Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni
www.agcom.it
Comunicazione
politica
e parità di accesso ai mezzi di informazione
Delibera n. 254/01/CSP
Disposizioni di attuazione della
disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso
ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali
e provinciali fissate per il giorno 13 maggio 2001
Pubblicata sul Sito dellAutorità
in data 29 marzo 2001
In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
LAUTORITA
NELLA riunione della Commissione per
i servizi e i prodotti del 27 marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione
del 28 marzo 2001;
VISTO larticolo 1, comma 6, lettera
b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo“;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n.
515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per lelezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica“, e successive
modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.
28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione
politica”;
VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81,
recante “Elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia,
del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale“, e successive modificazioni;
RILEVATO che con decreto del Ministro
dellinterno del 9 marzo 2001 sono state fissate per il giorno 13 maggio
2001 le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di milleduecentosettantasette
Comuni e del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di cinque
Province;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del
Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dellart. 32
del regolamento concernente lorganizzazione ed il funzionamento dellAutorità;
DELIBERA
TITOLO I – DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
- Il presente provvedimento reca disposizioni
di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina
dellaccesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni
del sindaco e del Consiglio comunale e del presidente della Provincia e del
Consiglio provinciale dei Comuni e delle Province, di cui allelenco
pubblicato sul sito del Ministero dellinterno: www.mininterno.it,
fissate per il giorno 13 maggio 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti
i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.
Articolo 2
Soggetti politici
- Ai fini del presente provvedimento, in
applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti
politici: - nel periodo intercorrente tra la data
di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
- le forze politiche che costituiscono
un autonomo gruppo nei Consigli comunali o provinciali da rinnovare; - le forze politiche, diverse da quelle
di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti
al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
- nel periodo intercorrente tra la data
di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
- le coalizioni collegate ad un candidato
alla carica di sindaco o di presidente della Provincia; -
le forze politiche che presentano
liste di candidati o gruppi di candidati per lelezione del Consiglio
comunale o del Consiglio provinciale.
TITOLO II – RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA
Capo I – comunicazione
politica in campagna elettorale
Articolo 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
- Gli spazi che ciascuna emittente televisiva
o radiofonica privata nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica
nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, sono ripartiti: - nel periodo intercorrente tra la data
di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature,
per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui allarticolo
2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi
gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici
di cui allarticolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario; - nel periodo intercorrente tra la data
di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui allarticolo
2, comma 1, punto II), lettera a), e per laltra metà, ai soggetti
politici di cui allarticolo 2, comma 1, punto II), lettera b). - Le trasmissioni di comunicazione politica
sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive allinterno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00
e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche allinterno della fascia
oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. I calendari
delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti
radiofoniche e televisive nazionali, allAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al
competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora
stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che
ne informa lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove
possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano
la fruizione anche ai non udenti.
Capo II – messaggi autogestiti
in campagna elettorale sulle emittenti nazionali
Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
- Nel periodo intercorrente tra la data
di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in
contraddittorio di liste e programmi.
Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
- Per la trasmissione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui allarticolo 4, comma
1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri
fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: - il numero complessivo dei messaggi
è ripartito secondo quanto previsto allarticolo 3, comma 1,
lettera b, 0, 0); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra
i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; - i messaggi sono organizzati in modo
autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta
del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra
trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; - i messaggi non possono interrompere
altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,
ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna
delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 14,00 – 15,59; terza fascia 22,00 –
23,59; quarta fascia 09,00 – 10,59; - i messaggi non sono computati nel calcolo
dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; - ciascun messaggio può essere
trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; - nessun soggetto politico può
diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
sulla stessa emittente; - ogni messaggio reca la dicitura “messaggio
autogestito” con l’indicazione del soggetto committente.
Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
- Entro il quinto giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le emittenti di cui allarticolo 4, comma
1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti: - rendono pubblico il loro intendimento
mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore
ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso
la sede dellemittente, di cui viene indicato lindirizzo, il
numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento,
che può essere reso disponibile anche sul sito web dellemittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori
predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici
richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli
MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali,
e MAG/1/EP,
con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
nel sito web dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni:
www.agcom.it. - inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a),
nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori
e alla loro collocazione nel palinsesto. A questultimo fine, le emittenti
possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC,
con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP,
con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
sul predetto sito web dellAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni. - A decorrere dal sesto giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione
delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi
autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste,
indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei
messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC,
con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP,
con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
sul predetto sito web dellAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Articolo 7
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti
- La collocazione dei messaggi all’interno
dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi
unici nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
alla presenza di un funzionario della stessa. - La collocazione nei contenitori dei giorni
successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di
un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
Capo III – messaggi autogestiti
in campagna elettorale sulle emittenti locali
Articolo 8
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento
- Nel periodo intercorrente tra la data
di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in
contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di
diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento. - Il tempo complessivamente destinato alla
diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari
nellambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione
dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. - Le tariffe praticate ai soggetti politici
richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari
al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari
nelle stesse fasce orarie.
Articolo 9
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti
- Per la trasmissione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui allarticolo 8, comma
1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri
fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: - il numero complessivo dei messaggi
è ripartito secondo quanto previsto allarticolo 3, comma 1,
lettera b, 0, 0); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra
i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; - i messaggi sono organizzati in modo
autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta
del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra
trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; - i messaggi non possono interrompere
altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,
ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna
delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 12,00 – 14,59; terza fascia 21,00 –
23,59; quarta fascia 07,00 – 8,59; quinta fascia 15,00 – 17,59; sesta fascia
9,00 – 11,59; - i messaggi non sono computati nel calcolo
dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; - nessun soggetto politico può
diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione
sulla stessa emittente; - ogni messaggio reca la dicitura “messaggio
autogestito gratuito” con l’indicazione del soggetto committente.
Articolo 10
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento
- Per la trasmissione dei messaggi politici
autogestiti a pagamento le emittenti di cui allarticolo 8, comma 1,osservano
le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo
4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: - i messaggi sono organizzati in modo
autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta
del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra
trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; - i messaggi non possono interrompere
altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un
massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati
ai messaggi a titolo gratuito; - i messaggi non sono computati nel calcolo
dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; - nessun soggetto politico può
diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
sulla stessa emittente; - ogni messaggio reca la dicitura “messaggio
autogestito a pagamento” con l’indicazione del soggetto committente.
Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
- Entro il quinto giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che
accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e
che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti
a pagamento: - rendono pubblico il loro intendimento
mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore
ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso
la sede dellemittente, di cui viene indicato lindirizzo, il
numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento,
che può essere reso disponibile anche sul sito web dellemittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori
predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici
richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici
autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC
con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP
con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché,
per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC
con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP
con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
nel sito web dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni:
www.agcom.it - inviano, anche a mezzo telefax, al
competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a),
nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al
numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A questultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti
gratuiti, i modelli MAG/2/EC
con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP
con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché,
per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC
con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP
con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
nel predetto sito web dellAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni. - A decorrere dal sesto giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione
delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi
autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per
le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, nonché alla stessa Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando
il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi.
A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti
gratuiti, i modelli MAG/3/EC
con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP
con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché,
per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC
con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP
con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
nel predetto sito web dellAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti
- L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero
complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti
politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili
previste dallarticolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro
delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
Articolo 13
Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti
- La collocazione dei messaggi all’interno
dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi
unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza
ha sede o domicilio eletto lemittente che trasmetterà i messaggi,
alla presenza di un funzionario dello stesso. - La collocazione nei contenitori dei giorni
successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato,
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun
contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze
all’interno delle singole fasce.
