L’operosa collaborazione tra pubblico e privato.

uno schema di soluzione

a cura di Enzo Colonna

 

Destinatari:
Sindaco di Altamura, avv. Rachele Popolizio
Presidente del Consorzio Teatro Mercadante, Paolo Simone
Presidente e componenti del Consiglio comunale di Altamura
Presidente della Consulta Generale delle Associazioni
Responsabile del procedimento amministrativo, dott.ssa Anelli
Segretari e rappresentanti delle forze
politiche
Mezzi di informazione

 

 

teatro mercadante

L’operosa collaborazione tra pubblico e privato

NOTE PRELIMINARI

Le considerazioni sviluppate in queste righe non
intendono riproporre, nella pienezza delle problematiche giuridiche
che gli sono proprie, il tema del Teatro Mercadante, in particolare
del suo recupero alla funzione ed alla funzionalità che convenzioni,
natura giuridica, statuti, leggi e sentire collettivo gli riconoscono.

Né si intende ripercorrere la storia del
teatro cittadino o le vicende e ragioni che hanno determinato la
sua chiusura o che ne hanno protratto la chiusura per oltre dieci
anni: si tratta di questioni che, nei contenuti e negli effetti,
sono state oggetto di ampio dibattito nella comunità altamurana
e di documentata attenzione da parte di giuristi, politici, studiosi,
mezzi di informazione.

La chiusura del Teatro Mercadante e le difficoltà,
incontrate in quest’ultimo decennio, di rendere compatibili,
attraverso un nuovo assetto proprietario e gestionale, gli interessi
privati insistenti sul bene con le sempre più accentuate
esigenze di pubblica fruizione e con la sempre più sensibile
consapevolezza di un diritto della cittadinanza altamurana su quell’immobile
si possono ritenere elementi ormai acquisiti alla conoscenza ed
alla coscienza di politici, amministratori ed opinione pubblica.

Come pure sono chiari gli obiettivi:

  1. recuperare il Teatro e restituirlo ai cittadini altamurani ed
    alla sua funzione;
  2. recuperare le risorse economiche necessarie per i lavori di
    restauro e di adeguamento funzionale e tecnologico (una stima
    realistica degli interventi ammonta a 4-5 miliardi, 0, 0);
  3. a tal fine, mettere il Comune nella condizione giuridica (vale
    a dire, assicurando la titolarità pubblica del teatro)
    che gli consenta di attingere alle risorse ordinarie e straordinarie
    a disposizione per tale tipo di interventi (ad es., i fondi POR
    e PIS).


In relazione a tali problematiche, estranee
al tema più specificatamente oggetto delle presenti note
– o forse ‘a monte’ di esso – appare sufficiente,
in questa sede, richiamare le considerazioni svolte in più
occasioni dal prof. avv. Gagliardi La Gala e dall’avv.
Antonio Ventura (a diverso titolo incaricati, negli ultimi due
anni, dalla precedente amministrazione comunale di seguire la
vicenda) ed anche – se mi è consentito il rinvio
– da chi scrive, nonché le indicazioni che dagli
stessi sono state formulate (per un quadro sufficientemente
completo delle vicende di questi anni, v. la Sezione ‘Teatro
Mercadante’ del sito internet: http://www.enzocolonna.com/).


D’altronde, il modello di soluzione configurato
in questi appunti – al solo scopo di sottoporlo all’attenzione
dell’Amministrazione e del Consiglio comunali, del Consorzio
Teatro Mercadante, della Consulta delle Associazioni e dell’opinione
pubblica in generale per poi poterne verificare la concreta perseguibilità
– costituisce un’implicita risposta alle argomentate denunce
di inadeguatezza che, a lunghi tratti in questo ultimo decennio,
hanno caratterizzato i rapporti tra Comune di Altamura e Consorzio
Teatro Mercadante.


