PAR CONDICIO E CAMPAGNA ELETTORALE.

Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni
www.agcom.it

Comunicazione
politica
e parità di accesso ai mezzi di informazione


Delibera n. 254/01/CSP

Disposizioni di attuazione della
disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso
ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali
e provinciali fissate per il giorno 13 maggio 2001

Pubblicata sul Sito dell’Autorità
in data 29 marzo 2001
In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

 


L’AUTORITA’


NELLA riunione della Commissione per
i servizi e i prodotti del 27 marzo 2001 e, in particolare, nella sua prosecuzione
del 28 marzo 2001;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo
“;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n.
515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
“, e successive
modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.
28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione
politica”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81,
recante “Elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia,
del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale
“, e successive modificazioni;

RILEVATO che con decreto del Ministro
dell’interno del 9 marzo 2001 sono state fissate per il giorno 13 maggio
2001 le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di milleduecentosettantasette
Comuni e del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di cinque
Province;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del
Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’art. 32
del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;


DELIBERA

TITOLO I – DISPOSIZIONI
GENERALI

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente provvedimento reca disposizioni
    di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina
    dell’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni
    del sindaco e del Consiglio comunale e del presidente della Provincia e del
    Consiglio provinciale dei Comuni e delle Province, di cui all’elenco
    pubblicato sul sito del Ministero dell’interno: www.mininterno.it,
    fissate per il giorno 13 maggio 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti
    i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Articolo 2
Soggetti politici

  1. Ai fini del presente provvedimento, in
    applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti
    politici:
    1. nel periodo intercorrente tra la data
      di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      1. le forze politiche che costituiscono
        un autonomo gruppo nei Consigli comunali o provinciali da rinnovare;
      2. le forze politiche, diverse da quelle
        di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti
        al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
    2. nel periodo intercorrente tra la data
      di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
      1. le coalizioni collegate ad un candidato
        alla carica di sindaco o di presidente della Provincia;
      2. le forze politiche che presentano
        liste di candidati o gruppi di candidati per l’elezione del Consiglio
        comunale o del Consiglio provinciale.

TITOLO II – RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA

Capo I – comunicazione
politica in campagna elettorale

Articolo 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

  1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva
    o radiofonica privata nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica
    nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000,
    n. 28, sono ripartiti:
    1. nel periodo intercorrente tra la data
      di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature,
      per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all’articolo
      2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi
      gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici
      di cui all’articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
    2. nel periodo intercorrente tra la data
      di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
      in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all’articolo
      2, comma 1, punto II), lettera a), e per l’altra metà, ai soggetti
      politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto II), lettera b).
  2. Le trasmissioni di comunicazione politica
    sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
    televisive all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00
    e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche all’interno della fascia
    oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. I calendari
    delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti
    radiofoniche e televisive nazionali, all’Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al
    competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora
    stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che
    ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove
    possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano
    la fruizione anche ai non udenti.

Capo II – messaggi autogestiti
in campagna elettorale sulle emittenti nazionali

Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Nel periodo intercorrente tra la data
    di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
    le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere
    messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in
    contraddittorio di liste e programmi.

Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

  1. Per la trasmissione dei messaggi politici
    autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 4, comma
    1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri
    fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    1. il numero complessivo dei messaggi
      è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1,
      lettera b, 0, 0); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra
      i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
    2. i messaggi sono organizzati in modo
      autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
      di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta
      del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra
      trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    3. i messaggi non possono interrompere
      altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
      nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
      massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,
      ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna
      delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
      fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 14,00 – 15,59; terza fascia 22,00 –
      23,59; quarta fascia 09,00 – 10,59;
    4. i messaggi non sono computati nel calcolo
      dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    5. ciascun messaggio può essere
      trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
    6. nessun soggetto politico può
      diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
      sulla stessa emittente;
    7. ogni messaggio reca la dicitura “messaggio
      autogestito” con l’indicazione del soggetto committente.

Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla
    data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana, le emittenti di cui all’articolo 4, comma
    1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
    1. rendono pubblico il loro intendimento
      mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore
      ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso
      la sede dell’emittente, di cui viene indicato l’indirizzo, il
      numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento,
      che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente,
      concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori
      predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici
      richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
      A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli
      MAG/1/EC
      , con riferimento alle consultazioni elettorali comunali,
      e MAG/1/EP,
      con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
      nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
      www.agcom.it.
    2. inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorità
      per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a),
      nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
      variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori
      e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti
      possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC,
      con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP,
      con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
      sul predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
      comunicazioni.
  2. A decorrere dal sesto giorno successivo
    alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione
    delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi
    autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le
    garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste,
    indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei
    messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC,
    con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP,
    con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
    sul predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni.

Articolo 7
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

  1. La collocazione dei messaggi all’interno
    dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi
    unici nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
    alla presenza di un funzionario della stessa.
  2. La collocazione nei contenitori dei giorni
    successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di
    un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
    di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

Capo III – messaggi autogestiti
in campagna elettorale sulle emittenti locali

Articolo 8
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

  1. Nel periodo intercorrente tra la data
    di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale,
    le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere
    messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in
    contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di
    diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.
  2. Il tempo complessivamente destinato alla
    diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari
    nell’ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione
    dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
  3. Le tariffe praticate ai soggetti politici
    richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari
    al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari
    nelle stesse fasce orarie.

Articolo 9
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

  1. Per la trasmissione dei messaggi politici
    autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 8, comma
    1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri
    fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    1. il numero complessivo dei messaggi
      è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1,
      lettera b, 0, 0); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra
      i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
    2. i messaggi sono organizzati in modo
      autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
      di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta
      del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra
      trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    3. i messaggi non possono interrompere
      altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
      nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
      massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,
      ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna
      delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
      fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 12,00 – 14,59; terza fascia 21,00 –
      23,59; quarta fascia 07,00 – 8,59; quinta fascia 15,00 – 17,59; sesta fascia
      9,00 – 11,59;
    4. i messaggi non sono computati nel calcolo
      dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    5. nessun soggetto politico può
      diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione
      sulla stessa emittente;
    6. ogni messaggio reca la dicitura “messaggio
      autogestito gratuito” con l’indicazione del soggetto committente.

Articolo 10
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

  1. Per la trasmissione dei messaggi politici
    autogestiti a pagamento le emittenti di cui all’articolo 8, comma 1,osservano
    le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo
    4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
    1. i messaggi sono organizzati in modo
      autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione
      di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta
      del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra
      trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
    2. i messaggi non possono interrompere
      altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione
      nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un
      massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati
      ai messaggi a titolo gratuito;
    3. i messaggi non sono computati nel calcolo
      dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
    4. nessun soggetto politico può
      diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione
      sulla stessa emittente;
    5. ogni messaggio reca la dicitura “messaggio
      autogestito a pagamento” con l’indicazione del soggetto committente.

Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla
    data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che
    accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e
    che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti
    a pagamento:
    1. rendono pubblico il loro intendimento
      mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore
      ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso
      la sede dell’emittente, di cui viene indicato l’indirizzo, il
      numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento,
      che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente,
      concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori
      predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici
      richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
      A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici
      autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC
      con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP
      con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché,
      per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC
      con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP
      con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
      nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
      www.agcom.it
    2. inviano, anche a mezzo telefax, al
      competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
      al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità
      per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a),
      nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
      variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al
      numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo
      fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti
      gratuiti, i modelli MAG/2/EC
      con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP
      con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché,
      per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC
      con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP
      con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
      nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
      comunicazioni.
  2. A decorrere dal sesto giorno successivo
    alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione
    delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi
    autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per
    le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi
    radiotelevisivi, nonché alla stessa Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando
    il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi.
    A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti
    gratuiti, i modelli MAG/3/EC
    con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP
    con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché,
    per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC
    con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP
    con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili
    nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni.

Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

  1. L’Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le
    comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato
    regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero
    complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti
    politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili
    previste dall’articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro
    delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
    della programmazione economica.

Articolo 13
Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

  1. La collocazione dei messaggi all’interno
    dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi
    unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito,
    del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza
    ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi,
    alla presenza di un funzionario dello stesso.
  2. La collocazione nei contenitori dei giorni
    successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato,
    secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun
    contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze
    all’interno delle singole fasce.

