Par Condicio. Il nuovo regolamento per gli organi di informazione.

Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni
www.agcom.it

Comunicazione politica
e parità di accesso
ai mezzi di informazione

Delibera n. 253/01/CSP

Disposizioni di attuazione della disciplina in
materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi
di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno
13 maggio 2001

 

 

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi
e i prodotti del 20 marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione
del 23 marzo 2001;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
“;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515,
recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
“, e successive
modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione
politica
“;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, concernente “Approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
“,
e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, concernente “Testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione del Senato della Repubblica
“;

RILEVATO che con decreto del Presidente della
Repubblica 9 marzo 2001, n. 47, sono stati convocati per il giorno
13 maggio 2001 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario dott.
Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

 

DELIBERA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente provvedimento reca disposizioni di
    attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di
    disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione durante
    le campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del
    Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001,
    al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità
    e parità di trattamento.

Articolo 2
Soggetti politici

  1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione
    della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti
    politici:
    1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione
      dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      1. le forze politiche che costituiscono un autonomo
        gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
      2. le forze politiche, diverse da quelle di cui
        alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti
        al Parlamento europeo;
    2. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
      delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
      1. le coalizioni cui fanno riferimento liste diverse
        che, sulla base di un comune programma di governo, presentano,
        sotto un unico simbolo identificativo, candidature in collegi
        o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell’elettorato
        nazionale;
      2. le forze politiche che presentano, con il proprio
        simbolo, candidature o liste di candidati in collegi o circoscrizioni
        che interessino almeno un quarto dell’elettorato nazionale;
      3. le forze politiche, diverse da quelle di cui
        alle lettere a) e b), che sono rappresentative di minoranze
        linguistiche riconosciute.

 

TITOLO II – RADIODIFFUSIONE SONORA
E TELEVISIVA

Capo I – comunicazione politica
in campagna elettorale

Articolo 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

  1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica
    nazionale privata e locale dedica alla comunicazione politica
    nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 22
    febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti:
    1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione
      dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature,
      per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all’articolo
      2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza
      dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per
      cento, ai soggetti politici di cui all’articolo 2, comma
      1, punto I), lettera b), in modo paritario;
    2. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
      delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
      in modo paritario, per metà tra i soggetti politici di
      cui all’articolo 2, comma 1, punto II), lettera a) e per
      l’altra metà tra i soggetti politici di cui all’articolo
      2, comma 1, punto II), lettere b) e c).
  2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono
    collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle
    emittenti televisive all’interno della fascia oraria compresa
    tra le ore 07,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche
    all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 05,00
    e le ore 01,00 del giorno successivo. I calendari delle predette
    trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti
    radiofoniche e televisive nazionali, all’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche
    e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni
    o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale
    per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni
    sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione
    anche ai non udenti.

Capo II – messaggi autogestiti in
campagna elettorale sulle emittenti nazionali

Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
    delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
    le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono
    trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per
    la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

  1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti
    a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 4, comma
    1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base
    dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio
    2000, n. 28:
    1. il numero complessivo dei messaggi è ripartito
      secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera
      b, 0, 0); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni
      tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
    2. i messaggi sono organizzati in modo autogestito
      e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
      di un programma o di una opinione politica, comunque compresa,
      a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
      televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    3. i messaggi non possono interrompere altri programmi,
      né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
      nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,
      fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di
      programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno
      tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti
      fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
      fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 14,00 – 15,59; terza fascia
      22,00 – 23,59; quarta fascia 09,00 – 10,59;
    4. i messaggi non sono computati nel calcolo dei
      limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    5. ciascun messaggio può essere trasmesso
      una sola volta in ciascun contenitore;
    6. nessun soggetto politico può diffondere
      più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
      sulla stessa emittente;
    7. ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito”
      con l’indicazione del soggetto committente.

Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di
    pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana, le emittenti di cui all’articolo
    4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
    1. rendono pubblico il loro intendimento mediante
      un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di
      maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti
      politici che presso la sede dell’emittente, di cui viene
      indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona
      da contattare, è depositato un documento, che può
      essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,
      concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo
      dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto,
      gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna
      per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine,
      le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN,
      reso disponibile nel sito web dell’Autorità
      per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
    2. inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorità
      per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla
      lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni
      di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso
      con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione
      nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono
      anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile
      nel predetto sito web dell’Autorità per le
      garanzie nelle comunicazioni.
  2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data
    di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
    Ufficiale
    della Repubblica italiana e fino al giorno precedente
    la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici
    interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle
    emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando
    il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei
    messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature
    in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli
    elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici
    rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale
    fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN,
    reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti

  1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli
    contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio
    unico nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
    alla presenza di un funzionario della stessa.
  2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi
    viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di
    un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare
    il criterio di parità di presenze all’interno delle singole
    fasce.

Capo III – messaggi autogestiti
in campagna elettorale sulle emittenti locali

Articolo 8
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

  1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
    delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
    le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
    trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per
    la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno
    altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi
    politici autogestiti a pagamento.
  2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione
    dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari
    nell’ambito della medesima settimana a quello destinato alla
    prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
  3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti
    gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari
    al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi
    pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Articolo 9
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
gratuiti

  1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti
    a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 8, comma
    1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base
    dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio
    2000, n. 28:
    1. il numero complessivo dei messaggi è ripartito
      secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera
      b, 0, 0); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni
      tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
    2. i messaggi sono organizzati in modo autogestito
      e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
      di un programma o di una opinione politica, comunque compresa,
      a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
      televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    3. i messaggi non possono interrompere altri programmi,
      né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
      nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,
      fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione.
      I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi,
      sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
      progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 –
      19,59; seconda fascia 12,00 – 14,59; terza fascia 21,00 – 23,59;
      quarta fascia 07,00 – 8,59; quinta fascia 15,00 – 17,59; sesta
      fascia 09,00 – 11,59;
    4. i messaggi non sono computati nel calcolo dei
      limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    5. nessun soggetto politico può diffondere
      più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione
      sulla stessa emittente;
    6. ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito
      gratuito” con l’indicazione del soggetto committente.

Articolo 10
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
a pagamento

  1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti
    a pagamento le emittenti di cui all’articolo 8, comma 1,
    osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei
    criteri fissati dall’articolo 4, comma 7, della
    1. i messaggi sono organizzati in modo autogestito,
      devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
      di un programma o di una opinione politica, comunque compresa,
      a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
      televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    2. i messaggi non possono interrompere altri programmi
      né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
      nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,
      fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione,
      distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;
    3. i messaggi non sono computati nel calcolo dei
      limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    4. nessun soggetto politico può diffondere
      più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
      sulla stessa emittente;
    5. ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito
      a pagamento” con l’indicazione del soggetto committente.

Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di
    pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive
    locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti
    a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere
    messaggi politici autogestiti a pagamento:
    1. rendono pubblico il loro intendimento mediante
      un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di
      maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti
      politici che presso la sede dell’emittente, di cui viene
      indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona
      da contattare, è depositato un documento, che può
      essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,
      concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo
      dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto,
      gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna
      per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine,
      le emittenti possono anche utilizzare i
      modelli MAG/1/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti
      e MAP/1/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento
      ,
      resi disponibili sul predetto sito web dell’Autorità
      per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
    2. inviano, anche a mezzo telefax, al competente
      Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
      al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne
      informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
      il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente
      con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva
      del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori
      e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo
      fine, le emittenti possono anche utilizzare i
      modelli MAG/2/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti
      e MAP/2/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento
      ,
      resi disponibili sul predetto sito web dell’Autorità
      per le garanzie nelle comunicazioni.
  2. Le emittenti radiofoniche e televisive locali a
    diffusione pluriregionale sono tenute agli adempimenti di cui
    al comma 1, lettera b), nei confronti di ogni Comitato territorialmente
    competente, nonché a collocare nel loro palinsesto contenitori
    distinti e riconoscibili per ciascuna regione.
  3. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data
    di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
    Ufficiale
    della Repubblica italiana e fino al giorno precedente
    la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici
    interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle
    emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni
    o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
    nonché alla stessa Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando
    il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei
    messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature
    in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli
    elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti
    politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute.
    A tale fine, possono anche essere utilizzati i
    modelli MAG/3/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti
    e MAP/3/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento
    ,
    resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

  1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
    approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni
    o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale
    per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero
    complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti da ripartire tra
    i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione
    alle risorse disponibili previste dall’articolo 1, comma
    3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni
    di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
    economica.

