Segnaliamo una sentenza che riveste
una particolare importanza perché può rappresentare
un precedente rispetto a una vicenda sempre più frequente
in Italia e particolarmente sentita ad Altamura: quella dellinvio
di cartelle fiscali errate. Il Giudice di Pace di Mestre, il 18
settembre 2000, ha condannato il Ministero delle Finanze a risarcire
una contribuente alla quale era stata recapitata una "cartella
pazza", con la richiesta di imposte, soprattasse e interessi
che la signora non avrebbe dovuto pagare. Il giudice veneto ha riconosciuto,
a titolo di risarcimento, la somma di 1.200.000 lire per il danno
causato e per le spese sostenute: la parcella del commercialista
a cui la contribuente si era rivolta, le trasferte verso l’ufficio
dell’amministrazione, le raccomandate inviate allamministrazione.
Per il giudice di Mestre il principio che deve informare anche lattività
della Pubblica Amministrazione è quello del "neminem
laedere", cioè quello di non arrecare danni ad altri
dolosamente o colposamente (secondo quanto stabilisce lart.
2043 del codice civile che recita: "Qualunque fatto doloso,
o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno"). Nel caso di
invio di una cartella esattoriale contenente errori, lamministrazione
sarebbe in colpa in quanto non avrebbe adottato le comuni regole
di prudenza e di diligenza. Se si fosse adottata la dovuta attenzione
da parte degli impiegati o degli addetti alla riscossione, invece,
l’errore sarebbe stato evitato. In presenza quindi di errori non
scusabili o non giustificabili, la Pubblica Amministrazione (un
Comune, un concessionario pubblico per la riscossione delle imposte
o lo stesso Ministero delle Finanze) può essere condannata
a risarcire i danni subiti dal cittadino contribuente.
Per giudizi di questo tipo la competenza
è del Giudice di Pace (ad Altamura, presso lex Pretura,
ce ne sono due, 0, 0); ciò comporta notevoli vantaggi per chi voglia
intraprendere unazione di danni in quanto i tempi della causa
sono estremamente ridotti (basti pensare che, nel caso di Mestre
segnalato, la sentenza è stata pronunciata il 18 settembre
2000 a distanza di appena tre mesi dallinizio del procedimento,
il 23 giugno 2000) e le spese del giudizio sono quasi del tutto
inesistenti (a parte lonorario per lavvocato, che in
caso di vittoria è posto a carico dellamministrazione
condannata).
Alla luce di questa ultima sentenza
e di altre pronunce giurisprudenziali, il nostro Movimento ha deciso
di mettere gratuitamente a disposizione dei cittadini contribuenti
altamurani un gruppo di avvocati che assicureranno consulenza ed
assistenza legale.
Chi, a causa dellinvio di avvisi
di accertamento errati inviati dal Comune, ha subito in questi mesi
danni ingiusti (giornate lavorative perse per fare la fila presso
gli uffici dellIPE, spese per eventuali raccomandate inviate
agli uffici comunali, parcelle pagate al commercialista o allavvocato
per impugnare presso la commissione tributaria gli avvisi di accertamento,
stress e fatica sopportati per far correggere gli errori commessi
dallIPE) può contattarci agli indirizzi che di seguito
riportiamo. Avvertiamo tutti, però, che per poter esser risarciti
è necessario conservare tutta la documentazione (il primo
avviso di accertamento errato, i tagliandi rilasciati per assicurarsi
un appuntamento presso gli uffici dellIPE, i permessi per
assentarsi dal posto di lavoro, le ricevute di invio delle raccomandate,
le fatture per le parcelle pagate a commercialisti ed avvocati).
enzo colonna
Come contattarci. Scrivete a:
"Movimento cittadino per la
costruzione della città di tutti – Altamura2001", in
C.so Federico II di Svevia, n. 90
– Altamura (presso Associazione Culturale Piazza)
Oppure potete inviarci un messaggio
al seguente indirizzo di posta elettronica:
lacittaditutti@hotmail.com
o lasciare un messaggio nella segreteria
vocale del numero telefonico
0349.0949864
indicando il vostro nome cognome e
recapito telefonico.
Il sito internet del Movimento "Altamura2001"
è:
http://altamura2001.tripod.com
* * *
Questa è la sentenza del
Giudice di Pace di Mestre del 18 settembre 2000.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESTRE
Il Giudice di Pace di Mestre, dott. Bernardo CARACCIOLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n.