Inadeguatezza che indusse, nel gennaio 2000,
oltre 6000 cittadini altamurani a sottoscrivere un atto di iniziativa
amministrativa predisposto dal “Comitato per la difesa del Teatro
Cittadino – Il Teatro di Tutti” con cui si sollecitava
l’avvio del procedimento per l’acquisizione al patrimonio
pubblico del Teatro. Il Consiglio comunale dell’epoca,
nella seduta del 9 marzo 2000, accolse quella sollecitazione
popolare e con il voto unanime dei venti consiglieri presenti
deliberò, dopo aver ascoltato la relazione del prof.
avv. Gagliardi La Gala (nel frattempo incaricato dalla Giunta
comunale di prestare “assistenza e consulenza necessarie per
la attivazione dei procedimenti e/o azioni idonee a conseguire
con la acquisizione coattiva la fruizione collettiva del Teatro
Mercadante”), di “affermare e formalizzare le condizioni per
promuovere la procedura di esproprio” del Teatro Mercadante
e di “impegnare la Giunta comunale ad attivare i procedimenti
e le iniziative idonee ad acquisire detto immobile al patrimonio
pubblico, stante l’evidente e oggettivo interesse pubblico
e generale ad evitare l’ulteriore deterioramento di detta
struttura, inattiva da circa dieci anni e quindi per la tutela
dell’immobile e delle suppellettili e beni mobili ivi esistenti”.
Il 16 giugno 2000, il Sindaco Plotino inviò l’istanza
di avvio del procedimento espropriativo al Ministero per i Beni
culturali. Da allora nessun’altra iniziativa è stata
posta in essere, nonostante che il Soprintendente per i Beni
Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Bari, con nota
del 10 novembre 2000, abbia risposto al Comune di Altamura,
esprimendo il suo assenso per il procedimento espropriativo
e sollecitando l’amministrazione comunale a predisporre
gli atti necessari per l’emissione del decreto di esproprio.


In questa sede, allora, ci si propone di descrivere,
in maniera molto sintetica e schematica, una possibile ipotesi di
soluzione ad un problema che investe essenzialmente la natura e
la portata dei rapporti tra Comune e Consorzio. Un’ipotesi
di soluzione che implica un’intesa tra le due parti e che –
è bene precisarlo – non pregiudica la possibilità
di riprendere l’iter espropriativo ove quell’intesa
non dovesse essere raggiunta o non si volesse perseguire.


Ritengo opportuno precisare che la formulazione
di questi appunti di lavoro traggono spunto da una consapevolezza
ed un impegno personale maturati sull’argomento da almeno
sette anni, nonché da un invito, a me rivolto, del Sindaco
Rachele Popolizio (v. comunicazione del 17.07.2001, prot. n.
21341, in cui il Sindaco scriveva: “Carissimo consigliere, in
considerazione del Tuo notorio impegno profuso, nel corso di
questi anni, per lo studio di soluzioni idonee al recupero ed
alla fruibilità dell’antico Teatro di questa Città,
intitolato all’illustre concittadino Saverio Mercadante,
Ti invito a voler proseguire in questo Tuo impegno nel nuovo
ruolo di consigliere comunale…”). Queste note – preciso
altresì – fanno seguito ad una serie di conversazioni
intrattenute, in quattro mesi di espletamento del mandato consiliare
e a livello molto informale, con il Sindaco Rachele Popolizio,
il Presidente del Consorzio Teatro Mercadante Paolo Simone,
il responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Domenica
Anelli, il dott. Gennaro Zubbo, il prof. avv. Franco Gagliardi
La Gala, l’avv. Antonio Ventura, il prof. avv. Michele
Costantino (legale impegnato nella vicenda del Teatro Petruzzelli
di Bari), con rappresentanti politici ed istituzionali delle
forze di maggioranza e di minoranza, con esponenti del mondo
associativo e culturale altamurano, da cui tutti mi sono giunti
spunti, suggerimenti ed indicazioni che mi auguro di essere
riuscito a tenere adeguatamente presente. A tutti loro va la
mia gratitudine per la disponibilità e le ‘fiduciose’
sollecitazioni.


La soluzione, più innanzi schematicamente
descritta, si fonda su due considerazioni/premesse di fondo: una
storico-giuridica, l’altra giuridico-funzionale.

