Metano: assicurare un servizio pubblico a centinaia di famiglie altamurane.

Come è noto l’Amministrazione
e l’intero Consiglio comunale sono chiamati ad affrontare un
problema rinveniente dal passato ed avvertito con urgenza e preoccupazione
da centinaia di cittadini altamurani le cui abitazioni sono ubicate
in zone dell’abitato di recente (o prossima al completamento)
edificazione: si tratta di garantire loro un servizio pubblico di
primaria importanza quale la fornitura di gas metano. Le presenti
note sono dettate da quella preoccupazione e dall’impegno e
dalla volontà (manifestati in più occasioni dall’Amministrazione
comunale, dai partiti del centrosinistra ed in particolare dal partito
e dal gruppo consigliare dei Democratici di Sinistra, quindi anche
da chi scrive) di dare una risposta rapida e legittima ai bisogni
di quelle centinaia di famiglie.

È noto che il servizio di distribuzione
del gas metano è svolto in regime di privativa dalla Nettis
Gestioni, in virtù del contratto stipulato con il Comune
il 14 ottobre 1982. Sono venuto a conoscenza, solo pochi giorni
fa (venerdì 14 dicembre 2001), di una proposta sottoposta
già alla precedente amministrazione (con note del 6 e del
22 marzo 2001) dalla Nettis Gestioni con la quale si è dichiarata
disponibile a realizzare a proprie cure e spese la progettazione
e l’esecuzione delle opere di metanizzazione necessarie ad
assicurare il servizio nelle zone di recente espansione urbana,
originariamente non coperte dalla rete di distribuzione.

Tale disponibilità/offerta
è condizionata:

  1. alla "remunerazione dell’investimento"
    o, meglio, alla "sussistenza dell’equilibrio economico
    finanziario dell’investimento
    ";
  2. alla "realizzabilità dell’intervento
    rispetto al modificato assetto contrattuale delle disposizioni
    innescate dal Decreto legislativo n. 164/2000, ove compatibili
    ";
  3. alla definizione "in via preventiva e quindi
    univoca dei criteri di determinazione del valore residuo industriale
    dei beni costituenti l’impianto di distribuzione del gas
    con particolare riferimento alla vita media utile dei singoli
    cespiti
    ".

Tali condizioni risultano articolate
e sintetizzate in una proposta di accordo o atto aggiuntivo al contratto
n. 497 del 14 ottobre 1982 (allegato n. 1 della nota 22 marzo 2001
della Nettis Gestioni) che andrebbe sottoscritto dalle due parti
contrattuali (Comune e Nettis Gestioni).

In particolare, la ditta concessionaria
si impegna "ad effettuare la progettazione definitiva delle
opere di metanizzazione
" e "ad eseguire le opere
a propria cura e spese, a regola d’arte, e con il rispetto
di tutte le normative di sicurezza vigenti, per uno sviluppo di
circa ml 19.000 di rete principale di distribuzione, il potenziamento
della cabina di riduzione e misura, l’installazione di n. 4
gruppi di riduzione finale e l’installazione di circa 50 riduttori
di utenza nella zona industriale fino alla concorrenza di un importo
globale di -£. 4.260.000.000
" (art. 1 dell’atto aggiuntivo
proposto).

Come contropartita, la proposta della
Nettis Gestioni prevede (art. 3 dell’atto aggiuntivo) che:

"A parziale modifica dell’art.
4 del contratto di concessione n. 497 del 14.10.82, le parti si
danno reciprocamente atto che alla scadenza del contratto di concessione
il Comune entrerà nella piena disponibilità di tutti
gli impianti realizzati dalla concessionaria a fronte di un rimborso
determinato secondo il criterio della stima industriale di cui al
T.U. n. 2578 del 15.10.1925 e riferito alla parte dei beni che non
hanno usufruito dei contributi statali e comunitari a fondo perduto
e che va intesa quindi, a tutti gli effetti, riscattabile a titolo
oneroso.