Capo IV – programmi di
informazione nei mezzi radiotelevisivi

Articolo 14
Programmi di informazione

  1. A decorrere dalla data di convocazione
    dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine
    di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza
    e l’imparzialità dell’informazione, i programmi radiotelevisivi di
    informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata
    giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
    1. la presenza di candidati, esponenti
      di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e Consigli
      regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all’esigenza
      di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione su
      fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione
      elettorale e legati all’attualità della cronaca. La presenza
      delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni
      radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi
      politici autogestiti;
    2. quando vengono trattate, senza la partecipazione
      diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla
      competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati
      nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche
      con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni
      nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta
      salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che,
      in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque
      il rispetto delle persone.
  2. Nel periodo di cui al precedente comma
    1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione
    politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche
    in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi,
    registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da
    non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli
    elettori.

Capo V – Disposizioni
particolari

Articolo 15
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

  1. Ai fini del presente provvedimento, le
    trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in
    circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni
    in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito
    o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti
    al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi
    primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle
    emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’articolo
    38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2. Ai fini del presente provvedimento, il
    circuito nazionale si determina con riferimento all’articolo 3, comma
    5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  3. Rimangono ferme per ogni emittente del
    circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste
    per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.
  4. Ogni emittente risponde direttamente
    delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Articolo 16
Imprese radiofoniche di partiti politic

  1. In conformità a quanto disposto
    dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni
    di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano
    alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale
    di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi
    dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali
    imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito,
    di spazi per messaggi autogestiti.
  2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività
    all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione
    necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale
    del partito.

Articolo 17
Conservazione delle registrazioni

  1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute
    a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi
    sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque,
    a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei
    programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione
    di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio
    2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
    generale e la vigilanza deiservizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III – STAMPA QUOTIDIANA
E PERIODICA

Articolo 18
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su
quotidiani e periodici

  1. Entro il quinto giorno successivo alla
    data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono
    diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle
    elezioni nelle forme ammesse dall’articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio
    2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta
    dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa
    testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la
    stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile
    dagli adempimenti di deposito delle copie d’obbligo e non di quella di copertina.
    Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile
    pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la
    diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo
    a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che
    il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui
    al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2. Il comunicato preventivo deve essere
    pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità
    grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché
    l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso
    cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
    concernente:
    1. le condizioni temporali di prenotazione
      degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni
      singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possonoessere
      prenotati;
    2. le tariffe per l’accesso a tali
      spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché
      le eventuali condizioni di gratuità;
    3. ogni eventuale ulteriore circostanza
      od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in
      particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni
      in base alla loro progressione temporale.
  3. Devono essere riconosciute, ai soggetti
    politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni
    di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
  4. Ogni editore è tenuto a fare verificare
    in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni
    praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in
    relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
  5. Nel caso di edizioni locali o, comunque,
    di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai
    fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno
    indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine
    nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al
    comma 2.
  6. La pubblicazione del comunicato preventivo
    di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
    elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato
    rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
    nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può
    avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del
    comunicato preventivo.

Articolo 19
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

  1. I messaggi politici elettorali di cui
    all’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili,
    anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo
    modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura
    “messaggio politico elettorale” con l’indicazione del soggetto committente.
  2. Sono vietate forme di messaggio politico
    elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della
    legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 20
Organi ufficiali di stampa dei partiti

  1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi
    titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso
    in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi
    ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali
    di liste, gruppi di candidati e candidati.
  2. Si considera organo ufficiale di partito
    o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato
    come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
    ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
    indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del
    movimento politico.
  3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni
    e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare
    gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché
    le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV – SONDAGGI POLITICI
ED ELETTORALI

