Disposizioni per la parità
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali
e referendarie e per la comunicazione politica.
Art. 1. Finalità e ambito
di applicazione.
1. La presente legge promuove e disciplina,
al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità
rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione
per la comunicazione politica. 2. La presente legge promuove e disciplina
altresì, allo stesso fine, l’accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le
elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.
Art. 2. Comunicazione politica radiotelevisiva.
1. Le emittenti radiotelevisive devono
assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed
equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica.
2. S’intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini
della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di
programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione
politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse
non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. é assicurata parità di condizioni nell’esposizione
di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti,
nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di
programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra
trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l’esposizione
di opinioni e valutazioni politiche. 4. L’offerta di programmi di
comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per
le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie
televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono
in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni
caso gratuita. 5. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata
<<Commissione>>, e l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di seguito denominata <<Autorità>>,
previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito della propria
competenza, stabiliscono le regole per l’applicazione della disciplina
prevista dal presente articolo.
Art. 3. Messaggi politici autogestiti.
1. Le emittenti radiofoniche e televisive
che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell’art.
2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti
o a pagamento, di seguito denominati <<messaggi>>. 2.
La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti
private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede
a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie
per la realizzazione dei predetti messaggi. 3. I messaggi recano
la motivata esposizione di un programma o di un’opinione politica
e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche,
a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri
programmi, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e
sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica
alla Commissione o all’Autorità, con almeno quindici giorni
di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono
computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti
dalla legge. 4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva
nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per
cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione
politica trasmessi ai sensi dell’art. 2, comma 3, dalla medesima
emittente o sulla medesima rete nell’ambito della stessa settimana
e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo
di due contenitori per ogni giornata di programmazione. 5. Le emittenti
radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi
politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione
politica gratuiti di cui all’art. 2 per un tempo pari a quello dei
messaggi effettivamente diffusi nell’ambito di contenitori, che
possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto
politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna
giornata di programmazione sulla medesima emittente. 6. Gli spazi
per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento
ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione
è richiamata all’art. 1, comma 2. L’assegnazione degli spazi
in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli
spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono
essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può
essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno
può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore.
Ogni messaggio reca la denominazione <<messaggio autogestito
gratuito>> o <<messaggio autogestito a pagamento>>
e l’indicazione del soggetto committente. 7. Le emittenti nazionali
possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti
gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento
sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari
nelle stesse fasce orarie. 8. L’Autorità e la Commissione,
ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri
di rotazione per l’utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile,
degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti
e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l’applicazione
della disciplina prevista dal presente articolo.
Art. 4. Comunicazione politica radiotelevisiva
e
messaggi radiotelevisivi autogestiti
in campagna elettorale.
1. Dalla data di convocazione dei
comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si
svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole
rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi
politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto
tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. 2. La
Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra loro,
e ciascuna nell’ambito della propria competenza, regolano il riparto
degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi
sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee
da rinnovare, nonchè tra quelli in esse non rappresentati
purchè presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami
del Parlamento; b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione
delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale,
gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità
tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato
candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un
quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l’eventuale
presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche
riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare
e dell’ambito territoriale di riferimento; c) per il tempo intercorrente
tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli
spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale
fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. 3. Dalla
data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all’art.
1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono
trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio
di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla
Commissione e dall’Autorità, sulla base dei seguenti criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti
politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle
fasce orarie di trasmissione; b) i messaggi sono organizzati in
modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una
durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
un’opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente,
tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non
possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti,
hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi
in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro
contenitori per ogni giornata di programmazione; d) i messaggi non
sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dalla legge; e) ciascun messaggio può essere trasmesso
una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico
può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata
di programmazione; g) ogni messaggio reca l’indicazione <<messaggio
autogestito>> e l’indicazione del soggetto committente. 4.
La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è
obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere
a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie
per la realizzazione dei predetti messaggi. 5. Alle emittenti radiofoniche
e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti
a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al
comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato
nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto
del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti
radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva
annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per
ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti
radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire
40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente
stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti
nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma.
Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi
alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente
utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto
politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che
si avvale, per l’attività istruttoria e la gestione degli
spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni
o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi. Nella Regione Trentino-Alto Adige
il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono,
per l’attività istruttoria, dei comitati provinciali per
i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi
previsti dal comma 13 dell’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n.
249. 6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui
al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per
ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può
disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna
giornata di programmazione. L’Autorità regola il riparto
degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità
di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione,
e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti
politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna
regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni
o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi. 7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali
che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito
ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di
cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento,
fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna
giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma
7 dell’art. 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da
b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente
destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve
essere, di norma, pari, nell’ambito della medesima settimana, a
quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo
gratuito. 8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e
locali comunicano all’Autorità, entro il quinto giorno successivo
alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei
contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali,
ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima
Autorità con almeno cinque giorni di anticipo. 9. A partire
dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura
della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi
di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica,
comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la
disciplina del presente articolo. 10. Per le consultazioni referendarie
la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica
e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica
dalla data di indizione dei referendum. 11. La Commissione e l’Autorità,
previa consultazione tra loro, e ciascuna nell’ambito della propria
competenza, stabiliscono l’ambito territoriale di diffusione di
cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della
consultazione sul territorio nazionale.