LA PREMESSA STORICO-GIURIDICA

Il Teatro è stato realizzato nel 1895 su
un suolo comunale su cui il consiglio comunale dell’epoca concesse
ad un comitato cittadino il diritto ad edificare un teatro; tale
comitato cittadino si fece promotore, in più occasioni, della
raccolta di fondi nella città che consentirono, con il lavoro
a volte del tutto gratuito di professionisti e maestranze locali,
di realizzare il teatro; il Comune, oltre a concedere il diritto
di edificare su un suolo di sua proprietà, dispose il trasferimento
di tutti gli arredi e le suppellettili del vecchio Teatro Comunale
S. Francesco nel nuovo Teatro Mercadante; alle centinaia di cittadini
(quasi trecento) che versarono contributi il comitato cittadino
promotore presentava (ed a questo quei cittadini aderivano) uno
Statuto di fondazione di un Consorzio che si sarebbe occupato dell’amministrazione
e della gestione del Teatro; a chi contribuiva con determinate e
prefissate somme lo Statuto Fondamentale riconosceva, oltre
alla partecipazione al suddetto Consorzio, anche il diritto di essere
preferito nella sottoscrizione (acquisto) dell’abbonamento
per le singole stagioni teatrali con riferimento ad un palco o ad
una poltrona ben determinati (il cosiddetto diritto di palco o poltrona
che sarebbe stato disciplinato con la legge n. 1336 del 1939, 0, 0); al
Comune, che pure entrava a far parte, iure privatorum, della
compagine consortile (o associativa che dir si voglia), veniva riconosciuto
un diritto di proprietà piena sul palco centrale (un diritto
di analoga natura veniva riconosciuto, per una poltrona delle prime
file, unicamente all’ingegnere Striccoli che aveva prestato
gratuitamente la sua opera di progettista). Tale assetto di interessi,
configurato e definito sia dalla Convenzione stipulata tra il Comune
ed il menzionato Comitato cittadino sia dallo Statuto Fondamentale
del 1895, è stato sostanzialmente confermato dallo Statuto
consorziale del 1955 ed è rimasto immutato sino al 1993,
anno di adozione di alcune modifiche statutarie da parte del Consorzio.


Tale modifiche, pur dispiegando effetti
(come qualunque disposizione statutaria di una compagine associativa)
solo sul piano dei rapporti interni al Consorzio, sono state
ritenute dai più (in particolare, nei loro pareri, dagli
avvocati Ventura e Gagliardi La Gala) giuridicamente nulle in
quanto andavano a riconoscere e configurare la posizione giuridica
soggettiva dei singoli membri del Consorzio nei termini di una
comproprietà
pro quota dell’immobile e non
più di una mera partecipazione all’associazione
(denominata Consorzio Teatro Mercadante, che al di là
del
nomen – scriveva in una nota il Notaio Patrizia Speranza
– ha la natura di associazione non riconosciuta) e di una titolarità
del diritto di palco (ciò ha indotto la precedente Amministrazione
comunale ad introdurre un giudizio, attualmente pendente presso
il Tribunale civile di Bari – Sezione distaccata di Altamura,
che è diretto a far accertare e dichiarare la nullità
di quelle modifiche).


L’assetto giuridico degli interessi aventi
come punto di riferimento materiale il complesso che denominiamo
Teatro Mercadante può essere così sintetizzato:

  • il Comune è titolare del diritto di proprietà
    del suolo in cui è ubicato il teatro ed è, iure
    privatorum
    , membro del Consorzio Teatro Mercadante;
  • il Consorzio Teatro Mercadante, nella sua natura di associazione
    non riconosciuta, è titolare della proprietà, unica
    ed indivisa, del complesso immobiliare denominato Teatro Mercadante,
    che quindi compone il fondo comune dell’associazione;
  • i singoli consorziati (compreso il Comune) sono titolari delle
    prerogative, facoltà e diritti ricollegabili – in virtù
    delle disposizioni del primo libro del codice civile e dello Statuto
    Fondamentale
    (del 1895) – allo status di associato
    (in particolare, del diritto di concorrere al perseguimento degli
    scopi statutari dell’ente e del diritto di palco o poltrona, 0, 0);
  • alla comunità altamurana fa capo l’interesse (giuridicamente
    rilevante e meritevole di protezione, sebbene generico e diffuso)
    alla fruizione del bene-teatro, riconducibile (anche in virtù
    del formale riconoscimento, da parte del Ministero per i Beni
    e le Attività culturali, dell’interesse storico-architettonico)
    alla categoria dei beni privati di interesse pubblico.