Articolo 21
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

  1. Nei quindici giorni precedenti la data
    della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato
    rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi
    demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e
    di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un
    periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione
    e la trasmissione dei risultati di quesitirivolti in modo sistematico a determinate
    categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
    forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
  2. Nel periodo che precede quello di cui
    al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati
    dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una “nota
    informativa” che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni,
    di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
    1. il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
    2. il committente e l’acquirente
      del sondaggio;
    3. i criteri seguiti per la formazione
      del campione, specificando se si tratta di “sondaggio rappresentativo” o
      di “sondaggio non rappresentativo”;
    4. il metodo di raccolta delle informazioni
      e di elaborazione dei dati;
    5. il numero delle persone interpellate
      e l’universo di riferimento;
    6. il testo integrale delle domande rivolte
      o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti
      ai quali si fa riferimento;
    7. la percentuale delle persone che hanno
      risposto a ciascuna domanda;
    8. la data in cui è stato realizzato
      il sondaggio.
  3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre,
    possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente
    nella loro integralità e corredati della “nota informativa” di cui
    al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto
    a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la
    Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it,
    ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
  4. In caso di pubblicazione dei risultati
    dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 2 è
    sempre evidenziata con apposito riquadro.
  5. In caso di diffusione dei risultati dei
    sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di cui
    al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito
    sottotitolo a scorrimento.
  6. In caso di diffusione radiofonica dei
    risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene letta
    ai radioascoltatori.

TITOLO V – VIGILANZA E
SANZIONI

Articolo 22
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni.

  1. I Comitati regionali per le comunicazioni
    o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per
    i servizi radiotelevisivi assolvono nell’ambito territoriale di rispettiva
    competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti
    compiti:
    1. di vigilanza sulla corretta e uniforme
      applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da
      parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per
      la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per
      l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
      quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
    2. di accertamento delle eventuali violazioni,
      trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti
      proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti
      di competenza di quest’ultima, secondo quanto stabilito all’articolo 23
      del presente provvedimento.

Articolo 23
Procedimenti sanzionatori

  1. Le violazioni delle disposizioni della
    legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione
    parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
    o dettate con il presente atto, sono perseguite d’ufficio dall’Autorità,
    al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 della
    medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque
    denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal
    fatto.
  2. La denuncia delle violazioni prevista
    al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari
    indicati dall’articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.
    28.
  3. La denuncia indirizzata all’Autorità
    è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata
    dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima
    anche agli altri destinatari indicati dalla legge.
  4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità,
    l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore
    e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate,
    completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di
    data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
  5. L’Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui
    al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali
    e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,
    del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità stessa.
  6. I procedimenti riguardanti le emittenti
    radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati
    regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti,
    dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative
    proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 8.
  7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente
    per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti
    radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro
    le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla
    trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma
    6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità
    per le garanzie nelle comunicazioni.
  8. Il Comitato di cui al comma 6 procede
    ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax,
    sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro
    ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine,
    non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi
    di legge mediante immediato ripristino dell’equilibrio nell’accesso ai
    mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi
    3, 4 e 5 dell’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato
    trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
    accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo
    della Guardia di Finanza, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
    che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente
    dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso
    dell’Autorità medesima.
  9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma
    6 segnala tempestivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
    le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti
    di mancata attuazione della vigente normativa.
  10. Gli ispettorati territoriali del Ministero
    delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per
    le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati
    regionali per i servizi radiotelevisivi.
  11. L’Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini
    previsti dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  12. Le sanzioni amministrative pecuniarie
    stabilite dall’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato
    dall’articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito
    con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle
    legge medesima non abrogate dall’articolo 13 della legge 22 febbraio 2000,
    n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare
    per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle
    relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento
    non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo
    16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei
    soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga
    accertata la responsabilità.

TITOLO VI – TURNO DI BALLOTTAGGIO

Articolo 24
Turno elettorale di ballottaggio

  1. In caso di secondo turno elettorale per
    i due candidati a sindaco o a presidente delle Provincia ammessi al ballottaggio,
    nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di
    comunicazione politica, nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1,
    della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi
    politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli
    stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell’eventuale
    turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Articolo 25
Periodo di applicazione e ambito territoriale

  1. Le disposizioni del presente provvedimento
    hanno efficacia sino a tutto il 13 maggio 2001, salva una eventuale estensione
    sino al 27 maggio 2001 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica
    di sindaco o di presidente della Provincia.
  2. La disciplina di cui al presente provvedimento
    non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi
    esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna
    consultazione elettorale.


Il presente provvedimento è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è
reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.


Napoli, 28 marzo 2001

IL COMMISSARIO RELATORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sangiorgi

Enzo Cheli

IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

 

Mario Belati