urbanistica connessa allo stesso accordo di programma”?.
La disposizione chiarisce pertanto che nella specie, da un canto, si è già costituito il vincolo giuridico derivante dall’incontro delle volontà delle parti; dall’altro, che risulta già operante ed efficace la variante urbanistica del vigente P.R.G. di Altamura.
Per l’effetto, sia sotto il profilo obbligatorio che sotto quello strettamente urbanistico, il Comune di Altamura, alla stregua della intervenuta conclusione dell’iter di approvazione degli accordi di programma, è tenuto a sottoscrivere gli atti convenzionali ed autorizzatori fondati su tali procedure. La giurisprudenza amministrativa ha poi escluso che l’amministrazione comunale possa – nella legittimità – esercitare un potere di recesso unilaterale della volontà già manifestata nell’iter di approvazione dell’accordo di programma (cfr. per tutte T.A.R. Lazio, Sez. I, 3.10.1997 n. 1434).
I Giudici amministrativi hanno infatti chiarito che l’esercizio dello ius poenitendi inciderebbe, in tali ipotesi, su un precedente atto della stessa amministrazione non costituente manifestazione unilaterale di volontà di quest’ultima, bensì inserentesi in un procedimento paracontrattuale quale è quello inerente all’accordo di programma.
Sicché dovendosi ritenere, sulla base dei principi generali, che tale accordo ha acquistato definitiva efficacia nel momento dell’incontro delle volontà validamente espresse dalle parti (e nella specie, quindi, all’atto della ratifica da parte del Consiglio comunale dell’adesione già prestata dal Sindaco), non può ritenersi configurabile alcun potere di recesso unilaterale di una di esse, tantomeno poi se successivo alla conclusione del procedimento. Tali quieti principi nella specie sembrano essere stati obliterati dal Comune di Altamura.
Il Consiglio comunale, infatti, nel disporre dapprima una atipica quanto illegittima sospensione sine die nell’esecuzione degli accordi approvati (delibera di C.C. n. 3/2002) e, successivamente, con la dichiarata “non condivisione”? delle scelte di politica urbanistica operate dalla precedente amministrazione (delibera di C.C. n. 37/2002), ha surrettiziamente inteso esercitare una illegittima revoca delle manifestazioni di volontà espresse nell’iter di approvazione dell’accordo di programma.
Il che, per quanto già in precedenza evidenziato, integra violazione dell’art. 34 D.Lgs. 267/2000 e dei principi generali in materia di definizione dei procedimenti paracontrattuali.
* * *
II. FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. 34/94 e s.mi. VIOLAZIONE DELL’ART. 34 D.LGS. 267/2000. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90.
FALSA APPLICAZIONE DEL P.R.G.
ECCESSO DI POTERE (travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; sviamento).
Le censure che precedono appaiono ancor più stridenti non appena si valutino i presupposti in base ai quali il Comune di Altamura ha preteso adottare i provvedimenti impugnati.
Si legge infatti nella delibera di C.C. n. 37/2002:
“Ritenuto
– che questa Amministrazione non condivide assolutamente le scelte di politica urbanistica per gli insediamenti produttivi operate dalla precedente amministrazione,
– che la generica individuazione di semplici direttrici di espansione si risolve soltanto in una mancata, articolata ed organica programmazione che incide con effetti devastanti sulle caratteristiche tipologiche proprie del territorio comunale:
– che l’applicazione della legge regionale n. 34/94 e successive modificazioni non solo non era un obbligo per l’Amministrazione ma costituiva una risposta impropria alle legittime esigenze di crescita di molti imprenditori che potevano trovare piena soddisfazione nel rispetto delle previsioni del P.R.G. vigente”?.
Tali giustificazioni sono invero apodittiche, erronee e comunque inidonee a legittimare l’adozione dei provvedimenti impugnati.
Deve innanzitutto ribadirsi che la giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare che, in subiecta materia, le motivazioni di ordine latamente politico-amministrativo non possono avere prevalenza su quelle tecniche. La circostanza pertanto che la subentrata “nuova Amministrazione”? dichiari apoditticamente di non condividere le scelte di politica urbanistica operate dalla precedente Amministrazione è affermazione di per sé inidonea a costituire motivazione sufficiente a legittimare le determinazioni impugnate.