917/2000 R.G. promossa con atto di citazione, notificato il 23 giugno
2000, da
BASCHIERA Regina, nata a Mirano il 26 maggio 1929,
ivi residente in Via Mascagni n. 3, C.F. BSCRGN29E66F241W, rappresentata
e difesa dallavv. Daniele Marchiori del Foro di Venezia, con
domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, Via Monte S. Michele
n. 39
-attrice-
contro
MINISTERO DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, Centro di Servizio I.I.D.D. di Venezia, domiciliata ex
lege presso lAvvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
-convenuto contumace-
In punto: Risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
Conclusioni dellattrice: come da atto di citazione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato, presso lAvvocatura
dello Stato di Venezia, al Ministero delle Finanze, la sig.ra Regina
Baschiera, residente in Mirano, conveniva dinanzi allintestato
giudice, il predetto Ministero in persona del Ministro pro tempore
per sentir pronunciare sentenza di condanna nei suoi confronti al
risarcimento del danno, patito dallattrice, nella misura di
L. 300.000 o in quella ritenuta di giustizia, con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa.
Esponeva lattrice, nellatto introduttivo
del giudizio “che il Ministero delle finanze _ Centro di Servizio
delle Imposte Dirette di Venezia _ provvedeva a notificare (tramite
il concessionario provinciale del servizio per la riscossione dei
tributi di Venezia _ GE.RI.CO S.p.A), la cartella di pagamento n.
6537870 e ciò in data 16.9.98, relativa alla liquidazione
della dichiarazione dei redditi Mod. 740, con richiesta di imposte,
soprattasse ed interessi, per un totale di L. 629.000;
che invece Baschiera Regina nulla doveva pagare di
tutto ciò, atteso che la stessa era “a carico previdenziale”
del coniuge, e ciò sulla base delle disposizioni di legge
sugli assegni familiari (così come indicato al rigo VI del
quadro V Mod. 740, 0, 0);
che pertanto, avendo presentato dichiarazione congiunta
con il coniuge, soggetto di cui lattrice era previdenzialmente
a carico, e quindi non essendo minimamente tenuta la stessa al versamento
di alcunché trattandosi chiaramente di un errore del Centro
di Servizio delle Imposte Dirette di Venezia, lattrice si
rivolgeva al proprio commercialista che predisponeva pertanto, in
nome e per conto della signora Baschiera Regina, istanza di sgravio
che veniva regolarmente presentata al Centro di Servizio delle Imposte
Dirette di Venezia;
che tale Centro di Servizio, resosi conto dellerrore
in cui era incorso, in data 18.11.1998 cominciava a Baschiera Regina
lavviso di sgravio per le imposte dirette “indebitamente pretese”;
che, in data 17.12.99 la signora Baschiera Regina
chiedeva al Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Venezia
di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, e
ciò ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/90, e quantificando
nellimporto forfettario di L. 300.000 il danno patito (costo
del commercialista per lassistenza, viaggi da Mirano a Mestre
per deposito dellistanza di sgravio, carteggio con raccomandate,
etc., 0, 0);
che il Centro di Servizio indicava nel “Direttore
dellufficio” il responsabile del procedimento, e ciò
in data 17.1.2000, ma non prendeva posizioni, né faceva cenno
alcuno alla questione relativa al risarcimento del danno patito
dallattrice;
che lattrice ha dovuto comunque esborsare la
somma di L. 100.000 al proprio commercialista, per la prestazione
professionale da questi resa;
che si ritiene pertanto competente a decidere sulla
richiesta di risarcimento del danno il Giudice di Pace di Mestre,
e ciò sia sulla base della competenza territoriale che per
valore, trattandosi di “pagamento somma per risarcimento danni”,
e ciò anche alla luce della sentenza n. 500/99 della Corte
di Cassazione, che ha sancito la risarcibilità al cittadino
anche per la lesione “di un interesse legittimo”, oltre che del
già consolidata orientamento per i diritti soggettivi;
che, non risulta invece competente il “Foro Fiscale
e/o Erariale”, non vertendo la domanda, neppure “incidenter tantum”
su questioni fiscali o finanziarie, né relativamente ad imporre
o tasse, che è stato “riconosciuto” lerrore da parte
del Centro Servizio delle Imposte Dirette di Venezia, e la richiesta
verte esclusivamente in merito al risarcimento del danno patito,
così come documentato ed indicato”.
Alludienza di comparizione, non si costituiva
il Ministero convenuto, benché allatto di citazione
fosse stato ritualmente notificato presso il domicilio previsto
ex lege.