 

LA PREMESSA GIURIDICO-FUNZIONALE

Non a caso si è preferito sin qui parlare
del ‘complesso’ che, con un’espressione di sintesi,
denominiamo Teatro Mercadante. In realtà di tanto si tratta,
sia dal punto di vista giuridico che economico: di un complesso
di beni, per decenni organizzati unitariamente per l’esercizio
dell’attività e dell’impresa teatrale (nell’accezione
di cui all’art. 2555 del codice civile che fornisce la nozione
di ‘azienda’). Un complesso che annovera – tra i beni
per un lungo periodo organizzati e, ora, da ri/organizzare – non
solo la sala teatrale in senso stretto (palcoscenico, platea, palchi,
camerini, foyer, biglietteria, direzione) ed il suolo su
cui sorge, ma anche gli ambienti per lungo tempo destinati ad accogliere
l’attività di caffetteria annessa e collegata al Teatro,
gli ambienti ancora oggi riservati all’attività di ristorazione
(la Pizzeria Mercadante), la sala convegni ubicata al piano superiore,
il marchio (sinora mai registrato) ‘Teatro Mercadante’
e così pure tutte quelle utilità (anche economiche)
ritraibili da un uso accorto ed imprenditoriale del marchio e delle
attività connesse ad un bene culturale di interesse storico-architettonico
come il Teatro Mercadante (merchandising, gadgets,
pubblicazioni: su cui è intervenuta la disciplina di cui
alla c.d. legge Ronchey).

Se così è, la titolarità dei
diritti aventi ad oggetto i suddetti beni può, senza ostacoli
di natura giuridica, fare capo a distinti soggetti, pubblici o privati.
D’altronde, così è stato sinora, come è
emerso in sede di disamina dell’attuale assetto giuridico-proprietario
del complesso teatrale: il suolo è di proprietà del
Comune; lo stabile (in tutte le sue articolazioni) è di proprietà
indivisa del Consorzio; i singoli consorziati, infine, sono titolari
del diritto di essere preferiti nell’acquisto degli abbonamenti
stagionali (diritto di palco o poltrona).

È solo per una mera convenzione verbale
che noi parliamo del Teatro Mercadante come se fosse un bene giuridico
(ed economico) unico, individuo; in realtà si tratta di un
complesso di cose o manufatti o utilità idonei a formare
tanti beni giuridici diversi quanti sono gli interessi che l’ordinamento
riconosce meritevoli di tutela. Ad una pluralità di interessi
(meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico), quindi
ad una pluralità di beni giuridici può corrispondere
una pluralità di soggetti interessati a quei beni, di soggetti
titolari di diritti su quei beni ovvero di soggetti legittimati
all’uso di quei beni in virtù di rapporti giuridici
qualificati.

Questa considerazione fornisce un’utile indicazione
sulla strada da intraprendere per la soluzione del problema in esame
o, meglio, per la ridefinizione dei rapporti intercorrenti tra Comune
e Consorzio, che dovranno essere improntati, pena il perpetuarsi
dell’inadeguatezze già denunciate, all’idea di
una operosa collaborazione tra pubblico e privato. Solo in
tal modo sarà possibile centrare, in tempi sufficientemente
rapidi, gli obiettivi già enunciati precedentemente.

Quanto detto non vale e certo non potrà
valere ad eliminare quella legittima e naturale sensazione di chi,
dinanzi ad un luogo di cultura, non sta a porsi domande in ordine
alla proprietà di quel bene, ma si sente, fruendo concretamente
di quel bene, parte di un soggetto collettivo (una comunità)
a cui solo quel patrimonio di arte e cultura è funzionalmente
e naturalmente destinato.