La parte dei beni a devoluzione
gratuita sarà percentualmente determinata sulla base del
rapporto fra contributi statali e comunitari ottenuti e valore delle
opere realizzate ammesse ai benefici della L. 784/80.

Il suddetto rimborso, come sopra
determinato, sarà a carico del nuovo gestore subentrante,
così come previsto rispettivamente dall’art. 14, comma
9, e dall’art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo 23 maggio
2000, n. 164.

Il valore industriale residuo dei
beni costituenti l’impianto di distribuzione del gas ad oggi
realizzati e di futura realizzazione sarà determinato applicando
al costo di ricostruzione un coefficiente di degrado determinato
con il criterio del degrado lineare espresso dalla formula che segue,
giusta quanto esplicato nella relazione di progetto preliminare,
parte integrante e sostanziale della presente:

Cd = 1- e/Vf

(dove Cd = coefficiente di degrado;
Vf = vita fisica media dei beni; e = età del cespite)
".

In merito ad una simile eventualità
e soprattutto al fine di fornire alcune indicazioni utili, a parere
di chi scrive, nella ricerca di una soluzione al problema, posto
in termini di urgenza e concretezza, di assicurare il servizio di
distribuzione e fornitura del gas metano ai cittadini residenti
nelle nuove zone recentemente urbanizzate o in corso di urbanizzazione,
osservo e preciso che:

  1. Il Comune di Altamura, dopo aver esperito una gara
    di appalto (con le modalità dell’appalto concorso),
    ha affidato, con il contratto stipulato il 14 ottobre 1982, alla
    Nettis Gestioni la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto
    e del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio
    comunale. La durata del rapporto contrattuale era stata fissata
    in 28 anni a decorre dal 1° gennaio 1987 (art. 2 del Contratto).
    La scadenza contrattuale era stata dunque fissata dai contraenti
    al 31 dicembre 2014. In virtù del d.lgs. n. 164/2000 (c.d.
    Decreto Letta) che ha recepito la direttiva comunitaria n. 30
    del 1998, però, il servizio (pubblico) di distribuzione
    di gas naturale può essere affidato esclusivamente mediante
    gara per periodi non superiori a dodici anni (art. 14, comma 1,
    del decreto). Per gli affidamenti e le concessioni "in
    essere alla data di entrata in vigore
    " del decreto ed
    attribuiti mediante gara (come nel caso di specie), si prevede
    che sia mantenuta la durata in essi stabilita, ma "comunque
    per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre
    2000
    " (art. 15, comma 9, d.lgs. n. 164/2000).
  2. Il servizio in corso scade dunque improrogabilmente
    il 31 dicembre 2012. Ogni patto o condizione contrattuale difforme
    risulta nulla e sostituita di diritto dalla disposizione legislativa
    imperativa (art. 1419, 2° comma, cod. civ.). Resta comunque
    salva la facoltà per il Comune di riscattare anticipatamente
    il servizio di erogazione del gas e del relativo impianto secondo
    le modalità ed i tempi definiti nell’art. 5 del contratto
    del 1982 (in proposito, v. i chiarimenti di T.a.r. Lombardia,
    sez. Brescia, 12 novembre 2001, n. 891). La contrazione temporale
    del rapporto contrattuale (di due anni: dal 31.12.2014 al 31.12.2012),
    in quanto disposta da norma imperativa, non configura però
    l’ipotesi di cui all’art. 5 del contratto (riscatto
    anticipato) e non espone ovviamente il Comune alle conseguenze
    derivanti dall’esercizio di quella facoltà (vale a
    dire, il pagamento dell’indennità di riscatto, secondo
    quanto previsto dall’art. 5 del contratto). L’art. 5
    dispone infatti che: "Al Comune spetta la facoltà
    di riscattare anticipatamente il servizio di erogazione del gas
    e del relativo impianto nei temi e con le modalità previste
    dal T.U. del 15.10.1925 n. 2578 nella municipalizzazione dei servizi
    pubblici previo pagamento dell’indennità di riscatto
    valutata in contraddittorio, fatta salva la parte finanziata da
    contributi a fondo perduto statali e comunitari. Nell’impossibilità
    di determinare l’indennità per il mancato profitto
    di competenza della Concessionaria ai sensi dell’art. 24
    lett. c) del citato T.U., tale valore sarà calcolato nella
    misura del 10% dell’incasso annuo previsto relativo alla
    vendita del gas in esercizio a pieno regime, moltiplicato per
    il numero degli anni mancanti alla scadenza della concessione
    ".
  3. Ne deriva che risulta ingiustificata l’argomentazione
    (sub lett. b) della Nettis Gestioni quando subordina
    la disponibilità a realizzare l’intervento di ampliamento
    ed estensione della rete di distribuzione ad una modifica del
    contratto originario imposta, a suo dire, dal nuovo assetto contrattuale
    risultante dalle disposizioni del Decreto Letta. A parte la considerazione
    che le modifiche incidono unicamente sulla durata del rapporto
    e nella misura di soli due anni, quelle disposizioni hanno natura
    imperativa e come tali integrano e sostituiscono di diritto eventuali
    pattuizioni non compatibili (in questo senso peraltro, si v. anche
    l’art. 28 del contratto).
  4. Il problema, che questa Amministrazione e questo
    Consiglio sono chiamati ad affrontare e risolvere, va dunque affrontato
    e risolto nei termini e secondo le modalità definiti dal
    contratto del 1982 e dalla legge (dal d.lgs. n. 164/2000 in particolare).