Espressamente si eccepisce pertanto la violazione dell’art. 3 L. 241/90. L’affermazione poi (anch’essa apodittica) che l’individuazione di semplici direttrici di espansione si risolve in mancata programmazione con effetti devastanti sul territorio, oltre a non assurgere per la sua genericità ed indeterminatezza al rango di motivazione congrua e sufficiente, è nella specie contraddetta dall’istruttoria regionale.
Il Comune di Altamura sembra infatti dimenticare che la Giunta Regionale ha sancito il proprio assenso alla sottoscrizione degli accordi di programma rilevando che gli interventi proposti dalle imprese aderenti ai Consorzi ricorrenti tendono ad accomarsi in ambiti territoriali lungo le direttrici indicate dall’Amministrazione comunale e a stratificarsi in ampliamento rispetto ad insediamenti già preesistenti.
Si legge infatti nelle delibere di G.R. da n. 1429 a n. 1439 deI 30.10.2000 per il Consorzio San Marco e da n. 1440 a n. 1473 del 30.10.2000 per il Consorzio Sviluppo Murgiano:
“Sotto il profilo urbanistico in relazione alla sua localizzazione compresa in più ampio ambito nella disponibilità del Consorzio…, 1 ”˜area interessata non contrasta con le direttrici di espansione residenziale del vigente strumento urbanistico (P.R.G.) né interferisce con la pianificazione territoriale a livello regionale. Di conseguenza la stessa variante risulta ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico e ciò in relazione alla localizzazione dell’area che, in uno alle altre iniziative proposte dalle ditte aderenti al Consorzio…, costituisce un comparto omogeneo di interventi produttivi che non interferisce con la pianificazione comunale né con ipotesi di assetto territoriale (P.UT.T.)”?.
Ne consegue pertanto evidente l’erroneità -pretestuosità della generica affermazione assunta dal Consiglio comunale in sede di adozione dei provvedimenti impugnati.
Invero: nell’intento di sovvertire scelte urbanistiche che hanno la sola “pecca”? di essere state assunte da un’Amministrazione diversa da quella in carica, il Consiglio comunale ha preteso obliterare la specifica quanto articolata istruttoria svolta sia in sede comunale che in sede regionale nell’iter di approvazione degli accordi di programma.
Si denuncia pertanto anche il difetto di istruttoria su cui fondano le apodittiche affermazioni del Consiglio comunale di Altamura. Infine del tutto irrilevante é nella specie l’argomentazione che l’applicazione della L.R. 34 non era un obbligo per l’Amministrazione. Tale rilievo non può infatti certo incidere su un procedimento amministrativo che ad oggi risulta essere stato legittimamente concluso. Ben si guarda infatti il Consiglio comunale, al di là della timida qualificazione della scelta operata in termini di “risposta impropria”?, dal contestare alla precedente Amministrazione vizi di legittimità nell’iter di approvazione degli accordi di programma. Del resto l’articolata istruttoria espletata da Comune e Regione (solo sinteticamente richiamata nelle premesse di fatto) dà atto delle ragioni tecniche ed amministrative che hanno legittimato il ricorso alle procedure semplificate di cui alla L.R. 34. Ed è questo ulteriore profilo che disvela anche l’assoluto difetto di motivazione ed il fine sviato degli atti impugnati.
Conferma del vizio in ultimo denunciato si ritrova poi nel solo generico rinvio che la delibera di C.C. n. 37/2002 fa all’acquisizione di pareri legali. Da quanto consta a questa difesa in data 27.12.2001 il professionista incaricato dalla P.A. (Prof. Gagliardi La Gala) ha reso un ulteriore parere in merito alla definizione delle procedure inerenti agli accordi di programma ed ha sul punto ribadito:
“Non esistono né ragioni di illegittimità , né causa di illiceità , non si ravvedono ragioni giuridicamente valide per annullare gli atti a suo tempo adottati dall ”˜Ente sì da incidere sugli accordi di programma”? (si rinvia al parere del Prof. Gagliardi La Gala del 27.12.2001).
Il che attesta ulteriormente il malcelato intento di “disfare”?, senza valide motivazioni, scelte legittimamente assunte dalla precedente Amministrazione del cui indotto occupazionale ed economico beneficerebbe l’intera collettività altamurana.
* * *
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 34 D.LGS. 267/2000. ECCESSO DI POTERE (travisamento dei fatti; omessa considerazione dei presupposti; difetto di istruttoria; sviamento).