UN’IPOTESI DI SOLUZIONE: SCHEMA

La soluzione o, meglio, la ridefinizione dei rapporti
tra Comune e Consorzio, alla luce della già segnalata articolazione
del bene e dei diversi rapporti insistenti sul quel bene, non passa
semplicisticamente attraverso un atto unico e risolutivo. Nell’ipotesi
che si va ora a schematizzare, si presenta fortemente procedimentalizzata.
Necessita, infatti, di una serie di passaggi formali e di atti giuridici,
in ordine ai quali è indispensabile che venga fatta chiarezza
preliminarmente, coinvolgendo anche la cittadinanza attraverso gli
organi rappresentativi (Consiglio comunale) e gli strumenti di partecipazione
(Consulta e assemblee cittadine), e che risultino vincolanti (nei
contenuti e nei tempi) per le parti direttamente coinvolte (Comune
e Consorzio) attraverso un accordo-quadro (o protocollo di intesa).

Di seguito i passaggi giuridici e formali necessari,
che vanno puntualmente definiti, nei tempi e nei contenuti, nel
menzionato accordo-quadro e verificati alla luce delle esigenze
tecniche e strutturali degli interventi di recupero e di adeguamento
che si andranno a progettare ed effettuare:

  • L’assemblea dei consorziati delibera l’adozione di
    un nuovo Statuto che, conformemente all’ispirazione originaria
    del 1895, rimuova le modifiche apportate nel 1993, chiarisca la
    natura giuridica del consorzio (nei termini di un’associazione
    non riconosciuta che riunisce i titolari dei diritti di palco
    e di poltrona, avente come scopo la conservazione e amministrazione
    del teatro) e la posizione giuridica dei singoli consorziati (membri
    della suddetta associazione, titolari dei diritti di palco o di
    poltrona). Il Comune, dal suo canto, rinuncia al giudizio introdotto
    contro il Consorzio per l’annullamento delle modifiche statutarie
    del 1993 ed attualmente pendente presso il Tribunale di Bari,
    Sezione distaccata di Altamura.
  • Il Consorzio Teatro Mercadante, ente giuridico proprietario
    unico del complesso immobiliare denominato Teatro Mercadante,
    cede, a titolo gratuito, al Comune la proprietà piena della
    sala teatrale (con tutti i suoi arredi interni ancora esistenti
    e con le sue strette pertinenze: palcoscenico, platea, palchi,
    camerini, foyer, ambienti per uffici e biglietteria, ecc.)
    e della sala convegni ubicata al piano superiore (per intendersi,
    gli spazi in cui era sistemata Tele Appula). Il Consorzio conserva
    la proprietà piena dei locali in cui è attualmente
    ubicata la pizzeria e dei locali in cui è stata ed in cui
    tornerebbe ad essere ubicata la caffetteria annessa e collegata
    al teatro.
  • Il menzionato contratto di cessione a favore del Comune riconoscerà
    espressamente e preserverà i diritti di palco e di poltrona
    in capo ai membri del consorzio (il cui elenco nominativo, trasmesso
    dal Consorzio, sarà allegato all’atto). L’atto
    di cessione dovrà inoltre prevedere: a) l’impegno
    da parte del Comune a creare un ente strumentale attraverso cui
    verrà gestito il Teatro e la sala convegni posta al piano
    superiore [fondazione o società (l’esatta individuazione
    della tipologia di ente gestionale dovrà essere fatta,
    ovviamente, prima dell’atto di cessione: in questa sede si
    omette di indicare una forma particolare, ma è chiaro che
    la scelta dovrà tener conto di quelle forme giuridiche
    che consentono di coinvolgere, più agevolmente, altri ed
    eventuali soggetti pubblici o privati interessati e di accedere,
    più agevolmente, a benefici fiscali ed a risorse pubbliche
    straordinarie ed ordinarie previste per le attività teatrali
    o musicali o dello spettacolo in genere)]; b) l’impegno
    del Comune a coinvolgere il Consorzio nella gestione del teatro,
    attraverso la partecipazione dei rappresentati del Consorzio agli
    organi di amministrazione (id est, consiglio di amministrazione)
    dell’ente di gestione; c) l’impegno del Comune
    ad effettuare i lavori di recupero, di restauro e di adeguamento
    tecnologico e funzionale del teatro, ricorrendo a tutti i fondi
    già stanziati in bilancio ed a quelli ordinari e straordinari
    attivabili dall’ente pubblico (in particolare, i fondi del
    POR e del PIS, 0, 0); d) l’impegno del Comune a creare un’apposita
    voce del bilancio comunale riferita alle somme da assegnare annualmente
    per le attività ed il personale dell’ente di gestione
    del teatro.
  • Ove possibile dal punto di vista tecnico e progettuale (senza
    cioè che venga compromessa la funzionalità della
    sala e degli spazi collocati al piano superiore), verrà
    riconosciuto, con il contratto di cessione, l’uso, a titolo
    gratuito, da parte del Consorzio di uno spazio (al piano superiore)
    destinato ad accogliere la sede e l’archivio storico del
    Consorzio stesso. Le attività di merchandising o
    quelle comunque ricollegabili al Teatro Mercadante ed agli eventi
    teatrali (legge Ronchey) saranno riservate esclusivamente al Comune
    e, per esso, all’ente di gestione.
  • Con apposito regolamento, allegato al contratto di cessione,
    verranno disciplinati l’uso e la destinazione dei locali
    che resteranno in proprietà esclusiva del Consorzio (quelli,
    per intendersi, dell’ex bar-caffetteria e della pizzeria:
    in particolare dovrà essere individuata la tipologia di
    attività commerciali che in essi potranno essere svolte
    e dovrà essere disciplinato il collegamento funzionale
    di tali attività con gli eventi e le attività svolte
    nel teatro) e della sala convegni posta al piano superiore che,
    come detto, sarà oggetto di cessione a favore del Comune
    (in particolare potrà essere previsto e disciplinato l’uso
    gratuito della sala, per un determinato numero di giornate all’anno,
    anche da parte del Consorzio per le sue attività associative
    e coerentemente alle sue finalità statutarie, 0, 0); il regolamento
    andrà a disciplinare anche le modalità di esercizio
    del diritto di palco o di poltrona (la prelazione nell’acquisto
    dell’abbonamento stagionale).
  • L’efficacia di tale atto di cessione – che peraltro dovrà
    tener conto di quanto previsto dal D.lgsl. 29 ottobre 1999, n.
    490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia
    di beni culturali e ambientali
    (in particolare, dagli artt.
    58-61) in materia di alienazioni di beni culturali – dovrà
    essere condizionata sospensivamente alla sua approvazione da parte
    dell’assemblea straordinaria del Consorzio e del Consiglio
    comunale; potrà, ove fosse ritenuto necessario dalle parti
    contraenti, essere condizionata risolutivamente alla mancata istituzione
    dell’ente di gestione di cui al precedente punto sub
    lett. a).