    Peraltro, solo se ci si arresta al piano dell’esecuzione
    del rapporto contrattuale in corso è possibile ipotizzare
    e legittimare una trattativa (privata) o un accordo (a due) con
    la Nettis Gestioni. Diversamente, un nuovo assetto del rapporto
    contrattuale o una riconfigurazione di esso difficilmente risulterebbe
    compatibile con la disciplina in materia di appalti e con quella
    che regola ora il mercato interno del gas naturale; discipline,
    entrambe, che fanno della concorsualità e della concorrenzialità
    i principi regolatori delle materie.
  5. Un accordo o atto aggiuntivo al contratto del 1982,
    impostato nei termini prima evocati (semplice esecuzione e regolamentazione
    di singoli aspetti di un rapporto già in corso), risulta
    non solo ammissibile, ma anzi necessario se si tiene presente
    che si è al cospetto (come peraltro chi scrive aveva tentato
    di spiegare in occasione di due recenti sedute del consiglio comunale)
    di un rapporto contrattuale di lunga durata che implica meccanismi
    (contrattuali) di adeguamento e aggiornamento a fronte di nuove
    esigenze e nuove necessità. Meccanismi (sub specie
    di accordi successivi o di procedure in contraddittorio tra i
    due contraenti o di facoltà e decisioni riservate alla
    determinazione di uno solo dei contraenti) che sono stati previsti
    – a dire il vero, con una certa puntualità – dallo stesso
    regolamento contrattuale del 1982 (si v. gli artt. 5, 7, 8, 9,
    10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27).
  6. Non c’è dunque da inventarsi alcunché,
    né tanto meno da modificare un rapporto le cui procedure
    e modalità di adeguamento ed aggiornamento sono state puntualmente
    previste e definite contrattualmente. Esse vanno solo, secondo
    il ben noto canone codicistico della buona fede, interpretate
    (art. 1366 del codice civile) ed applicate (art. 1375 c.c.).
  7. Nello specifico, il problema che ci occupa (la
    necessaria estensione della rete metanifera alle zone di nuova
    urbanizzazione) non solo risulta essere stato contemplato nella
    convenzione del 1982 in termini di eventualità, ma trova
    in quella convenzione lo schema ed i parametri di soluzione. Soccorrono
    in tal senso le disposizioni di cui agli articoli 4, 10 e 12 del
    contratto. L’art. 12 prevede che "la capillarità
    della rete di distribuzione presentata nel progetto allegato garantisce
    una punta massima di distanza fra ogni potenziale utente e la
    condotta del gas di venti metri e si estende per tutto l’abitato
    del Comune
    "; "tuttavia — prosegue —
    l’estensione della rete alle strade per le quali non è
    prevista la canalizzazione sarà eseguita dalla Concessionaria
    a proprie spese previo accordi con il Comune, purché su
    dette strade venga raggiunta la densità di un utente per
    ogni dieci metri di tubazione; intendendosi per utente chi formulerà
    con la Concessionaria un regolare rapporto di fornitura. Per le
    zone dell’abitato in cui la densità è inferiore
    a un utente per ogni dieci metri di conduttura, la concessionaria
    è disponibile a prendere in esame le richieste di somministrazione
    di gruppi di richiedenti o del Comune per il rimborso delle spese
    eccedenti necessarie. In ogni caso la Concessionaria resterà
    proprietaria integrale degli impianti di distribuzione tenendo
    conto che, ai fini della valutazione dell’impianto per riscatto
    anticipato o alla scadenza della concessione, tali spese verranno
    detratte
    ". Per la zona del Piano Regolatore Generale
    riservata agli insediamenti industriali ed artigianali (ad iniziativa
    privata) dislocata in direzione di Gravina e per la zona riservata
    al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP, ad iniziativa pubblica),
    sempre in direzione di Gravina, l’art. 10 del contratto
    dispone che esse "possono essere metanizzate secondo quanto
    previsto in progetto e rispettando un programma di esecuzione
    che tenga conto delle eventuali priorità suggerite dal