Articolo 13
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

  1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli
    contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio
    unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o,
    ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
    nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente
    che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario
    dello stesso.
  2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi
    viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del
    Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto
    all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
    di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

Capo IV – programmi di informazione
nei mezzi radiotelevisivi

Articolo 14
Programmi di informazione

  1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi
    elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine
    di garantire la parità di trattamento, l’obiettività,
    la completezza e l’imparzialità dell’informazione, i programmi
    radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità
    di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti
    criteri:
    1. la presenza di candidati, esponenti di partiti
      e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli
      regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto
      risponda all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità
      dell’informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico
      non attinenti alla consultazione elettorale e legati all’attualità
      della cronaca. La presenza delle persone suindicate è
      vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse
      da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici
      autogestiti;
    2. quando vengono trattate, senza la partecipazione
      diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative
      alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti
      politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in
      modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari
      opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle
      cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera
      a). Resta salva per l’emittente la libertà di commento
      e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
      salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
  2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque
    trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione
    politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato
    fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di
    voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono
    attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in
    modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V – Disposizioni particolari

Articolo 15
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

  1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni
    in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti
    nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni
    in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del
    circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del
    circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste
    per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente
    titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate
    alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’articolo 38
    della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito
    nazionale si determina con riferimento all’articolo 3, comma
    5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito,
    per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste
    per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.
  4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni
    realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Articolo 16
Imprese radiofoniche di partiti politici

  1. In conformità a quanto disposto dall’articolo
    6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui
    ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non
    si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino
    essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in
    almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11,
    comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese
    è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia
    gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
  2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività
    all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni
    indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione
    come organo ufficiale del partito.

Articolo 17
Conservazione delle registrazioni

  1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare
    le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi
    sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale
    data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento,
    le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata
    contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre
    1993, n. 515, e della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di
    quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
    generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate
    dal presente provvedimento.

 

TITOLO III – STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA

Articolo 18
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di
    pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici
    che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo
    giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’articolo
    7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici
    elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi
    spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa
    testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali.
    Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva
    distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle
    copie d’obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della
    periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare
    sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la
    diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal
    numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato
    sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel
    termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata,
    quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato
    con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità
    grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso,
    nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della
    redazione della testata presso cui è depositato un documento
    analitico, consultabile su richiesta, concernente:
    1. le condizioni temporali di prenotazione degli
      spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato
      ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi
      medesimi possono essere prenotati;
    2. le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali
      autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché
      le eventuali condizioni di gratuità;
    3. ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento
      tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in
      particolare la definizione del criterio di accettazione delle
      prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
  3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici
    richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni
    di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
  4. Ogni editore è tenuto a fare verificare
    in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati,
    le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione,
    nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le
    tariffe per gli spazi medesimi.
  5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine
    locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai
    fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale,
    dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine
    locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre
    modalità di cui al comma 2.
  6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui
    al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi
    politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma
    1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito
    nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le
    testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere
    inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione
    del comunicato preventivo.

Articolo 19
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici

  1. I messaggi politici elettorali di cui all’articolo
    7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili,
    anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati,
    secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono
    recare la dicitura “messaggio politico elettorale” con l’indicazione
    del soggetto committente.
  2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale
    diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della
    legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 20
Organi ufficiali di stampa dei partiti

  1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo,
    di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso
    in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano
    agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici
    e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento
    politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato
    come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio
    1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella
    testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o
    altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
  3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni
    e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria
    a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei
    movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni,
    liste, gruppi di candidati e candidati.