Pertanto, il Ministero convenuto veniva dichiarato
contumace.
Essendo la causa documentalmente istruita, il Giudice
la tratteneva in decisione alla stessa udienza, fatte precisare
le conclusioni al procuratore attoreo che si richiamava allatto
di citazione, depositando nota spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che la domanda della sig.ra
Regina Baschiera sia fondata, e pertanto, meriti accoglimento.
Sussistono infatti i presupposti per la configurazione
dellattività dellamministrazione finanziaria
sotto il profilo della illegittimità oltre che della illeicità,
causativa cioè di un danno lesivo di una situazione di diritto
soggettivo.
In ossequio al principio fondamentale dal “neminem
laedere” anche la pubblica amministrazione deve osservare specifiche
norme e comuni regole di prudenza nonché di diligenza, poste
a tutela dei terzi, e di cui è espressione lart. 2043
C.C. Il non aver considerato, da parte di chi era preposto al servizio
specifico, che la sig.ra Baschiera è a carico previdenziale
del coniuge, e quindi, non soggetta al versamento di alcuna somma
a titolo di IRPEF, concretizza una condotta negligente, determinante
un evento illegittimo (in quanto contrario alla legge che manda
esenti dallimposta le persone a carico previdenziale di altre,
come nel caso specifico della moglie) oltre che illecito (in quanto
determinante un danno economico (deminutio patrimonii) che linteressata
avrebbe di certo subito se si fosse adottata la dovuta attenzione
nella liquidazione della dichiarazione congiunta mod. 740/93 di
cui si tratta.
Con riguardo al requisito soggettivo della colpa,
non può ritenersi che si possa intravedere un errore scusabile
che, se incidente sulla interpretazione della legge, può
considerarsi tale solo se riconducibile ad oggettiva oscurità
della norma violata o altrimenti inevitabile, commessa dalla persona
fisica dellorgano autore della violazione. La norma, che esenta
dallimposta le persone a carico previdenziale di altre, non
presenta difficoltà interpretative tanto è di palmare
evidenza.
Sussiste, quindi, la colpa dellautore dellatto
amministrativo illegittimo, per la condotta da esso tenuta, dovuta
ad errore evitabile se si fosse usata la normale diligenza.
Il danno subito dalla sig.ra Baschiera deriva, sussistendone
il nesso di causalità, dalla liquidazione della dichiarazione
dei redditi, compito precipuo del centro di servizio delle I.I.D.D.
e quale presupposto necessario per liscrizione a ruolo, per
cui è tale organo del Ministero delle finanze che va addossata
ogni responsabilità circa la causazione del danno lamentato
dallattrice, per aver essa corrisposto al commercialista quanto
dovuto per lattività prestata per la redazione dellistanza
di sgravio. Tale importo si ritiene congruo rispetto allimportanza
dellaffare.
Si domanda il giudicante se la predetta avrebbe potuto
provvedere di persona alla produzione dellistanza di sgravio.
La normativa vigente lo consente, ne dà facoltà
e quindi non obbliga. Non si può daltro canto non tener
conto che laver affidato il compito ad un commercialista deriva
dalla innegabile difficoltà che la gente comune, priva comè
di cognizioni specifiche e presa dal timore di incorrere in sanzioni
per eventuali omissioni o errori si vede quasi costretta a ricorrere
a chi se ne intende per porti al riparo da eventuali rischi. Va,
infine, rilevato che lestensione alla pubblica amministrazione
della responsabilità civile per comportamento illecito del
dipendente, secondo la previsione dellart. 28 della costituzione,
postula che detto comportamento sia ad essa riferibile, in quanto
posto in essere nellambito di attività diretta al conseguimento
dei suoi fini istituzionali nellesercizio delle attribuzioni
dellufficio o del servizio al quale il dipendente medesimo
è addetto (Cass. N. 5333 del 1988). E ciò è
quanto si verifica nella fattispecie.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciandosi in merito alla causa
BASCHIERA Regina
Contro
MINISTERO DELLE FINANZE
Così decide ex art. 113, 2° comma, C.P.C.:
Accoglie la domanda dellattrice e, per effetto,
condanna il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro delle
Finanze pro tempore al pagamento, in favore della sig.ra Regina
Baschiera, delle seguenti somme:
L. 300.000 a titolo di risarcimento danni.
L. 480.000 per spese di lite, di cui L. 192.000 per
diritti e L. 250.000 per onorari oltre accessori di legge.
Sentenza inappellabile.
Mestre 18 settembre 2000