    Comune, in relazione alle forme di incentivazione industriale
    che il Comune stesso riterrà opportuno adottare in tali
    aree, in concomitanza di: 1) disponibilità del gas da parte
    della SNAM; 2) accordi fra la Concessionaria ed il Comune, tenendo
    conto dei consumi previsti e quindi di eventuali incentivi a garanzia
    dell’equilibrio economico fra costi di esecuzione e ricavi
    di gestione
    ". L’art. 4, infine, regola i
    rapporti tra Comune e Nettis alla scadenza del contratto: "il
    Comune entrerà in possesso ed in piena proprietà,
    senza corresponsione alcuna a titolo di indennizzo o di riscatto,
    dell’impianto di distribuzione del gas come da progetto allegato
    alla presente convenzione, nonché di tutte le opere di
    ampliamento eseguite nei primi cinque anni del servizio di erogazione
    del gas
    "; invece, "le opere di ampliamento della
    rete di distribuzione del gas installate dopo il quinto anno di
    erogazione del gas, così come tutte le prese, le colonne
    montanti ed i contatori saranno riscattati dal Comune a prezzo
    di stima industriale, così come previsto nel T. U. n. 2578
    del 15.10.1925. La stima sarà eseguita in contraddittorio
    tra le parti, in caso di disaccordo, si farà ricorso all’arbitrato
    di cui all’art. 24 della presente convenzione
    ".
    A questo proposito, l’art. 24 del Testo Unico richiamato
    dispone che l’indennità sia determinata tenendo conto
    dei seguenti parametri: "a) valore industriale dell’impianto
    e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del
    tempo trascorso dall’effettivo cominciamento dell’esercizio e
    dagli eventuali ripristini avvenuti nell’impianto o nel materiale
    ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione
    siano contenute circa la proprietà di detto materiale,
    allo spirare della concessione medesima;
    b) anticipazioni
    o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali
    di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente
    pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi
    indicati nella lettera precedente
    ".
  8. Ciò induce a ritenere la proposta formulata
    dalla Nettis Gestioni accettabile nella forma [lo schema dell’atto
    o accordo (che dir si voglia) aggiuntivo è perfettamente
    in linea con i modelli consensuali di regolamentazione ed adeguamento
    del rapporto in corso previsti dal contratto (sia l’art.
    12, che l’art. 10 rinviano infatti ad accordi successivi
    tra Comune e ditta concessionaria)], ma del tutto inaccettabile
    ed ingiustificata nel contenuto e nella sostanza della regolamentazione
    dei rapporti ipotizzata.
  9. Risulta inaccettabile, in una prospettiva di difesa
    dell’ente pubblico da pregiudizi economici e di corretto
    perseguimento dell’interesse collettivo, per le seguenti
    ragioni:
    1. suggerisce "una parziale modifica contrattuale"
      [in modo esplicito, dell’art. 4, ma sostanzialmente anche
      di altri articoli del contratto, come l’art. 12 (tanto
      è vero che con una palese quanto inammissibile inversione
      logica e giuridica si precisa nell’art. 4 dell’atto
      aggiuntivo ora proposto dalla Nettis che "ove non in
      contrasto con le disposizioni del preente atto, restano fermi,
      validi ed applicabili i patti e le condizioni del contratto
      n. 497 del 14.10.1982
      "): a ben vedere, più che
      di "una parziale modifica" si è al cospetto
      di una vera e propria abrogazione e sostituzione di regole contrattuali]
      del incompatibile con le norme che regolano la materia degli
      appalti e delle concessioni di servizi pubblici; una soluzione
      che, oltre ad essere impraticabile per il Comune, non consentirebbe
      di raggiungere il risultato auspicato (garantire il servizio
      a centinaia di famiglie altamurane, 0, 0);
    2. ipotizza, introducendo surrettiziamente altri
      criteri di determinazione della parte di beni a devoluzione
      gratuita (v. art. 3 dell’atto aggiuntivo proposto e sopra