Del pari pretestuoso è l’aver poi richiamato a presupposto legittimante della impugnata determinazione di non dar corso (con la sottoscrizione dei necessari atti convenzionali ed autorizzatori) agli accordi di programma definitivamente approvati, la duplice circostanza che:
“– le relative procedure risultano oggetto di indagine penale ed i relativi atti sottoposti a sequestro dell’ Autorità giudiziaria;
– i relativi decreti del Presidente della Regione Puglia risultano oggetto di impugnazione per l’annullamento presso il TAR Puglia”?.
Tali presupposti, richiamati sia nella delibera di C.C. n. 3/2002 che nella successiva delibera di C.C. n. 37/2002, sono infatti di per sé inidonei a legittimare la disposta inesecuzione degli accordi di programma sotto diverso profilo.
Si premette: il ricorso strumentalmente proposto dal WWF avverso i decreti regionali di approvazione degli accordi di programma si fonda sostanzialmente (e per i limiti propri dell’interesse che può far valere in giudizio un’associazione ambientale) sulla supposta mancata acquisizione dei provvedimenti di V.I.A..
Viceversa: come si evince dalla ricognizione documentale effettuata nelle premesse di fatto, tali rilievi non appaiono fondati in quanto i Consorzi ricorrenti hanno acquisito sia il parere favorevole ex D.P.R. 357/97 da parte dell’Assessorato Ambiente ”” Settore Ecologia (cfr. note nn. 7567 del 2.7.2001 per il Consorzio San Marco e 8476 del 24.7.2001 per il Consorzio Sviluppo Murgiano) che il parere favorevole paesaggistico da parte della Giunta Regionale (cfr. delibere di G.R. n. 1216 del 10.8.2001 per il Consorzio Sviluppo Murgiano e n. 1217 del 10.8.2001 per il Consorzio San Marco).
Basti appena considerare che il Ministero dell’Ambiente si è costituito nel giudizio de quo (a mezzo dell’Avvocatura dello Stato) ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Peraltro in tale ricorso non è stata neppure richiesta la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Sicché alcun impedimento giuridico osta all’adempimento degli obblighi assunti con l’approvazione degli accordi di programma.
In merito poi all’azione penale, occorre evidenziare che la stessa ha originato due diversi procedimenti dei quali uno (attinente gli accordi di programma in genere) versa ancora nella fase delle mere “indagini”?, l’altro riguarda invece un’area (in contrada Pontrelli) la cui situazione di fatto e di diritto è totalmente diversa ed estranea a quella oggetto degli interventi proposti dai Consorzi ricorrenti.
Anche il sequestro degli atti operato a suo tempo dal Giudice penale ha avuto natura meramente “probatoria”? e non “cautelativa”?, sicché non risulta essere stata disposta al fine di impedire la commissione di qualche ipotetico reato (v. parere del Prof Avv. Gagliardi La Gala del 27.12.2001), ed allora deve esplicitare le motivazioni su cui intende sorreggere tale assunto, assumendosi le correlate conseguenziali responsabilità ;
– ovvero non può, nella legittimità , rinviare sine die l’attuazione di accordi di programma validi ed efficaci in attesa della definizione di procedimenti giurisdizionali di cui è incerto l’an (il giudizio penale riguardante le 34 in genere – lo si ribadisce – è ancora nella fase delle mere “indagini”?, 0, 0); ed il quando (il giudizio al TAR è pendente ma senza richiesta di sospensiva).
È notoria infatti l’univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato che ritiene violi il principio della tipicità degli atti amministrativi il provvedimento con cui una P.A. dispone la sospensione, anche a titolo cautelare, sine die.
Lucidamente il Giudice amministrativo ha statuito che, in difetto di un termine finale di vigenza, la sospensione, a vario titolo disposta, assume surrettiziamente natura di una statuizione definitiva. Sicchè la determinazione soprassessoria, che nella specie è altresì illegittima per i motivi innanzi denunciati, assume illegittima valenza definitiva proprio per la mancata individuazione di un termine “certus quando”?.
E in tal senso sembra illegittimamente orientato il Consiglio comunale di Altamura che, ben consapevole (dagli atti e pareri acquisiti) della legittimità degli accordi di programma approvati, pretende surrettiziamente sospenderne l’attuazione attraverso apodittici rilievi di opportunità e sull’esistenza mera di procedimenti giurisdizionali che di per sé sono inidonei a sospendere l’efficacia degli atti (così come espressamente attestato anche nel provvedimento del Giudice penale).
I provvedimenti impugnati sono pertanto inficiati anche da evidente sviamento.