Capo IV – programmi di
informazione nei mezzi radiotelevisivi
Articolo 14
Programmi di informazione
- A decorrere dalla data di convocazione
dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine
di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza
e l’imparzialità dell’informazione, i programmi radiotelevisivi di
informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata
giornalistica, si conformano ai seguenti criteri: - la presenza di candidati, esponenti
di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e Consigli
regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda allesigenza
di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione su
fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione
elettorale e legati allattualità della cronaca. La presenza
delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni
radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi
politici autogestiti; - quando vengono trattate, senza la partecipazione
diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla
competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati
nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche
con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni
nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta
salva per lemittente la libertà di commento e di critica che,
in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque
il rispetto delle persone. - Nel periodo di cui al precedente comma
1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione
politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche
in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi,
registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da
non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli
elettori.
Capo V – Disposizioni
particolari
Articolo 15
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
- Ai fini del presente provvedimento, le
trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in
circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni
in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito
o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti
al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi
primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle
emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’articolo
38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. - Ai fini del presente provvedimento, il
circuito nazionale si determina con riferimento allarticolo 3, comma
5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. - Rimangono ferme per ogni emittente del
circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste
per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo. - Ogni emittente risponde direttamente
delle violazioni realizzatesi nellambito delle trasmissioni in contemporanea.
Articolo 16
Imprese radiofoniche di partiti politic
- In conformità a quanto disposto
dallarticolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni
di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano
alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale
di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi
dellarticolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali
imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito,
di spazi per messaggi autogestiti. - I partiti sono tenuti a fornire con tempestività
allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione
necessaria a qualificare limpresa di radiodiffusione come organo ufficiale
del partito.
Articolo 17
Conservazione delle registrazioni
- Le emittenti radiotelevisive sono tenute
a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi
sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque,
a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei
programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione
di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per lindirizzo
generale e la vigilanza deiservizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.
TITOLO III – STAMPA QUOTIDIANA
E PERIODICA
Articolo 18
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su
quotidiani e periodici
- Entro il quinto giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono
diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle
elezioni nelle forme ammesse dall’articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dellofferta
dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa
testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la
stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile
dagli adempimenti di deposito delle copie d’obbligo e non di quella di copertina.
Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile
pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la
diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo
a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che
il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui
al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. - Il comunicato preventivo deve essere
pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità
grafiche, e deve precisare le condizioni generali dellaccesso, nonché
lindirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso
cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
concernente: - le condizioni temporali di prenotazione
degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni
singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possonoessere
prenotati; - le tariffe per laccesso a tali
spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché
le eventuali condizioni di gratuità; - ogni eventuale ulteriore circostanza
od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in
particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni
in base alla loro progressione temporale. - Devono essere riconosciute, ai soggetti
politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni
di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. - Ogni editore è tenuto a fare verificare
in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni
praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in
relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi. - Nel caso di edizioni locali o, comunque,
di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai
fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno
indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine
nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al
comma 2. - La pubblicazione del comunicato preventivo
di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato
rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può
avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del
comunicato preventivo.
Articolo 19
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
- I messaggi politici elettorali di cui
all’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili,
anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo
modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura
“messaggio politico elettorale” con lindicazione del soggetto committente. - Sono vietate forme di messaggio politico
elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dellarticolo 7 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 20
Organi ufficiali di stampa dei partiti
- Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi
titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso
in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi
ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali
di liste, gruppi di candidati e candidati. - Si considera organo ufficiale di partito
o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato
come tale ai sensi dellarticolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del
movimento politico. - I partiti, i movimenti politici, le coalizioni
e le liste sono tenuti a fornire con tempestività allAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare
gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché
le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
TITOLO IV – SONDAGGI POLITICI
ED ELETTORALI
Articolo 21
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
- Nei quindici giorni precedenti la data
della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato
rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi
demoscopici sullesito delle elezioni e sugli orientamenti politici e
di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un
periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione
e la trasmissione dei risultati di quesitirivolti in modo sistematico a determinate
categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici. - Nel periodo che precede quello di cui
al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati
dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una “nota
informativa” che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni,
di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: - il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- il committente e lacquirente
del sondaggio; - i criteri seguiti per la formazione
del campione, specificando se si tratta di “sondaggio rappresentativo” o
di “sondaggio non rappresentativo”; - il metodo di raccolta delle informazioni
e di elaborazione dei dati; - il numero delle persone interpellate
e luniverso di riferimento; - il testo integrale delle domande rivolte
o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti
ai quali si fa riferimento; - la percentuale delle persone che hanno
risposto a ciascuna domanda; - la data in cui è stato realizzato
il sondaggio. - I sondaggi di cui al comma 2, inoltre,
possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente
nella loro integralità e corredati della “nota informativa” di cui
al medesimo comma 2 sullapposito sito web istituito e tenuto
a cura del Dipartimento per linformazione e leditoria presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it,
ai sensi dellarticolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. - In caso di pubblicazione dei risultati
dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 2 è
sempre evidenziata con apposito riquadro. - In caso di diffusione dei risultati dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di cui
al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito
sottotitolo a scorrimento. - In caso di diffusione radiofonica dei
risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene letta
ai radioascoltatori.