      riportato), una rinuncia da parte del Comune di un diritto già
      acquisito, la "piena proprietà dell’impianto
      di distribuzione del gas, nonché di tutte le opere di
      ampliamento eseguite nei primi cinque anni del servizio di erogazione
      del gas
      ", che (si veda in proposito il già richiamato
      art. 4 del contratto del 1982) non è condizionato ad
      alcuna "corresponsione di indennizzo o di riscatto"
      ed è solo soggetto ad un termine temporale certo e ben
      definito (la scadenza del contratto di concessione: il 31 dicembre
      2012, 0, 0);
    3. né può valere a mutare la esposta
      e negativa valutazione dell’offerta Nettis la precisazione,
      contenuta sempre nell’art. 3 del proposto atto aggiuntivo,
      secondo la quale il nuovo e non previsto contrattualmente onere
      del rimborso o riscatto, non sarebbe a carico del Comune, ma
      "sarà a carico del nuovo gestore subentrante,
      così come previsto rispettivamente dall’art. 14,
      comma 9, e dall’art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo
      23 maggio 2000, n. 164
      ". Una simile pattuizione sarebbe
      contra legem, in quanto il comma 5 dell’art 15 del
      d.lgs. n.164/2000 limita la possibilità di porre a carico
      del nuovo gestore l’obbligo "di corrispondere una
      somma al distributore uscente in misura pari all’eventuale
      valore residuo degli ammortamenti
      " degli investimenti
      "risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti
      ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento,
      al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto
      "
      (art. 14, comma 8, del decreto) solo nell’ipotesi di "affidamenti
      e concessioni in essere per i quali non è previsto un
      termine di scadenza o è previsto un termine che supera
      il periodo transitorio
      " e per i quali il decreto prevede
      che essi proseguano "fino al completamento del periodo
      transitorio stesso
      " che è fissato in cinque
      anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Come si è detto
      precedentemente, non è, questo, il caso dell’attuale
      concessione a favore della Nettis, in ordine alla quale non
      si applica il menzionato comma 5 del decreto, ma il comma 9
      dell’art. 15 che (in combinato disposto con la norma imperativa
      di cui al 1° comma dell’art. 14) prevede semplicemente
      e puntualizza che "gli affidamenti e le concessioni
      in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
      sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano
      stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non
      superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000
      ".
      A questo si aggiunga, che pur ammettendo (il che non può
      essere!) la legittimità di una simile pattuizione, l’addebitare
      tali rimborsi o riscatti a carico del nuovo e futuro del gestore
      (quello che subentrerà nel servizio a partire dal 1°
      gennaio 2013) non significa certo liberare il Comune da tali
      costi (ingiustificati, lo si ripete!), in quanto essi si tradurranno,
      in via mediata ed indiretta, in un carico economico che condizionerà
      pesantemente i costi e la remuneratività del futuro rapporto
      concessorio a scapito del Comune stesso, tant’è
      che il decreto specifica ovviamente che "gli oneri gravanti
      sul nuovo gestore … sono indicati nel bando di gara
      "
      (art. 14, comma 9).
    4. l’accordo proposto dalla Nettis Gestioni
      non appare condivisibile anche sotto un ulteriore profilo: esso
      introduce, ora, un coefficiente di degrado da applicare
      nella determinazione del valore industriale residuo, ai fini
      di eventuali riscatti (ma sul punto valgono le considerazioni
      sopra esposte), non solo dei beni costituenti l’impianto
      di distribuzione "di futura realizzazione", ma anche
      — il che sarebbe del tutto inammissibile — di quelli
      "ad oggi realizzati".

