Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni
www.agcom.it
Comunicazione politica
e parità di accesso ai mezzi di informazione
Delibera n. 253/01/CSP
Disposizioni di attuazione della disciplina in
materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi
di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno
13 maggio 2001
LAUTORITA
NELLA riunione della Commissione per i servizi
e i prodotti del 20 marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione
del 23 marzo 2001;
VISTO larticolo 1, comma 6, lettera
b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo“;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515,
recante “Disciplina delle campagne elettorali per lelezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica“, e successive
modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante
“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione
politica“;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, concernente “Approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati“,
e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, concernente “Testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione del Senato della Repubblica“;
RILEVATO che con decreto del Presidente della
Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, sono stati convocati per il giorno
13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Commissario dott.
Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dellart. 32 del regolamento
concernente lorganizzazione ed il funzionamento dellAutorità;
DELIBERA
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
- Il presente provvedimento reca disposizioni di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di
disciplina dellaccesso ai mezzi di informazione durante
le campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001,
al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità
e parità di trattamento.
Articolo 2
Soggetti politici
- Ai fini del presente provvedimento, in applicazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti
politici: - nel periodo intercorrente tra la data di convocazione
dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: - le forze politiche che costituiscono un autonomo
gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; - le forze politiche, diverse da quelle di cui
alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti
al Parlamento europeo; - nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: - le coalizioni cui fanno riferimento liste diverse
che, sulla base di un comune programma di governo, presentano,
sotto un unico simbolo identificativo, candidature in collegi
o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dellelettorato
nazionale; - le forze politiche che presentano, con il proprio
simbolo, candidature o liste di candidati in collegi o circoscrizioni
che interessino almeno un quarto dellelettorato nazionale; - le forze politiche, diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b), che sono rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute.
TITOLO II – RADIODIFFUSIONE SONORA
E TELEVISIVA
Capo I – comunicazione politica
in campagna elettorale
Articolo 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
- Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica
nazionale privata e locale dedica alla comunicazione politica
nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 22
febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti: - nel periodo intercorrente tra la data di convocazione
dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature,
per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui allarticolo
2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza
dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per
cento, ai soggetti politici di cui allarticolo 2, comma
1, punto I), lettera b), in modo paritario; - nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
in modo paritario, per metà tra i soggetti politici di
cui allarticolo 2, comma 1, punto II), lettera a) e per
laltra metà tra i soggetti politici di cui allarticolo
2, comma 1, punto II), lettere b) e c). - Le trasmissioni di comunicazione politica sono
collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle
emittenti televisive allinterno della fascia oraria compresa
tra le ore 07,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche
allinterno della fascia oraria compresa tra le ore 05,00
e le ore 01,00 del giorno successivo. I calendari delle predette
trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti
radiofoniche e televisive nazionali, allAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche
e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni
o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi, che ne informa lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni
sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione
anche ai non udenti.
Capo II – messaggi autogestiti in
campagna elettorale sulle emittenti nazionali
Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
- Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per
la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
- Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito le emittenti di cui allarticolo 4, comma
1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base
dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28: - il numero complessivo dei messaggi è ripartito
secondo quanto previsto allarticolo 3, comma 1, lettera
b, 0, 0); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni
tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; - i messaggi sono organizzati in modo autogestito
e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
di un programma o di una opinione politica, comunque compresa,
a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; - i messaggi non possono interrompere altri programmi,
né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,
fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di
programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno
tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti
fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 14,00 – 15,59; terza fascia
22,00 – 23,59; quarta fascia 09,00 – 10,59; - i messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; - ciascun messaggio può essere trasmesso
una sola volta in ciascun contenitore; - nessun soggetto politico può diffondere
più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
sulla stessa emittente; - ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito”
con l’indicazione del soggetto committente.
Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
- Entro il quinto giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le emittenti di cui allarticolo
4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti: - rendono pubblico il loro intendimento mediante
un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di
maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti
politici che presso la sede dellemittente, di cui viene
indicato lindirizzo, il numero telefonico e la persona
da contattare, è depositato un documento, che può
essere reso disponibile anche nel sito web dellemittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo
dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto,
gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna
per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine,
le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN,
reso disponibile nel sito web dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it. - inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla
lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni
di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso
con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione
nel palinsesto. A questultimo fine, le emittenti possono
anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile
nel predetto sito web dellAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni. - A decorrere dal sesto giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente
la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici
interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle
emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando
il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei
messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature
in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli
elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici
rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale
fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN,
reso disponibile nel predetto sito web dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti
- La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli
contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio
unico nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
alla presenza di un funzionario della stessa. - La collocazione nei contenitori dei giorni successivi
viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di
un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare
il criterio di parità di presenze all’interno delle singole
fasce.
Capo III – messaggi autogestiti
in campagna elettorale sulle emittenti locali
Articolo 8
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento
- Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per
la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno
altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi
politici autogestiti a pagamento. - Il tempo complessivamente destinato alla diffusione
dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari
nellambito della medesima settimana a quello destinato alla
prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. - Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti
gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari
al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi
pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
Articolo 9
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
gratuiti
- Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito le emittenti di cui allarticolo 8, comma
1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base
dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28: - il numero complessivo dei messaggi è ripartito
secondo quanto previsto allarticolo 3, comma 1, lettera
b, 0, 0); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni
tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; - i messaggi sono organizzati in modo autogestito
e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
di un programma o di una opinione politica, comunque compresa,
a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; - i messaggi non possono interrompere altri programmi,
né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,
fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione.
I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi,
sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 –
19,59; seconda fascia 12,00 – 14,59; terza fascia 21,00 – 23,59;
quarta fascia 07,00 – 8,59; quinta fascia 15,00 – 17,59; sesta
fascia 09,00 – 11,59; - i messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; - nessun soggetto politico può diffondere
più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione
sulla stessa emittente; - ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito
gratuito” con l’indicazione del soggetto committente.
Articolo 10
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
a pagamento
- Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti
a pagamento le emittenti di cui allarticolo 8, comma 1,
osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei
criteri fissati dall’articolo 4, comma 7, della - i messaggi sono organizzati in modo autogestito,
devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
di un programma o di una opinione politica, comunque compresa,
a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; - i messaggi non possono interrompere altri programmi
né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,
fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione,
distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito; - i messaggi non sono computati nel calcolo dei
limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; - nessun soggetto politico può diffondere
più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
sulla stessa emittente; - ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito
a pagamento” con l’indicazione del soggetto committente.
Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
- Entro il quinto giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive
locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere
messaggi politici autogestiti a pagamento: - rendono pubblico il loro intendimento mediante
un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di
maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti
politici che presso la sede dellemittente, di cui viene
indicato lindirizzo, il numero telefonico e la persona
da contattare, è depositato un documento, che può
essere reso disponibile anche nel sito web dellemittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo
dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto,
gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna
per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine,
le emittenti possono anche utilizzare i
modelli MAG/1/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti
e MAP/1/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento,
resi disponibili sul predetto sito web dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it; - inviano, anche a mezzo telefax, al competente
Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne
informa lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni,
il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente
con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva
del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori
e alla loro collocazione nel palinsesto. A questultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare i
modelli MAG/2/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti
e MAP/2/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento,
resi disponibili sul predetto sito web dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni. - Le emittenti radiofoniche e televisive locali a
diffusione pluriregionale sono tenute agli adempimenti di cui
al comma 1, lettera b), nei confronti di ogni Comitato territorialmente
competente, nonché a collocare nel loro palinsesto contenitori
distinti e riconoscibili per ciascuna regione. - A decorrere dal sesto giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e fino al giorno precedente
la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici
interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle
emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni
o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
nonché alla stessa Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando
il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei
messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature
in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli
elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti
politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute.