 

TITOLO IV – SONDAGGI POLITICI ED
ELETTORALI

Articolo 21
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

  1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione
    e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato
    rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali,
    di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli
    orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali
    sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello
    del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione e la
    trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico
    a determinate categorie di soggetti perché esprimano con
    qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di
    voto o i propri orientamenti politici.
  2. Nel periodo che precede quello di cui al comma
    1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati
    dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata
    da una “nota informativa” che ne costituisce parte integrante
    e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile
    il soggetto che realizza il sondaggio:
    1. il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
    2. il committente e l’acquirente del sondaggio;
    3. i criteri seguiti per la formazione del campione,
      specificando se si tratta di “sondaggio rappresentativo” o di
      “sondaggio non rappresentativo”;
    4. il metodo di raccolta delle informazioni e di
      elaborazione dei dati;
    5. il numero delle persone interpellate e l’universo
      di riferimento;
    6. il testo integrale delle domande rivolte o, nel
      caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti
      ai quali si fa riferimento;
    7. la percentuale delle persone che hanno risposto
      a ciascuna domanda;
    8. la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
  3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono
    essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal
    committente nella loro integralità e corredati della “nota
    informativa” di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito
    web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione
    e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
    www.sondaggipoliticoelettorali.it,
    ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio
    2000, n. 28.
  4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi
    a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 2 è
    sempre evidenziata con apposito riquadro.
  5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi
    sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di
    cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare
    in apposito sottotitolo a scorrimento.
  6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati
    dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene letta
    ai radioascoltatori.

 

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 22
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

  1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove
    questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali
    per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell’ambito territoriale
    di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli
    11, 12 e 13, i seguenti compiti:
    1. di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione
      della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte
      delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate
      per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione
      parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
      servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni
      a carattere regionale;
    2. di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo
      i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
      proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
      per i provvedimenti di competenza di quest’ultima, secondo quanto
      stabilito all’articolo 23 del presente provvedimento.

Articolo 23
Procedimenti sanzionatori

  1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22
    febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione
    parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
    radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite
    d’ufficio dall’Autorità, al fine dell’adozione dei provvedimenti
    previsti dall’articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto
    politico interessato può comunque denunciare tali violazioni
    entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
  2. La denuncia delle violazioni prevista al comma
    1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari
    indicati dall’articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio
    2000, n. 28.
  3. La denuncia indirizzata all’Autorità è
    procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata
    dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia
    medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.
  4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità,
    l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore
    e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
    segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione,
    ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
  5. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
    provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma
    1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di
    giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono,
    a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso
    l’Autorità stessa.
  6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive
    locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali
    per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti,
    dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano
    le relative proposte all’Autorità secondo quanto previsto
    al comma 8.
  7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per
    territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di
    emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al
    comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione
    delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici
    del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso,
    anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni.
  8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria
    sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax,
    sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni
    nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora,
    allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un
    adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge
    mediante immediato ripristino dell’equilibrio nell’accesso
    ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità
    di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 10 della legge 22 febbraio
    2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti,
    ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove
    necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia
    di Finanza, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
    che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo
    10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento
    garanzie e contenzioso dell’Autorità medesima.
  9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala
    tempestivamente all’Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi
    rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
  10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle
    comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali
    per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti,
    con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
  11. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
    verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti
    dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite
    dall’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato
    dall’articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
    n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le
    violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate
    dall’articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle
    relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per
    l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
    o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente
    provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta
    previsto dall’articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.
    Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali
    sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata
    la responsabilità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità:
www.agcom.it.

Roma, 23 marzo 2001

 

IL COMMISSARIO RELATORE

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sangiorgi

Enzo Cheli

IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

 

Mario Belati