TITOLO V – VIGILANZA E
SANZIONI
Articolo 22
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni.
- I Comitati regionali per le comunicazioni
o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per
i servizi radiotelevisivi assolvono nell’ambito territoriale di rispettiva
competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti
compiti: - di vigilanza sulla corretta e uniforme
applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da
parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per
la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per
lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; - di accertamento delle eventuali violazioni,
trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti
di competenza di quest’ultima, secondo quanto stabilito all’articolo 23
del presente provvedimento.
Articolo 23
Procedimenti sanzionatori
- Le violazioni delle disposizioni della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
o dettate con il presente atto, sono perseguite d’ufficio dall’Autorità,
al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dallarticolo 10 della
medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque
denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal
fatto. - La denuncia delle violazioni prevista
al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari
indicati dallarticolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.
28. - La denuncia indirizzata all’Autorità
è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata
dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dalla legge. - La denuncia contiene, a pena di inammissibilità,
l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero delleditore
e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate,
completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di
data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione. - LAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui
al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali
e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,
del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità stessa.
- I procedimenti riguardanti le emittenti
radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati
regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti,
dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative
proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 8. - Il gruppo della Guardia di Finanza competente
per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti
radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro
le dodici ore successive allacquisizione delle registrazioni e alla
trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma
6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, allAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni. - Il Comitato di cui al comma 6 procede
ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax,
sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro
ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine,
non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi
di legge mediante immediato ripristino dellequilibrio nell’accesso ai
mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi
3, 4 e 5 dell’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato
trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo
della Guardia di Finanza, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente
dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso
dellAutorità medesima. - In ogni caso, il Comitato di cui al comma
6 segnala tempestivamente allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti
di mancata attuazione della vigente normativa. - Gli ispettorati territoriali del Ministero
delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per
le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi. - LAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini
previsti dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. - Le sanzioni amministrative pecuniarie
stabilite dall’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato
dall’articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito
con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle
legge medesima non abrogate dall’articolo 13 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle
relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento
non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo
16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei
soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga
accertata la responsabilità.
TITOLO VI – TURNO DI BALLOTTAGGIO
Articolo 24
Turno elettorale di ballottaggio
- In caso di secondo turno elettorale per
i due candidati a sindaco o a presidente delle Provincia ammessi al ballottaggio,
nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di
comunicazione politica, nelle forme previste dallarticolo 4, comma 1,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli
stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione delleventuale
turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.
Articolo 25
Periodo di applicazione e ambito territoriale
- Le disposizioni del presente provvedimento
hanno efficacia sino a tutto il 13 maggio 2001, salva una eventuale estensione
sino al 27 maggio 2001 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica
di sindaco o di presidente della Provincia. - La disciplina di cui al presente provvedimento
non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi
esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna
consultazione elettorale.
Il presente provvedimento è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è
reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.
Napoli, 28 marzo 2001
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Giuseppe Sangiorgi |
Enzo Cheli |
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI |
|
Mario Belati |