A tale fine, possono anche essere utilizzati i
modelli MAG/3/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti
e MAP/3/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento,
resi disponibili nel predetto sito web dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti
- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni
o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero
complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti da ripartire tra
i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione
alle risorse disponibili previste dallarticolo 1, comma
3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Articolo 13
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti
- La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli
contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio
unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o,
ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto lemittente
che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario
dello stesso. - La collocazione nei contenitori dei giorni successivi
viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del
Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto
all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
Capo IV – programmi di informazione
nei mezzi radiotelevisivi
Articolo 14
Programmi di informazione
- A decorrere dalla data di convocazione dei comizi
elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine
di garantire la parità di trattamento, l’obiettività,
la completezza e l’imparzialità dell’informazione, i programmi
radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità
di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti
criteri: - la presenza di candidati, esponenti di partiti
e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli
regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto
risponda allesigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità
dell’informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico
non attinenti alla consultazione elettorale e legati allattualità
della cronaca. La presenza delle persone suindicate è
vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse
da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici
autogestiti; - quando vengono trattate, senza la partecipazione
diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative
alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti
politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in
modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari
opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle
cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera
a). Resta salva per lemittente la libertà di commento
e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. - Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque
trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione
politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato
fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di
voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono
attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in
modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.
Capo V – Disposizioni particolari
Articolo 15
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
- Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni
in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni
in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del
circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del
circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste
per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente
titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate
alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’articolo 38
della legge 14 aprile 1975, n. 103. - Ai fini del presente provvedimento, il circuito
nazionale si determina con riferimento allarticolo 3, comma
5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. - Rimangono ferme per ogni emittente del circuito,
per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste
per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo. - Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni
realizzatesi nellambito delle trasmissioni in contemporanea.
Articolo 16
Imprese radiofoniche di partiti politici
- In conformità a quanto disposto dallarticolo
6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui
ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non
si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino
essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in
almeno un ramo del Parlamento ai sensi dellarticolo 11,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese
è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia
gratuito, di spazi per messaggi autogestiti. - I partiti sono tenuti a fornire con tempestività
allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni
indicazione necessaria a qualificare limpresa di radiodiffusione
come organo ufficiale del partito.
Articolo 17
Conservazione delle registrazioni
- Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare
le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi
sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale
data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento,
le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata
contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre
1993, n. 515, e della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di
quelle emanate dalla Commissione parlamentare per lindirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate
dal presente provvedimento.
TITOLO III – STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA
Articolo 18
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici
- Entro il quinto giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici
che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo
giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’articolo
7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici
elettorali sono tenuti a dare notizia dellofferta dei relativi
spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa
testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali.
Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva
distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle
copie d’obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della
periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare
sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la
diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal
numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato
sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel
termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata,
quotidiana o periodica, di analoga diffusione. - Il comunicato preventivo deve essere pubblicato
con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità
grafiche, e deve precisare le condizioni generali dellaccesso,
nonché lindirizzo ed il numero di telefono della
redazione della testata presso cui è depositato un documento
analitico, consultabile su richiesta, concernente: - le condizioni temporali di prenotazione degli
spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato
ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi
medesimi possono essere prenotati; - le tariffe per laccesso a tali spazi, quali
autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché
le eventuali condizioni di gratuità; - ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento
tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in
particolare la definizione del criterio di accettazione delle
prenotazioni in base alla loro progressione temporale. - Devono essere riconosciute ai soggetti politici
richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni
di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. - Ogni editore è tenuto a fare verificare
in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati,
le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione,
nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le
tariffe per gli spazi medesimi. - Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine
locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai
fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale,
dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine
locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre
modalità di cui al comma 2. - La pubblicazione del comunicato preventivo di cui
al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi
politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma
1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito
nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le
testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere
inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione
del comunicato preventivo.