Per tutte queste ragioni, appare dunque
evidente che la proposta della concessionaria, impostata secondo
il modulo dell’ora per allora, non possa essere condivisa
dal Comune.

Per essere doverosamente propositivo
e costruttivo, di seguito provo a delineare quelle che, a mio parere,
dovrebbero essere le linee-guida di una possibile intesa tra Comune
e Nettis Gestioni, integrativa del contratto di concessione stipulato
nel 1982:

  • In primo luogo, è necessario verificare
    esattamente dimensionamento, capacità, portata, estensione
    dell’impianto e della rete di distribuzione del gas previsti
    nel progetto originario allegato al contratto del 1982.
  • È pure necessario verificare, preliminarmente
    e con puntualità, dal punto di vista tecnico quali siano
    gli interventi di adeguamento e di estensione dell’impianto
    e della rete indispensabili per il soddisfacimento dei nuovi bisogni
    dell’abitato.
  • Alla luce delle risultanze di tali verifiche preliminari,
    se (e non c’è ragione di dubitare) dovessero rendersi
    necessari gli interventi e le opere indicati nella proposta Nettis
    (19.000 ml di rete principale; potenziamento della cabina di riduzione
    e misura; installazione di n. 4 gruppi di riduzione finale; installazione
    di circa 50 riduttori di utenza nella zona industriale) e questi
    dovessero risultare necessari per l’estensione della rete
    a favore delle zone o aree per le quali il progetto originario
    non prevedeva la canalizzazione o la distribuzione del gas metano,
    si dovranno prendere in considerazione quegli interventi distinguendo
    però tra opere necessarie per la distribuzione del gas
    ed opere necessarie per il potenziamento degli impianti: a)
    per le prime (si pensi ai 19.000 ml di rete) si dovrà far
    riferimento a quanto dispone l’art. 12 della convenzione
    ed in particolare il problema si porrà in ordine alle sole
    spese necessarie eccedenti rispetto a quelle che contrattualmente
    sono poste a carico della concessionaria, cioè nell’ipotesi
    in cui il rapporto utenti/tubazione sia inferiore ad un utente
    per ogni dieci metri di conduttura; b) per le opere di
    potenziamento il problema dei relativi costi si porrà per
    il Comune unicamente in riferimento agli interventi necessari
    per dotare l’impianto di una potenza complessiva superiore
    a quella progettata e pattuita nella convenzione del 1982.
  • L’accordo aggiuntivo tra Comune e Concessionaria
    si renderà necessario per definire la portata complessiva
    dei nuovi interventi e l’entità degli investimenti
    necessari: in particolare l’accordo chiarirà i termini
    del raggiungimento di quell’"equilibrio economico
    finanziario dell’investimento
    " che la concessionaria,
    giustamente, rivendica. La questione dell’equilibrio
    o meglio del riequilibrio, però, si porrà
    con riferimento alle spese eccedenti (nel senso di cui all’art.
    12 della convenzione) ed ai costi per il potenziamento supplementare
    (nel senso prima chiarito) dell’impianto.
  • Di tale questione si dovrà far carico il
    Comune e dovrà essere chiarita e risolta nell’accordo
    aggiuntivo o, meglio, integrativo da stipularsi ai sensi ed ai
    fini di cui agli artt. 12 e 10 della convenzione. Per quanto attiene
    al rapporto con i richiedenti la fornitura del gas le cui unità
    immobiliari sono ricomprese in un piano di lottizzazione, l’alternativa
    che si pone è la seguente: 1) i contributi relativi a tale
    intervento di urbanizzazione saranno versati al Comune, unico
    referente contrattuale della Nettis Gestioni in questa fase, e
    tali somme saranno inserite in apposita voce del bilancio comunale
    e destinate a dare (parziale o totale) copertura finanziaria degli
    oneri a cui si dovrà far fronte alla scadenza della concessione
    (sul punto, v. più avanti nel testo. Questa soluzione sembra
    preferibile, in quanto più lineare e semplice, 0, 0); 2) oppure,
    intervengono direttamente, con singole pattuizioni con la Nettis
    Gestioni, ma in tal caso quanto versato dai lottizzanti alla concessionaria
    verrà detratto dalle somme dovute alla Nettis a titolo
    di rimborso e di indennità di riscatto alla scadenza del
    contratto (v. più avanti).
  • La soluzione va risolta tenendo presente sia il
    contenuto dell’art. 4 della convenzione del 1982, sia le
    disposizioni di cui all’art. 14 del Decreto Letta. Due sono
    gli aspetti da tener presenti e distinti: 1) le realizzande opere
    di potenziamento e di nuova estensione della rete, poiché
    eseguite ben oltre i primi cinque di erogazione del gas, saranno
    di proprietà della concessionaria (secondo quanto dispongono
    gli ultimi capoversi degli artt. 4 e 12 della convenzione) e quindi
    alla scadenza della concessione (31 dicembre 2012) dovranno essere
    riscattate dal Comune al prezzo di stima industriale sulla base
    delle previsioni di cui al T.U. n. 2578 del 15.10.1925 e di eventuali
    integrazioni (ad esempio in ordine al coefficiente di degrado)
    suggerite e concordate in sede di stipulazione dell’accordo
    integrativo; 2) l’onere degli investimenti (sia ben chiaro,
    ci si riferisce, come già detto, solo a quelli che non
    siano già a carico della concessionaria) dovrà essere
    a carico della concessionaria, ma in sede di stipulazione dell’accordo
    integrativo si andrà a definire ed a concordare un piano
    di ammortamento di detti (supplementari) investimenti che terrà
    conto ovviamente della durata residua dell’attuale concessione.
  • Gli oneri derivanti da tali nuovi investimenti
    e che dovranno essere corrisposte all’attuale concessionaria
    alla scadenza del contratto di concessione (l’indennità
    per il riscatto delle opere di ampliamento e le somme dovute,
    a titolo di rimborso, in misura pari al valore residuo degli ammortamenti
    di detti investimenti), puntualmente definiti e stimati nell’accordo
    integrativo, saranno posti a carico del nuovo gestore che rileverà
    il servizio a partire dal 1° gennaio 2013, secondo quanto
    previsto dall’art. 14, co. 8 e 9, del d.lgs. n. 164/2000
    (Decreto Letta).

Altamura, lì 17 dicembre 2001
dr. enzo colonna