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IV. VIOLAZIONE DELLA L.R. 34/94 e s.m.
VIOLAZIONE DELL’ART. 34 D.LGS. 267/2000. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.
ECCESSO DI POTERE (travisamento dei presupposti; contraddittorietà ; iIlogicità ; difetto di istruttoria; sviamento).
L’illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa è poi nella specie caso di scuola.
Dagli atti impugnati si evince che a fronte della determinazione di non dar corso ad accordi di programma già definitivamente approvati, l’Amministrazione si è impegnata ad approntare “soluzioni alternative a quelle intraprese dalla precedente amministrazione”? (cfr. punto 2 del dispositivo della delibera di C.C. n. 37/2002).
Dalla precedente delibera di C.C. n. 3/2002 sembra poi potersi dedurre che tali soluzioni alternative si risolverebbero nella “prosecuzione delle procedure inerenti la zona Dl Iesce, attraverso la pubblicazione delle lottizzazioni adottate con deliberazione di Consiglio Comunale in zona D1/PIP, ed ha intenzione di dare subito avvio alla procedura per l’individuazione di una nuova zona per un insediamento pubblico”? (cfr. delibera di C.C. n. 3/2002).
Orbene sono proprio le alternative ipotizzate dal Comune ad evidenziare anche l’opportunità (oltre che la doverosità ) di dare immediato corso agli accordi di programma approvati dalla Regione. Come già evidenziato in premesse, il Piano di Lottizzazione approvato inzona Iesce è non solo illegittimo ma altresì ineseguibile in tempi ragionevolmente congrui.
Quel Piano di Lottizzazione privata risulta convenzionato: in violazione del P.R.G. (che destina quella zona all’attuazione attraverso programmazione su scala interregionale e tramite soggetti istituzionali – consorzio ASI – e non privati, 0, 0); in violazione della normativa vincolistica e dell’art. 21 della L.R. 56/80 che, tra l’altro, impone l’acquisizione dei nulla osta da parte delle autorità preposte alla tutela prima dell’approvazione delle lottizzazioni interessate da aree vincolate (gravando sulla zona “Iesce”? sia vincoli di natura idrogeologica che paesaggistica).
Peraltro l’area lottizzata in contrada Iesce:
– insiste ad oltre 10 Km dal centro abitato;
– è ubicata in una zona totalmente priva di opere di urbanizzazione (per la quale occorrono investimenti minimi stimati in almeno 10 miliardi)
– è distante ed isolata dai tronchi delle infrastrutture esistenti. Tanto da rendere particolarmente oneroso, per il bilancio comunale, il dovuto, necessario raccordo della zona con le reti ed infrastrutture esistenti. Ed è questo il motivo per il quale in sede di adeguamento del P.R.G. si era prescritto che quella zona dovesse avere attuazione su scala interregionale ed a mezzo di Consorzi A.S.I.;
– richiede che prima del rilascio delle concessioni siano realizzate ed ultimate tutte le opere di urbanizzazione dell’intera lottizzazione (e non solo di alcuni comparti).
Sicché la sua effettiva attuazione appare lontana e meramente ipotetica. Ne è prova che ad oggi il Comune per quelle aree non ha rilasciato alcuna concessione edilizia; né tanto potrebbe fare senza incorrere in evidente illegittimità .
Anche il rinvio alle lottizzazioni adottate in zona Dl/PIP appare alternativa inesistente. Le lottizzazioni sono state presentate da soggetti che risultano già essere imprenditori e quindi quelle lottizzazioni soddisfano unicamente le necessità dei proponenti. Peraltro il Comune (che pur sembra attento alle vicende giudiziarie) trascura il fatto che l’aver concesso lottizzazione privata in zona destinata ad accogliere un PIP (la contraddizione è già in termini) è oggetto di ricorso al TAR come pure la lottizzazione approvata in zona Iesce.
L’avvio poi di una procedura per l’individuazione di una nuova zona per un insediamento produttivo pubblico allunga indiscriminatamente i tempi di cantierizzazione ed appare ingiustificatamente illogica rispetto al più immediato dar corso agli accordi di programma che sono stati attivati ed approvati proprio per far fronte alle urgenti necessità delle imprese aderenti ai Consorzi (evidente è quindi anche la violazione della L.R. 34 e della sua ratio).