Articolo 19
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici
- I messaggi politici elettorali di cui all’articolo
7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili,
anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati,
secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono
recare la dicitura “messaggio politico elettorale” con lindicazione
del soggetto committente. - Sono vietate forme di messaggio politico elettorale
diverse da quelle elencate al comma 2 dellarticolo 7 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 20
Organi ufficiali di stampa dei partiti
- Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo,
di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso
in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano
agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici
e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. - Si considera organo ufficiale di partito o movimento
politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato
come tale ai sensi dellarticolo 5 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella
testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o
altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. - I partiti, i movimenti politici, le coalizioni
e le liste sono tenuti a fornire con tempestività allAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria
a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei
movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni,
liste, gruppi di candidati e candidati.
TITOLO IV – SONDAGGI POLITICI ED
ELETTORALI
Articolo 21
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
- Nei quindici giorni precedenti la data della votazione
e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato
rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali,
di sondaggi demoscopici sullesito delle elezioni e sugli
orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello
del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione e la
trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico
a determinate categorie di soggetti perché esprimano con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di
voto o i propri orientamenti politici. - Nel periodo che precede quello di cui al comma
1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati
dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata
da una “nota informativa” che ne costituisce parte integrante
e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile
il soggetto che realizza il sondaggio: - il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- il committente e lacquirente del sondaggio;
- i criteri seguiti per la formazione del campione,
specificando se si tratta di “sondaggio rappresentativo” o di
“sondaggio non rappresentativo”; - il metodo di raccolta delle informazioni e di
elaborazione dei dati; - il numero delle persone interpellate e luniverso
di riferimento; - il testo integrale delle domande rivolte o, nel
caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti
ai quali si fa riferimento; - la percentuale delle persone che hanno risposto
a ciascuna domanda; - la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
- I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono
essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal
committente nella loro integralità e corredati della “nota
informativa” di cui al medesimo comma 2 sullapposito sito
web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per linformazione
e leditoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
www.sondaggipoliticoelettorali.it,
ai sensi dellarticolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28. - In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi
a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 2 è
sempre evidenziata con apposito riquadro. - In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di
cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare
in apposito sottotitolo a scorrimento. - In caso di diffusione radiofonica dei risultati
dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene letta
ai radioascoltatori.
TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 22
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
- I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove
questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell’ambito territoriale
di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli
11, 12 e 13, i seguenti compiti: - di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione
della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte
delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate
per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione
parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni
a carattere regionale; - di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo
i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
per i provvedimenti di competenza di quest’ultima, secondo quanto
stabilito all’articolo 23 del presente provvedimento.
Articolo 23
Procedimenti sanzionatori
- Le violazioni delle disposizioni della legge 22
febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite
d’ufficio dall’Autorità, al fine dell’adozione dei provvedimenti
previsti dallarticolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto
politico interessato può comunque denunciare tali violazioni
entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto. - La denuncia delle violazioni prevista al comma
1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari
indicati dallarticolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio
2000, n. 28. - La denuncia indirizzata all’Autorità è
procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata
dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia
medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge. - La denuncia contiene, a pena di inammissibilità,
l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero delleditore
e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione,
ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione. - LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma
1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di
giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono,
a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso
l’Autorità stessa. - I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive
locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali
per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti,
dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano
le relative proposte all’Autorità secondo quanto previsto
al comma 8. - Il gruppo della Guardia di Finanza competente per
territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di
emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al
comma 1, provvede entro le dodici ore successive allacquisizione
delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici
del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso,
anche a mezzo telefax, allAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni. - Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria
sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax,
sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni
nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora,
allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un
adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge
mediante immediato ripristino dellequilibrio nell’accesso
ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità
di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 10 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti,
ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove
necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia
di Finanza, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo
10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento
garanzie e contenzioso dellAutorità medesima. - In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala
tempestivamente allAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi
rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa. - Gli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali
per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti,
con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. - LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti
dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. - Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite
dall’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato
dall’articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le
violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate
dall’articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle
relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente
provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta
previsto dall’articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali
sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata
la responsabilità.
Il presente provvedimento è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità:
www.agcom.it.
Roma, 23 marzo 2001
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Giuseppe Sangiorgi |
Enzo Cheli |
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI |
|
Mario Belati |