Art. 5. Programmi d’informazione
nei mezzi radiotelevisivi.
1. La Commissione e l’Autorità,
previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambito della propria
competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all’indizione
dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura
delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria
pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di
informazione, al fine di garantire la parità di trattamento,
l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva
è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni
di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. 3. I registi
ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto
ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare,
anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli
elettori. 4. Al comma 5 dell’art. 1 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, le parole: <<A decorrere dal trentesimo giorno precedente
la data delle votazioni per l’elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura
delle operazioni di voto>>.
Art. 6. Imprese radiofoniche di
partiti politici.
1. Le disposizioni degli articoli
da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora
di cui all’art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67
e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata
la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi
autogestiti.
Art. 7. Messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici.
1. Dalla data di convocazione dei
comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della
data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora
intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali,
devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire
ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi
in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere
effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti
dall’Autorità. 2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme
di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole
rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione
dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati. 3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di
stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali
di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì,
agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui
al comma 1.
Art. 8. Sondaggi politici ed elettorali.
1. Nei quindici giorni precedenti
la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque,
diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle
elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori,
anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente
a quello del divieto. 2. L’Autorità determina i criteri obbligatori
in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi
di cui al comma 1. 3. I risultati dei sondaggi realizzati al di
fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto
se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è
responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente
resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime
indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a
cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri: a) soggetto che ha realizzato
il sondaggio; b) committente e acquirente; c) criteri seguiti per
la formazione del campione; d) metodo di raccolta delle informazioni
e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate
e universo di riferimento; f) domande rivolte; g) percentuale delle
persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) data in cui è
stato realizzato il sondaggio.
Art. 9. Disciplina della comunicazione
istituzionale e obblighi di informazione.
1. Dalla data di convocazione dei
comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto
è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate
in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento
delle proprie funzioni. 2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche
e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano
i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura
e di chiusura dei seggi elettorali.
Art. 10. Provvedimenti e sanzioni.
1. Le violazioni delle disposizioni
di cui alla presente legge, nonchè di quelle emanate dalla
Commissione e dall’Autorità sono perseguite d’ufficio da
quest’ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun
soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali
violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata,
anche a mezzo telefax: a) all’Autorità; b) all’emittente
privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero,
ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi; d) al gruppo della Guardia di finanza
nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente
o dell’editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede
al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorità
o dalla denuncia entro le successive dodici ore. 2. L’Autorità,
avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni
ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, nonchè del competente
ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della
Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati
i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite
eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore
dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le
quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla
denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. In caso di violazione
degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l’Autorità ordina
alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione
politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che
siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni. 4. In caso
di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l’Autorità
ordina all’emittente interessata, oltre all’immediata sospensione
delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento,
per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei
soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare
l’equilibrio tra le forze politiche; b) se del caso, il ripristino
dell’equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati
alla comunicazione politica gratuita. 5. In caso di violazione dell’art.
5, l’Autorità ordina all’emittente interessata la trasmissione
di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione
dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla
violazione. 6. In caso di violazione dell’art. 7, l’Autorità
ordina all’editore interessato la messa a disposizione di spazi
di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti
politici che ne siano stati illegittimamente esclusi. 7. In caso
di violazione dell’art. 8, l’Autorità ordina all’emittente
o all’editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo
di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo,
per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con
cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. 8. Oltre a quanto
previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l’Autorità ordina: a)
la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della
gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione
commessa; b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione,
anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle
quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria,
collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da
rettificare. 9. L’Autorità può, inoltre, adottare
anche ulteriori provvedimenti d’urgenza al fine di ripristinare
l’equilibrio nell’accesso alla comunicazione politica. 10. I provvedimenti
dell’Autorità di cui al presente articolo possono essere
impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del
Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti
stessi. In caso di inerzia dell’Autorità, entro lo stesso
termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio,
anche in sede cautelare, la condanna dell’Autorità stessa
a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta
cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare
memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente
dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla
domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza
del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il
settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l’appello
dinanzi al Consiglio di Stato.
Art. 11. Obblighi di comunicazione.
1. Entro trenta giorni dalla consultazione
elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari
di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori
di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere
nonchè al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui
all’art. 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione
politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti
articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi
concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati
ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni
a lire cento milioni.
Art. 12. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall’anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente <<Fondo
speciale>> dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, parzialmente
utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero e per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. Abrogazione di norme.
1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4,
2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.
Art. 14. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.