 


Come si sarà notato, sono solo appunti
di un lavoro tutto ancora da fare e che certo non hanno la pretesa
di essere esaustivi, completi, puntuali, né tanto meno
di delineare la migliore delle soluzioni possibili; tante, d’altronde,
sono state in questi anni quelle ipotizzate e, molto spesso,
niente affatto persuasive! Una cosa è certa comunque:
il lavoro è sì ancora tutto da fare e da inventarsi,
ma andrà fatto ed inventato rapidamente e bene. Le opportunità
di reperire risorse straordinarie per il recupero e restauro
del nostro teatro cittadino ci sono ancora, ma sono probabilmente
le ultime e vanno tempestivamente colte.

Questi sono solo appunti, è vero;
ma chissà che, procedendo per tentativi e per eliminazioni
successive, non si riesca per davvero ad individuare il percorso
giusto, segnato magari, come un secolo fa’, da un’operosa
collaborazione.

“Ciò che è stato quello è
ciò che sarà, e ciò

che è stato fatto quello è
ciò che sarà fatto.

E non c’è niente nuovo sotto
il sole”

(Ecclesiaste, 1, 9, trad. Erri De Luca)

 

 








dr. enzo colonna

 

 

 

 










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Considerazioni critiche, suggestioni, spunti e suggerimenti saranno
ben accolti. Vanno indirizzati a:







enzo colonna
consigliere comunale
Palazzo di Città – Altamura







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