In sintesi. L’Amministrazione, pur di non dar corso agli accordi di programma legittimamente approvati dalla precedente amministrazione ipotizza alternative illegittime ed impraticabili (Iesce, 0, 0); illegittime ed inesistenti (lottizzazione in zona Dl/PIP, 0, 0); comunque ipotetiche e così lontane nella loro effettiva attuazione da frustrare le esigenze che hanno indotto il Comune di Altamura e la Regione ad attivare le procedure di cui alla L.R. 34.
La illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa è talmente evidente da disvelare, anche per tali profili, lo sviamento dell’azione amministrativa che, come noto, ai sensi dell’art. 97 Cost. deve essere improntata alla massimizzazione degli interessi della collettività .
Il Comune omette infatti di considerare da ultimo che le infrastrutturazioni in contrada “Cenzovito”? sono assistite da finanziamento pubblico per oltre 6 miliardi di Lire, che sarebbe oltremodo vanificato dalle scellerate scelte dell’Amministrazione in danno dell’intera Collettività altamurana.
Si preferisce infatti ipotizzare nuove aree PIP che sottendono esborsi comunali per espropri ed infrastrutturazioni e disdegnare finanziamenti pubblici che sgraverebbero di oneri il Comune.
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V. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 e ss. DELLA L. 241/90.
Nell’adozione dei provvedimenti impugnati, tutti direttamente incidenti sulle posizioni soggettive dei Consorzi ricorrenti e delle imprese ad essi aderenti, il Comune di Altamura ha omesso di dare avviso dell’avvio del procedimento. Tale omissione costituisce violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/90, avendo in tal modo l’Amministrazione impedito la partecipazione al procedimento di soggetti direttamente interessati che, anche ai sensi dell’art. 10, avrebbero potuto apportare i propri rilievi e le proprie osservazioni nell’ambito del procedimento.
Se ne denuncia pertanto l’illegittimità dell’azione amministrativa.
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DOMANDA DI ACCERTAMENTO ai sensi degli artt. 34 D.Lgs. 80/1998 e 7 L. 205/2000.
Si è già detto che l’accordo di programma acquisisce definitiva efficacia al momento del valido incontro delle volontà delle parti (nel caso di specie all’atto della ratifica da parte del Consiglio comunale dell’adesione già prestata dal Sindaco).
Si é altresì evidenziato che in ragione della natura paracontrattuale dell’accordo di programma non può configurarsi nell’Amministrazione un potere di recesso unilaterale che revochi la volontà in precedenza manifestata dal Comune.
Tali principi sanciscono pertanto come il comportamento assunto dall’Amministrazione comunale di Altamura integri allo stato inadempimento colpevole ed in ogni caso violazione dell’affidamento ingenerato nei Consorzi ricorrenti (e nelle imprese ad essi aderenti) con i precedenti atti amministrativi di attivazione e ratifica degli accordi.
Si chiede pertanto che per le motivazioni tutte dedotte nei motivi di ricorso e per la violazione più evidente dei principi sull’affidamento, il TAR voglia dichiarare la violazione degli obblighi assunti con l’approvazione degli accordi di programma e, per l’effetto, dichiarare il Comune di Altamura tenuto alla sottoscrizione delle convenzioni ed autorizzazioni necessari all’attuazione degli accordi. Condannare, in ogni caso, la P.A. al risarcimento di tutti i danni ingiusti a titolo di investimenti effettuati, impegni contrattuali, assunzioni di oneri e perdite di finanziamento (da allegarsi e quantificarsi in corso di causa e subordinatamente rimesse alla valutazione e determinazione del Tribunale adito) derivanti dai colpevoli ritardi ed omissioni comunali.
PER QUESTI MOTIVI
SI CHIEDE
che il T.A.R. per la Puglia voglia accogliere il ricorso e per l’effetto:
1. annullare tutti gli atti impugnati ed in epigrafe indicati;
2. accertare e dichiarare l’obbligo del Comune di Altamura di dare attuazione agli accordi di programma con la sottoscrizione delle convenzioni ed il rilascio delle concessioni edilizie;
3. condannare il Comune di Altamura al risarcimento di tutti i danni derivanti dal ritardo e/o inadempimento agli obblighi derivanti dall’approvazione degli accordi di programma.
Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla condanna alle spese di giudizio.
Ai sensi e per effetto della L. 488/99 e s.m. si dichiara che il valore della presente controversia è di oltre EURO 516.456,90.
Bari, 8 aprile 2002
Avv. Carlo De Bellis
Avv. Angelo Montemurno